Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32006R1805

Regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 343 del 8.12.2006, p. 66–68 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 795–798 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1805/oj

8.12.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 343/66


REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2006 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2006

che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,

visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per le specialità medicinali per uso veterinario,

considerando quanto segue:

(1)

Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

(2)

La sostanza triamfenicolo è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte nonché per i polli, per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi animali che producono uova ad uso umano. Il triamfenicolo è incluso anche nell’allegato III del regolamento in questione per la specie suina per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la determinazione dei limiti massimi di residui per il triamfenicolo nella specie suina, si considera opportuno modificare la voce del triamfenicolo nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, rene e latte, esclusi gli animali che producono uova ad uso umano. I limiti massimi di residui per il grasso, il fegato e il rene non si devono applicare ai pesci.

(3)

La sostanza fenvalerato è inclusa nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Questi limiti massimi di residui sono scaduti il 1o luglio 2006. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la fissazione dei limiti massimi di residui finali per i limiti di fenvalerato per la specie bovina, si ritiene opportuno includere il fenvalerato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte.

(4)

La sostanza melossicam è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovina, suina ed equina riguardo a muscolo, fegato, rene e al latte per la specie bovina. A seguito dell’esame di una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il melossicam nei conigli e nella specie caprina per il latte, si considera opportuno modificare l’introduzione della voce melossicam in questo allegato per i conigli e la specie caprina per muscolo, fegato e rene nonché per il latte per la specie caprina.

(5)

Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90.

(6)

Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento.

(7)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dall’8 febbraio 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6).

(2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


ALLEGATO

Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)

1.   Agenti antinfettivi

1.2.   Antibiotici

1.2.5.   Florfenicolo e composti associati

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Triamfenicolo

Triamfenicolo

Tutte le specie da produzione alimentare (1)

50 μg/kg

Muscolo (2)

50 μg/kg

Grasso (3)

50 μg/kg

Fegato

50 μg/kg

Rene

50 μg/kg

Latte

2.   Agenti antiparassitari

2.2.   Agenti che combattono gli ectoparassiti

2.2.3.   Piretroidi

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Fenvalerato

Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR)

Bovini

25 μg/kg

Muscolo

250 μg/kg

Grasso

25 μg/kg

Fegato

25 μg/kg

Rene

40 μg/kg

Latte»

4.   Agenti antinfiammatori

4.1.   Agenti antinfiammatori non steroidei

4.1.4.   Derivati dell’ossicam

Sostanza/e farmacologicamente attiva/e

Residuo marcatore

Specie animale

LMR

Tessuti campione

«Melossicam

Melossicam

Suini, equidi, conigli

20 μg/kg

Muscolo

65 μg/kg

Fegato

65 μg/kg

Rene

Bovini, caprini

20 μg/kg

Muscolo

65 μg/kg

Fegato

65 μg/kg

Rene

15 μg/kg

Latte»


(1)  Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.

(2)  Per il pesce, il muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.

(3)  Per i suini e il pollame questo LMR riguarda “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»


Top