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Document 32006R1338

    Regolamento (CE) n. 1338/2006 del Consiglio, dell’ 8 settembre 2006 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese

    GU L 251 del 14.9.2006, p. 1–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/09/2011

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1338/oj

    14.9.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 251/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 1338/2006 DEL CONSIGLIO

    dell’8 settembre 2006

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1)(«il regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE PROVVISORIE

    (1)

    Il 16 marzo 2006, con il regolamento (CE) n. 439/2006 (2)(di seguito «il regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito dazi antidumping provvisori sulle importazioni nella Comunità di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese (di seguito «RPC»).

    B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (2)

    A seguito della comunicazione dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si era deciso di istituire le misure antidumping provvisorie, diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie raggiunte. Nessuna parte ha chiesto di essere sentita.

    (3)

    Un produttore-esportatore cinese e un importatore che non si erano manifestati alla Commissione prima dell'imposizione di misure provvisorie hanno protestato contro l'istituzione di dazi antidumping definitivi, senza tuttavia apportare un'argomentazione atta a rimettere in questione i fatti e le considerazioni sulla base delle quali sono state imposte le misure provvisorie. In ogni caso dette imprese sono state informate del fatto che non potevano essere considerate come parti cooperanti, giacché si erano manifestate a un livello assai avanzato dell'indagine.

    (4)

    La società commerciale cinese menzionata al considerando 25 del regolamento provvisorio ha ribadito la propria rivendicazione del diritto a un margine di dumping individuale. Tale impresa era stata tuttavia già informata prima dell'imposizione delle misure provvisorie del fatto che una determinazione individuale può essere concessa esclusivamente ai produttori-esportatori e non ai commercianti. L'argomentazione è stata pertanto respinta.

    (5)

    Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'imposizione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della RPC e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo dei dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni a seguito di tale comunicazione.

    (6)

    Le osservazioni comunicate per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, in seguito a tale esame le conclusioni sono state debitamente modificate.

    C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (7)

    Per quanto riguarda il processo di produzione così come è descritto al considerando 13 del regolamento provvisorio, si precisa che la grana superficiale viene rimossa dalle pelli, che vengono successivamente conciate utilizzando esclusivamente olio di pesce o altri olii animali, per quanto riguarda gli scamosciati, mentre gli scamosciati combinati subiscono una conciatura parziale mediante l’uso di aldeidi o altri agenti concianti e vengono successivamente trattati con olio di pesce o altri olii animali.

    (8)

    Inoltre, per chiarire il riferimento ai cuoi e alle pelli scamosciati e agli scamosciati combinati in crosta di cui al considerando 14 del regolamento provvisorio, il prodotto in esame è costituito da cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta («cuoi e pelli scamosciati»), originari della RPC («prodotto in esame»), attualmente classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

    (9)

    In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 13 a 17 del regolamento provvisorio.

    D.   DUMPING

    1.   Valore normale

    (10)

    Dopo avere preso conoscenza delle conclusioni provvisorie, la società commerciale cinese di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio ha contestato la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento ai sensi del considerando 22 di tale regolamento, in particolare sostenendo la mancanza di una notevole produzione negli Stati Uniti. Inoltre essa ha sostenuto che non si fosse adeguatamente giustificata la rinuncia a tenere conto della Turchia. Detta società commerciale non ha convalidato le proprie affermazioni in proposito né fornito elementi di prova.

    (11)

    Come spiegato dal considerando 21 del regolamento provvisorio, nel caso della Turchia, l'analisi ha evidenziato che il mercato interno della Turchia è di modeste dimensioni. Quasi l’intera produzione turca è infatti destinata all'esportazione (principalmente verso l’Europa e gli Stati Uniti), e le vendite interne non sono quindi sufficientemente rappresentative per scegliere la Turchia come paese di riferimento. Il mercato interno turco rappresenta meno del 2 % del mercato interno degli Stati Uniti e appare inoltre più limitato di quello degli Stati Uniti in termini di concorrenza. Infatti negli Stati Uniti il livello della concorrenza è assai elevato a causa delle importazioni provenienti da altri paesi, come illustrato al considerando 22 del regolamento provvisorio. Per quanto riguarda la supposta carenza di produzione negli Stati Uniti, si rileva che solo dopo il periodo d'inchiesta (PI) il produttore cooperante degli Stati Uniti ha iniziato a spostare all’estero la propria produzione. Durante il PI si è invece accertato che negli Stati Uniti esisteva un mercato interno di cuoi e pelli scamosciati attinente all’inchiesta in questione. Sulla scorta di quanto precede, si conferma la scelta degli Stati Uniti come paese di riferimento.

    (12)

    In seguito alla divulgazione delle conclusioni definitive, il commerciante in questione ha continuato a contestare l’opportunità di scegliere gli Stati Uniti come paese di riferimento, sostenendo che i dati forniti dal produttore americano sarebbero difficili da verificare, giacché l’impresa in questione ha cessato la propria produzione negli Stati Uniti, e di conseguenza i dati sarebbero inaffidabili. A tale riguardo è opportuno notare che durante tutto il PI, come osservato al considerando 11, il produttore americano ha continuato a produrre negli Stati Uniti notevoli quantità di cuoi e pelli scamosciati destinati a essere commercializzati sul mercato interno. Inoltre i dati relativi al PI, sulla base dei quali è stato accertato il valore normale sono stati debitamente verificati presso la sede del produttore americano e giudicati corretti ed affidabili. Di conseguenza il reclamo della società commerciale è respinto.

    (13)

    In mancanza di altri commenti, si confermano i considerando da 20 a 24 del regolamento provvisorio.

    2.   Prezzo all'esportazione

    (14)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio.

    3.   Confronto

    (15)

    Dopo avere preso conoscenza delle conclusioni provvisorie, la società commerciale cinese di cui al considerando 25 del regolamento provvisorio ha richiesto una correzione supplementare per quanto riguarda le differenze di caratteristiche fisiche, poiché alcuni cuoi e pelli scamosciati esportati dalla RPC verso la Comunità si presentavano sotto forma di «patchwork» costituiti da piccole parti ritagliate di cuoi e pelli scamosciati di qualità inferiore a quella dei cuoi e pelli scamosciati commercializzati dalle imprese americane.

    (16)

    Il reclamo è stato esaminato sulla base dei dati forniti dalla società commerciale ed accettata nella misura in cui potevano essere individuate esportazioni di «patchwork» di cuoi e pelli scamosciati. È stato quindi apportato un adeguamento supplementare per i «patchwork» di cuoi e pelli scamosciati al fine di assicurare un raffronto equo tra il valore normale e il prezzo all'esportazione, attribuendo maggiore importanza agli adeguamenti per le differenze in termini di caratteristiche fisiche di cui al considerando 26 del regolamento provvisorio.

    4.   Margine di dumping

    (17)

    Tenuto conto dei suddetti adeguamenti, il margine di dumping definitivo, espresso in percentuale del prezzo CIF, franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, è pari al 69,8 %.

    E.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione comunitaria

    (18)

    In mancanza di altre osservazioni al riguardo, sono confermate le conclusioni di cui al considerando 28 del regolamento provvisorio.

    2.   Definizione di industria comunitaria

    (19)

    In assenza di osservazioni, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da 29 a 30 del regolamento provvisorio.

    3.   Consumo comunitario

    (20)

    Nel riesaminare i dati statistici disponibili presso Eurostat, le importazioni in provenienza da paesi terzi diversi dalla RPC sono state modificate. Di conseguenza le cifre relative ai consumi comunitari sono state modificate come segue:

    Consumo comunitario apparente

    2001

    2002

    2003

    2004

    IP

    Piedi quadrati (in migliaia)

    20 462

    21 334

    22 109

    21 312

    21 886

    Indice 2001 = 100

    100

    104

    108

    104

    107

    (21)

    Dalla tabella emerge che la domanda comunitaria del prodotto interessato è aumentata del 7 % durante il periodo di riferimento, una cifra leggermente superiore a quelle fissate al considerando 31 del regolamento provvisorio. Su queste basi, e in assenza di nuove argomentazioni relative alla determinazione del margine di dumping residuo, si conferma la metodologia di cui al considerando 31 del regolamento provvisorio.

    4.   Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

    (22)

    Poiché le cifre del consumo comunitario sono state leggermente riviste, la quota di mercato delle importazioni in provenienza dalla RPC è modificata come segue per il periodo di riferimento:

     

    2001

    2002

    2003

    2004

    IP

    Quota di mercato

    10,4 %

    7,6 %

    22,8 %

    29,4 %

    30,2 %

    (23)

    Nel corso del periodo in esame, la quota di mercato comunitario delle importazioni originarie della RPC è passata dal 10,4 % nel 2001 al 30,2 % nel PI. Questo rapido aumento della quota di mercato si è verificato a fronte di una crescita più lenta del consumo. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 33 del regolamento provvisorio.

    (24)

    In seguito all'accettazione del reclamo avanzato da un'impresa commerciale cinese (cfr. considerando 16), e tenuto conto dell’adeguamento ai fini dei calcoli antidumping, un adeguamento analogo è stato apportato ai prezzi all'importazione del prodotto interessato a causa della qualità inferiore dei cuoi e pelli scamosciati esportati dalla RPC verso la Comunità in forma di «patchwork», al fine di calcolare il livello di sottoquotazione dei prezzi. L’adeguamento per le differenze di qualità di cui al considerando 35 del regolamento provvisorio è dunque rivisto verso l’alto. Dal confronto è emerso che durante il PI i prodotti in esame originari della RPC sono stati venduti nella Comunità a prezzi che rappresentavano una sottoquotazione di quelli dell’industria comunitaria pari al 29 %, se espressi come percentuale di questi ultimi.

    (25)

    In mancanza di altre osservazioni a proposito, si confermano i considerando da 32 a 34 del regolamento provvisorio.

    5.   Situazione economica dell’industria comunitaria

    (26)

    Poiché le cifre del consumo comunitario sono state riviste, la quota di mercato delle imprese comunitarie è modificata come segue per il periodo di riferimento:

     

    2001

    2002

    2003

    2004

    PI

    Quota di mercato

    39,9 %

    38,3 %

    33,8 %

    30,1 %

    30,8 %

    (27)

    Il significativo ribasso del volume delle vendite delle imprese della Comunità nel corso del periodo di riferimento si rispecchia interamente nelle quote di mercato, che sono andate costantemente calando, passando dal 39,9 % nel 2001 al 30,8 % durante il PI. Sono quindi confermate le conclusioni di cui al considerando 39 del regolamento provvisorio.

    (28)

    In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 37 a 38 e da 40 a 54 del regolamento provvisorio.

    6.   Conclusione sul pregiudizio

    (29)

    I fattori rivisti di cui sopra, ovvero il consumo nella Comunità nonché le quote di mercato delle imprese comunitarie e dei produttori cinesi sono rimasti invariati rispetto alle tendenze di cui nel regolamento provvisorio. Il margine di sottoquotazione è rimasto attestato su un livello elevato. Le conclusioni relative al pregiudizio materiale subito dalle imprese comunitarie di cui nel regolamento provvisorio rimangono dunque invariate. In mancanza di altri commenti, esse sono dunque confermate definitivamente.

    F.   RAPPORTO DI CAUSALITÀ

    1.   Effetti delle importazioni oggetto di dumping

    (30)

    L'operatore commerciale/esportatore cooperante ha sostenuto che la Commissione non era riuscita ad accertare legami di causalità fondati per quanto riguarda le importazioni del prodotto in questione. Inoltre ha contestato l'analisi del regolamento provvisorio, in base alla quale, visto il costante livello basso dei prezzi all'importazione, segnatamente anche in presenza di profitti per le imprese comunitarie, non esisterebbero legami di causalità tra i prezzi all'importazione e la redditività negativa delle imprese comunitarie durante il PI.

    (31)

    A tale riguardo occorre notare innanzitutto che ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base l'analisi del pregiudizio non si limita al profitto delle imprese comunitarie, ma tiene conto anche dei numerosi altri fattori elencati ai considerando da 28 a 58 del regolamento provvisorio, e sulla base dei quali si è accertato che le imprese comunitarie hanno subito un pregiudizio materiale durante il periodo di riferimento. Per quanto riguarda gli effetti delle importazioni in dumping, essi emergono principalmente dalla triplicazione delle quote di mercato delle importazioni in provenienza dalla RPC durante il periodo di riferimento. Tale aumento è stato realizzato a spese delle imprese comunitarie, che pur nel contesto di un mercato in espansione hanno visto un netto ribasso del volume delle proprie vendite (17 punti percentuali). Per quanto riguarda i prezzi in dumping, si è accertata una forte sottoquotazione dei prezzi praticati dalle imprese comunitarie durante il PI. Infatti, anche se i prezzi all'importazione non hanno visto forti tendenze al ribasso, segnando piuttosto delle forti fluttuazioni nel corso del periodo di riferimento, essi sono rimasti a un livello nettamente inferiore rispetto a quelli delle imprese comunitarie. Ciò dimostra che essi hanno causato un costante deterioramento delle condizioni di mercato, costringendo le imprese comunitarie ad abbassare gradualmente i propri prezzi alla vendita, come dimostrato chiaramente al considerando 45 del regolamento provvisorio. L'argomentazione dell'operatore commerciale/esportatore è dunque respinta.

    (32)

    In mancanza di osservazioni riguardo agli effetti delle importazioni in dumping, si confermano i considerando da 60 a 64 del regolamento provvisorio.

    2.   Effetti di altri fattori

    (33)

    La stessa parte ha inoltre sostenuto che, considerando che il prezzo medio delle importazioni in provenienza dalla Turchia durante il PI era sensibilmente più basso di quello delle importazioni dalla RPC e che i prezzi delle importazioni in provenienza da altri paesi terzi erano dichiaratamente inferiori a quelli delle imprese comunitarie, l'esclusione di dette importazioni dall'analisi del pregiudizio e dell'indagine sulle pratiche di dumping dimostra che la RPC sarebbe stata deliberatamente oggetto di discriminazione. Per quanto riguarda le importazioni in provenienza dalla Turchia, tale parte sostiene inoltre che la metodologia utilizzata dalla Commissione per utilizzare selettivamente le tendenze dei prezzi non sarebbe compatibile con le sentenze relative a una serie di disposizioni dell'OMC.

    (34)

    A tale riguardo, occorre notare innanzitutto che la Commissione ha analizzato separatamente le importazioni in provenienza dalla Turchia, giacché il loro volume non è significativo rispetto a quello delle importazioni dalla RPC. A fini di chiarezza, trasparenza e completezza dell'analisi, e tenuto conto della revisione dei dati statistici di cui al considerando 19, qui di seguito si presenta una tabella più dettagliata, con cifre riviste sulle importazioni in provenienza dai paesi terzi:

    Importazioni da altri paesi terzi

    2001

    2002

    2003

    2004

    IP

    Turchia (in migliaia di piedi quadrati)

    353

    380

    237

    893

    1 677

    Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

    1,01

    0,73

    0,33

    0,81

    0,52

    Romania (in migliaia di piedi quadrati)

    300

    137

    280

    330

    303

    Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

    0,99

    0,68

    0,45

    0,61

    0,64

    Pakistan (in migliaia di piedi quadrati)

    50

    330

    167

    157

    210

    Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

    1,00

    0,37

    0,90

    1,20

    0,54

    Messico (in migliaia di piedi quadrati)

    590

    1 017

    853

    293

    170

    Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

    1,54

    1,16

    1,06

    1,43

    1,13

    Altri paesi esclusi quelli summenzionati (in migliaia di piedi quadrati)

    1 029

    1 125

    939

    881

    1 138

    Prezzi medi (EUR/piede quadrato)

    1,29

    0,84

    0,88

    0,57

    0,49

    (35)

    Questa tabella dimostra che un aumento netto è stato registrato solo per le importazioni provenienti dalla Turchia, che passano da 353 000 piedi quadrati nel 2001 a 1 677 000 piedi quadrati durante il PI, con prezzi in tendenza al ribasso e inferiori a quelli delle imprese comunitarie. Tuttavia, come spiegato al considerando 66 del regolamento provvisorio, una parte significativa di tali importazioni è stata effettuata da un produttore comunitario che ha collaborato. Una quota minore di tali importazioni è servita a completare la gamma di prodotti del suddetto produttore, mentre il resto è stato riesportato nei paesi terzi dopo essere stato ritagliato e reimballato. Pertanto, questi quantitativi non possono aver arrecato pregiudizio all’industria comunitaria. I rimanenti quantitativi rappresentano una quota di mercato modesta e relativamente costante (circa il 2 %) durante il periodo in esame, ad eccezione del PI, e, come come spiegato al considerando 66 del regolamento provvisorio, queste importazioni potrebbero aver contribuito, anche se in maniera non significativa, al pregiudizio notevole subìto dall’industria comunitaria.

    (36)

    Per quanto riguarda gli altri paesi citati nella tabella (ad eccezione della Turchia), le loro importazioni hanno rappresentato una quota di mercato vicina, o addirittura inferiore, al livello de minimis del PI, con una tendenza al ribasso o relativamente stabile nel corso del periodo di riferimento. La quota di mercato globale delle importazioni da questi paesi è passata dal 9,6 % del 2001 all’8,3 % nel PI. Si può dunque concludere senza alcun dubbio che nessuno di questi paesi può avere arrecato pregiudizio alla Comunità.

    (37)

    L'argomentazione della società commerciale cinese menzionata alla fine del considerando 32 secondo la quale «la metodologia utilizzata dalla Commissione per utilizzare selettivamente le tendenze dei prezzi selettivo non sarebbe compatibile con le sentenze relative a una serie di disposizioni dell'OMC» è vaga e non suffragata da prove, ed è stata dunque respinta.

    (38)

    Tenuto conto di quanto precede, ed in mancanza di altri dati atti a dimostrare gli effetti delle importazioni in provenienza da paesi diversi dalla RPC, si stabilisce definitivamente che tali importazioni non possono avere contribuito al pregiudizio subito dalle imprese comunitarie.

    (39)

    È stato inoltre sostenuto che il pregiudizio subito dalle imprese comunitarie sarebbe riconducibile in parte non trascurabile alle perdite subite sui mercati di esportazione. Si è inoltre sostenuto che il fatto stesso di attribuire le perdite su tali mercati ad un paese oggetto di indagine antidumping indica un'intenzione discriminatoria.

    (40)

    Occorre notare innanzitutto che l'analisi realizzata dalla Commissione sulla situazione delle imprese comunitarie, compresa la loro redditività, tiene conto esclusivamente delle attività economiche relative al prodotto interessato svoltesi all'interno della Comunità. Qualsiasi eventuale pregiudizio provocato dalle perdite sui mercati di esportazione non è dunque preso in considerazione nell'ambito di questa indagine. Inoltre le esportazioni delle imprese comunitarie sono state citate nella misura in cui ciò appariva necessario per interpretare alcuni indicatori aggregati, come ad esempio quello degli gli stock. Pertanto si ritiene che l'analisi della situazione dell’industria comunitaria sia stata svolta in modo pienamente conforme al regolamento di base.

    (41)

    In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 59 a 72 del regolamento provvisorio.

    G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (42)

    In mancanza di altre osservazioni relative all’interesse della Comunità, si confermano i considerando da 73 a 82 del regolamento provvisorio.

    H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    (43)

    Alla luce del reclamo di cui ai considerando 15, 16 e 24, i dati sulle importazioni utilizzati per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, così come descritto al considerando 86 del regolamento provvisorio, sono state corretti al fine di tenere conto del fatto che determinate quantità dei cuoi e pelli scamosciati esportati dalla RPC verso la Comunità sotto forma di «patchwork» sono di qualità inferiore ai cuoi e pelli scamosciati commercializzati dalle imprese comunitarie.

    (44)

    Tenuto conto di quanto precede, il livello di eliminazione del pregiudizio è stato definitivamente fissato al 58,9 %.

    (45)

    Alla luce delle conclusioni tratte in merito al dumping, pregiudizio, nesso causale e interesse della Comunità, a norma dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base si ritiene che sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della RPC debbano essere istituiti dazi antidumping definitivi al livello dei margini di dumping e di pregiudizio più bassi, conformemente alla regola del dazio inferiore. Nel caso presente, le aliquote del dazio devono pertanto essere fissate al livello del pregiudizio accertato. Alla luce di quanto precede, il dazio definitivo è pari al 58,9 %.

    I.   RISCOSSIONE DEFINITIVA DEL DAZIO PROVVISORIO

    (46)

    In considerazione dell'entità del margine di dumping accertato per la RPC e tenuto conto del livello del pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping istituiti dal regolamento provvisorio vengano definitivamente riscossi in ragione dell'aliquota dei dazi istituiti in via definitiva. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria che superano l’aliquota definitiva dei dazi antidumping vanno liberati.

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati e scamosciati combinati, anche tagliati, inclusi i cuoi e le pelli scamosciati e gli scamosciati combinati in crosta originari della Repubblica popolare cinese, classificabili ai codici NC 4114 10 10 e 4114 10 90.

    2.   L’aliquota del dazio antidumping provvisorio applicabile al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, per i prodotti fabbricati da tutte le società della Repubblica popolare cinese è del 58,9 %.

    3.   Se non altrimenti specificato, le disposizioni in vigore relative ai dazi doganali restano valide.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo dei dazi provvisori ai sensi del regolamento (CE) n. 439/2006, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di cuoi e pelli scamosciati originarie della Repubblica popolare cinese vengono definitivamente riscossi all'aliquota del dazio definitivo prevista dall’articolo 1. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addi 8 settembre 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    E. TUOMIOJA


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 80 del 17.3.2006, pag. 7


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