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Document 32007D0606

2007/606/CE,Euratom: Decisione della Commissione, dell’ 8 agosto 2007 , che istituisce le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile [notificata con il numero C(2007) 3769] (Testo rilevante ai fini del SEE )

GU L 241 del 14.9.2007, p. 17–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 16/10/2014; abrogato da 32014D0762

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/606/oj

14.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/17


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 agosto 2007

che istituisce le modalità di attuazione delle disposizioni riguardanti il trasporto contenute nella decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile

[notificata con il numero C(2007) 3769]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/606/CE, Euratom)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

vista la decisione 2007/162/CE, Euratom del Consiglio, del 5 marzo 2007, che istituisce uno strumento finanziario per la protezione civile (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2001/792/CE, Euratom del Consiglio (2) è stato istituito un meccanismo comunitario inteso ad agevolare una cooperazione rafforzata negli interventi di soccorso della protezione civile (di seguito denominato «il meccanismo»). La decisione 2004/277/CE, Euratom della Commissione (3) istituisce le norme per l’attuazione della predetta decisione. Per le definizioni di «Stati partecipanti» e «paesi terzi» è necessario fare riferimento alla decisione 2004/277/CE, Euratom.

(2)

La decisione 2007/162/CE, Euratom istituisce disposizioni particolari per finanziare alcune risorse di trasporto in caso di emergenza grave per agevolare un intervento rapido ed efficace.

(3)

È necessario istituire le disposizioni e le procedure applicabili alle richieste di finanziamento comunitario che gli Stati partecipanti presentano per il trasporto dell’assistenza al paese colpito dall’emergenza e alla gestione di tali richieste da parte della Commissione. A tal fine occorre istituire le disposizioni e le procedure da seguire per mettere in comune o individuare le risorse di trasporto necessarie, visto che per ottenere il sostegno finanziario è necessario aver esperito tutte le altre possibilità di reperire risorse di trasporto previste dal meccanismo. Per garantire un intervento comunitario rapido ed efficace in caso di emergenze gravi è necessario definire un periodo al termine del quale le richieste di finanziamento comunitario possono essere ammissibili.

(4)

Ai fini della trasparenza, della coerenza e dell’efficacia, occorre definire le informazioni che gli Stati partecipanti e la Commissione devono indicare nelle richieste di sostegno per il trasporto e nelle risposte a tali richieste.

(5)

Nei casi in cui può essere concesso un sostegno finanziario comunitario conformemente alla decisione 2007/162/CE, Euratom, gli Stati partecipanti dovrebbero poter scegliere se chiedere una sovvenzione o un servizio di trasporto.

(6)

Occorre definire le informazioni di cui tener conto per determinare il rispetto dei criteri istituiti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iii), della decisione 2007/162/CE, Euratom e dei principi di economia, efficienza ed efficacia contenuti nel regolamento finanziario.

(7)

È necessario definire i costi ammissibili posto che, a norma della decisione 2007/162/CE, Euratom, il sostegno finanziario comunitario può essere erogato sotto forma di sovvenzioni o di contratti di appalto pubblico a norma del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4).

(8)

A norma della decisione 2007/162/CE, Euratom, gli Stati membri che chiedono un sostegno finanziario alla Comunità per il trasporto dell’assistenza offerta sono tenuti a rimborsare almeno il 50 % dei fondi comunitari ricevuti entro 180 giorni dall’intervento. Occorre pertanto istituire norme e procedure a tal fine. I costi sostenuti dalla Commissione sono considerati come fondi percepiti dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2007/162/CE, Euratom.

(9)

Gli Stati membri hanno la responsabilità di fornire le attrezzature e il trasporto per l’assistenza di protezione civile che offrono nel contesto del meccanismo, mentre la Commissione svolge solo un ruolo di supporto per finanziare risorse di trasporto supplementari su richiesta degli Stati membri; viste tali premesse è necessario salvaguardare gli interessi finanziari della Comunità per quanto riguarda il risarcimento di eventuali danni e stabilire pertanto che lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto deve rinunciare a presentare domanda di risarcimento alla Comunità se il danno è conseguente alla fornitura di un sostegno per il trasporto nell’ambito della presente decisione, a meno che non si dimostri che il danno è dovuto a frode o colpa grave.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per la protezione civile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto

La presente decisione istituisce le modalità di applicazione delle azioni nel campo dei trasporti che possono ottenere un sostegno finanziario da parte della Comunità a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettere b) e c), e dell’articolo 4, paragrafo 3, della decisione 2007/162/CE, Euratom.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

a)

«Stato partecipante»: il significato di cui all’articolo 2 della decisione 2004/277/CE, Euratom;

b)

«paesi terzi»: il significato di cui all’articolo 2 della decisione 2004/277/CE, Euratom;

c)

«Stato colpito»: lo Stato partecipante o il paese terzo colpito da un’emergenza grave per il quale viene attivato il meccanismo;

d)

«Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto»: lo Stato partecipante che chiede il sostegno del meccanismo per trasportare i soccorsi allo Stato colpito;

e)

«assistenza di protezione civile»: le squadre, gli esperti o i moduli di protezione civile con le relative attrezzature e i materiali di soccorso o le forniture necessarie per alleviare le conseguenze immediate di un’emergenza.

Articolo 3

Procedure applicabili alle richieste di sostegno per il trasporto dell’assistenza presentate tramite il meccanismo e alle relative risposte

1.   Le procedure descritte agli articoli 4 e 5 si applicano quando gli Stati partecipanti chiedono un sostegno attraverso il meccanismo al fine di trasportare l’assistenza di protezione civile ad uno Stato colpito (di seguito «sostegno per il trasporto»).

2.   Se la richiesta di sostegno per il trasporto comprende una richiesta di finanziamento, quest’ultima non viene presa in esame dalla Commissione fino a quando non vengano esperite le procedure di cui al paragrafo 1.

3.   Le richieste sono formulate e inviate alla Commissione, per iscritto, dall’autorità competente di cui all’articolo 12. Le domande contengono le informazioni elencate nell’allegato, parte A.

4.   Tutte le richieste di sostegno per il trasporto di cui alla presente decisione e le risposte e i relativi scambi di informazioni tra gli Stati partecipanti e la Commissione sono inviati al centro di monitoraggio e informazione (MIC) della Commissione, istituito dalla decisione 2004/277/CE, Euratom, che provvede ad elaborarle.

5.   Le richieste possono essere inviate via fax, per posta elettronica o tramite il Sistema comune di comunicazione e informazione per le emergenze (CECIS) istituito dalla decisione 2004/277/CE, Euratom. Le richieste che comportano un finanziamento comunitario trasmesse via fax, per posta elettronica o tramite il CECIS sono accettate a condizione che successivamente vengano inviati prontamente alla Commissione gli originali firmati dall’autorità competente.

Articolo 4

Richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto

1.   La Commissione, non appena riceve una richiesta di sostegno dal meccanismo al fine di mettere in comune o individuare le risorse di trasporto necessarie per il trasporto dell’assistenza di protezione civile ad uno Stato colpito da un’emergenza, comunica immediatamente tale richiesta ai punti di contatto designati dagli Stati partecipanti previsti dall’articolo 3, lettera e), della decisione 2001/792/CE.

2.   Nella notifica la Commissione invita gli Stati partecipanti a fornirle informazioni dettagliate sulle risorse di trasporto che possono mettere a disposizione dello Stato partecipante che ne fa richiesta.

3.   Nella notifica di cui al paragrafo 2 la Commissione fissa anche un periodo alla scadenza del quale le richieste di finanziamento comunitario possono diventare ammissibili. Tale periodo non può superare 24 ore a partire dalla notifica. La Commissione può ridurne la durata ad un minimo di 6 ore se ciò fosse necessario per rispondere con efficacia ad esigenze urgenti e vitali.

Articolo 5

Risposte alle richieste di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto

1.   Gli Stati partecipanti informano quanto prima la Commissione delle eventuali risorse di trasporto che possono mettere a disposizione su base volontaria in risposta alla richiesta di sostegno per la messa in comune o l’individuazione delle risorse di trasporto. Le informazioni contengono i dati indicati nell’allegato, parte B.

2.   È opportuno che gli Stati partecipanti che non dispongono di adeguate risorse di trasporto informino tempestivamente la Commissione.

3.   La Commissione raccoglie le informazioni sulle risorse di trasporto disponibili e le invia al più presto allo Stato partecipante che presenta la richiesta e agli altri Stati partecipanti.

4.   Oltre alle informazioni del paragrafo 3, la Commissione invia agli Stati partecipanti ogni altra informazione di cui dispone riguardante le risorse di trasporto disponibili di altra provenienza, ad esempio presenti sul mercato commerciale, e agevola l’accesso degli Stati partecipanti a tali risorse supplementari.

5.   Lo Stato partecipante che presenta la richiesta informa la Commissione delle soluzioni di trasporto prescelte e si mette in contatto con gli Stati partecipanti che forniscono tale sostegno o con l’operatore individuato dalla Commissione.

6.   La Commissione informa tutti gli Stati partecipanti della scelta operata dallo Stato partecipante che presenta la richiesta. Quest’ultimo informa regolarmente la Commissione dei progressi realizzati nella prestazione dell’assistenza di protezione civile che offre.

Articolo 6

Richiesta di sovvenzione

1.   Qualora sia stata individuata una possibile soluzione per il trasporto, ma serva un finanziamento comunitario per consentire il trasporto dell’assistenza di protezione civile, lo Stato partecipante può chiedere una sovvenzione alla Comunità.

2.   Nella sua richiesta lo Stato partecipante indica la percentuale dei costi ammissibili che intende rimborsare. Tale percentuale non deve essere inferiore al 50 %. La Commissione informa immediatamente della richiesta tutti gli Stati partecipanti.

3.   La Commissione può stipulare con le autorità competenti interessate degli Stati partecipanti convenzioni quadro di partenariato, definite all’articolo 163 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione (5), al fine di agevolare le procedure previste dal presente articolo.

Articolo 7

Richiesta di un servizio di trasporto

1.   In situazioni diverse da quelle indicate all’articolo 6 lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto può chiedere alla Commissione di appaltare un servizio di trasporto al settore privato o ad altri soggetti per trasferire l’assistenza di protezione civile che fornisce al paese colpito.

2.   Dopo che le è pervenuta la richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione ne informa immediatamente tutti gli Stati partecipanti e comunica allo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto tutte le soluzioni disponibili ai fini del trasporto e i rispettivi costi.

3.   Sulla base dello scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2, lo Stato partecipante conferma per iscritto la propria richiesta relativa al servizio di trasporto e l’impegno a rimborsare la Commissione secondo quanto indicato all’articolo 10. Lo Stato partecipante indica la percentuale dei costi che intende rimborsare. Tale percentuale non deve essere inferiore al 50 %.

4.   Lo Stato partecipante comunica tempestivamente alla Commissione eventuali modifiche alla sua richiesta di un servizio di trasporto.

Articolo 8

Decisione sul finanziamento comunitario

1.   Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punto ii), della decisione 2007/162/CE, Euratom si ritiene che tutte le altre possibilità di reperire i trasporti nell’ambito del meccanismo siano state esperite qualora le procedure di cui agli articoli 4 e 5 della presente decisione non abbiano consentito di trovare una soluzione nel periodo fissato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, della presente decisione.

2.   Per determinare il rispetto dei criteri definiti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), punti i) e iii), della decisione 2007/162/CE, Euratom e dei principi di economia, efficienza ed efficacia istituiti dal regolamento finanziario, è necessario tener conto dei seguenti elementi:

a)

informazioni contenute nella richiesta di finanziamento comunitario presentata dallo Stato partecipante a norma dell’articolo 3, paragrafo 3;

b)

esigenze espresse dallo Stato colpito;

c)

eventuali valutazioni delle esigenze svolte da esperti che riferiscono alla Commissione durante l’emergenza;

d)

altre informazioni pertinenti e affidabili fornite dagli Stati partecipanti e dalle organizzazioni internazionali di cui la Commissione dispone al momento della decisione;

e)

efficienza ed efficacia delle soluzioni di trasporto concepite per prestare con tempestività l’assistenza di protezione civile;

f)

altre azioni intraprese dalla Commissione.

3.   Gli Stati partecipanti forniscono ogni altra informazione supplementare necessaria per valutare il rispetto dei criteri definiti all’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2007/162/CE, Euratom. Gli Stati partecipanti informano la Commissione non appena ricevono la richiesta di informazioni da parte di quest’ultima.

4.   La decisione riguardante le azioni che possono beneficiare di un sostegno finanziario a norma dell’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), della decisione 2007/162/CE, Euratom stabilisce l’importo massimo del finanziamento comunitario per una determinata richiesta, tenuto conto della dotazione di bilancio disponibile.

5.   La decisione sul sostegno finanziario è comunicata immediatamente allo Stato partecipante che chiede il sostegno. Tale decisione viene comunicata anche a tutti gli altri Stati partecipanti.

Articolo 9

Costi ammissibili

I seguenti costi beneficiano del sostegno finanziario della Comunità:

a)

costi connessi allo spostamento delle risorse di trasporto fino al punto di spedizione nel territorio dello Stato partecipante che offre l’assistenza di protezione civile, compresi i costi di tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito;

b)

costi sostenuti dal punto di spedizione nel territorio dello Stato partecipante che offre l’assistenza di protezione civile fino alla destinazione finale, compresi i costi per tutti i servizi, i compensi, i costi di logistica e movimentazione, i costi del carburante e l’eventuale alloggio nonché altri costi indiretti come imposte, diritti in generale e costi di transito;

c)

costi per il viaggio di ritorno dei mezzi di trasporto e di eventuali squadre e relative attrezzature.

Tutti i costi devono essere debitamente comprovati.

Articolo 10

Rimborso del finanziamento comunitario

1.   Per il finanziamento erogato secondo la procedura descritta all’articolo 6, la Commissione emette, entro 90 giorni dal completamento dell’operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario della Comunità, un ordine di recupero allo Stato partecipante che ha ottenuto il finanziamento comunitario per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione di erogazione del finanziamento e pari ad almeno il 50 % dei finanziamenti ricevuti e ad un minimo del 50 % dei costi ammissibili.

2.   Per i costi sostenuti per l’esperimento della procedura di cui all’articolo 7, la Commissione emette, entro 90 giorni dal completamento dell’operazione di trasporto per la quale è stato concesso il sostegno finanziario della Comunità, un ordine di recupero allo Stato partecipante che ha ottenuto il finanziamento comunitario per un importo corrispondente alle disposizioni contenute nella decisione della Commissione riguardante la richiesta di un servizio di trasporto e pari ad almeno il 50 % dei costi di trasporto.

Articolo 11

Risarcimento dei danni

Lo Stato partecipante che chiede un sostegno per il trasporto rinuncia a presentare domanda di risarcimento alla Comunità per i danni causati alle sue proprietà o al personale che presta il servizio se tali danni sono conseguenti alla fornitura del sostegno per il trasporto di cui alla presente decisione, a meno che non si dimostri che il danno è dovuto a frode o colpa grave.

Articolo 12

Designazione delle autorità competenti

Gli Stati partecipanti designano le autorità competenti autorizzate a chiedere e a ricevere il sostegno finanziario della Commissione in applicazione della presente decisione e ne informano la Commissione entro 60 giorni dalla notifica della presente decisione. Eventuali modifiche sono comunicate immediatamente alla Commissione.

Articolo 13

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 agosto 2007.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione


(1)  GU L 71 del 10.3.2007, pag. 9.

(2)  GU L 297 del 15.11.2001, pag. 7.

(3)  GU L 87 del 25.3.2004, pag. 20.

(4)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(5)  GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 478/2007 (GU L 111 del 28.4.2007, pag. 13).


ALLEGATO

PARTE A

Informazioni che devono essere fornite dagli stati partecipanti che chiedono un sostegno per il trasporto ai fini dell’assistenza di protezione civile

1)

Calamità/emergenza.

2)

Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di monitoraggio e informazione (MIC) della Commissione.

3)

Stato/organizzazione richiedente.

4)

Destinatario/beneficiario finale dell’assistenza trasportata.

5)

Indicazioni precise sull’assistenza di protezione civile da trasportare, quali ad esempio: descrizione precisa dei singoli elementi, peso, dimensione, volume, superficie, imballaggio (indicando precisamente le norme di imballaggio per il trasporto aereo, su strada e marittimo), eventuali elementi pericolosi, caratteristiche dei veicoli e peso, dimensione, volume, superficie complessivi nonché numero di persone che si spostano e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o riguardanti la salute che si rivelino utili ai fini del trasporto e della consegna dell’assistenza.

6)

Indicazioni su come l’assistenza risponde alle esigenze del paese colpito rispetto alla richiesta del paese stesso o alla valutazione delle esigenze svolta.

7)

Eventuali informazioni disponibili sull’esistenza (o sull’assenza) di possibilità di approvvigionamento e distribuzione in loco in quantità sufficiente per il tipo di assistenza da trasportare.

8)

Motivazione della necessità di ricorrere a risorse di trasporto supplementari per garantire l’efficacia dell’intervento di protezione civile nell’ambito del meccanismo.

9)

Informazioni sulla situazione riguardante l’assistenza da parte del paese colpito o dell’autorità di coordinamento.

10)

Tragitto richiesto per il trasporto dell’assistenza.

11)

Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

12)

Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale.

13)

Data/ora alle quali l’assistenza è pronta, imballata e predisposta per il trasporto a partire dal porto di imbarco.

14)

Informazioni sull’eventuale possibilità di spostare l’assistenza in un diverso luogo/porto di imbarco o hub per l’ulteriore inoltro.

15)

Informazioni supplementari (se necessarie).

16)

Informazioni sui possibili contributi ai costi di trasporto.

17)

Informazioni su un’eventuale richiesta di finanziamento comunitario.

18)

Autorità competente/firma.

PARTE B

Informazioni che devono essere fornite dagli stati partecipanti o dalla commissione in caso di offerta di un sostegno per il trasporto ai fini dell’assistenza di protezione civile

1)

Calamità/emergenza.

2)

Stato/organizzazione che risponde/punto di contatto.

3)

Riferimenti dei messaggi inviati dal centro di monitoraggio e informazione (MIC) e dello Stato partecipante/organizzazione che chiede il sostegno per il trasporto.

4)

Dettagli tecnici riguardanti l’offerta di trasporto, compresi i tipi di risorse di trasporto disponibili, le date e le ore del trasporto, il numero di spostamenti o missioni richiesti.

5)

Informazioni, vincoli e modalità particolari riguardanti l’assistenza di protezione civile da trasportare, compresi peso, dimensione, volume, superficie, imballaggio, eventuali elementi pericolosi, preparazione dei veicoli, disposizioni per la movimentazione, personale che si sposta e altre disposizioni giuridiche, doganali, sanitarie o riguardanti la salute che si rivelino utili ai fini del trasporto e della consegna dell’assistenza.

6)

Tragitto proposto per il trasporto dell’assistenza.

7)

Luogo/porto di imbarco e punto di contatto locale.

8)

Luogo/porto di sbarco e punto di contatto locale.

9)

Data/ora alle quali l’assistenza deve essere pronta, imballata e predisposta per il trasporto a partire dal porto di imbarco.

10)

Informazioni su eventuali richieste di spostare l’assistenza in un diverso luogo/porto di imbarco o hub per l’ulteriore inoltro.

11)

Informazioni supplementari (se necessarie).

12)

Informazioni su eventuali richieste di contributo ai costi di trasporto e dati più precisi su eventuali condizioni o restrizioni particolari connesse all’offerta.

13)

Informazioni su un’eventuale richiesta di finanziamento comunitario.


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