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Document 32006R0780

Regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006 , recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

GU L 137 del 25.5.2006, pp. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/780/oj

25.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 137/9


REGOLAMENTO (CE) N. 780/2006 DELLA COMMISSIONE

del 24 maggio 2006

recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2092/91, sono stabiliti nell’allegato VI, parti A e B, di detto regolamento elenchi limitativi degli ingredienti e delle sostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5 bis, lettere d) ed e), del medesimo articolo. Le modalità d’uso di tali ingredienti e sostanze possono essere precisate.

(2)

A seguito dell’introduzione di norme relative all’allevamento biologico e alla produzione biologica di prodotti di origine animale nel regolamento (CEE) n. 2092/91, è necessario aggiornare tali elenchi inserendovi sostanze utilizzate nei processi di fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e contenenti ingredienti di origine animale.

(3)

È altresì necessario definire gli additivi che possono essere impiegati per la preparazione di vini di frutta diversi dai vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2).

(4)

È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

(5)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36).

(2)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 della Commissione (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).


ALLEGATO

L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

1)

Il testo della sezione «PRINCIPI GENERALI» è così modificato:

a)

Il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

«Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (*1) del Consiglio.

I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (*2) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

(*1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1."

(*2)   GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9.» "

b)

Il secondo capoverso è sostituito dal testo seguente:

«Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*3).

L’inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l’uso dei suddetti additivi.

(*3)   GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.» "

2)

La parte A è modificata come segue:

a)

Il punto A.1. è sostituito dal testo seguente:

«A.1.   Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

Codice

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

Condizioni specifiche

E 153

Carbone vegetale

 

X

Formaggio caprino alla cenere

Formaggio Morbier

E 160b

Annatto, Bixin, Norbixin

 

X

Formaggi Red Leicester,

Double Gloucester,

Scottish cheddar,

Mimolette

E 170

Carbonato di calcio

X

X

Escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti

E 220

oppure

Anidride solforosa

X

X

In vini di frutta (*4) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell’idromele:

50 mg (1)

Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione:

100 mg (1)

E 224

Metabisolfito di potassio

X

X

E 250

oppure

Nitrito di sodio

 

X

Prodotti a base di carne (2)

Per E 250 : tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg

Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 80 mg/kg

Pour E 250 : tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

Per E 252 : tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg

E 252

Nitrato di potassio

 

X

E 270

Acido lattico

X

X

 

E 290

Biossido di carbonio

X

X

 

E 296

Acido malico

X

 

 

E 300

Acido ascorbico

X

X

Prodotti a base di carne (1)

E 301

Ascorbato di sodio

 

X

Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati (1)

E 306

Estratto ricco in tocoferolo

X

X

Antiossidante per grassi e oli

E 322

Lecitine

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 325

Lattato di sodio

 

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

E 330

Acido citrico

X

 

 

E 331

Citrati di sodio

 

X

 

E 333

Citrati di calcio

X

 

 

E 334

Acido tartarico [L(+)–]

X

 

 

E 335

Tartrati di sodio

X

 

 

E 336

Tartrati di potassio

X

 

 

E 341  (i)

Fosfato monocalcico

X

 

Agente lievitante per farina fermentante

E 400

Acido alginico

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 401

Alginato di sodio

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 402

Alginato di potassio

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 406

Agar-agar

X

X

Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (1)

E 407

Carragenina

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 410

Farina di semi di carrube

X

X

 

E 412

Gomma di guar

X

X

 

E 414

Gomma arabica

X

X

 

E 415

Gomma di xantano

X

X

 

E 422

Glicerolo

X

 

Per estratti vegetali

E 440  (i)

Pectina

X

X

Prodotti lattiero-caseari (1)

E 464

Idrossipropilmetil-cellulosa

X

X

Materiale da incapsulamento per capsule

E 500

Carbonati di sodio

X

X

“Dulce de leche” (*5) e burro di panna acida (1)

E 501

Carbonati di potassio

X

 

 

E 503

Carbonati di ammonio

X

 

 

E 504

Carbonati di magnesio

X

 

 

E 509

Cloruro di calcio

 

X

Coagulante del latte

E 516

Solfato di calcio

X

 

Eccipiente

E 524

Idrossido di sodio

X

 

Trattamento superficiale del “Laugengebäck

E 551

Biossido di silicio

X

 

Antiagglomerante per erbe e spezie

E 553b

Talo

X

X

Agente di rivestimento per prodotti a base di carne

E 938

Argon

X

X

 

E 939

Elio

X

X

 

E 941

Azoto

X

X

 

E 948

Ossigeno

X

X

 

b)

Il punto A.4 è sostituito dal testo seguente:

«A.4.   Preparazioni microorganiche

Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*6);

(*6)   GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.»;"

c)

È aggiunto il seguente punto:

«A.6.   Impiego di taluni coloranti per la stampigliatura dei prodotti

Qualora vengano utilizzate sostanze coloranti per la stampigliatura di gusci d’uovo, si applica l’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*7).

(*7)   GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.» "

3)

La parte B è sostituita dalla seguente:

«PARTIE B —   AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d), E ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

Denominazione

Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

Condizioni specifiche

Acqua

X

X

Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio (*8)

Cloruro di calcio

X

 

Coagulante

Carbonato di calcio

X

 

 

Idrossido di calcio

X

 

 

Solfato di calcio

X

 

Coagulante

Cloruro di magnesio (o nigari)

X

 

Coagulante

Carbonato di potassio

X

 

Essiccazione dell’uva

Carbonato di sodio

X

 

Produzione di zucchero/i

Acido citrico

X

 

Produzione di olio e idrolisi dell’amido

Idrossido di sodio

X

 

Produzione di zucchero

Produzione di olio di semi di colza (Brassica spp.)

Acido solforico

X

 

Produzione di zucchero/i

Isopropanolo (propan-2-ol)

X

 

Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero; nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, fino al 31.12.2006

Biossido di carbonio

X

X

 

Azoto

X

X

 

Etanolo

X

X

Solvente

Acido tannico

X

 

Ausiliare di filtrazione

Albumina d’uovo

X

 

 

Caseina

X

 

 

Gelatina

X

 

 

Colla di pesce

X

 

 

Oli vegetali

X

X

Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

X

 

 

Carbone attivato

X

 

 

Talco

X

 

 

Bentonite

X

X

Collante per idromele (3)

Caolino

X

X

Propoli (3)

Terra di diatomee

X

 

 

Perlite

X

 

 

Gusci di nocciole

X

 

 

Farina di riso

X

 

 

Cera d’api

X

 

Distaccante

Cera carnauba

X

 

Distaccante


(*1)   GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

(*2)   GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9

(*3)   GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1

(*6)   GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.»;

(*7)   GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.» »


(1)  Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2

(*4)  In questo contesto, per “vino di frutta” si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva

(*5)  Per €Dulce de leche₽ o €Confettura di latte₽ si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato

(1)  Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

(2)  Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»;

(3)  Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

(*8)   GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32


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