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Document 32007E0094

    Posizione comune 2007/94/PESC del Consiglio, del 12 febbraio 2007 , che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia

    GU L 41 del 13.2.2007, p. 19–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 4M del 8.1.2008, p. 71–72 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/02/2009; abrog. impl. da 32009E0138

    ELI: http://data.europa.eu/eli/compos/2007/94/oj

    13.2.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 41/19


    POSIZIONE COMUNE 2007/94/PESC DEL CONSIGLIO

    del 12 febbraio 2007

    che modifica la posizione comune 2002/960/PESC relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 dicembre 2002 il Consiglio ha adottato la posizione comune 2002/960/PESC (1) relativa a misure restrittive nei confronti della Somalia, in seguito alle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite («UNSCR») 733 (1992), 1356 (2001) e 1425 (2002) concernenti un embargo sulle armi nei confronti della Somalia.

    (2)

    Il 6 dicembre 2006 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato l'UNSCR 1725 (2006) che introduce un'ulteriore deroga alle misure restrittive imposte dal punto 5 dell'UNSCR 733 (1992) e successivamente elaborate nei punti 1 e 2 dell'UNSCR 1425 (2002) per le forniture di armi ed equipaggiamento militare e di corsi di formazione tecnica e assistenza destinate esclusivamente al supporto o all'uso da parte della missione come previsto al punto 3 dell'UNSCR 1725 (2006).

    (3)

    Le misure disposte dalla posizione comune 2002/960/PESC dovrebbero quindi essere modificate al fine di applicare l'UNSCR 1725 (2006).

    (4)

    È necessaria un'azione della Comunità per attuare alcune misure,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE POSIZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    L'articolo 1, paragrafo 3, della posizione comune 2002/960/PESC è sostituito dal seguente:

    «3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano:

    a)

    alla fornitura o alla vendita di armi e di materiale connesso di qualsiasi tipo e alla fornitura diretta o indiretta di consulenza tecnica, assistenza finanziaria o di altro genere e formazione pertinenti ad attività militari destinate esclusivamente al supporto o all'uso da parte della missione come previsto al punto 3 dell'UNSCR 1725 (2006);

    b)

    alle forniture di equipaggiamenti militari non letali destinati esclusivamente ad uso umanitario o protettivo, ovvero di materiale destinato a programmi di costruzione istituzionale, dell'Unione, della Comunità o degli Stati membri, incluso nel campo della sicurezza, attuati nel contesto del processo di pace e di riconciliazione, preventivamente autorizzate dal comitato istituito dal punto 11 della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite 751 (1992), né si applicano all'abbigliamento protettivo, compresi i giubbotti antiproiettile e gli elmetti militari, temporaneamente esportati in Somalia da dipendenti delle Nazioni Unite, rappresentanti dei mass media e operatori umanitari o nel campo dello sviluppo e personale associato, per loro esclusivo uso personale.»

    Articolo 2

    La presente posizione comune ha effetto a decorrere dalla data dell’adozione.

    Articolo 3

    La presente posizione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    F.-W. STEINMEIER


    (1)  GU L 334 dell'11.12.2002, pag. 1.


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