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Document 32006R0006

    Regolamento (CE) n. 6/2006 della Commissione, del 5 gennaio 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrostreptomicina, la tosilcloramide sodica e Piceae turiones recentes extractum (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 3 del 6.1.2006, p. 3–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 338M del 17.12.2008, p. 275–277 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2006/6/oj

    6.1.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 3/3


    REGOLAMENTO (CE) N. 6/2006 DELLA COMMISSIONE

    del 5 gennaio 2006

    che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrostreptomicina, la tosilcloramide sodica e Piceae turiones recentes extractum

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,

    visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90.

    (2)

    La diidrostreptomicina è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e ovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato, reni e latte, e per le specie suine in rapporto a muscoli, fegato, reni, pelle e grasso in proporzioni naturali. Tale voce va estesa dalle specie bovine e ovine a tutti i ruminanti.

    (3)

    La tosilcloramide è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per somministrazione ai pesci esclusivamente per via d’acqua e per i bovini esclusivamente ad uso topico. Tale voce va estesa agli Equidae esclusivamente ad uso topico.

    (4)

    È stata presentata una domanda per stabilire un limite massimo di residui per Piceae turiones recentes extractum. Detta sostanza andrebbe inserita nell’allegato II del suddetto regolamento per tutte le specie da produzione alimentare esclusivamente per uso orale.

    (5)

    È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90.

    (6)

    Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, in base alle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2).

    (7)

    Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Il presente regolamento si applica a decorrere dal 7 marzo 2006.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2006.

    Per la Commissione

    Günter VERHEUGEN

    Vicepresidente


    (1)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30).

    (2)  GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).


    ALLEGATO

    A.   La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:

    1.   Agenti antinfettivi

    1.2.   Antibiotici

    1.2.10.   Amminoglicosidi

    Sostanze farmacologicamente attive

    Residuo marcatore

    Specie animali

    LMR

    Tessuti campione

    «Diidrostreptomicina

    Diidrostreptomicina

    Tutti i ruminanti

    500 μg/kg

    Muscolo

    500 μg/kg

    Grasso

    500 μg/kg

    Fegato

    1 000 μg/kg

    Reni

    200 μg/kg

    Latte»

    B.   Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:

    2.   Composti organici

    Sostanze farmacologicamente attive

    Specie animali

    «Tosilcloramide sodica

    Equidae (1)

    6.   Sostanze di origine vegetale

    Sostanze farmacologicamente attive

    Specie animali

    «Piceae turiones recentes extractum

    Tutte le specie da produzione alimentare (2)


    (1)  Esclusivamente ad uso topico.»

    (2)  Esclusivamente per uso orale.»


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