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Document 32006R0944

    Regolamento (CE) n. 944/2006 della Commissione, del 26 giugno 2006 , recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Italia

    GU L 173 del 27.6.2006, p. 10–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 348M del 24.12.2008, p. 615–618 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 06/02/2009: This act has been changed. Current consolidated version: 15/08/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/944/oj

    27.6.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 173/10


    REGOLAMENTO (CE) N. 944/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 26 giugno 2006

    recante apertura della distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio per alcuni vini in Italia

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 33, paragrafo 1, lettera f),

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 prevede la possibilità di adottare un provvedimento di distillazione di crisi in casi eccezionali di turbativa del mercato dovuta ad una notevole eccedenza. Il provvedimento può essere limitato a determinate categorie di vino o a determinate zone di produzione e può essere applicato ai vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) soltanto su richiesta dello Stato membro interessato.

    (2)

    Con lettera del 14 aprile 2006, il governo italiano ha chiesto l’apertura di una distillazione di crisi per i vini da tavola prodotti sul suo territorio e per alcuni v.q.p.r.d.

    (3)

    Si sono registrate sensibili eccedenze sul mercato dei vini da tavola e di alcuni v.q.p.r.d. in Italia, che si sono tradotte in una caduta dei prezzi e in un aumento preoccupante delle scorte per la fine della campagna in corso. Per invertire questa tendenza negativa e far fronte alla difficile situazione del mercato, occorre riportare le scorte di vini italiani ad un livello considerato normale per soddisfare il fabbisogno del mercato.

    (4)

    Essendo soddisfatti i criteri di cui all’articolo 30, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1493/1999, è lecito prevedere l’apertura di una distillazione di crisi per un quantitativo massimo di 2,5 milioni di ettolitri di vini da tavola e un quantitativo massimo di 100 000 ettolitri per alcuni v.q.p.r.d.

    (5)

    La distillazione di crisi aperta dal presente regolamento deve essere conforme ai requisiti del regolamento (CE) n. 1623/2000 della Commissione, del 25 luglio 2000, recante modalità d’applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, per quanto riguarda i meccanismi di mercato (2) in materia di distillazione di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999. Vanno applicate anche altre disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000, in particolare quelle relative alla consegna dell’alcole all’organismo di intervento e al pagamento di un anticipo.

    (6)

    Il prezzo di acquisto che il distillatore deve pagare al produttore va fissato ad un livello che consenta di far fronte ai casi di turbativa del mercato, permettendo nel contempo ai produttori di beneficiare del provvedimento.

    (7)

    Il prodotto ottenuto dalla distillazione di crisi deve essere esclusivamente un alcole greggio o neutro, da consegnare obbligatoriamente all’organismo d’intervento per evitare di perturbare il mercato dell’alcole per uso alimentare risultante essenzialmente dalla distillazione di cui all’articolo 29 del regolamento (CE) n. 1493/1999.

    (8)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i vini,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Alla distillazione di crisi di cui all’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1493/1999 può essere conferito un quantitativo massimo di 2,5 milioni di ettolitri di vini da tavola e un quantitativo massimo di 100 000 ettolitri di vini di qualità prodotti in regioni determinate (v.q.p.r.d.) con denominazione Barbera d’Asti, Barbera Monferrato, Piemonte Barbera, Dolcetto d’Ovada, Dolcetto d’Acqui, Dolcetto d’Asti, Monferrato Dolcetto, Grignolino d’Asti e Piemonte Grignolino, in conformità delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1623/2000 relative a tale tipo di distillazione.

    Articolo 2

    Ciascun produttore può stipulare un contratto di consegna, in conformità dell’articolo 65 del regolamento (CE) n. 1623/2000 (di seguito denominato «contratto») dal 3 luglio 2006 al 24 luglio 2006, per i vini da tavola, e dal 3 luglio 2006 al 14 luglio 2006, per i v.q.p.r.d.

    I contratti sono corredati della prova della costituzione di una cauzione pari a 5 EUR per ettolitro.

    I contratti non sono trasferibili.

    Articolo 3

    1.   Qualora i quantitativi globali previsti dai contratti presentati all’organismo d’intervento superino i quantitativi di cui all’articolo 1, lo Stato membro determina i tassi di riduzione da applicare a tali contratti.

    2.   Lo Stato membro adotta le disposizioni amministrative necessarie per approvare entro il 13 settembre 2006, per i vini da tavola, ed entro il 28 luglio 2006, per i v.q.p.r.d., i contratti. L’approvazione comporta l’indicazione del tasso di riduzione eventualmente applicato e i quantitativi di vino accettati per contratto ed indica la possibilità per il produttore di rescindere il contratto in caso di applicazione di un tasso di riduzione.

    Lo Stato membro comunica alla Commissione entro il 20 settembre 2006, per i vini da tavola, ed entro il 25 agosto 2006, per i v.q.p.r.d., i quantitativi di vini che figurano nei contratti approvati.

    3.   Lo Stato membro può limitare il numero di contratti che un produttore può stipulare ai sensi del presente regolamento.

    Articolo 4

    1.   Le consegne in distilleria dei quantitativi di vini oggetto dei contratti approvati hanno luogo entro il 15 dicembre 2006, per i vini da tavola, ed entro il 31 agosto 2006, per i v.q.p.r.d. L’alcole prodotto è consegnato all’organismo d’intervento in conformità dell’articolo 6, paragrafo 1, entro il 31 marzo 2007, per i vini da tavola, ed entro il 30 settembre 2006, per i v.q.p.r.d.

    2.   La cauzione è svincolata proporzionalmente ai quantitativi conferiti, non appena il produttore ha fornito la prova della consegna in distilleria.

    Qualora non vengano effettuate consegne entro i termini di cui al paragrafo 1, la cauzione viene incamerata.

    Articolo 5

    Il prezzo di acquisto minimo del vino consegnato in distillazione disciplinato dal presente regolamento è pari a 1,914 EUR per % vol e per ettolitro, per i vini da tavola, e a 3,000 EUR per % vol e per ettolitro, per i v.q.p.r.d.

    Articolo 6

    1.   Il distillatore consegna all’organismo d’intervento il prodotto risultante dalla distillazione. Esso ha un titolo alcolometrico di almeno 92 % vol.

    2.   Il prezzo da pagare al distillatore da parte dell’organismo d’intervento per l’alcole greggio conferito è di 2,281 EUR per % vol per ettolitro, se prodotto a partire da vini da tavola, e di 3,367 EUR per % vol e per ettolitro, se prodotto a partire da v.q.p.r.d. Il pagamento è effettuato in conformità dell’articolo 62, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Il distillatore può ricevere un anticipo su questi importi, pari a 1,122 EUR per % vol per ettolitro, per l’alcole prodotto a partire da vini da tavola, e pari a 2,208 EUR per % vol e per ettolitro, per l’alcole prodotto a partire da v.q.p.r.d. In questo caso, i prezzi effettivamente pagati sono diminuiti dell’importo degli anticipi. Si applicano gli articoli 66 e 67 del regolamento (CE) n. 1623/2000.

    Articolo 7

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 3 luglio 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 26 giugno 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).

    (2)  GU L 194 del 31.7.2000, pag. 45. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1820/2005 (GU L 293 del 9.11.2005, pag. 8).


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