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Document 32006R0130

    Regolamento (CE) n. 130/2006 del Consiglio, del 23 gennaio 2006 , che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

    GU L 23 del 27.1.2006, p. 1–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 334M del 12.12.2008, p. 755–772 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/01/2011: This act has been changed. Current consolidated version: 28/01/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/130/oj

    27.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 23/1


    REGOLAMENTO (CE) N. 130/2006 DEL CONSIGLIO

    del 23 gennaio 2006

    che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva dei dazi provvisori istituiti sulle importazioni di acido tartarico originarie della Repubblica popolare cinese

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 9,

    vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

    considerando quanto segue:

    A.   MISURE PROVVISORIE

    (1)

    Con il regolamento (CE) n. 1259/2005 (2) («regolamento provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acido tartarico («AT»), attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00, originarie della Repubblica popolare cinese («RPC»).

    (2)

    Si rammenta che l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell'inchiesta» o «PI»). Per quanto riguarda l’analisi delle tendenze pertinenti per valutare il pregiudizio, la Commissione ha analizzato i dati relativi al periodo compreso tra il 1o gennaio 2001 e il 30 giugno 2004 («periodo in esame»). Il periodo adottato ai fini delle risultanze relative alla sottoquotazione, alla sottoquotazione dei prezzi indicativi e all'eliminazione del pregiudizio è il suddetto PI.

    B.   FASE SUCCESSIVA DEL PROCEDIMENTO

    (3)

    A seguito dell'istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di AT originarie della RPC, alcune parti interessate hanno presentato per iscritto le loro osservazioni.

    (4)

    La Commissione ha continuato a raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. In seguito all'istituzione delle misure provvisorie, la Commissione ha svolto ulteriori visite di accertamento, principalmente per verificare la determinazione del valore normale, presso le sedi delle seguenti società:

    Produttori esportatori della RPC

    Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, RPC,

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, RPC,

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, RPC.

    (5)

    Tutte le parti sono state informate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di un dazio antidumping definitivo e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazi provvisori. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano presentare le loro osservazioni in merito a tale comunicazione.

    (6)

    Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove ritenuto opportuno, le conclusioni sono state debitamente modificate.

    C.   PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

    (7)

    Il prodotto in questione è l’acido tartarico, attualmente classificabile al codice NC 2918 12 00. Tale prodotto viene utilizzato nella produzione del vino, negli additivi per bevande e alimenti, come agente ritardante nel gesso e in numerosi altri prodotti. Esso può essere ottenuto dai sottoprodotti della vinificazione, come nel caso di tutti i produttori comunitari oppure, mediante sintesi chimica, da composti petrolchimici, come nel caso di tutti i produttori esportatori cinesi.

    (8)

    Due importatori hanno sostenuto che occorre distinguere tra l’AT di qualità alimentare o farmaceutica, come l’AT naturale fabbricato dall’industria comunitaria e l’AT sintetico ad uso tecnico (non alimentare). Essi hanno aggiunto che quest’ultimo tipo doveva essere escluso dal procedimento perché, diversamente dall’AT fabbricato dalle industrie comunitarie, le qualità ad uso tecnico non possono essere utilizzate per il consumo umano.

    (9)

    Un importatore ha inoltre fatto osservare che l’AT fabbricato dall’industria comunitaria e quello importato dalla RPC sono ottenuti mediante processi di produzione completamente diversi e che soltanto l’AT naturale può essere utilizzato nella produzione di vino. Lo stesso importatore ha aggiunto che il tipo particolare di AT che ha importato rispondeva alle esigenze di un utilizzatore in particolare e non poteva essere utilizzato da altri, asserendo quindi che questo tipo di AT e quello fabbricato dall’industria comunitaria non sono prodotti simili.

    (10)

    Se è vero che esistono diversi tipi di AT che non sono parimenti adatti a tutte le applicazioni, l’inchiesta ha però confermato che tutti presentano le medesime caratteristiche fisiche e chimiche di base. Per quanto riguarda le applicazioni, soltanto l’AT naturale può essere impiegato per la produzione di vino, che rappresenta il 25 % circa del mercato. Per il 75 % rimanente tuttavia, tra cui alcuni prodotti destinati al consumo umano, può essere utilizzato AT sia naturale che sintetico, che sono quindi in concorrenza tra loro. Peraltro va precisato che i processi di produzione di per sé non sono pertinenti ai fini della definizione di prodotto simile.

    (11)

    In mancanza di osservazioni riguardo al prodotto in esame e al prodotto simile, si confermano i considerando da 11 a 13 del regolamento provvisorio.

    D.   DUMPING

    1.   Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM»)

    (12)

    In mancanza di osservazioni riguardo la concessione del TEM, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 14 a 17 del regolamento provvisorio.

    2.   Valore normale

    (13)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo per stabilire il valore normale. Pertanto sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando da 18 a 34 del regolamento provvisorio.

    3.   Prezzo all’esportazione

    (14)

    In mancanza di osservazioni pertinenti relative ai prezzi all’esportazione, sono confermate le conclusioni esposte al considerando 35 del regolamento provvisorio.

    4.   Confronto

    (15)

    In mancanza di osservazioni riguardo al confronto tra il valore normale e i prezzi all’esportazione, sono definitivamente confermate le conclusioni di cui ai considerando 36 e 37 del regolamento provvisorio.

    5.   Margine di dumping

    a)   Per i produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta e ai quali è stato concesso il TEM

    (16)

    Due produttori esportatori hanno presentato osservazioni relative ai calcoli dettagliati effettuati per determinare il livello dei margini di dumping provvisori accertati. Queste osservazioni sono state esaminate alla luce dei nuovi dati ottenuti nel corso delle visite di accertamento di cui al considerando 4 del presente regolamento. Inoltre sono stati corretti alcuni errori di calcolo.

    (17)

    Di conseguenza, i margini di dumping definitivi medi ponderati, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:

    Società

    Margine di dumping definitivo

    Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou

    0,3 %

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City

    10,1 %

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

    4,7 %

    b)   Per tutti gli altri produttori esportatori

    (18)

    Dopo la comunicazione delle conclusioni provvisorie, non sono pervenute osservazioni circa il metodo utilizzato per calcolare il margine di dumping per tutti gli altri produttori esportatori. Di conseguenza, il margine di dumping unico per l’intero paese è stato fissato definitivamente al 34,9 % del prezzo cif franco frontiera comunitaria.

    E.   PREGIUDIZIO

    1.   Produzione comunitaria

    (19)

    In mancanza di osservazioni relative alla produzione comunitaria, si confermano i considerando 43 e 44 del regolamento provvisorio.

    2.   Definizione di industria comunitaria

    (20)

    Un importatore ha asserito che alcuni dei produttori comunitari all’origine della denuncia avevano cessato la produzione e ha chiesto alla Commissione di verificare se l’inchiesta beneficiasse ancora di un grado di sostegno sufficiente ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base.

    (21)

    A tale riguardo l’inchiesta ha confermato che i produttori che sostengono la denuncia rappresentavano oltre il 95 % della produzione comunitaria stimata durante il PI. Pertanto le condizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base sono soddisfatte.

    (22)

    In assenza di ulteriori osservazioni relative alla definizione di industria comunitaria, si conferma il considerando 45 del regolamento provvisorio.

    3.   Consumo nella Comunità

    (23)

    In mancanza di osservazioni relative al consumo nella Comunità, si conferma il considerando 46 del regolamento provvisorio.

    4.   Importazioni nella Comunità dal paese interessato

    (24)

    In mancanza di osservazioni riguardo alle importazioni dal paese interessato, si confermano i considerando da 47 a 52 del regolamento provvisorio.

    5.   Situazione dell’industria comunitaria

    (25)

    Un importatore/utilizzatore e un esportatore hanno contestato l’analisi del regolamento provvisorio, sostenendo che alcuni produttori comunitari avevano cessato la produzione e non avrebbero quindi dovuto essere considerati ai fini dell’esame della situazione dell'industria comunitaria.

    (26)

    Occorre precisare che l’analisi effettuata dalla Commissione dei fattori indicati all'articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base non si è basata su alcun dato proveniente dalle società che avevano cessato la produzione. Tali società sono state menzionate nel regolamento provvisorio unicamente allo scopo di interpretare alcuni indicatori aggregati come le quote di mercato o la capacità di produzione totale, come illustrava chiaramente il testo relativo a ciascun indicatore, e di fornire in tal modo un quadro completo ed esatto della situazione dell’industria comunitaria. Pertanto si ritiene che l'analisi della situazione dell’industria comunitaria sia stata svolta in modo pienamente conforme al regolamento di base.

    (27)

    In assenza di ulteriori osservazioni relative alla situazione dell’industria comunitaria, si confermano i considerando da 53 a 82 del regolamento provvisorio.

    F.   NESSO CAUSALE

    (28)

    Un esportatore ha sostenuto che i produttori comunitari occupavano una posizione dominante sul mercato e che le importazioni del prodotto cinese, pari ad appena l’11,5 % del mercato, non potevano rappresentare la principale causa di pregiudizio.

    (29)

    La quota di mercato delle esportazioni della RPC è stimata tra l’11,5 % e il 15,8 %, a seconda che si utilizzino dati Eurostat o fonti statistiche cinesi. Anche una quota di mercato dell'11,5 %, stabilita secondo una stima conservativa, non può considerarsi trascurabile poiché, come precisato nel regolamento provvisorio, il pregiudizio è chiaramente imputabile alla crescente pressione esercitata dall’incremento delle importazioni realizzate a prezzi tali da determinare una notevole sottoquotazione dei prezzi dell'industria comunitaria. Il fatto che l’industria comunitaria abbia occupato o meno una posizione dominante è sostanzialmente irrilevante, dal momento che si accerta che ha subito un pregiudizio la cui causa fondamentale risiede nelle importazioni oggetto di dumping. Va fatto osservare a tale riguardo che nonostante detenesse una quota di mercato maggiore, l’industria comunitaria ha tuttavia subito perdite ingenti nel corso del periodo in questione, dato questo che contraddice l’affermazione secondo cui ha beneficiato di una posizione dominante. Inoltre le importazioni dai paesi terzi hanno garantito un grado sufficiente di concorrenza sul mercato.

    (30)

    Un altro esportatore ha fatto notare che la produzione commercializzata dai due produttori comunitari che si sono stabiliti di recente nella Comunità è stata superiore all'aumento delle importazioni cinesi e che quindi il pregiudizio è stato autoinflitto. Tuttavia, i prezzi di questi nuovi produttori comunitari erano conformi a quelli praticati dai produttori di lunga data e la loro produzione è stata inferiore a quella delle società che hanno cessato la produzione. Pertanto, senza le importazioni del prodotto cinese, il loro ingresso sul mercato non potrebbe giustificare il crollo dei prezzi, che si è verificato in un contesto caratterizzato da un aumento del consumo nella Comunità.

    (31)

    Un altro esportatore ha argomentato che il quadro normativo della politica agricola comune falsa le condizioni normali del mercato per i produttori comunitari, cosa di cui l’analisi sulla causalità non ha tenuto conto. Sebbene questa argomentazione sia stata formulata in termini assai generici, va precisato che la politica agricola comune non disciplina il prezzo dell'AT stesso, limitandosi a stabilire i prezzi minimi per alcuni dei fattori necessari alla sua produzione nonché un prezzo di vendita per l'alcole. Come precisato al considerando 89 del regolamento provvisorio, questi parametri normativi sono rimasti stabili per tutto il periodo considerato e non possono quindi essere ritenuti responsabili del peggioramento della situazione dell’industria comunitaria. Essi non rimettono in causa il fatto che le importazioni dalla RPC formano oggetto di dumping e arrecano un pregiudizio all’industria comunitaria.

    (32)

    In mancanza di altre osservazioni relative al nesso di causalità, si confermano i considerando da 83 a 95 del regolamento provvisorio.

    G.   INTERESSE DELLA COMUNITÀ

    (33)

    Un utilizzatore dell’industria del gesso ha sostenuto che la proporzione rappresentata dall’AT nei costi di produzione di questa industria, indicata nel regolamento provvisorio (meno del 2 %), è stata sottostimata. Tale cifra si basava tuttavia sui dati comunicati dalla società stessa. In base agli stessi dati, la cifra sarebbe leggermente più elevata se venisse espressa in percentuale dei soli prodotti contenenti AT. In compenso, due altri gruppi produttori di gesso hanno indicato percentuali di gran lunga inferiori. Ciò conferma che i dati utilizzati nel regolamento provvisorio possono considerarsi una stima ragionevole.

    (34)

    Si ricorda peraltro che i prodotti a base di gesso in cui viene utilizzato l'AT come agente ritardante non sono soggetti ad una concorrenza molto forte da parte dei fornitori dei paesi terzi, come risulta dai dati Eurostat. Vengono pertanto confermate le conclusioni del regolamento provvisorio, secondo cui un dazio antidumping moderato su questa parte dei costi non dovrebbe incidere significativamente sui costi e sulla competitività di queste industrie utilizzatrici.

    (35)

    Lo stesso utilizzatore ha sostenuto che le misure potrebbero determinare una penuria di AT, cosa che si sarebbe già verificata in passato. Tuttavia, si ritiene che i dazi antidumping dei livelli individuali proposti su società che rappresentano i due terzi circa delle esportazioni della RPC non dovrebbero precludere il mercato comunitario ai fornitori di questo paese.

    (36)

    Un utilizzatore dell’industria degli emulsionanti ha sostenuto che l’introduzione di misure sulle importazioni di AT originario della RPC metterebbe a rischio la competitività di questo settore. Lo stesso utilizzatore ha aggiunto che in seguito all’evoluzione tecnica, gli emulsionanti sono sempre più soggetti alla concorrenza dei prodotti non comunitari e che un eventuale aumento dei costi dovuto all’istituzione delle misure inciderebbe sulla loro posizione concorrenziale sul mercato. La Commissione ha cercato di verificare, nella misura del possibile, l’incidenza possibile delle misure su questa categoria di utilizzatori sulla base di elementi quantificati, il che si è rivelato impossibile per mancanza di risposte significative al questionario della Commissione e di collaborazione da parte di questo gruppo di utilizzatori.

    (37)

    In mancanza di altre osservazioni relative all’interesse della Comunità, si confermano i considerando da 98 a 114 del regolamento provvisorio.

    H.   MISURE ANTIDUMPING DEFINITIVE

    1.   Livello necessario per eliminare il pregiudizio

    (38)

    A seguito della comunicazione delle conclusioni provvisorie, l’industria comunitaria ha sostenuto che il prezzo non pregiudizievole calcolato fosse troppo basso, per due motivi:

    il prezzo delle materie prime era depresso durante il PI, cioè l’industria era riuscita a ripercuotere parzialmente sui settori a monte la pressione esercitata sui prezzi. Ciò è stato riconosciuto nel considerando 69 del regolamento provvisorio, mentre l’interesse dei fornitori è stato esaminato ai considerando da 101 a 106 dello stesso regolamento. Come specificato al considerando 89, la politica agricola comune stabilisce un prezzo d’acquisto minimo per le materie prime. Inoltre, l’industria non ha comprovato le sue affermazioni e non ha fornito prove del fatto che il livello dei prezzi delle materie prime non sarebbe sostenibile e dovrebbe essere superiore al livello minimo fissato. Pertanto si è concluso che l’argomento non fosse fondato,

    il margine di utile normale utilizzato nel calcolo del pregiudizio (8 %) era troppo basso per questo tipo di industria. Tuttavia, considerato il livello di utili registrato dall’industria comunitaria negli anni precedenti il PI e prima della penetrazione sul mercato delle importazioni oggetto di dumping, questa percentuale corrisponde a un margine sufficiente per riflettere il margine di utile normale realizzabile in assenza di tali importazioni.

    (39)

    In mancanza di altre osservazioni relative al livello di eliminazione del pregiudizio, si confermano i considerando da 115 a 118 del regolamento provvisorio.

    2.   Forma e livello dei dazi

    (40)

    Alla luce di quanto sopra esposto e in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio antidumping definitivo al livello dei margini di dumping accertati, dal momento che per tutti i produttori esportatori interessati il livello necessario per eliminare il pregiudizio è risultato più elevato dei margini di dumping.

    (41)

    Per quanto concerne la forma delle misure, l’industria comunitaria ha chiesto che venisse imposto un prezzo minimo basato sul livello di eliminazione del pregiudizio. Tuttavia, dato che il livello del dazio antidumping definitivo si basa sui margini di dumping accertati, come spiegato al precedente considerando, viene confermata l’istituzione del dazio antidumping definitivo sotto forma di dazi ad valorem.

    (42)

    Alla luce di quanto precede, le aliquote del dazio antidumping definitivo sono le seguenti:

    Società

    Margine di dumping

    Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou

    de minimis

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City

    10,1 %

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai

    4,7 %

    Tutte le altre società

    34,9 %

    (43)

    Le aliquote del dazio antidumping indicate nel presente regolamento, applicabili a titolo individuale ad alcune società, sono state stabilite in base alle risultanze della presente inchiesta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l’inchiesta per le società in questione. Tali aliquote del dazio (diversamente dal dazio unico per l’intero paese, applicabile a «tutte le altre società») sono quindi esclusivamente applicabili alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società, cioè dalle specifiche persone giuridiche, delle quali viene fatta menzione. Le importazioni di prodotti fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione sociale e indirizzo non vengano espressamente menzionati nel dispositivo del presente documento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle espressamente citate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggette all’aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    (44)

    Eventuali richieste di applicazione di tali aliquote individuali del dazio antidumping (ad esempio in seguito ad un cambiamento della ragione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione (3) con tutte le informazioni pertinenti, in particolare l’indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite per l’esportazione, collegati ad esempio al cambiamento della ragione sociale o ai cambiamenti a livello di entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.

    (45)

    Al fine di garantire un'adeguata applicazione del dazio antidumping, il livello del margine residuo dovrebbe essere applicato non solo agli esportatori che non hanno collaborato ma anche alle società che non hanno effettuato esportazioni durante il PI. Queste ultime, tuttavia, se soddisfano i requisiti dell’articolo 11, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento di base, sono invitate a presentare una richiesta di riesame ai sensi di tale articolo, affinché la loro situazione sia esaminata individualmente.

    3.   Riscossione definitiva dei dazi provvisori

    (46)

    In considerazione dell'entità dei margini di dumping accertati e del livello di pregiudizio causato all'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio, istituito dal regolamento provvisorio, cioè dal regolamento (CE) n. 1259/2005, siano definitivamente riscossi sino all'aliquota dei dazi definitivi istituiti. Poiché i dazi definitivi sono inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio definitivo.

    (47)

    Tuttavia, al fine di ridurre al minimo i rischi di elusione dovuti alle considerevoli differenze tra i diversi importi del dazio, si ritiene che, nella fattispecie, siano necessarie misure speciali per garantire un'adeguata applicazione dei dazi antidumping. Rientra in tali misure speciali quanto di seguito specificato.

    (48)

    La presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti illustrati in allegato al presente regolamento. Le importazioni non accompagnate da una fattura di questo tipo saranno assoggettate al dazio antidumping residuo applicabile a tutti gli altri esportatori.

    (49)

    Inoltre, la Commissione sorveglierà i flussi di esportazione e il relativo codice NC per i sali e gli esteri di AT. Se il volume delle esportazioni di una delle società che beneficia delle aliquote individuali più basse dovesse aumentare significativamente o se le importazioni dichiarate a titolo del relativo codice NC per i sali e gli esteri di AT dovessero aumentare in modo rilevante, le relative misure individuali potrebbero essere considerate insufficienti a compensare le pratiche di dumping pregiudizievoli riscontrate. Di conseguenza, nel rispetto delle condizioni richieste, Commissione può avviare un riesame intermedio ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento di base. Nell’ambito del riesame si valuterebbe, tra l'altro, l’opportunità di eliminare le aliquote individuali del dazio e di imporre, di conseguenza, un dazio a livello nazionale,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    1.   È istituito un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00, originario della Repubblica popolare cinese.

    2.   Le aliquote del dazio antidumping definitivo, applicabili al prezzo netto franco frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono le seguenti:

    Società

    Dazio antidumping

    Codice addizionale TARIC

    Hangzhou Bioking Biochemical Engineering Co., Ltd, Hangzhou, Repubblica popolare cinese

    0,0 %

    A687

    Changmao Biochemical Engineering Co., Ltd, Changzhou City, Repubblica popolare cinese

    10,1 %

    A688

    Ninghai Organic Chemical Factory, Ninghai, Repubblica popolare cinese

    4,7 %

    A689

    Tutte le altre società

    34,9 %

    A999

    3.   L'applicazione delle aliquote di dazio individuali indicate per le società di cui al paragrafo 2 è subordinata alla presentazione alle autorità doganali degli Stati membri di una fattura commerciale valida, conforme ai requisiti di cui all'allegato. Qualora non venga presentata una fattura di questo tipo, si applica l'aliquota del dazio applicabile a «tutte le altre società».

    4.   Salvo diversa disposizione, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

    Articolo 2

    Gli importi depositati a titolo dei dazi antidumping provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 1259/2005 sulle importazioni di acido tartarico, classificabile al codice NC 2918 12 00 e originario della Repubblica popolare cinese, sono riscossi in via definitiva conformemente alle norme illustrate di seguito. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente l'aliquota del dazio antidumping definitivo.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, addì 23 gennaio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).

    (2)  GU L 200 del 30.7.2005, pag. 73.

    (3)  

    Commissione delle Comunità europee

    Direzione generale «Commercio»

    Direzione B, ufficio J-79 5/16

    B-1049 Bruxelles.


    ALLEGATO

    La fattura commerciale valida di cui all'articolo 1, paragrafo 3, del presente regolamento deve essere corredata da una dichiarazione firmata da un responsabile della società, secondo lo schema seguente:

    1)

    nome e funzione ricoperta dal responsabile della società che ha emesso la fattura commerciale;

    2)

    la seguente dichiarazione: «Il sottoscritto certifica che [quantitativo] di acido tartarico venduto per l'esportazione nella Comunità europea e coperto dalla presente fattura è stato fabbricato da [nome e indirizzo della società] [codice addizionale TARIC] in [paese]. Il sottoscritto dichiara che le informazioni contenute nella presente fattura sono complete ed esatte.»

    Data e firma


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