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Document 32006R0780
Commission Regulation (EC) No 780/2006 of 24 May 2006 amending Annex VI to Council Regulation (EEC) No 2092/91 on organic production of agricultural products and indications referring thereto on agricultural products and foodstuffs
Regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006 , recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
Regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006 , recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
GU L 137 del 25.5.2006, p. 9–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008
25.5.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 137/9 |
REGOLAMENTO (CE) N. 780/2006 DELLA COMMISSIONE
del 24 maggio 2006
recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2092/91, sono stabiliti nell’allegato VI, parti A e B, di detto regolamento elenchi limitativi degli ingredienti e delle sostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5 bis, lettere d) ed e), del medesimo articolo. Le modalità d’uso di tali ingredienti e sostanze possono essere precisate. |
(2) |
A seguito dell’introduzione di norme relative all’allevamento biologico e alla produzione biologica di prodotti di origine animale nel regolamento (CEE) n. 2092/91, è necessario aggiornare tali elenchi inserendovi sostanze utilizzate nei processi di fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e contenenti ingredienti di origine animale. |
(3) |
È altresì necessario definire gli additivi che possono essere impiegati per la preparazione di vini di frutta diversi dai vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2). |
(4) |
È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36).
(2) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 della Commissione (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:
1) |
Il testo della sezione «PRINCIPI GENERALI» è così modificato:
|
2) |
La parte A è modificata come segue:
|
3) |
La parte B è sostituita dalla seguente: «PARTIE B — AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d), E ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91
|
(1) GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.
(2) GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9.»
(3) GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1.»
(4) Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2
(5) In questo contesto, per “vino di frutta” si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva
(6) Per €Dulce de leche₽ o €Confettura di latte₽ si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato
(7) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
(8) Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»;
(9) GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.»;
(10) GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13.»
(11) Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.
Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:
Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.