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Document 32007D0083
2007/83/EC: Commission Decision of 5 February 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the United Kingdom (notified under document number C(2007) 404) (Text with EEA relevance )
2007/83/CE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2007 , che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 404] (Testo rilevante ai fini del SEE )
2007/83/CE: Decisione della Commissione, del 5 febbraio 2007 , che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito [notificata con il numero C(2007) 404] (Testo rilevante ai fini del SEE )
GU L 33 del 7.2.2007, p. 4–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
GU L 219M del 24.8.2007, p. 197–199
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2018
7.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 33/4 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 5 febbraio 2007
che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito
[notificata con il numero C(2007) 404]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/83/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,
vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3) stabilisce alcune misure di protezione al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di volatili, nonché dei prodotti da loro derivati. |
(2) |
Il Regno Unito ha notificato la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel pollame sul suo territorio e ha preso misure appropriate in conformità della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione. |
(3) |
La Commissione ha potuto accertare che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B nel Regno Unito e determinare la durata di tale regionalizzazione. |
(4) |
La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).
(2) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).
(3) GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2007/79/CE (GU L 26 del 2.2.2007, pag. 5).
ALLEGATO
L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:
1. |
Alla parte A è aggiunto il testo seguente:
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2. |
Alla parte B è aggiunto il testo seguente:
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(1) Si tratta di una coordinata del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.»
(2) Si tratta di coordinate del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.»