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Document 32006R1249

Regolamento (CE) n. 1249/2006 della Commissione, del 18 agosto 2006 , recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1 o luglio 2006 al 30 settembre 2007

GU L 227 del 19.8.2006, p. 22–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/1249/oj

19.8.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 227/22


REGOLAMENTO (CE) N. 1249/2006 DELLA COMMISSIONE

del 18 agosto 2006

recante fissazione del quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati ACP e dell’India destinato all’approvvigionamento delle raffinerie nel periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 318/2006 del Consiglio, del 20 febbraio 2006, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 4, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, nelle campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009 è sospesa l’applicazione di dazi all’importazione per il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio originario degli Stati elencati nell’allegato VI necessario a permettere l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie.

(2)

A norma dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 950/2006 della Commissione, del 28 giugno 2006, che stabilisce, per le campagne di commercializzazione 2006/2007, 2007/2008 e 2008/2009, le modalità di applicazione per l’importazione e la raffinazione di prodotti del settore dello zucchero nell’ambito di taluni contingenti tariffari e di taluni accordi preferenziali (2), il quantitativo complementare deve essere determinato in base ad un bilancio comunitario previsionale di approvvigionamento in zucchero greggio. Per la campagna di commercializzazione 2006/2007 il bilancio suddetto evidenzia la necessità di importare un quantitativo complementare di zucchero greggio che permetta di soddisfare il fabbisogno di approvvigionamento delle raffinerie comunitarie.

(3)

Per garantire alle raffinerie comunitarie un approvvigionamento sufficiente di zucchero greggio che soddisfi il loro fabbisogno tradizionale, il quantitativo complementare deve essere ripartito tra i paesi terzi interessati in modo da garantire una consegna completa. Per l’India, si considera opportuno mantenere un quantitativo annuale di 10 000 tonnellate, portato a 12 500 tonnellate per tenere conto del periodo di 15 mesi corrispondente alla campagna di commercializzazione 2006/2007. Per quanto riguarda il fabbisogno restante, occorre fissare un quantitativo complessivo per gli Stati ACP, che si sono collettivamente impegnati ad attuare tra di loro le procedure per la ripartizione dei quantitativi al fine di garantire l’adeguato approvvigionamento delle raffinerie.

(4)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per zucchero,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1o luglio 2006 al 30 settembre 2007, il quantitativo complementare di zucchero di canna greggio del codice NC 1701 11 10, destinato alla raffinazione, di cui all’articolo 29, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 318/2006, ammonta a:

a)

70 000 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, originarie degli Stati elencati nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 318/2006, eccetto l’India;

b)

12 500 tonnellate, espresse in equivalente zucchero bianco, originarie dell’India.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 agosto 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 58 del 28.2.2006, pag. 1.

(2)  GU L 178 dell’1.7.2006, pag. 1.


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