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Document 32006D0730
2006/730/EC: Council Decision of 25 September 2006 on the conclusion, on behalf of the European Community, of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for certain hazardous chemicals and pesticides in international trade
2006/730/CE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
2006/730/CE: Decisione del Consiglio, del 25 settembre 2006 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
GU L 299 del 28.10.2006, p. 23–25
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 335M del 13.12.2008, p. 514–519
(MT)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/730/oj
28.10.2006 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 299/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 25 settembre 2006
relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale
(2006/730/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133 e l’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La decisione 2003/106/CE del Consiglio, del 19 dicembre 2002, riguardante l’approvazione, a nome della Comunità europea, della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (2), ha autorizzato il presidente del Consiglio a designare la persona o le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione, a nome della Comunità, presso il segretario generale delle Nazioni Unite, a norma dell’articolo 25, paragrafo 1, di tale convenzione (di seguito «convenzione di Rotterdam») (3). Lo strumento di approvazione e la dichiarazione di competenza di cui all’allegato B della decisione in questione sono stati depositati presso il depositario il 20 dicembre 2002. La convenzione di Rotterdam è entrata in vigore il 24 febbraio 2004. |
(2) |
Nella sentenza del 10 gennaio 2006 nella causa C-94/03 (Commissione contro Consiglio) (4) la Corte di giustizia ha annullato la decisione 2003/106/CE, in quanto basata esclusivamente sull’articolo 175, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 300 del trattato, stabilendo che la base giuridica appropriata era costituita dagli articoli 133 e 175, paragrafo 1, in combinato disposto con le disposizioni pertinenti dell’articolo 300. |
(3) |
La sentenza della Corte di giustizia non incide sullo status della Comunità quale parte della convenzione. A norma dell’articolo 46 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, non è necessario depositare un nuovo strumento di ratifica. È invece necessaria una nuova decisione del Consiglio che approvi la convenzione di Rotterdam unitamente ad una dichiarazione di competenza modificata, che rifletta la modifica della base giuridica, a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam. |
(4) |
Per assicurare la certezza del diritto ed evitare un vuoto giuridico, è opportuno che la presente decisione prenda effetto a decorrere dalla data in cui la decisione 2003/106/CE è stata adottata, |
DECIDE:
Articolo 1
La convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, firmata a Rotterdam l’11 settembre 1998 (di seguito «convenzione di Rotterdam»), è approvata a nome della Comunità.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la (le) persona (persone) abilitata (abilitate) a depositare, a nome della Comunità, la dichiarazione di competenza di cui all'allegato della presente decisione, a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il 19 dicembre 2002.
Fatto a Bruxelles, addì 25 settembre 2006.
Per il Consiglio
Il presidente
M. PEKKARINEN
(1) Parere espresso il 5 settembre 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
(2) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 27.
(3) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 29.
(4) Sentenza non ancora pubblicata.
ALLEGATO
Dichiarazione della Comunità europea a norma dell’articolo 25, paragrafo 3, della convenzione di Rotterdam
La Comunità europea dichiara la propria competenza, in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare dell’articolo 175, paragrafo 1, a stipulare e ad adempiere agli obblighi derivanti da accordi internazionali che contribuiscano a perseguire i seguenti obiettivi:
— |
salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell’ambiente, |
— |
protezione della salute umana, |
— |
utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, |
— |
promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell’ambiente a livello regionale o mondiale. |
La Comunità europea dichiara inoltre che, a norma dell’articolo 133 del trattato, ha competenza esclusiva in materia di politica commerciale comune, per quanto riguarda in particolare il commercio di beni.
La Comunità europea dichiara inoltre che ha già adottato strumenti giuridici vincolanti per i suoi Stati membri in relazione agli aspetti disciplinati dalla convenzione di Rotterdam, tra cui il regolamento (CE) n. 304/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull’esportazione ed importazione di prodotti chimici pericolosi (1), e che presenterà, aggiornandolo come opportuno, un elenco di tali strumenti giuridici al segretariato della convenzione di Rotterdam.
La Comunità europea è responsabile dell’adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione che sono contemplati dal diritto comunitario vigente.
L’esercizio della competenza comunitaria è soggetto, per la sua stessa natura, ad una continua evoluzione.
(1) GU L 63 del 6.3.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 777/2006 (GU L 136 del 24.5.2006, pag. 9).