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Document 32007D0554

    2007/554/CE: Decisione della Commissione, del 9 agosto 2007 , che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE [notificata con il numero C(2007) 3901] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 210 del 10.8.2007, p. 36–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2007/554/oj

    10.8.2007   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 210/36


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 9 agosto 2007

    che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito e abroga la decisione 2007/552/CE

    [notificata con il numero C(2007) 3901]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2007/554/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

    vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Focolai di afta epizootica sono stati denunciati nel Regno Unito.

    (2)

    La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rischia di mettere in pericolo gli allevamenti di altri Stati membri in seguito agli scambi di animali artiodattili vivi e all'immissione sul mercato di alcuni loro prodotti derivati.

    (3)

    Il Regno Unito ha adottato misure a norma della direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (3), e ha adottato ulteriori misure nelle zone colpite dall'infezione.

    (4)

    La situazione dell'afta epizootica nel Regno Unito rende necessario rafforzare le misure di lotta contro tale malattia prese da tale Stato membro.

    (5)

    Come per la decisione 2007/552/CE del 6 agosto 2007 recante misure di protezione provvisorie contro l'afta epizootica nel Regno Unito (4), è ora opportuno definire come misura permanente le aree ad alto e basso rischio negli Stati membri colpiti e stabilire il divieto di spedire gli animali sensibili dalle aree ad alto e basso rischio e di spedire i prodotti derivati da animali sensibili dalle aree ad alto rischio. La decisione dovrebbe anche stabilire le norme applicabili alla spedizione da tali aree di prodotti sicuri che sono stati prodotti prima delle restrizioni, oppure da materie prime ottenute al di fuori delle aree soggette a restrizioni, oppure che sono stati sottoposti a un trattamento di dimostrata efficacia per quanto riguarda l’inattivazione dell’eventuale virus dell’afta epizootica.

    (6)

    Le dimensioni delle aree a rischio definito sono stabilite in funzione degli eventuali contatti individuati con l’azienda infetta e tengono conto della possibilità di realizzare controlli sufficienti sui movimenti di animali e prodotti. Al momento, e sulla base delle informazioni fornite dal Regno Unito, l’intero territorio della Gran Bretagna dovrebbe essere considerato area ad alto rischio.

    (7)

    Il divieto di spedizione dovrebbe riguardare soltanto i prodotti derivati da animali delle specie sensibili provenienti od ottenuti da animali originari dalle aree ad alto rischio di cui all’allegato I e non dovrebbe riguardare il transito attraverso queste aree dei prodotti provenienti od ottenuti da animali originari da altre aree.

    (8)

    La direttiva 64/432/CEE del Consiglio (5) riguarda i problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina.

    (9)

    La direttiva 91/68/CEE del Consiglio (6) concerne le condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini.

    (10)

    La direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (7), disciplina tra l'altro gli scambi di altri artiodattili, gli scambi di sperma, ovuli ed embrioni di ovini e caprini nonché quelli di embrioni di suini.

    (11)

    Il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (8), detta tra l'altro le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di carni fresche, carni macinate, carni separate meccanicamente, preparazioni di carni, carni di selvaggina d'allevamento, prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, e prodotti lattiero-caseari.

    (12)

    Il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano (9), riguarda tra l'altro la bollatura sanitaria dei prodotti alimentari di origine animale.

    (13)

    La direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano (10), dispone un trattamento specifico dei prodotti a base di carne che garantisca l'inattivazione del virus dell'afta epizootica nei prodotti di origine animale.

    (14)

    La decisione 2001/304/CE della Commissione, dell'11 aprile 2001, relativa alla bollatura e all'utilizzazione di taluni prodotti di origine animale a norma della decisione 2001/172/CE, recante misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito (11), introduce uno specifico bollo sanitario da applicare ad alcuni prodotti di origine animale la cui commercializzazione è limitata al mercato nazionale.

    (15)

    La direttiva 92/118/CEE del Consiglio (12) stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE.

    (16)

    Il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (13), prevede una serie di trattamenti dei sottoprodotti di origine animale per l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

    (17)

    La direttiva 88/407/CEE del Consiglio (14) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma surgelato di animali della specie bovina.

    (18)

    La direttiva 89/556/CEE del Consiglio (15) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina.

    (19)

    La direttiva 90/429/CEE (16) stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina.

    (20)

    La direttiva 90/426/CEE del Consiglio (17) stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi.

    (21)

    La decisione 90/424/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa a talune spese nel settore veterinario (18) stabilisce un meccanismo di indennizzo alle aziende colpite per le perdite subite in ragione delle misure di controllo della malattia.

    (22)

    Poiché i medicinali di cui alla direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (19), alla direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano (20), e alla direttiva 2001/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri relative all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione della sperimentazione clinica di medicinali ad uso umano (21) non rientrano più nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1774/2002, tali medicinali dovrebbero essere esclusi dalle restrizioni di polizia sanitaria introdotte dalla presente decisione.

    (23)

    L’articolo 6 della decisione 2007/275/CE della Commissione, del 17 aprile 2007, relativa agli elenchi di animali e prodotti da sottoporre a controlli presso i posti d’ispezione frontalieri a norma delle direttive del Consiglio 91/496/CEE e 97/78/CE (22), prevede una deroga dai controlli veterinari per alcuni prodotti contenenti prodotti di origine animale. È opportuno consentire la spedizione di tali prodotti dalle aree ad alto rischio, in base a un regime di certificazione semplificato.

    (24)

    Gli Stati membri diversi dal Regno Unito dovrebbero sostenere le misure di controllo della malattia messe in atto nelle aree colpite assicurandosi che non siano spediti in quelle aree animali sensibili vivi.

    (25)

    La situazione sarà riesaminata nella riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali prevista per il 23 agosto 2007 e le misure prese saranno, se necessario, adattate.

    (26)

    Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Animali vivi

    1.   Fatte salve le misure prese dal Regno Unito nel quadro della direttiva 2003/85/CE, in particolare l'istituzione di una zona di controllo temporaneo in applicazione dell'articolo 7, paragrafo 1, e un divieto dei movimenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 3, della medesima direttiva, il Regno Unito provvede affinché siano rispettate le condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 7 del presente articolo.

    2.   Non sono trasportati tra le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

    3.   Non sono spediti da o trasportati attraverso le aree elencate negli allegati I e II animali vivi delle specie bovina, ovina, caprina e suina, né altri animali artiodattili.

    4.   In deroga al paragrafo 3, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare il transito diretto e non interrotto di animali artiodattili attraverso le aree elencate negli allegati I e II sulle strade principali e per ferrovia.

    5.   I certificati sanitari previsti dalla direttiva 64/432/CEE per gli animali vivi delle specie bovina e suina, e dalla direttiva 91/68/CEE per gli animali vivi delle specie ovina e caprina che accompagnano gli animali spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II recano la seguente dicitura:

    «Animali conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    6.   I certificati sanitari che accompagnano gli animali artiodattili diversi da quelli oggetto dei certificati di cui al paragrafo 5, spediti in altri Stati membri dalle parti del territorio del Regno Unito non elencate negli allegati I e II, recano la seguente dicitura:

    «Animali artiodattili vivi conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    7.   Gli animali accompagnati da un certificato di polizia sanitaria di cui ai paragrafi 5 e 6 possono essere spediti verso altri Stati membri soltanto se l'autorità veterinaria locale del Regno Unito ha notificato, tre giorni prima del trasporto, le autorità veterinarie centrali e locali dello Stato membro di destinazione.

    Articolo 2

    Carni

    1.   Ai fini del presente articolo, «carni» significa «carni fresche», «carni macinate», «carni separate meccanicamente» e «preparazioni di carni», come definite all'allegato I, punti 1.10, 1.13, 1.14 e 1.15, del regolamento (CE) n. 853/2004.

    2.   Il Regno Unito non spedisce carni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili provenienti o ottenute da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

    3.   Le carni che non possono essere spedite dal Regno Unito a norma della presente decisione vengono contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2002/99/CE o conformemente alla decisione 2001/304/CE.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004, purché le carni:

    a)

    siano chiaramente identificate e a partire dalla data di produzione siano trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

    b)

    risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

    i)

    essere state ottenute anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

    ii)

    provenire da animali allevati per almeno 90 giorni prima della macellazione e macellati al di fuori delle aree elencate all’allegato II o, nel caso delle carni di selvaggina selvatica di specie sensibili all'afta epizootica, da animali uccisi fuori delle aree elencate nell'allegato II.

    5.   Il rispetto delle condizioni di cui ai paragrafi 3 e 4 è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    6.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute da animali allevati fuori delle aree elencate negli allegati I e II e trasportati direttamente e sotto controllo ufficiale in mezzi di trasporto sigillati, in deroga all'articolo 1, paragrafi 2 e 3, in un macello situato in un'area elencata nell'allegato I fuori della zona di protezione per esservi immediatamente macellati.

    Tali carni possono essere commercializzate nelle aree elencate negli allegati I e II solo se rispettano le seguenti condizioni:

    a)

    queste carni recano tutte il bollo di cui all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma della direttiva 2002/99/CE o alla decisione 2001/304/CE;

    b)

    il macello opera sotto rigoroso controllo veterinario;

    c)

    le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui è autorizzata la spedizione fuori del Regno Unito.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    7.   Il divieto di cui al paragrafo 2 non si applica alle carni fresche ottenute in stabilimenti di sezionamento situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    nello stabilimento di sezionamento sono lavorate in uno stesso giorno solo le carni fresche di cui al paragrafo 4, lettera b). Successivamente alla lavorazione di carni che non soddisfano detto requisito sono effettuate operazioni di pulizia e disinfezione;

    b)

    queste carni devono recare tutte la bollatura sanitaria di cui all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004;

    c)

    lo stabilimento di sezionamento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

    d)

    le carni fresche sono chiaramente identificate, trasportate e immagazzinate separatamente dalle carni di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    8.   Le carni spedite dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnate da un certificato ufficiale, che reca la seguente dicitura:

    «Carni conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    Articolo 3

    Prodotti a base di carne

    1.   Il Regno Unito non spedisce prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili («prodotti a base di carne») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I o preparati con carni ottenute da animali originari delle aree suddette.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti a base di carne che recano una bollatura sanitaria conforme all'allegato I, sezione I, capo III del regolamento (CE) n. 854/2004, purché i prodotti a base di carne:

    a)

    siano chiaramente identificati e a partire dalla data di produzione siano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti a base di carne di cui non è autorizzata, a norma della presente decisione, la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

    b)

    risultino conformi a una delle seguenti condizioni:

    i)

    essere stati ottenuti da carni di cui all'articolo 2, paragrafo 4, lettera b); oppure

    ii)

    abbiano subito almeno uno dei trattamenti pertinenti previsti per l'afta epizootica dall'allegato III, parte 1 della direttiva 2002/99/CE.

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    3.   I prodotti a base di carne spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

    «Prodotti a base di carne, compresi stomachi, vesciche e intestini trattati, conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne che soddisfano le condizioni previste al paragrafo 2 e sono stati trasformati in uno stabilimento che applica il sistema «Analisi dei rischi e dei punti critici di controllo» (HACCP) e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento previste, è sufficiente che il rispetto delle condizioni prescritte per il trattamento di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii) sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

    5.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti a base di carne sottoposti a trattamento termico conforme al paragrafo 2, primo comma, lettera b), punto ii), in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

    Articolo 4

    Latte

    1.   Il Regno Unito non spedisce latte, destinato o meno al consumo umano, proveniente dalle aree elencate nell'allegato I.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte prodotto da animali tenuti nelle aree elencate nell’allegato I che sia stato sottoposto a un trattamento conforme:

    a)

    all'allegato IX, parte A, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte destinato al consumo umano; oppure

    b)

    all'allegato IX, parte B, della direttiva 2003/85/CE, se si tratta di latte non destinato al consumo umano o destinato all'alimentazione di animali appartenenti a specie sensibili all'afta epizootica.

    3.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica al latte preparato in stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    tutto il latte impiegato nello stabilimento deve essere conforme alle condizioni di cui al paragrafo 2, oppure essere ottenuto da animali allevati e munti fuori delle aree elencate nell'allegato I;

    b)

    lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

    c)

    il latte deve essere chiaramente identificato, essere trasportato e immagazzinato separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

    d)

    il trasporto di latte crudo da aziende situate fuori delle aree elencate nell'allegato I agli stabilimenti situati nelle aree elencate nell’allegato I si effettua in veicoli che prima dell'operazione siano stati puliti e disinfettati e che non abbiano avuto in seguito alcun contatto con aziende delle aree elencate nell'allegato I che detengono animali di specie sensibili all'afta epizootica;

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità veterinarie competenti, sotto la sorveglianza delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    4.   Il latte spedito dal Regno Unito in altri Stati membri è accompagnato da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

    «Latte conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    5.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2 e che è stato trasformato in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

    6.   In deroga al paragrafo 4, per il latte che soddisfa le condizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) o b), e che è stato sottoposto a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf stable), è sufficiente che sia accompagnato da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

    Articolo 5

    Prodotti lattiero-caseari

    1.   Il Regno Unito non spedisce prodotti lattiero-caseari, destinati o meno al consumo umano, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari:

    a)

    fabbricati anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

    b)

    preparati con latte conforme alle disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2 o 3; oppure

    c)

    destinati ad essere esportati in un paese terzo le cui condizioni d'importazione consentono che tali prodotti siano sottoposti a un trattamento diverso da quelli previsti dall’articolo 4, paragrafo 2 che garantisce l'inattivazione del virus dell'afta epizootica.

    3.   Fatto salvo l'allegato III, sezione IX, capitolo II, del regolamento (CE) n. 853/2004, il divieto di cui al paragrafo 1 di questo articolo non si applica ai seguenti prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano:

    a)

    prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte con un pH controllato inferiore a 7,0 e che abbiano subito un trattamento termico, per almeno 15 secondi, alla temperatura di almeno 72 °C, a condizione che tale trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti sono conformi alle pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dagli articoli 2, 3 e 4 della presente decisione;

    b)

    prodotti lattiero-caseari fabbricati a partire da latte crudo di animali delle specie bovina, ovina o caprina che abbiano soggiornato per almeno 30 giorni in un'azienda situata — all'interno di una delle aree elencate nell'allegato I — al centro di un cerchio del raggio di almeno 10 km in cui non si sia verificato alcun caso di afta epizootica nei 30 giorni precedenti la data di produzione del latte crudo. Tali prodotti devono inoltre essere stati sottoposti a un processo di stagionatura o maturazione di almeno 90 giorni nel corso del quale il pH viene abbassato al di sotto di 6,0 in tutta la massa e la loro crosta deve essere stata trattata con acido citrico allo 0,2 % subito prima del confezionamento o dell'imballaggio.

    4.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati negli stabilimenti situati nelle aree elencate nell'allegato I, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

    a)

    tutto il latte impiegato nello stabilimento è conforme alle condizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 2, oppure è stato ottenuto da animali fuori delle aree di cui all'allegato I;

    b)

    tutti i prodotti lattiero-caseari impiegati nei prodotti finali sono conformi alle condizioni di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), o al paragrafo 3 oppure sono stati fabbricati con latte ottenuto da animali fuori delle aree elencate nell'allegato I;

    c)

    lo stabilimento opera sotto rigoroso controllo veterinario;

    d)

    i prodotti lattiero-caseari sono chiaramente identificati, trasportati ed immagazzinati separatamente dal latte e dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I;

    Il rispetto delle condizioni di cui al primo comma è controllato dalle autorità competenti, sotto la responsabilità delle autorità veterinarie centrali.

    Le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco degli stabilimenti da esse approvati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    5.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica ai prodotti lattiero-caseari preparati in uno stabilimento situato fuori delle aree elencate nell'allegato I con latte ottenuto anteriormente al 15 luglio 2007, a condizione che i prodotti lattiero-caseari siano chiaramente identificati e vengano trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti lattiero-caseari di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I.

    6.   I prodotti lattiero-caseari spediti dal Regno Unito in altri Stati membri sono accompagnati da un certificato ufficiale che reca la seguente dicitura:

    «Prodotti lattiero-caseari conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    7.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari conformi alle prescrizioni di cui al paragrafo 2, lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e trasformati in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca il rispetto e la registrazione delle norme di trattamento, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

    8.   In deroga al paragrafo 6, per i prodotti lattiero-caseari che soddisfano le prescrizioni di cui ai paragrafi 2 lettera a) e b), e ai paragrafi 3 e 4 e che sono stati sottoposti a trattamento termico in recipienti sigillati ermeticamente in modo da garantire la conservabilità (prodotti shelf-stable), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante il trattamento termico applicato.

    Articolo 6

    Sperma, ovuli ed embrioni

    1.   Il Regno Unito non spedisce sperma, ovuli ed embrioni di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («sperma, ovuli ed embrioni») provenienti dalle aree elencate negli allegati I e II.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica:

    a)

    a sperma, ovuli ed embrioni prodotti anteriormente al 15 luglio 2007;

    b)

    allo sperma congelato delle specie bovina e suina e agli embrioni bovini, i quali siano stati importati nel Regno Unito secondo le condizioni stabilite, rispettivamente, nelle direttive 88/407/CEE, 90/429/CEE e 89/556/CEE, e i quali dal momento della loro introduzione nel Regno Unito siano stati immagazzinati e trasportati separatamente dallo sperma e dagli embrioni di cui non è autorizzata la spedizione a norma del paragrafo 1.

    Prima della spedizione dello sperma le autorità veterinarie centrali comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco dei centri e delle équipe autorizzati ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    3.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 88/407/CEE che accompagna lo sperma bovino congelato spedito dal Regno Unito negli altri Stati membri reca la seguente dicitura:

    «Sperma bovino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    4.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 90/429/CEE che accompagna lo sperma suino congelato spedito dal Regno Unito in altri Stati membri reca la seguente dicitura:

    «Sperma suino congelato conforme alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    5.   Il certificato sanitario previsto dalla direttiva 89/556/CEE che accompagna gli embrioni di animali delle specie bovina spediti dal Regno Unito in altri Stati membri, reca la seguente dicitura:

    «Embrioni della specie bovina conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    Articolo 7

    Pelli

    1.   Il Regno Unito non spedisce pelli di animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina né di altri artiodattili («pelli») provenienti dalle aree elencate nell'allegato I.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1 non si applica alle pelli:

    a)

    prodotte nel Regno Unito anteriormente al 15 luglio 2007; oppure

    b)

    che sono conformi alle prescrizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002; oppure

    c)

    che sono state prodotte fuori delle aree elencate nell’allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e dopo l'introduzione nel Regno Unito sono state trasportate e immagazzinate separatamente dalle pelli di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1.

    Si deve provvedere a separare le pelli trattate da quelle non trattate.

    3.   Il Regno Unito provvede affinché le pelli spedite in altri Stati membri siano accompagnate da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

    «Pelli conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    4.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 1, lettere da b) a e), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che esse siano accompagnate da un documento commerciale attestante il rispetto di tali condizioni.

    5.   In deroga al paragrafo 3, per le pelli che soddisfano le condizioni dell'allegato VIII, capitolo VI, parte A, punto 2, lettera c) o d), del regolamento (CE) n. 1774/2002, è sufficiente che il rispetto di tali condizioni sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

    Articolo 8

    Altri prodotti di origine animale

    1.   Il Regno Unito non spedisce prodotti di origine animale delle specie bovina, ovina, caprina e suina o di altri artiodattili, non menzionati agli articoli da 2 a 7, prodotti successivamente al 15 luglio 2007, provenienti dalle aree elencate nell'allegato I od ottenuti da animali originari delle aree elencate nell'allegato I.

    Il Regno Unito non spedisce stallatico e letame ottenuto da animali delle specie bovina, ovina, caprina e suina o da altri artiodattili dalle aree elencate nell'allegato I.

    2.   Il divieto di cui al paragrafo 1, primo comma, non si applica:

    a)

    ai prodotti di origine animale che:

    i)

    abbiano subito un trattamento termico:

    in recipiente sigillato ermeticamente con un valore Fo pari o superiore a 3,00; oppure

    nel corso del quale la temperatura al centro della massa raggiunga almeno i 70 °C; oppure

    ii)

    siano stati prodotti fuori delle aree elencate nell'allegato I in conformità delle condizioni di cui al regolamento (CE) n. 1774/2002 e che dopo l'introduzione nel Regno Unito siano stati trasportati e immagazzinati separatamente dai prodotti di origine animale di cui non è autorizzata la spedizione in conformità del paragrafo 1;

    b)

    al sangue e ai prodotti sanguigni, così come definiti all'allegato I, punti 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1774/2002, che siano stati sottoposti ad almeno uno dei trattamenti di cui all'allegato VIII, capitolo IV, parte A, punto 3, lettera a), punto ii) di tale regolamento, seguito da un test di efficacia, o che siano stati importati in conformità dell'allegato VIII, capitolo IV, parte A del regolamento stesso;

    c)

    allo strutto e ai grassi fusi che siano stati sottoposti al trattamento termico di cui all'allegato VII, capitolo IV, parte B, punto 2, lettera d), punto iv), del regolamento (CE) n. 1774/2002;

    d)

    agli involucri di origine animale conformi alle condizioni di cui all’allegato I, capitolo 2, parte A della direttiva 92/118/CEE e che siano stati puliti, raschiati e successivamente salati, o decolorati o essiccati, e per i quali siano state adottate precauzioni dopo il trattamento al fine da evitare la loro ricontaminazione;

    e)

    alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di suini sottoposti a lavaggio industriale od ottenuti da conciatura e alla lana di pecora, al pelo di ruminante e alle setole di maiale non trattati, debitamente imballati e secchi;

    f)

    agli alimenti per animali da compagnia conformi alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo II, parte B, punti 2, 3 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

    g)

    ai prodotti composti che non sono sottoposti a ulteriori trattamenti e che contengono prodotti di origine animale, a condizione che il trattamento non fosse necessario per i prodotti finiti i cui ingredienti soddisfano le pertinenti norme di polizia sanitaria stabilite dalla presente decisione;

    h)

    ai trofei di caccia conformemente alle prescrizioni dell'allegato VIII, capitolo VII, parte A, punti 1, 3 o 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002;

    i)

    ai prodotti di origine animale imballati e destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro o come reagenti di laboratorio;

    j)

    ai medicinali di cui alla direttiva 2001/83/CE, ai medicinali veterinari di cui alla direttiva 2001/82/CE e ai medicinali in fase di sperimentazione di cui alla direttiva 2001/20/CE.

    3.   Il Regno Unito provvede affinché i prodotti di origine animale di cui al paragrafo 2 spediti in altri Stati membri siano accompagnati da un certificato ufficiale recante la seguente dicitura:

    «Prodotti di origine animale conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    4.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere b), c) e d), è sufficiente che il rispetto delle condizioni di trattamento previste sia attestato nel documento commerciale prescritto dalla pertinente normativa comunitaria, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

    5.   In deroga al paragrafo 3, è sufficiente che i prodotti di cui al paragrafo 2, lettera e), siano accompagnati da un documento commerciale che attesti il lavaggio industriale o l'origine conciaria o la conformità alle condizioni di cui all'allegato VIII, capitolo VIII, parte A, punti 1 e 4, del regolamento (CE) n. 1774/2002.

    6.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere f) e g), ottenuti in uno stabilimento che applica il sistema HACCP e una procedura operativa standard verificabile che garantisca che gli ingredienti pretrattati siano conformi alle pertinenti condizioni di polizia sanitaria previste dalla presente decisione, è sufficiente che ciò sia attestato nel documento commerciale che accompagna la spedizione, convalidato conformemente all'articolo 9, paragrafo 1.

    7.   In deroga al paragrafo 3, per i prodotti di cui al paragrafo 2, lettere i) e j), è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale attestante che i prodotti sono destinati ad essere utilizzati per la diagnosi in vitro, come reagenti di laboratorio o come medicinali, a condizione che sui prodotti appaia chiaramente l'indicazione «solo per diagnosi in vitro» oppure «per esclusivo uso di laboratorio» oppure «medicinali».

    8.   In deroga alle disposizioni del paragrafo 3, per i prodotti composti che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 1 della decisione 2007/275/CE della Commissione, è sufficiente che essi siano accompagnati da un documento commerciale recante la seguente dicitura:

    «Questi prodotti composti possono essere conservati a temperatura ambiente oppure sono stati sottoposti, nel corso della loro fabbricazione, a cottura completa o a un trattamento termico in tutta la loro massa, così che ogni materia prima risulta denaturata».

    Articolo 9

    Certificazione

    1.   Ove sia fatto riferimento al presente paragrafo, le autorità competenti del Regno Unito provvedono affinché il documento commerciale richiesto dalla normativa comunitaria per gli scambi intracomunitari sia convalidato allegando copia di un certificato ufficiale, attestante che:

    a)

    i prodotti sono stati fabbricati:

    i)

    mediante un processo di produzione verificato e risultato conforme alle pertinenti prescrizioni della normativa comunitaria in materia di polizia sanitaria nonché idoneo a distruggere il virus dell'afta epizootica, oppure

    ii)

    che i prodotti in questione sono stati ottenuti da materiali pretrattati opportunamente certificati, e

    b)

    sono applicate le disposizioni necessarie a evitare eventuali ricontaminazioni ad opera del virus dell'afta epizootica dopo il trattamento.

    Questa certificazione del processo di produzione reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, reca la data di scadenza ed è rinnovabile previa ispezione dello stabilimento.

    2.   Nel caso di prodotti destinati alla vendita al dettaglio al consumatore finale, le autorità competenti del Regno Unito possono autorizzare che le partite raggruppate di prodotti di origine animale diversi dalle carni fresche, dalle carni macinate, dalle carni separate meccanicamente e dalle preparazioni di carne, ognuno dei quali sia idoneo alla spedizione in conformità della presente decisione, siano accompagnate da un documento commerciale convalidato mediante copia allegata di un certificato veterinario ufficiale attestante che:

    a)

    i luoghi di spedizione dispongono di un sistema atto a garantire che le merci siano spedite soltanto se è possibile rintracciare le prove documentali della loro conformità alla presente decisione, e

    b)

    il sistema di cui alla lettera a) è stato verificato ed è risultato soddisfacente.

    Questa certificazione del sistema di rintracciabilità reca un riferimento alla presente decisione, è valida trenta giorni, specifica la data di scadenza ed è rinnovabile soltanto previa verifica dello stabilimento conclusasi con risultati soddisfacenti.

    Le autorità competenti del Regno Unito comunicano agli altri Stati membri e alla Commissione l'elenco di stabilimenti da esse approvato ai fini dell’applicazione del presente paragrafo.

    Articolo 10

    Pulizia e disinfezione

    1.   Il Regno Unito provvede affinché i veicoli utilizzati per il trasporto di animali vivi nelle aree elencate negli allegati I e II siano puliti e disinfettati dopo ogni operazione e affinché l'avvenuta pulizia e disinfezione sia registrata in conformità dell’articolo 12, paragrafo 2, lettera d) della direttiva 64/432/CEE.

    2.   Il Regno Unito provvede affinché gli operatori dei porti di uscita dal Regno Unito garantiscano che gli pneumatici degli autoveicoli in partenza dal Regno Unito siano disinfettati.

    Articolo 11

    Alcuni prodotti esentati

    Le restrizioni degli articoli 3, 4, 5 e 8 non si applicano alla spedizione, dalle aree elencate nell'allegato I, dei prodotti di origine animali di cui agli stessi articoli se tali prodotti:

    a)

    non sono stati fabbricati nel Regno Unito e sono rimasti nel loro imballaggio originario indicante il paese di origine dei prodotti, oppure

    b)

    sono stati ottenuti in stabilimenti riconosciuti, ubicati nelle aree elencate nell'allegato I, da prodotti pretrattati non originari di tali aree, che:

    i)

    dopo l'introduzione nel territorio del Regno Unito sono stati trasportati, immagazzinati e trasformati separatamente dai prodotti di cui non è autorizzata la spedizione fuori delle aree elencate nell'allegato I,

    ii)

    sono accompagnati da un documento commerciale o da un certificato ufficiale conforme alla presente decisione.

    Articolo 12

    Equidi

    1.   Il Regno Unito provvede affinché gli equidi spediti dalle aree elencate nell’allegato I in altre parti del proprio territorio o verso un altro Stato membro siano accompagnati da un certificato sanitario conforme al modello di cui all'allegato C della direttiva 90/426/CEE.

    2.   Il certificato di polizia sanitaria che accompagna gli equidi spediti dal Regno Unito in altri Stati membri come previsto al paragrafo 1 reca la seguente dicitura:

    «Equidi conformi alla decisione 2007/554/CE della Commissione, del 9 agosto 2007, che reca alcune misure di protezione contro l'afta epizootica nel Regno Unito».

    Articolo 13

    Misure di competenza degli Stati membri diversi dal Regno Unito

    1.   Gli Stati membri diversi dal Regno Unito fanno in modo che non siano spediti animali vivi di specie sensibili verso le aree elencate nell'allegato I.

    2.   Fatte salve le disposizioni dell’articolo 6 della decisione 90/424/CEE del Consiglio e le misure già adottate dagli Stati membri, gli Stati membri diversi dal Regno Unito adottano le misure precauzionali adeguate in relazione agli animali sensibili spediti dal Regno Unito fra il 15 luglio e il 6 agosto 2007, compresi isolamento e ispezione clinica, se del caso in combinazione con analisi di laboratorio volte a individuare o escludere la presenza di un’infezione dovuta al virus dell’afta epizootica, e se necessario le misure di cui all’articolo 4 della direttiva 2003/85/CE.

    Articolo 14

    Cooperazione con gli Stati membri

    Gli Stati membri collaborano al controllo dei bagagli personali dei passeggeri in provenienza dalle aree elencate nell'allegato I e alle campagne d'informazione destinate a impedire l'introduzione di prodotti di origine animale nel territorio degli Stati membri diversi dal Regno Unito.

    Articolo 15

    Attuazione

    Gli Stati membri modificano le misure da essi applicate agli scambi per renderle conformi alla presente decisione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

    Articolo 16

    La decisione 2007/552/CE della Commissione è abrogata.

    Articolo 17

    La presente decisione si applica fino al 25 agosto 2007.

    Articolo 18

    Destinatari

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 agosto 2007.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

    (2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

    (3)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

    (4)  GU L 206 del 7.8.2007, pag. 10.

    (5)  GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

    (6)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 19; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

    (7)  GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54; direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2007/265/CE della Commissione (GU L 114 dell'1.5.2007, pag. 17).

    (8)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

    (9)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica pubblicata nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio.

    (10)  GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

    (11)  GU L 104 del 13.4.2001, pag. 6; decisione modificata da ultimo dalla decisione 2002/49/CE (GU L 21 del 24.1.2002, pag. 30).

    (12)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell’11.3.2004, pag. 60).

    (13)  GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 829/2007 della Commissione (GU L 191 del 21.7.2007, pag. 1).

    (14)  GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10; direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/16/CE della Commissione (GU L 11 del 17.1.2006, pag. 21).

    (15)  GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/60/CE (GU L 31 del 3.2.2006, pag. 24).

    (16)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 del Consiglio (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (17)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 42; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

    (18)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 19.

    (19)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1; direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).

    (20)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 67; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 378 del 27.12.2006, pag. 1).

    (21)  GU L 121 dell’1.5.2001, pag. 34; direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio.

    (22)  GU L 116 del 4.5.2007, pag. 9.


    ALLEGATO I

    Le seguenti aree del Regno Unito:

    Gran Bretagna


    ALLEGATO II

    Le seguenti aree del Regno Unito:

    Gran Bretagna


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