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Document 32007D0691
2007/691/EC: Commission Decision of 20 September 2006 relating to a proceeding under Article 81 of the Treaty establishing the European Community and Article 53 of the EEA Agreement (Case COMP/F/38.121 — Fittings) (notified under document number C(2006) 4180) (Text with EEA relevance )
2007/691/CE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 2006 , relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.121 — Raccordi) [notificata con il numero C(2006) 4180] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/691/CE: Decisione della Commissione, del 20 settembre 2006 , relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE (Caso COMP/F/38.121 — Raccordi) [notificata con il numero C(2006) 4180] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 283 del 27.10.2007, p. 63–68
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 283/63 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 settembre 2006
relativa a un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE che istituisce la Comunità europea e dell’articolo 53 dell’accordo SEE
(Caso COMP/F/38.121 — Raccordi)
[notificata con il numero C(2006) 4180]
(I testi in lingua francese, inglese, italiana, spagnola e tedesca sono i soli facenti fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/691/CE)
ESPOSIZIONE DELL’INFRAZIONE
(1) |
Le destinatarie della decisione sono le imprese Aalberts Industries NV, Aquatis France SAS, Simplex Armaturen + Fittings GmbH & Co. KG, VSH Italia Srl, Yorkshire Fittings Limited, Advanced Fluid Connections plc, IBP Limited, International Building Products France SA, International Building Products GmbH, Delta plc, Aldway Nine Limited, Delta Engineering Holdings Limited, Druryway Samba Limited, Flowflex Holdings Ltd, Flowflex Components Ltd, IMI plc, IMI Kynoch Ltd, Mueller Industries Inc, Mueller Europe Ltd, WTC Holding Company Inc, Pegler Ltd, Tomkins plc, FRA.BO SpA, Supergrif SL, SANHA Kaimer GmbH & Co. KG, Kaimer GmbH & Co. Holdings KG, Sanha Italia srl, Viega GmbH & Co. KG, Legris Industries SA e Comap SA. |
(2) |
Le 30 persone giuridiche di cui sopra (appartenenti ad 11 imprese, con alcune persone giuridiche ritenute responsabili in qualità di società madri) hanno commesso un’infrazione dell’articolo 81 del trattato CE e dell’articolo 53 dell’accordo SEE partecipando ad un’infrazione unica e continuata fra il 31 dicembre 1988 e il 1o aprile 2004 nel settore dei raccordi nel SEE. Non tutte le imprese hanno partecipato all’infrazione per la sua intera durata. |
(3) |
Le caratteristiche principali dell’infrazione comprendevano: discussione dei prezzi fra concorrenti, decisione, applicazione e controllo di accordi sui prezzi nonché sconti e riduzioni, definizione di meccanismi di attuazione, spartizione di mercati e clienti, scambio di informazioni commercialmente importanti e riservate su mercati e/o società, partecipazione a riunioni regolari ed altri contatti per concordare le limitazioni di cui sopra e controllarne l’attuazione all’interno del SEE. |
IL SETTORE DEI RACCORDI
(4) |
Il prodotto interessato è costituito da raccordi in rame comprendenti raccordi in lega di rame (bronzo duro, ottone e altre leghe di rame). Un raccordo serve a collegare i tubi utilizzati nel trasporto di acqua, aria, gas, ecc. a scopi idraulici, di riscaldamento, fognari e di altra natura. Sono disponibili diversi tipi di raccordi quali alimentatori finali, anelli per saldatura, connettori a compressione, a pressione e collegamenti scorrevoli. Tutti questi tipi di raccordi sono contemplati nella presente decisione. |
(5) |
L’indagine ha dimostrato che il cartello si estendeva a tutto il SEE. Nel 2003, il valore del mercato del SEE per i raccordi in rame e lega di rame si aggirava sui 525 milioni di EUR per circa 960 milioni di pezzi. |
PROCEDIMENTO
(6) |
A gennaio 2001, la società Mueller Industries Inc ha informato la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dei raccordi (e in altri settori correlati nel mercato dei tubi in rame) ed ha espresso il desiderio di collaborare con la Commissione ai sensi della comunicazione sul trattamento favorevole del 1996. Mueller ha fornito alla Commissione le prove che hanno consentito di effettuare le ispezioni. |
(7) |
Il 22 e 23 marzo 2001, la Commissione ha effettuato le prime ispezioni non preannunciate relative a tubi e raccordi in rame. In seguito, ad aprile 2001, si è deciso di separare i casi in «Tubi idraulici in rame» (38.069), «Tubi industriali» (38.240) e «Raccordi» (38.121). Successivamente, in data 24 e 25 aprile 2001, la Commissione ha effettuato ulteriori ispezioni sul posto non preannunciate presso i locali del gruppo Delta. Queste ultime ispezioni riguardavano esclusivamente i raccordi. Nel settore dei tubi di rame la Commissione ha adottato due decisioni comminando ammende nel caso «Tubi industriali» (nel 2003) e nel caso «Tubi idraulici in rame» (nel 2004). |
(8) |
A settembre 2003, dopo le ispezioni e dopo l’invio di lettere di richiesta di informazioni, il gruppo IMI ha presentato domanda di trattamento favorevole. Questa domanda di trattamento favorevole è stata seguita da quelle del gruppo Delta (marzo 2004) e di Frabo (luglio 2004). L’ultima domanda di trattamento favorevole è stata presentata a maggio 2005 da Oystertec/Advanced Fluid Connections plc. |
(9) |
30 imprese appartenenti a 11 imprese e ad un’associazione di imprese hanno ricevuto la comunicazione degli addebiti. Tutte le parti tranne Flowflex, Comap e Supergrif hanno esercitato il loro diritto di essere ascoltate e hanno partecipato all'audizione orale svoltasi il 25 e 26 gennaio 2006. |
FUNZIONAMENTO DEL CARTELLO
(10) |
Mentre vi sono elementi che indicano che i primi contatti anticoncorrenziali fra i produttori di raccordi del Regno Unito risalgono a prima del 1988, le prove in possesso della Commissione dimostrano in maniera solida e duratura che la data d’inizio dell’infrazione è dicembre 1988. Sulla base di tali elementi, la Commissione ha ritenuto che gli accordi anticoncorrenziali fossero iniziati fra i fabbricanti del Regno Unito il 31 dicembre del 1988. Per quanto riguarda il comportamento dei produttori di raccordi a livello paneuropeo, considerando la sporadicità e il carattere esplorativo dei contatti avvenuti prima del gennaio 1991, la Commissione ha limitato la sua valutazione in forza delle norme sulla concorrenza a partire dal 31 gennaio 1991, data del primo incontro della cosiddetta «Super-EFMA» in cui i concorrenti hanno concordato i prezzi e in cui gli accordi a livello paneuropeo hanno assunto la forma di un sistema organizzato e strutturato. |
(11) |
Altri elementi probatori nell’incartamento della Commissione mostrano che quest’infrazione è continuata anche dopo le ispezioni della Commissione di marzo e aprile del 2001; per quanto riguarda Comap, IBP/Oystertec (Advanced Fluid Connections) e Frabo fino ad aprile 2004, e in misura minore per quanto riguarda Delta. Per quanto riguarda Aalberts, quest’ultima ha partecipato all’infrazione dopo le ispezioni effettuate fra giugno 2003 e aprile 2004. Si tratta del primo caso in cui un cartello, per determinate società partecipanti, è continuato per 3 anni dopo le ispezioni. |
(12) |
La struttura globale degli accordi anticoncorrenziali relativi ai raccordi mostra che detti accordi possono essere considerati come un’unica infrazione in base alla quale i concorrenti hanno discusso prezzi, deciso, applicato e controllato accordi sui prezzi nonché sconti e riduzioni, definito meccanismi di attuazione, spartito mercati e clienti e scambiato informazioni di mercato commercialmente importanti e riservate. |
AMMENDE
Importo di base
Gravità
(13) |
Per quanto riguarda la gravità dell’infrazione, l’impatto sul mercato e l’estensione geografica, l’infrazione deve essere considerata molto grave. |
Trattamento differenziato
(14) |
Poiché vi era una considerevole disparità fra le ponderazioni delle varie imprese in termini di fatturato nell’industria oggetto del cartello, la Commissione ha applicato un trattamento differenziato (gruppi) per tener conto della ponderazione di ogni impresa: l’obiettivo è quello di differenziare come la ponderazione di ogni impresa abbia danneggiato la concorrenza. |
(15) |
Le imprese sono state divise in sei categorie in base alla loro importanza relativa. Come base per determinare l'importanza relativa delle imprese in questa infrazione, la Commissione ha tenuto conto delle rispettive quote di mercato di ogni impresa per il prodotto in questione. Il peso dei singoli operatori nell’infrazione è stato confrontato sulla base delle loro quote di mercato nel SEE nell’anno 2000 per tutte le imprese, eccetto per Aalberts e Advanced Fluid Connections, per le quali è stato considerato l'anno 2003 come base per la differenziazione. La Commissione ha scelto il 2000 perchè era l’anno più recente dell’infrazione nel quale tutte le imprese destinatarie della decisione erano attive nel cartello, eccetto le due imprese summenzionate. |
(16) |
Di conseguenza, Viegener e Aalberts sono state inserite nella prima categoria. IMI e Delta sono state inserite nella seconda categoria, Advanced Fluid Connections nella terza, Legris Industries nella quarta, Sanha Kaimer, Flowflex, Frabo e Mueller nella quinta e Pegler nella sesta categoria. |
Effetto dissuasivo
(17) |
Al fine di fissare l’importo dell’ammenda ad un livello che garantisca un effetto dissuasivo sufficiente, la Commissione ha ritenuto opportuno applicare un fattore di moltiplicazione all’ammenda inflitta a Tomkins/Pegler. Nel 2005, il più recente esercizio finanziario precedente alla decisione, il fatturato totale di Tomkins, società madre di Pegler, è stato di 4,65 miliardi di EUR. |
(18) |
Di conseguenza, e in linea con le decisioni precedenti, la Commissione ha ritenuto opportuno moltiplicare l’ammenda per Tomkins. |
Durata
(19) |
Sono stati applicati anche singoli fattori di moltiplicazione in base alla durata dell’infrazione da parte di ogni persona giuridica. |
CIRCOSTANZE AGGRAVANTI
Partecipazione all’infrazione dopo le ispezioni
(20) |
La decisione ha constatato che Oystertec/Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo, nonché in misura minore Delta, non hanno posto fine all’infrazione immediatamente dopo le ispezioni. Tali imprese hanno partecipato all’infrazione anche dopo le ispezioni. Per quanto concerne Aalberts, è stata comprovata la sua partecipazione all’infrazione dopo le ispezioni tra giugno 2003 e aprile 2004. Questa condotta costituisce una flagrante infrazione delle regole della concorrenza. Quando la Commissione effettua un’ispezione in un caso di cartello fra imprese, essa avverte ufficialmente le imprese interessate della possibilità che si configuri una violazione delle regole di concorrenza. Nella stragrande maggioranza dei casi l’esperienza ha mostrato che le ispezioni inducono le imprese a mettere fine immediatamente alla violazione, fornendo quindi sostegno immediato ai consumatori, in attesa della decisione della Commissione in merito. In tal senso, le ispezioni hanno la funzione di dissuadere le imprese coinvolte dal persistere nell’infrazione. Pertanto, nel periodo successivo alle ispezioni, le imprese dovrebbero prontamente interrompere qualsiasi condotta violatoria. Ciononostante, incuranti delle ispezioni, alcune di esse hanno perseverato nella loro condotta illecita anche per 3 anni. |
(21) |
Ciò ha giustificato un aumento dell’importo di base dell’ammenda da comminare ad Aalberts, Advanced Fluid Connections, Comap, Frabo e Delta. |
(22) |
Tuttavia, nel caso di Frabo, la decisione riconosce che il contributo da essa fornito è stato particolarmente determinante. Frabo è stata la prima società a rivelare una condotta anticoncorrenziale dopo le ispezioni, consentendo di stabilire un collegamento tra gli anni precedenti e successivi alle ispezioni. In tal modo, la Commissione ha potuto riscontrare una certa continuità tra i due periodi che, senza il contributo di Frabo, non avrebbe potuto essere dimostrata. Tenendo conto di tale elemento di fatto e in conformità al principio di equità, Frabo non è stata penalizzata per aver rivelato l’accordo successivo all’ispezione. Frabo, quindi, è stata dispensata da questo fattore aggravante. |
Informazioni fuorvianti
(23) |
Inoltre, nella risposta alla comunicazione degli addebiti, Advanced Fluid Connections ha fornito alla Commissione informazioni fuorvianti. In una dichiarazione allegata alla risposta alla comunicazione degli addebiti, un dipendente di Advanced Fluid Connections afferma di non aver avuto alcun contatto telefonico con Frabo nel periodo compreso fra il 2001 e il 2005. Diverse bollette telefoniche prodotte da Frabo mostrano, contrariamente a quest’affermazione, che fra aprile 2002 e luglio 2003 Frabo ha contattato Advanced Fluid Connections al telefono cellulare almeno 28 volte. |
(24) |
Queste circostanze aggravanti hanno giustificato un aumento dell’importo di base dell’ammenda da infliggere ad Advanced Fluid Connections. |
CIRCOSTANZE ATTENUANTI
(25) |
Diverse imprese hanno chiesto alcune o tutte le circostanze attenuanti esposte di seguito: il ritiro anticipato dall’infrazione, un ruolo subordinato/passivo, l’assenza di un’applicazione effettiva delle pratiche, l’applicazione di programmi di conformità, l’assenza di vantaggi, le difficoltà del settore dei raccordi. Queste affermazioni sono tutte respinte in quanto infondate, eccetto per il ruolo subordinato/passivo dichiarato da Flowflex. L’importo di base per Flowflex è stato quindi ridotto del 10 %. |
Cooperazione al di fuori del trattamento favorevole
(26) |
La decisione ha ritenuto che la cooperazione prestata da Frabo in tale contesto si sia configurata come circostanza attenuante. Frabo è stata la prima impresa a rivelare la durata del cartello dopo le ispezioni e, in particolare, è stata la prima a fornire elementi probatori e spiegazioni che comprovano la continuità dell’infrazione dopo tali ispezioni e fino all’aprile 2004. Antecedentemente alla domanda di trattamento favorevole di Frabo, la Commissione non sarebbe stata in grado di stabilire la durata e la continuità dell’infrazione dal marzo 2001 fino all’aprile 2004. |
(27) |
Frabo non dovrebbe essere penalizzata per la cooperazione che ha prestato, nel senso che l’ammenda a suo carico non deve essere superiore a quella che le sarebbe stata comminata in assenza di cooperazione. Pertanto l’importo di base dell’ammenda a carico di Frabo è stato ridotto dell’importo ipotetico che tale ammenda avrebbe raggiunto per un periodo di tre anni d’infrazione. |
APPLICAZIONE DEL LIMITE DEL 10 % DEL FATTURATO
(28) |
Ove opportuno, alle ammende calcolate è stato applicato il limite del 10 % del fatturato mondiale stabilito nell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1). |
APPLICAZIONE DELLA COMUNICAZIONE SUL TRATTAMENTO FAVOREVOLE DEL 1996
(29) |
Mueller, IMI, Delta, Frabo e Advanced Fluid Connections hanno cooperato con la Commissione in fasi diverse dell’indagine al fine di poter beneficiare del trattamento favorevole previsto dalla comunicazione della cooperazione del 1996, applicabile al presente caso di specie. |
Esenzione dalle ammende
(30) |
Mueller è stata la prima impresa a informare la Commissione dell’esistenza di un cartello nel settore dei raccordi nel mercato SEE negli anni 1990. Gli elementi probatori forniti da Mueller hanno consentito alla Commissione di dimostrare l’esistenza, il contenuto e i partecipanti di una serie di riunioni di cartello e di altri contatti intercorsi soprattutto tra il 1991 e il 2000, nonché di effettuare le ispezioni il 22 marzo 2001 e in date successive. Mueller pertanto si qualifica per l’esenzione totale da ogni ammenda. |
Riduzione delle ammende
(31) |
Il 18 settembre 2003 IMI ha preso contatto con la Commissione per presentare una domanda di trattamento favorevole. IMI ha materialmente contribuito a dimostrare l’esistenza dell’infrazione e, dopo aver ricevuto la comunicazione degli addebiti, ha dichiarato alla Commissione che confermava i fatti indicati nelle dichiarazioni presentate nell’ambito della cooperazione. La cooperazione prestata da IMI è stata ricompensata con una riduzione del 50 % dell’ammenda. |
(32) |
Il 10 marzo 2004 Delta ha presentato una domanda di trattamento favorevole. Alla domanda di Delta sono seguite altre osservazioni scritte, una riunione, nonché la presentazione di osservazioni orali. Delta ha corroborato ampiamente i fatti indicati da IMI nelle dichiarazioni presentate nell’ambito della cooperazione. La cooperazione prestata da Delta è stata ricompensata con una riduzione del 20 % dell’ammenda. |
(33) |
Il 19 luglio 2004, Frabo ha presentato una domanda di trattamento favorevole. Frabo ha corroborato ampiamente i fatti indicati da IMI e Delta di quanto rispettivamente presentato nell’ambito della cooperazione. Frabo è stata la prima impresa a rivelare che l’infrazione è continuata nel periodo successivo alle ispezioni fino all’aprile 2004. Inoltre le informazioni di Frabo sono state altresì utilizzate per redigere le richieste di informazioni, le quali hanno determinato la presentazione di dichiarazioni, nel contesto della cooperazione, da parte di Advanced Fluid Connections in cui quest’ultima ha presentato elementi probatori sulla partecipazione nell’infrazione successivamente all’ispezione. Per i motivi predetti, la cooperazione prestata da Frabo è stata ricompensata con una riduzione del 20 % dell’ammenda. |
(34) |
Il 24 maggio 2005, Advanced Fluid Connections (Oystertec) ha presentato una domanda di trattamento favorevole. Advanced Fluid Connections ha corroborato ampiamente i fatti indicati da Frabo nelle dichiarazioni presentate nell’ambito della cooperazione. Tuttavia, nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti e nel corso dell’udienza, Advanced Fluid Connections ha risolutamente contestato il fatto che la Commissione avesse stabilito la continuità tra i periodi prima e dopo le ispezioni fino all’aprile 2004. Infine, come indicato nei punti precedenti, Advanced Fluid Connections ha fuorviato la Commissione e ha tentato di indebolirne la capacità di comprovare l’infrazione. Pertanto, a fronte di un’attenta analisi di tutte queste circostanze la Commissione non ha concesso alcuna riduzione dell’ammenda ad Advanced Fluid Connections. |
CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(35) |
Sulla scorta degli elementi presentati dalle imprese e dall’associazione di imprese nelle rispettive risposte alla comunicazione degli addebiti e nell'audizione orale, la Commissione ha avuto le prove che coinvolgevano la Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) indirettamente in un accordo raggiunto il 16 febbraio 2004 per aumentare i prezzi. |
(36) |
Tuttavia, non vi erano sufficienti elementi probatori a dimostrazione del fatto che la FNAS avesse concretamente accettato il compito affidatole dai produttori e/o che avesse quindi effettivamente agevolato la realizzazione dell'accordo. |
(37) |
Di conseguenza, la Commissione è giunta alla conclusione che la FNAS non ha partecipato al predetto accordo né ad altri accordi anticoncorrenziali. Pertanto, il procedimento nei confronti della Fédération Française des Négociants en Appareils Sanitaires, Chauffage-Climatisation et Canalisations (FNAS) è stato chiuso. |
DECISIONE
(38) |
I destinatari della decisione e la durata della loro partecipazione all’infrazione sono:
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(39) |
In base a quanto sopra esposto, sono state comminate le seguenti ammende:
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(40) |
Alle imprese elencate al punto 38 è stato ordinato di porre fine immediatamente all’infrazione di cui al punto 3, nella misura in cui non l’avessero già fatto, e di astenersi dal ripetere qualsiasi atto o condotta descritta nel punto, e da qualsiasi atto o condotta con oggetto o effetto identici o simili. |
(1) GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1419/2006 (GU L 269 del 28.9.2006, pag. 1).