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Document 32006R0006
Commission Regulation (EC) No 6/2006 of 5 January 2006 amending Annexes I and II to Council Regulation (EEC) No 2377/90 laying down a Community procedure for the establishment of maximum residue limits of veterinary medicinal products in foodstuffs of animal origin, as regards dihydrostreptomycin, tosylchloramide sodium and Piceae turiones recentes extractum (Text with EEA relevance)
Regolamento (CE) n. 6/2006 della Commissione, del 5 gennaio 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrostreptomicina, la tosilcloramide sodica e Piceae turiones recentes extractum (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (CE) n. 6/2006 della Commissione, del 5 gennaio 2006 , che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrostreptomicina, la tosilcloramide sodica e Piceae turiones recentes extractum (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 3 del 6.1.2006, p. 3–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 338M del 17.12.2008, p. 275–277
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. impl. da 32009R0470
6.1.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 3/3 |
REGOLAMENTO (CE) N. 6/2006 DELLA COMMISSIONE
del 5 gennaio 2006
che modifica gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale per quanto riguarda la diidrostreptomicina, la tosilcloramide sodica e Piceae turiones recentes extractum
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale (1), in particolare gli articoli 2 e 3,
visto il parere dell'Agenzia europea per i medicinali, formulato dal comitato dei medicinali per uso veterinario,
considerando quanto segue:
(1) |
Tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nella Comunità nei medicinali veterinari destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare vanno valutate conformemente al regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(2) |
La diidrostreptomicina è stata inserita nell’allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90 per le specie bovine e ovine in rapporto a muscoli, grasso, fegato, reni e latte, e per le specie suine in rapporto a muscoli, fegato, reni, pelle e grasso in proporzioni naturali. Tale voce va estesa dalle specie bovine e ovine a tutti i ruminanti. |
(3) |
La tosilcloramide è stata inserita nell’allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 per somministrazione ai pesci esclusivamente per via d’acqua e per i bovini esclusivamente ad uso topico. Tale voce va estesa agli Equidae esclusivamente ad uso topico. |
(4) |
È stata presentata una domanda per stabilire un limite massimo di residui per Piceae turiones recentes extractum. Detta sostanza andrebbe inserita nell’allegato II del suddetto regolamento per tutte le specie da produzione alimentare esclusivamente per uso orale. |
(5) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CEE) n. 2377/90. |
(6) |
Prima di applicare il presente regolamento, occorre stabilire un periodo sufficientemente lungo per consentire agli Stati membri di modificare opportunamente, in base alle disposizioni del presente regolamento, le autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate in forza della direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari (2). |
(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati I e II del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento si applica a decorrere dal 7 marzo 2006.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 5 gennaio 2006.
Per la Commissione
Günter VERHEUGEN
Vicepresidente
(1) GU L 224 del 18.8.1990, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1911/2005 della Commissione (GU L 305 del 24.11.2005, pag. 30).
(2) GU L 311 del 28.11.2001, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/28/CE (GU L 136 del 30.4.2004, pag. 58).
ALLEGATO
A. La seguente sostanza è inserita nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90:
1. Agenti antinfettivi
1.2. Antibiotici
1.2.10. Amminoglicosidi
Sostanze farmacologicamente attive |
Residuo marcatore |
Specie animali |
LMR |
Tessuti campione |
«Diidrostreptomicina |
Diidrostreptomicina |
Tutti i ruminanti |
500 μg/kg |
Muscolo |
500 μg/kg |
Grasso |
|||
500 μg/kg |
Fegato |
|||
1 000 μg/kg |
Reni |
|||
200 μg/kg |
Latte» |
B. Le seguenti sostanze sono inserite nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90:
2. Composti organici
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animali |
«Tosilcloramide sodica |
Equidae (1) |
6. Sostanze di origine vegetale
Sostanze farmacologicamente attive |
Specie animali |
«Piceae turiones recentes extractum |
Tutte le specie da produzione alimentare (2) |
(1) Esclusivamente ad uso topico.»
(2) Esclusivamente per uso orale.»