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Document 32006R0780

    Regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione, del 24 maggio 2006 , recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    GU L 137 del 25.5.2006, p. 9–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/780/oj

    25.5.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 137/9


    REGOLAMENTO (CE) N. 780/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 24 maggio 2006

    recante modifica dell’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, relativo al metodo di produzione biologico di prodotti agricoli e alla indicazione di tale metodo sui prodotti agricoli e sulle derrate alimentari (1), in particolare l’articolo 13,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (CEE) n. 2092/91, sono stabiliti nell’allegato VI, parti A e B, di detto regolamento elenchi limitativi degli ingredienti e delle sostanze di cui al paragrafo 3, lettere c) e d), e al paragrafo 5 bis, lettere d) ed e), del medesimo articolo. Le modalità d’uso di tali ingredienti e sostanze possono essere precisate.

    (2)

    A seguito dell’introduzione di norme relative all’allevamento biologico e alla produzione biologica di prodotti di origine animale nel regolamento (CEE) n. 2092/91, è necessario aggiornare tali elenchi inserendovi sostanze utilizzate nei processi di fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano e contenenti ingredienti di origine animale.

    (3)

    È altresì necessario definire gli additivi che possono essere impiegati per la preparazione di vini di frutta diversi dai vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (2).

    (4)

    È quindi opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2092/91.

    (5)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell’articolo 14 del regolamento (CEE) n. 2092/91,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato in conformità dell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o dicembre 2007.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 maggio 2006.

    Per la Commissione

    Mariann FISCHER BOEL

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 699/2006 (GU L 121 del 6.5.2006, pag. 36).

    (2)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2165/2005 della Commissione (GU L 345 del 28.12.2005, pag. 1).


    ALLEGATO

    L’allegato VI del regolamento (CEE) n. 2092/91 è modificato come segue:

    1)

    Il testo della sezione «PRINCIPI GENERALI» è così modificato:

    a)

    Il primo capoverso è sostituito dal testo seguente:

    «Le parti A, B e C comprendono gli ingredienti e gli ausiliari di fabbricazione che possono essere usati nella preparazione di prodotti alimentari composti essenzialmente di uno o più ingredienti di origine vegetale e/o animale di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento, fatta eccezione per i vini contemplati dal regolamento (CE) n. 1493/1999 (1) del Consiglio.

    I prodotti di origine animale recanti indicazioni concernenti il metodo di produzione biologico, prodotti a norma di legge prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 780/2006 della Commissione (2) possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.

    b)

    Il secondo capoverso è sostituito dal testo seguente:

    «Quando un prodotto alimentare è composto di ingredienti di origine vegetale e animale, si applicano le disposizioni dell’articolo 3 della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    L’inclusione nel punto A.1 del nitrito di sodio e del nitrato di potassio sarà riesaminata anteriormente al 31 dicembre 2007 allo scopo di limitare o vietare l’uso dei suddetti additivi.

    2)

    La parte A è modificata come segue:

    a)

    Il punto A.1. è sostituito dal testo seguente:

    «A.1.   Additivi alimentari, ivi compresi gli eccipienti

    Codice

    Denominazione

    Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

    Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

    Condizioni specifiche

    E 153

    Carbone vegetale

     

    X

    Formaggio caprino alla cenere

    Formaggio Morbier

    E 160b

    Annatto, Bixin, Norbixin

     

    X

    Formaggi Red Leicester,

    Double Gloucester,

    Scottish cheddar,

    Mimolette

    E 170

    Carbonato di calcio

    X

    X

    Escluso l’utilizzo come colorante o per l’arricchimento in calcio di prodotti

    E 220

    oppure

    Anidride solforosa

    X

    X

    In vini di frutta (5) senza aggiunta di zucchero (compresi il sidro di mele e il sidro di pere) o nell’idromele:

    50 mg (4)

    Per il sidro di mele e il sidro di pere preparati con aggiunta di zuccheri o di succo concentrato dopo la fermentazione:

    100 mg (4)

    E 224

    Metabisolfito di potassio

    X

    X

    E 250

    oppure

    Nitrito di sodio

     

    X

    Prodotti a base di carne (8)

    Per E 250: tenore massimo indicativo espresso in NaNO2: 80 mg/kg

    Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 80 mg/kg

    Pour E 250: tenore massimo residuo espresso in NaNO2: 50 mg/kg

    Per E 252: tenore massimo residuo espresso in NaNO3: 50 mg/kg

    E 252

    Nitrato di potassio

     

    X

    E 270

    Acido lattico

    X

    X

     

    E 290

    Biossido di carbonio

    X

    X

     

    E 296

    Acido malico

    X

     

     

    E 300

    Acido ascorbico

    X

    X

    Prodotti a base di carne (7)

    E 301

    Ascorbato di sodio

     

    X

    Prodotti a base di carne in associazione con nitriti o nitrati (7)

    E 306

    Estratto ricco in tocoferolo

    X

    X

    Antiossidante per grassi e oli

    E 322

    Lecitine

    X

    X

    Prodotti lattiero-caseari (7)

    E 325

    Lattato di sodio

     

    X

    Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne

    E 330

    Acido citrico

    X

     

     

    E 331

    Citrati di sodio

     

    X

     

    E 333

    Citrati di calcio

    X

     

     

    E 334

    Acido tartarico [L(+)–]

    X

     

     

    E 335

    Tartrati di sodio

    X

     

     

    E 336

    Tartrati di potassio

    X

     

     

    E 341 (i)

    Fosfato monocalcico

    X

     

    Agente lievitante per farina fermentante

    E 400

    Acido alginico

    X

    X

    Prodotti lattiero-caseari (7)

    E 401

    Alginato di sodio

    X

    X

    Prodotti lattiero-caseari (7)

    E 402

    Alginato di potassio

    X

    X

    Prodotti lattiero-caseari (7)

    E 406

    Agar-agar

    X

    X

    Prodotti lattiero-caseari e prodotti a base di carne (7)

    E 407

    Carragenina

    X

    X

    Prodotti lattiero-caseari (7)

    E 410

    Farina di semi di carrube

    X

    X

     

    E 412

    Gomma di guar

    X

    X

     

    E 414

    Gomma arabica

    X

    X

     

    E 415

    Gomma di xantano

    X

    X

     

    E 422

    Glicerolo

    X

     

    Per estratti vegetali

    E 440 (i)

    Pectina

    X

    X

    Prodotti lattiero-caseari (7)

    E 464

    Idrossipropilmetil-cellulosa

    X

    X

    Materiale da incapsulamento per capsule

    E 500

    Carbonati di sodio

    X

    X

    “Dulce de leche” (6) e burro di panna acida (7)

    E 501

    Carbonati di potassio

    X

     

     

    E 503

    Carbonati di ammonio

    X

     

     

    E 504

    Carbonati di magnesio

    X

     

     

    E 509

    Cloruro di calcio

     

    X

    Coagulante del latte

    E 516

    Solfato di calcio

    X

     

    Eccipiente

    E 524

    Idrossido di sodio

    X

     

    Trattamento superficiale del “Laugengebäck

    E 551

    Biossido di silicio

    X

     

    Antiagglomerante per erbe e spezie

    E 553b

    Talo

    X

    X

    Agente di rivestimento per prodotti a base di carne

    E 938

    Argon

    X

    X

     

    E 939

    Elio

    X

    X

     

    E 941

    Azoto

    X

    X

     

    E 948

    Ossigeno

    X

    X

     

    b)

    Il punto A.4 è sostituito dal testo seguente:

    «A.4.   Preparazioni microorganiche

    Le preparazioni a base di microorganismi normalmente impiegate nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione dei microorganismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (9);

    c)

    È aggiunto il seguente punto:

    «A.6.   Impiego di taluni coloranti per la stampigliatura dei prodotti

    Qualora vengano utilizzate sostanze coloranti per la stampigliatura di gusci d’uovo, si applica l’articolo 2, paragrafo 9, della direttiva 94/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    3)

    La parte B è sostituita dalla seguente:

    «PARTIE B —   AUSILIARI DI FABBRICAZIONE ED ALTRI PRODOTTI CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATI NELLA TRASFORMAZIONE DI INGREDIENTI DI ORIGINE AGRICOLA OTTENUTI CON METODI BIOLOGICI DI CUI ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 3, LETTERA d), E ALL’ARTICOLO 5, PARAGRAFO 5 BIS, LETTERA e), DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 2092/91

    Denominazione

    Preparazione di prodotti alimentari di origine vegetale

    Preparazione di prodotti alimentari di origine animale

    Condizioni specifiche

    Acqua

    X

    X

    Acqua potabile ai sensi della direttiva 98/83/CE del Consiglio (12)

    Cloruro di calcio

    X

     

    Coagulante

    Carbonato di calcio

    X

     

     

    Idrossido di calcio

    X

     

     

    Solfato di calcio

    X

     

    Coagulante

    Cloruro di magnesio (o nigari)

    X

     

    Coagulante

    Carbonato di potassio

    X

     

    Essiccazione dell’uva

    Carbonato di sodio

    X

     

    Produzione di zucchero/i

    Acido citrico

    X

     

    Produzione di olio e idrolisi dell’amido

    Idrossido di sodio

    X

     

    Produzione di zucchero

    Produzione di olio di semi di colza (Brassica spp.)

    Acido solforico

    X

     

    Produzione di zucchero/i

    Isopropanolo (propan-2-ol)

    X

     

    Nel processo di cristallizzazione nella fabbricazione dello zucchero; nel rispetto delle disposizioni della direttiva 88/344/CEE del Consiglio, fino al 31.12.2006

    Biossido di carbonio

    X

    X

     

    Azoto

    X

    X

     

    Etanolo

    X

    X

    Solvente

    Acido tannico

    X

     

    Ausiliare di filtrazione

    Albumina d’uovo

    X

     

     

    Caseina

    X

     

     

    Gelatina

    X

     

     

    Colla di pesce

    X

     

     

    Oli vegetali

    X

    X

    Lubrificante, distaccante o antischiumogeno

    Biossido di silicio in gel o in soluzione colloidale

    X

     

     

    Carbone attivato

    X

     

     

    Talco

    X

     

     

    Bentonite

    X

    X

    Collante per idromele (11)

    Caolino

    X

    X

    Propoli (11)

    Terra di diatomee

    X

     

     

    Perlite

    X

     

     

    Gusci di nocciole

    X

     

     

    Farina di riso

    X

     

     

    Cera d’api

    X

     

    Distaccante

    Cera carnauba

    X

     

    Distaccante


    (1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1.

    (2)  GU L 137 del 25.5.2006, pag. 9

    (3)  GU L 61 del 18.3.1995, pag. 1

    (4)  Tenore massimo disponibile, di qualsiasi origine, espresso in mg/l di SO2

    (5)  In questo contesto, per “vino di frutta” si intende vino ottenuto da frutta diversa dall’uva

    (6)  Per €Dulce de leche₽ o €Confettura di latte₽ si intende una crema di colore bruno, soffice e molto dolce, ottenuta da latte zuccherato e addensato

    (7)  Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

    (8)  Additivo il cui uso è autorizzato soltanto qualora sia stato dimostrato, in modo soddisfacente per l’autorità competente, che non esiste alcun metodo tecnologico alternativo in grado di offrire le stesse garanzie sanitarie e/o di preservare le peculiari caratteristiche del prodotto.»;

    (9)  GU L 106 del 17.4.2001, pag. 1.»;

    (10)  GU L 237 del 10.9.1994, pag. 13

    (11)  Limitazione riguardante unicamente i prodotti animali.

    Preparazioni a base di microrganismi ed enzimi:

    Tutte le preparazioni a base di microrganismi ed enzimi normalmente impiegate quali ausiliari nei processi di fabbricazione degli alimenti, fatta eccezione per i microrganismi geneticamente modificati e gli enzimi derivati da organismi geneticamente modificati ai sensi della direttiva 2001/18/CE.

    (12)  GU L 330 del 5.12.1998, pag. 32


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