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Document 32006R0408
Commission Regulation (EC) No 408/2006 of 9 March 2006 amending Regulation (EC) No 936/97 opening and providing for the administration of tariff quotas for high-quality fresh, chilled and frozen beef and for frozen buffalo meat
Regolamento (CE) n. 408/2006 della Commissione, del 9 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
Regolamento (CE) n. 408/2006 della Commissione, del 9 marzo 2006 , recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
GU L 71 del 10.3.2006, p. 3–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 330M del 9.12.2008, p. 274–275
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2008; abrog. impl. da 32008R0810
10.3.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 71/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 408/2006 DELLA COMMISSIONE
del 9 marzo 2006
recante modifica del regolamento (CE) n. 936/97 recante apertura e modalità di gestione dei contingenti tariffari per le carni bovine di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate e la carne di bufalo congelata
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 2006/106/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e l’Australia ai sensi dell’articolo XXIV, paragrafo 6, e dell’articolo XXVIII dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) del 1994 relativo alla modifica di concessioni negli elenchi della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca, nel corso del processo di adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 936/97 della Commissione (2) prevede l’apertura e le modalità di gestione, su base pluriennale, di alcuni contingenti di carni bovine di alta qualità. |
(2) |
In esito ai negoziati che hanno portato all’accordo approvato con decisione 2006/106/CE, la Comunità ha deciso di inserire nel suo elenco per tutti gli Stati membri un aumento di 150 tonnellate del contingente tariffario annuo di importazione per le carni bovine di alta qualità. |
(3) |
Inoltre, l’ammissibilità al contingente di carni bovine di alta qualità concesso all’Australia è subordinata al soddisfacimento dei requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 936/97. È opportuno modificare la definizione di carni bovine di alta qualità contenuta nell’articolo 2, lettera b), del suddetto regolamento in modo che essa si basi su parametri verificabili e controllabili, facendo riferimento alle categorie ufficiali definite dalle competenti autorità australiane il giorno dell’entrata in vigore del presente regolamento. |
(4) |
È inoltre opportuno precisare che alle importazioni di carni bovine di alta qualità di cui all’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 936/97 si applicano le disposizioni dell’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine. |
(5) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 936/97. |
(6) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 936/97 è modificato come segue.
1) |
L’articolo 1, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
2) |
All’articolo 2, il testo della lettera b) è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 marzo 2006.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 47 del 17.2.2006, pag. 52.
(2) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2186/2005 (GU L 347 del 30.12.2005, pag. 74).
(3) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.
(4) GU L 204 dell’11.8.2000, pag. 1.»