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Document 32006R1805
Commission Regulation (EC) No 1805/2006 of 7 December 2006 amending Annex I to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards thiamphenicol, fenvalerate and meloxicam (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 1805/2006 della Commissione, del 7 dicembre 2006 , che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 343 del 8.12.2006, p. 66–68
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 795–798
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470
8.12.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 343/66 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1805/2006 DELLA COMMISSIONE
del 7 dicembre 2006
che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda triamfenicolo, il fenvalerato e il melossicam
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare l’articolo 2,
visti i pareri dell’Agenzia europea per i medicinali formulati dal comitato per le specialità medicinali per uso veterinario,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità in medicinali veterinari destinati a essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
La sostanza triamfenicolo è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte nonché per i polli, per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene, esclusi animali che producono uova ad uso umano. Il triamfenicolo è incluso anche nell’allegato III del regolamento in questione per la specie suina per muscolo, pelle e grasso, fegato e rene. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la determinazione dei limiti massimi di residui per il triamfenicolo nella specie suina, si considera opportuno modificare la voce del triamfenicolo nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 a tutte le specie da produzione alimentare per muscolo, grasso, fegato, rene e latte, esclusi gli animali che producono uova ad uso umano. I limiti massimi di residui per il grasso, il fegato e il rene non si devono applicare ai pesci. |
(3) |
La sostanza fenvalerato è inclusa nell’allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 per i bovini, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. Questi limiti massimi di residui sono scaduti il 1o luglio 2006. A seguito dell’esame delle informazioni fornite dal richiedente per la fissazione dei limiti massimi di residui finali per i limiti di fenvalerato per la specie bovina, si ritiene opportuno includere il fenvalerato nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per la specie bovina, per muscolo, grasso, fegato, rene e latte. |
(4) |
La sostanza melossicam è inclusa nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovina, suina ed equina riguardo a muscolo, fegato, rene e al latte per la specie bovina. A seguito dell’esame di una richiesta di fissazione dei limiti massimi di residui per il melossicam nei conigli e nella specie caprina per il latte, si considera opportuno modificare l’introduzione della voce melossicam in questo allegato per i conigli e la specie caprina per muscolo, fegato e rene nonché per il latte per la specie caprina. |
(5) |
Occorre pertanto modificare il regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(6) |
Prima di applicare il presente regolamento occorre stabilire un periodo adeguato per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, alla luce del presente regolamento, le autorizzazioni a commercializzare medicinali veterinari, rilasciate a norma della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2), in modo da tenere conto delle disposizioni del presente regolamento. |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dall’8 febbraio 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1729/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 6).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
Le seguenti sostanze sono inserite nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 (Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui)
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.5. Florfenicolo e composti associati
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Triamfenicolo |
Triamfenicolo |
Tutte le specie da produzione alimentare (1) |
50 μg/kg |
Muscolo (2) |
50 μg/kg |
Grasso (3) |
|||
50 μg/kg |
Fegato |
|||
50 μg/kg |
Rene |
|||
50 μg/kg |
Latte |
2. Agenti antiparassitari
2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti
2.2.3. Piretroidi
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Fenvalerato |
Fenvalerato (somma di isomeri RR, SS, RS e SR) |
Bovini |
25 μg/kg |
Muscolo |
250 μg/kg |
Grasso |
|||
25 μg/kg |
Fegato |
|||
25 μg/kg |
Rene |
|||
40 μg/kg |
Latte» |
4. Agenti antinfiammatori
4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei
4.1.4. Derivati dell’ossicam
Sostanza/e farmacologicamente attiva/e |
Residuo marcatore |
Specie animale |
LMR |
Tessuti campione |
«Melossicam |
Melossicam |
Suini, equidi, conigli |
20 μg/kg |
Muscolo |
65 μg/kg |
Fegato |
|||
65 μg/kg |
Rene |
|||
Bovini, caprini |
20 μg/kg |
Muscolo |
||
65 μg/kg |
Fegato |
|||
65 μg/kg |
Rene |
|||
15 μg/kg |
Latte» |
(1) Da non utilizzare in animali le cui uova sono prodotte per uso umano; i limiti massimi di residui (LMR) per grasso, fegato e rene non si applicano al pesce.
(2) Per il pesce, il muscolo si riferisce a “muscolo e pelle in proporzioni naturali”.
(3) Per i suini e il pollame questo LMR riguarda “pelle e grasso in proporzioni naturali”.»