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Document 32006R1894

    Regolamento del Consiglio (CE) n. 1894/2006, del 18 dicembre 2006 , relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    GU L 397 del 30.12.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1894/oj

    30.12.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 397/1


    REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO (CE) n. 1894/2006

    del 18 dicembre 2006

    relativo all’attuazione dell’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 (1) ha istituito una nomenclatura delle merci, in seguito denominata «nomenclatura combinata» o «NC», ed ha fissato i dazi convenzionali della tariffa doganale comune.

    (2)

    Con la decisione 2006/1894/CE (2), il Consiglio ha approvato, a nome della Comunità, l’accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e il Brasile relativo alla modifica delle concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all'Unione europea, che modifica e completa l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune al fine di concludere i negoziati avviati ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, del GATT 1994.

    (3)

    Il regolamento (CEE) n. 2658/87 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato I (Nomenclatura combinata) del regolamento (CEE) n. 2658/87 è modificato come segue:

    a)

    parte seconda (tabella dei dazi) e terza (allegati tariffari) sono modificati con i dazi e integrati con i volumi di cui all'allegato del presente regolamento;

    b)

    i codici NC 0201 30 00, 0202 30 90, 0206 10 95, 0206 29 91 nell'allegato 7 (contingenti tariffari OMC che le competenti autorità comunitarie devono aprire) della sezione III della parte tre sono modificati come segue per quanto riguarda:

    i)

    la descrizione del contingente tariffario comunitario per la «carne disossata di alta qualità (5 000 t) fresca, refrigerata o congelata“, che risponde alla seguente descrizione:” Tagli di carne bovina, proveniente da manzi (novilhos) o giovenche (novilhas) di età compresa tra i 20 e i 24 mesi, la cui dentizione può andare dalla perdita dei picozzi della prima dentizione a quattro incisivi permanenti al massimo, allevati esclusivamente al pascolo, di qualità di buona maturità e corrispondenti alle seguenti norme di classificazione delle carcasse bovine: carni provenienti da carcasse classificate di classe B o R, di conformazione da convessa a rettilinea, aventi uno strato di ingrasso da 2 o 3; detti tagli, recanti il bollo o un'etichetta “sc” (special cuts), che attesti che sono di qualità pregiata, saranno imballati in scatole di cartone recanti la dicitura “Carni di alta qualità”» è sostituita da «Carni bovine disossate di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate»;

    ii)

    sotto il titolo «Altre condizioni» è inserito il testo seguente: «Paese fornitore, il Brasile».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 18 dicembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    J.-E. ENESTAM


    (1)  GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1549/2006 della Commissione (GU L 301 del 31.10.2006, pag. 1.

    (2)  Cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.


    ALLEGATO

    Fatte salve le regole per l'interpretazione della nomenclatura combinata, il testo della designazione delle merci ha valore meramente indicativo in quanto, nel contesto del presente allegato, le concessioni sono determinate sulla base dei codici NC quali esistenti al momento dell'adozione del presente regolamento. Laddove sono indicati gli ex codici NC, le concessioni sono determinate dall'applicazione combinata del codice NC e della corrispondente descrizione.

    Parte seconda

    Tabella dei dazi

    Codice NC

    Codice NC

    Tasso del dazio

    2106 10 80

    Concentrati di proteine

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    2401 10 90

    Tabacco

    Riduzione del dazio CE consolidato da 11,2 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/100 kg/netto a 10 MIN 22,0 EUR/100 kg/netto MAX 56,0 EUR/kg/netto


    Parte terza

    Allegati Tariffari

    Codice NC

    Descrizione

    Tasso del dazio

    1701 11 10

    Zucchero greggio di canna destinato alla raffinazione

    Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 10 124 t con un tasso contingentale di 98 EUR/t

    0207 14 10

    0207 14 50

    0207 14 70

    Pezzi congelati di galli e galline delle specie domestiche

    Contingente tariffario assegnato al paese Brasile di 2 332 t con un tasso contingentale dello 0 %

    0207 11 10

    0207 11 30

    0207 11 90

    0207 12 10

    0207 12 90

    Carcasse di pollo fresche, refrigerate o congelate

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    0207 13 10

    0207 13 20

    0207 13 30

    0207 13 40

    0207 13 50

    0207 13 60

    0207 13 70

    0207 14 20

    0207 14 30

    0207 14 40

    0207 14 60

    Pezzi di pollo freschi, refrigerati o congelati

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    0207 14 10

    Pezzi di galli e galline

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    0207 24 10

    0207 24 90

    0207 25 10

    0207 25 90

    0207 26 10

    0207 26 20

    0207 26 30

    0207 26 40

    0207 26 50

    0207 26 60

    0207 26 70

    0207 26 80

    0207 27 30

    0207 27 40

    0207 27 50

    0207 27 60

    0207 27 70

    Carne di tacchino fresche, refrigerata o congelata

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    0207 27 10

    0207 27 20

    0207 27 80

    Pezzi di tacchino congelati

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    1005 90 00

    1005 10 90

    Mais

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    2008 20 11

    2008 20 19

    2008 20 31

    2008 20 39

    2008 20 71

    2008 30 11

    2008 30 19

    2008 30 31

    2008 30 39

    2008 30 79

    2008 40 11

    2008 40 19

    2008 40 21

    2008 40 29

    2008 40 31

    2008 40 39

    2008 50 11

    2008 50 19

    2008 50 31

    2008 50 39

    2008 50 51

    2008 50 59

    2008 50 71

    2008 60 11

    2008 60 19

    2008 60 31

    2008 60 39

    2008 60 60

    2008 70 11

    2008 70 19

    2008 70 31

    2008 70 39

    2008 70 51

    2008 70 59

    2008 80 11

    2008 80 19

    2008 80 31

    2008 80 39

    2008 80 70

    Conserve di ananassi, di agrumi, di pere, di albicocche, di ciliege, di pesche e di fragole

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    2009 11 11

    2009 11 19

    2009 19 11

    2009 19 19

    2009 29 11

    2009 29 19

    2009 39 11

    2009 39 19

    2009 49 11

    2009 49 19

    2009 79 11

    2009 79 19

    2009 80 11

    2009 80 19

    2009 80 34

    2009 80 35

    2009 80 36

    2009 80 38

    2009 90 11

    2009 90 19

    2009 90 21

    2009 90 29

    Succhi di frutta

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    1806

    Cioccolato

    Attuato dal regolamento (CE) n. 711/2006 del Consiglio (GU L 124 dell'11.5.2006, pag. 1)

    A tutte le sopra menzionate linee tariffarie si applicano le esatte designazioni tariffarie della CE-15.


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