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Document 32006D0723

2006/723/CE: Decisione della Commissione, del 24 ottobre 2006 , che autorizza la commercializzazione di olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2006) 4980]

GU L 296 del 26.10.2006, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 142M del 5.6.2007, p. 402–404 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/723/oj

26.10.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 296/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 ottobre 2006

che autorizza la commercializzazione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare a norma del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2006) 4980]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(2006/723/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 ottobre 2001 la società Laboratoires Pharmascience (attualmente Laboratoires Expanscience) ha presentato alle autorità francesi competenti una richiesta relativa alla commercializzazione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» quale nuovo ingrediente alimentare.

(2)

L’8 gennaio 2002 le autorità francesi competenti hanno presentato alla Commissione la relazione di valutazione iniziale. La relazione concludeva che l’olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili proposto quale ingrediente alimentare alla dose giornaliera di 2 g avrebbe permesso di integrare l’assunzione di vitamina E e che i livelli di fitosterolo non erano sufficienti per ridurre la colesterolemia.

(3)

Il 18 febbraio 2002 la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri la relazione di valutazione iniziale.

(4)

Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 258/97 sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione conformemente a detta disposizione.

(5)

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) è stata quindi consultata in data 30 gennaio 2004.

(6)

Il 6 dicembre 2005 l’EFSA ha adottato il «Parere del gruppo di esperti scientifici sui prodotti dietetici, l’alimentazione e le allergie, formulato su richiesta della Commissione, relativo all’olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili quale nuovo ingrediente alimentare».

(7)

Il parere giunge alla conclusione che il livello di uso proposto di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili», pari a 2 g al giorno, non presenta rischi.

(8)

L’«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» al livello d’uso previsto di 2 g al giorno costituisce una fonte sicura di vitamina E. Per quanto riguarda l’etichettatura e la presentazione si applica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari (2).

(9)

Sulla base della valutazione scientifica risulta che l’«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» soddisfa i criteri di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 258/97.

(10)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» di cui all’allegato può essere commercializzato nella Comunità quale nuovo ingrediente alimentare da utilizzare negli integratori alimentari.

Articolo 2

La quantità massima di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» contenuta in una porzione raccomandata dal fabbricante per il consumo giornaliero è pari a 2 g.

Articolo 3

La denominazione del nuovo ingrediente alimentare è «estratto di olio di germi di granturco».

Articolo 4

La società Laboratoires Expanscience (sede sociale: 10, Avenue de l’Arche, F-92419 Courbevoie Cedex) è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 ottobre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  GU L 183 del 12.7.2002, pag. 51. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/37/CE della Commissione (GU L 94 dell’1.4.2006, pag. 32).


ALLEGATO

Specifiche relative all’«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili»

DESCRIZIONE

L’«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili» viene prodotto per distillazione sotto vuoto e si differenzia dall’olio di germi di granturco raffinato per la concentrazione della frazione insaponificabile (1,2 g nell’olio di germi di granturco raffinato e 10 g nell’«olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili»).

SPECIFICHE

Sostanze insaponificabili

> 9 g/100 g

Tocoferoli

≥ 1,3 g/100 g

α-tocoferolo (%)

10-25 %

β-tocoferolo (%)

< 3 %

γ-tocoferolo (%)

68-89 %

δ-tocoferolo (%)

< 7 %

Steroli, alcoli triterpenici, metilsteroli

> 6,5g/100 g

Acidi grassi in trigliceridi

acido palmitico

10-20 %

acido stearico

< 3,3 %

acido oleico

20-42,2 %

acido linoleico

34-65,6 %

acido linolenico

< 2 %

Indice d’acidità

≤ 6 mg KOH/g

Indice di perossido

≤ 10 mEq O2/kg

Ferro (Fe)

< 1 500 μg/kg

Rame (Cu)

< 100 μg/kg

Idrocarburi policiclici aromatici (IPA) Benzo(a)pirene

< 2 μg/kg

È richiesto un trattamento con carbone attivo per evitare l’arricchimento degli idrocarburi policiclici aromatici (IPA) nella produzione di «olio di germi di granturco ad alto tenore di insaponificabili».


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