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Document 32006D0539

    2006/539/CE: Decisione del Consiglio, del 22 maggio 2006 , relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica

    GU L 224 del 16.8.2006, p. 22–23 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/539/oj

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    16.8.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 224/22


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 22 maggio 2006

    relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica

    (2006/539/CE)

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 37, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e paragrafo 3, secondo comma,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere conforme del Parlamento europeo (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La Comunità ha competenza esclusiva ad adottare misure di conservazione e di gestione delle risorse della pesca e a concludere accordi con paesi terzi o con organizzazioni internazionali.

    (2)

    La Comunità è parte contraente della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che impone a tutti i membri della comunità internazionale di collaborare ai fini della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine.

    (3)

    La Comunità ha firmato e ratificato il 19 dicembre 2003 l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori (2).

    (4)

    La commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) è stata istituita dalla convenzione tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica, conclusa nel 1949. Nel giugno 1998, in occasione della sua 61a riunione, la IATTC ha adottato una risoluzione nella quale le parti contraenti hanno convenuto di redigere una nuova convenzione per rafforzare la IATTC e adeguarne lo statuto, in linea con le disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare.

    (5)

    Sin dall’inizio la Comunità è stata invitata a partecipare pienamente a questo processo e vi ha contribuito attivamente. Il processo è culminato nell’adozione della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica (convenzione di Antigua), nel corso della 70a riunione della IATTC, tenutasi dal 24 al 27 giugno 2003 ad Antigua (Guatemala).

    (6)

    La convenzione di Antigua è stata aperta alla firma il 14 novembre 2003 a Washington (Stati Uniti d’America) e lo è stata fino al 31 dicembre 2004, conformemente al disposto del suo articolo XXVII.

    (7)

    La Comunità ha firmato la convenzione di Antigua il 13 dicembre 2004, a norma della decisione 2005/26/CE del Consiglio (3).

    (8)

    Nella zona della convenzione di Antigua operano pescatori comunitari. È quindi nell’interesse della Comunità diventare membro della IATTC. È opportuno pertanto che la Comunità approvi la convenzione di Antigua.

    (9)

    La convenzione di Antigua è intesa a mantenere e a rafforzare la IATTC. Essa è destinata a sostituire la convenzione del 1949 dalla sua entrata in vigore per tutte le parti di detta convenzione. Pertanto, in linea con lo spirito della decisione 1999/405/CE del Consiglio, del 10 giugno 1999, che autorizza il Regno di Spagna ad aderire provvisoriamente alla convenzione recante istituzione della commissione interamericana per i tonnidi tropicali (IATTC) (4), occorre che la Spagna denunci la convenzione del 1949 non appena sarà entrata in vigore la convenzione di Antigua,

    DECIDE:

    Articolo 1

    La convenzione di Antigua è approvata a nome della Comunità europea.

    Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare lo strumento di approvazione presso il governo degli Stati Uniti d’America quale depositario della convenzione ai sensi dell’articolo XXXVII della stessa.

    Articolo 3

    Al momento dell’entrata in vigore della convenzione di Antigua, la Spagna denuncerà la convenzione che istituisce la commissione interamericana per i tonnidi tropicali.

    Fatto a Bruxelles, addì 22 maggio 2006.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. PRÖLL


    (1)  Parere espresso il 27 aprile 2006 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

    (2)  GU L 189 del 3.7.1998, pag. 14.

    (3)  GU L 15 del 19.1.2005, pag. 9.

    (4)  GU L 155 del 22.6.1999, pag. 37.


    CONVENZIONE

    per il rafforzamento della commissione interamericana per i tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica («convenzione di Antigua»)

    LE PARTI CONTRAENTI DELLA PRESENTE CONVENZIONE,

    CONSAPEVOLI CHE, in virtù delle pertinenti disposizioni del diritto internazionale, accolte nella convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS) del 1982, tutti gli Stati sono tenuti ad adottare le misure che risultino necessarie per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine, comprese le specie altamente migratorie, ovvero a collaborare con altri Stati nell’adozione di tali misure;

    RICHIAMANDOSI ai diritti sovrani degli Stati costieri ai fini dell’esplorazione e dello sfruttamento, della conservazione e della gestione delle risorse biologiche marine nelle zone sottoposte a giurisdizione nazionale secondo il disposto dell’UNCLOS, nonché al diritto di tutti gli Stati di permettere ai loro cittadini di praticare la pesca alturiera in conformità dell’UNCLOS;

    RIAFFERMANDO il loro impegno a favore della dichiarazione di Rio sull’ambiente e lo sviluppo e dell’Agenda 21, in particolare il capitolo 17, adottate dalla conferenza delle Nazioni Unite sull’ambiente e lo sviluppo (1992), e a favore della dichiarazione di Johannesburg e del piano di attuazione adottati dal vertice mondiale sullo sviluppo sostenibile (2002);

    SOTTOLINEANDO LA NECESSITÀ di applicare i principi e le norme del codice di condotta per una pesca responsabile, adottato dalla conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO) nel 1995, del quale fa parte integrante l’accordo del 1993 inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare, nonché dei piani di azione internazionali adottati dalla FAO nell’ambito del codice di condotta;

    PRENDENDO ATTO che la 50a assemblea generale delle Nazioni Unite, conformemente alla risoluzione A/RES/50/24, ha adottato l’accordo ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori («l’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici»);

    CONSIDERANDO l’importanza della pesca di stock ittici altamente migratori come fonte di prodotti alimentari, occupazione e reddito per le popolazioni delle parti e il fatto che le misure di conservazione e di gestione devono rispondere a tali esigenze e tener conto del proprio impatto socioeconomico;

    TENENDO CONTO della situazione e delle esigenze specifiche dei paesi in via di sviluppo della regione, e in particolare dei paesi costieri, ai fini del conseguimento dell’obiettivo della convenzione;

    RICONOSCENDO i notevoli sforzi e gli importanti risultati conseguiti dalla commissione interamericana per i tonnidi tropicali, nonché l’importanza del suo operato nel settore della pesca tonniera nel Pacifico orientale;

    DESIDEROSE di trarre profitto dall’esperienza derivante dall’attuazione della convenzione del 1949;

    RIAFFERMANDO che la cooperazione multilaterale costituisce il mezzo più efficace per conseguire gli obiettivi della conservazione e dell’uso sostenibile delle risorse biologiche marine;

    DETERMINATE a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    CONVINTE CHE il modo più efficace per conseguire i suddetti obiettivi e rafforzare la commissione interamericana per i tonnidi tropicali sia di aggiornare le disposizioni della convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica, recante istituzione di una commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    PARTE I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo I

    Definizioni

    Ai fini della presente convenzione si intende per:

    1)

    «stock ittici oggetto della presente convenzione»: gli stock di tonnidi e di specie affini e di altre specie ittiche catturate da navi che praticano la pesca del tonno e di specie affini nella zona della convenzione;

    2)

    «pesca»:

    a)

    l’azione o il tentativo di ricerca, cattura o raccolta degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    b)

    l’avvio di qualsiasi altra attività che consenta presumibilmente di localizzare, catturare o raccogliere tali stock;

    c)

    l’azione di collocare, ricercare o recuperare dispositivi di richiamo dei pesci o l’attrezzatura associata, compresi i radiofari;

    d)

    ogni operazione in mare a sostegno o in preparazione delle attività descritte alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo, escluse le operazioni di emergenza in situazioni che comportano rischi per la salute e la sicurezza dei membri dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione;

    e)

    l’impiego di qualsiasi altra imbarcazione o aeromobile in relazione alle attività descritte nella presente definizione, eccetto in casi di emergenza che comportano rischi per la salute o la sicurezza dei membri dell’equipaggio o la sicurezza di un’imbarcazione;

    3)

    «nave»: qualsiasi imbarcazione adibita o destinata a essere utilizzata per attività di pesca, comprese le navi ausiliarie, le navi da trasporto e qualsiasi altra imbarcazione direttamente impegnata in questo tipo di operazioni;

    4)

    «Stato di bandiera»: salvo indicazione contraria,

    a)

    uno Stato le cui navi sono autorizzate a battere la sua bandiera,

    oppure

    b)

    un’organizzazione regionale di integrazione economica all’interno della quale le navi sono autorizzate a battere la bandiera di un suo Stato membro;

    5)

    «consenso»: l’adozione di una decisione in assenza di votazione e di obiezioni esplicitamente formulate;

    6)

    «parti»: gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che hanno accettato di rispettare le disposizioni della presente convenzione e per le quali la presente convenzione è in vigore, in conformità delle disposizioni degli articoli XXVII, XXIX e XXX della medesima;

    7)

    «membri della commissione»: le parti e qualsiasi entità di pesca che, in conformità del disposto dell’articolo XXVIII della presente convenzione, si sia formalmente impegnata ad attenersi alle disposizioni della presente convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della stessa;

    8)

    «organizzazione regionale di integrazione economica»: un’organizzazione regionale di integrazione economica alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dalla presente convenzione, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per gli Stati membri su tali materie;

    9)

    «convenzione del 1949»: la convenzione tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica di Costa Rica recante istituzione di una commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

    10)

    «commissione»: la commissione interamericana per i tonnidi tropicali;

    11)

    «UNCLOS»: la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 10 dicembre 1982;

    12)

    «accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici»: l’accordo del 1995 ai fini dell’applicazione delle disposizioni della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori;

    13)

    «codice di condotta»: il codice di condotta per una pesca responsabile adottato in occasione della 28a sessione della conferenza dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura dell’ottobre 1995;

    14)

    «APICD»: l’accordo relativo al programma internazionale per la conservazione dei delfini del 21 maggio 1998.

    Articolo II

    Obiettivo

    L’obiettivo della presente convenzione è garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione, in conformità delle norme pertinenti del diritto internazionale.

    Articolo III

    Zona di applicazione della convenzione

    La zona di applicazione della convenzione («zona della convenzione») comprende l’area dell’Oceano Pacifico limitata dalla linea costiera dell’America settentrionale, centrale e meridionale, nonché dalle linee seguenti:

    i)

    il 50° parallelo Nord dalla costa dell’America settentrionale fino alla sua intersezione con il 150° meridiano Ovest;

    ii)

    il 150° meridiano Ovest fino alla sua intersezione con il 50° parallelo Sud;

    e

    iii)

    il 50° parallelo Sud fino alla sua intersezione con la costa dell’America meridionale.

    PARTE II

    CONSERVAZIONE E UTILIZZAZIONE DEGLI STOCK ITTICI OGGETTO DELLA PRESENTE CONVENZIONE

    Articolo IV

    Applicazione dell’approccio precauzionale

    1.   I membri della commissione, indirettamente e per il tramite della commissione, applicano l’approccio precauzionale, quale descritto nelle pertinenti disposizioni del codice di condotta e/o dell’accordo delle Nazioni Unite del 1995 sugli stock ittici, ai fini della conservazione, della gestione e dell’utilizzazione sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione.

    2.   In particolare, i membri della commissione procedono con maggiore cautela in caso di informazioni incerte, inattendibili o inadeguate. La mancanza di adeguate informazioni scientifiche non può venire invocata quale giustificazione per rinviare o non adottare misure di conservazione e di gestione.

    3.   Qualora lo stato degli stock bersaglio o delle specie non bersaglio, o delle specie associate o dipendenti, desti preoccupazione, i membri della commissione sottopongono tali stock e specie a una più attenta osservazione allo scopo di riesaminarne lo stato e di valutare l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione. Essi aggiornano regolarmente tali misure alla luce delle nuove informazioni scientifiche disponibili.

    Articolo V

    Compatibilità delle misure di conservazione e di gestione

    1.   Nessuna disposizione della presente convenzione può pregiudicare o minare la sovranità o i diritti sovrani degli Stati costieri per quanto riguarda l’esplorazione e lo sfruttamento, la conservazione e la gestione delle risorse biologiche marine nelle zone sottoposte alla loro sovranità o giurisdizione nazionale secondo il disposto dell’UNCLOS, né il diritto di tutti gli Stati di permettere ai loro cittadini di praticare la pesca alturiera in conformità dell’UNCLOS.

    2.   Le misure di conservazione e di gestione stabilite per l’alto mare e quelle adottate per le zone sottoposte a giurisdizione nazionale devono essere compatibili al fine di assicurare la conservazione e la gestione degli stock ittici oggetto della presente convenzione.

    PARTE III

    COMMISSIONE INTERAMERICANA DEI TONNIDI TROPICALI

    Articolo VI

    La commissione

    1.   I membri della commissione convengono di mantenere, con tutte le sue attività e passività, e di rafforzare la commissione interamericana dei tonnidi tropicali istituita dalla convenzione del 1949.

    2.   La commissione è composta da sezioni che comprendono da uno (1) a quattro (4) commissari designati da ciascun membro, i quali possono essere assistiti dagli esperti e dai consulenti che il membro in questione ritiene opportuni.

    3.   La commissione ha personalità giuridica e, nelle relazioni con altre organizzazioni internazionali e con i suoi membri, ha la capacità giuridica necessaria per lo svolgimento delle sue funzioni e per il conseguimento dei suoi obiettivi, in conformità del diritto internazionale. Le immunità e i privilegi di cui godono la commissione e i suoi funzionari formano oggetto di un accordo tra la commissione e il membro interessato.

    4.   La sede della commissione è mantenuta a San Diego, California (Stati Uniti d’America).

    Articolo VII

    Funzioni della commissione

    1.   La commissione esercita le seguenti funzioni, dando priorità ai tonni e alle specie affini:

    a)

    promuove, realizza e coordina le ricerche scientifiche sull’abbondanza, la biologia e la biometria, nella zona della convenzione, degli stock ittici oggetto della presente convenzione e, ove del caso, delle specie associate o dipendenti, nonché sull’impatto dei fattori naturali e delle attività umane sulle popolazioni di tali stock e specie;

    b)

    adotta norme per la raccolta, la verifica, lo scambio tempestivo e la comunicazione di dati sulla pesca degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    c)

    adotta misure basate sulle migliori informazioni scientifiche disponibili, volte a garantire la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione e a mantenere o ricostituire le popolazioni delle specie raccolte a livelli di abbondanza atti a produrre il rendimento massimo sostenibile, anche attraverso la fissazione del totale ammissibile di catture degli stock ittici determinati dalla commissione e/o del livello globale ammissibile della capacità di pesca e/o del livello dello sforzo di pesca per l’intera zona della convenzione;

    d)

    stabilisce, alla luce delle migliori informazioni scientifiche disponibili, se determinati stock ittici oggetto della presente convenzione sono pienamente sfruttati o sovrasfruttati e, su tale base, se un aumento della capacità di pesca e/o del livello dello sforzo di pesca può compromettere la conservazione di tali stock;

    e)

    per gli stock di cui alla lettera d) del presente paragrafo, determina, secondo criteri adottati o applicati dalla commissione, in quale misura possono essere accolti gli interessi di pesca di nuovi membri della commissione, tenendo conto delle norme e delle prassi pertinenti a livello internazionale;

    f)

    adotta, ove necessario, misure e raccomandazioni in materia di conservazione e di gestione per le specie appartenenti al medesimo ecosistema e che sono interessate dalla pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione, o associate agli stessi o dipendenti dagli stessi, allo scopo di mantenere o di ricostituire le popolazioni di tali specie a un livello superiore a quello che ne pregiudicherebbe gravemente la riproduzione;

    g)

    adotta opportune misure per evitare, limitare e ridurre al minimo gli scarti, i rigetti, le catture con attrezzi persi o abbandonati, le catture di specie non bersaglio (sia pesci che altre specie) e gli impatti su specie associate o dipendenti, in particolare le specie in pericolo;

    h)

    adotta opportune misure intese a prevenire o eliminare il sovrasfruttamento e la sovraccapacità di pesca e ad evitare che lo sforzo di pesca raggiunga livelli incompatibili con lo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    i)

    stabilisce un programma globale per la raccolta dei dati e il controllo, che comprenda gli elementi ritenuti necessari dalla commissione. Ciascun membro della commissione può altresì mantenere il proprio programma, purché sia conforme agli orientamenti adottati dalla commissione;

    j)

    garantisce che, nell’elaborare le misure adottate in conformità delle lettere da a) a i) del presente paragrafo, si tenga in dovuta considerazione la necessità di garantire il coordinamento e la compatibilità con le misure adottate in conformità dell’APICD;

    k)

    promuove, nella misura del possibile, lo sviluppo e l’impiego di attrezzi e di tecniche di pesca selettivi, sicuri per l’ambiente e validi in termini di costi-efficacia, nonché di altre attività associate, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie e la formazione;

    l)

    ove necessario, elabora criteri e adotta decisioni per quanto riguarda l’assegnazione delle catture totali ammissibili o la capacità di pesca totale ammissibile, compresa la capacità di carico, o il livello dello sforzo di pesca, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti;

    m)

    applica l’approccio precauzionale in conformità delle disposizioni dell’articolo IV della presente convenzione. Nel caso in cui adotti misure in conformità dell’approccio precauzionale in assenza di adeguate informazioni scientifiche, secondo quanto previsto all’articolo IV, paragrafo 2, della presente convenzione, la commissione si adopera per ottenere quanto prima possibile le informazioni scientifiche necessarie per mantenere o modificare tali misure;

    n)

    promuove l’applicazione di tutte le disposizioni pertinenti del codice di condotta e di altri strumenti internazionali pertinenti, compresi, tra l’altro, i piani d’azione internazionali adottati dalla FAO nell’ambito del codice di condotta;

    o)

    designa il direttore della commissione;

    p)

    approva il proprio programma di lavoro;

    q)

    approva il proprio bilancio in conformità delle disposizioni dell’articolo XIV della presente convenzione;

    r)

    approva i conti del precedente esercizio di bilancio;

    s)

    adotta o modifica il proprio regolamento interno, i regolamenti finanziari e le altre disposizioni amministrative interne necessarie all’esercizio delle proprie funzioni;

    t)

    assicura la segreteria dell’APICD, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo XIV, paragrafo 3, della presente convenzione;

    u)

    istituisce gli organi ausiliari che ritiene necessari;

    v)

    adotta qualsiasi altra misura o raccomandazione, fondata su informazioni pertinenti, comprese le migliori informazioni scientifiche disponibili, necessaria a conseguire l’obiettivo della presente convenzione, comprese misure non discriminatorie e trasparenti compatibili con il diritto internazionale, al fine di prevenire, contrastare ed eliminare attività pregiudizievoli per l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione.

    2.   La commissione si avvale di personale qualificato nelle materie oggetto della presente convenzione, compresi i settori amministrativo, scientifico e tecnico. Il personale, soggetto alla supervisione del direttore, comprende tutte le risorse necessarie ai fini dell’applicazione efficace ed effettiva della presente convenzione. La commissione si adopera per selezionare il personale più qualificato e tiene in debito conto la necessità di garantire che le assunzioni avvengano su basi eque, al fine di garantire un’ampia rappresentatività e partecipazione dei membri della commissione.

    3.   Nel formulare gli orientamenti per il programma di lavoro relativo alle questioni scientifiche di pertinenza del personale scientifico, la commissione tiene conto, tra l’altro, del parere, delle raccomandazioni e delle relazioni del comitato consultivo scientifico istituito in conformità dell’articolo XI della presente convenzione.

    Articolo VIII

    Riunioni della commissione

    1.   Le riunioni ordinarie della commissione si svolgono almeno una volta l’anno, nel luogo e alla data stabiliti dalla commissione.

    2.   Qualora lo ritenga necessario, la commissione può inoltre organizzare riunioni straordinarie. Tali riunioni sono convocate su richiesta di almeno due membri della commissione, a condizione che la maggioranza dei membri appoggi tale richiesta.

    3.   Le riunioni della commissione possono svolgersi esclusivamente in presenza di un quorum di partecipanti. Il quorum viene raggiunto quando sono presenti i due terzi dei membri della commissione. Tale norma si applica altresì alle riunioni degli organi ausiliari istituiti in virtù della presente convenzione.

    4.   Le riunioni si svolgono in spagnolo e in inglese e i documenti della commissione vengono redatti in entrambe queste lingue.

    5.   I membri eleggono un presidente e un vicepresidente tra le diverse parti della presente convenzione, salvo decisione diversa. Il presidente e il vicepresidente sono eletti per un periodo di un (1) anno e rimangono in carica fino all’elezione dei loro successori.

    Articolo IX

    Processo decisionale

    1.   Salvo disposizioni contrarie, tutte le decisioni prese dalla commissione nel corso di riunioni convocate in conformità dell’articolo VIII della presente convenzione sono adottate per consenso dei membri della commissione presenti alla riunione di cui trattasi.

    2.   Le decisioni riguardanti l’adozione di emendamenti alla presente convenzione e ai relativi allegati, nonché gli inviti ad aderire alla convenzione in conformità dell’articolo XXX, lettera c), della presente convenzione, sono subordinate al consenso di tutte le parti. In tali casi, il presidente della riunione provvede a che tutti i membri della commissione abbiano la possibilità di esprimere il proprio parere sulle decisioni proposte e che, nell’adottare la decisione finale, le parti tengano conto di tale parere.

    3.   È richiesto il consenso di tutti i membri della commissione per le decisioni riguardanti:

    a)

    l’adozione e l’emendamento del bilancio della commissione e per quelle che determinano le modalità e la quota di contribuzione dei membri;

    b)

    le questioni previste all’articolo VII, paragrafo 1, lettera l), della presente convenzione.

    4.   Riguardo alle decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, se una parte o un membro della commissione, a seconda dei casi, non sono presenti alla riunione in questione e non hanno inviato una notifica in conformità del paragrafo 6 del presente articolo, il direttore notifica a tale parte o membro la decisione adottata nel corso della riunione. Se, entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica, al direttore non perviene una risposta a cura della parte o del membro in questione, si presumerà il consenso di tale parte o membro sulla decisione di cui trattasi. Se, entro il suddetto termine di trenta (30) giorni, la parte o il membro in questione comunicano per iscritto di non aderire al consenso sulla decisione considerata, questa non avrà effetto e la commissione si adopererà per raggiungere il consenso quanto prima possibile.

    5.   La parte o il membro della commissione che abbiano notificato al direttore, in conformità del paragrafo 4 del presente articolo, di non aderire al consenso su una decisione adottata nel corso di una riunione cui non hanno partecipato, non possono opporsi al consenso sulla medesima decisione se non sono presenti alla successiva riunione della commissione nel cui ordine del giorno figura la questione considerata.

    6.   Se un membro della commissione è impossibilitato a partecipare a una riunione della commissione a causa di circostanze straordinarie e impreviste indipendenti dalla sua volontà:

    a)

    ne informa per iscritto il direttore, se possibile prima dell’inizio della riunione o comunque quanto prima. Tale notifica prende effetto nel momento in cui il direttore ne conferma l’avvenuto ricevimento al membro considerato;

    e

    b)

    il direttore notifica quindi senza indugio al membro considerato tutte le decisioni adottate nel corso della riunione in conformità del paragrafo 1 del presente articolo;

    c)

    entro trenta (30) giorni dalla notifica di cui alla lettera b) del presente paragrafo, il membro di cui trattasi ha la facoltà di comunicare per iscritto al direttore che non può associarsi al consenso su una o più delle decisioni adottate. In tal caso la decisione o le decisioni in questione non avranno effetto e la commissione si adopererà per raggiungere il consenso quanto prima possibile.

    7.   Le decisioni adottate dalla commissione conformemente alla presente convenzione diventano vincolanti per tutti i membri quarantacinque (45) giorni dopo la loro notifica, salvo disposizione contraria della presente convenzione o se diversamente concordato in sede di adozione della decisione.

    Articolo X

    Comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione

    1.   La commissione istituisce un comitato incaricato di esaminare l’attuazione delle misure da essa adottate, composto dai rappresentanti a tal fine designati da ciascuno dei suoi membri, che possono essere assistiti dagli esperti e dai consulenti che questi ritengono opportuni.

    2.   Le funzioni del comitato sono stabilite nell’allegato 3 della presente convenzione.

    3.   Nell’esercizio delle sue funzioni il comitato può, ove del caso e previa approvazione della commissione, consultare qualsiasi altro organismo tecnico, scientifico o di gestione della pesca competente per la materia oggetto della consulenza e chiedere eventualmente il parere di altri esperti, secondo le esigenze dei singoli casi concreti.

    4.   Il comitato si adopera per adottare le proprie relazioni e raccomandazioni per consenso. Ove sia impossibile raggiungere il consenso, le relazioni devono darne indicazione e riportare le opinioni maggioritarie e minoritarie. Su richiesta di un qualsiasi membro del comitato occorre altresì riportare il parere da questi formulato sulla totalità o su parte delle relazioni.

    5.   Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno, di preferenza in occasione della riunione ordinaria della commissione.

    6.   Il comitato può convocare riunioni supplementari su richiesta di almeno due (2) membri della commissione, a condizione che la maggioranza dei membri appoggi tale richiesta.

    7.   Il comitato esercita le proprie funzioni conformemente al regolamento, agli orientamenti e alle direttive adottati dalla commissione.

    8.   A sostegno del lavoro del comitato, il personale della commissione:

    a)

    raccoglie le informazioni necessarie per i lavori del comitato e crea una base dati, in conformità delle procedure stabilite dalla commissione;

    b)

    fornisce le analisi statistiche che il comitato giudica necessarie per l’esercizio delle proprie funzioni;

    c)

    redige le relazioni del comitato;

    d)

    fornisce ai membri del comitato tutte le informazioni pertinenti, e segnatamente quelle previste al paragrafo 8, lettera a), del presente articolo.

    Articolo XI

    Comitato consultivo scientifico

    1.   La commissione istituisce un comitato consultivo scientifico, composto da un rappresentante designato da ciascun membro della commissione. I membri del comitato devono possedere le necessarie qualifiche o un’esperienza adeguata nel settore di competenza del medesimo e possono essere assistiti dagli esperti o dai consulenti che essi ritengono opportuni.

    2.   La commissione può invitare organizzazioni o persone aventi competenze scientifiche riconosciute nelle materie da essa trattate affinché partecipino ai lavori del comitato.

    3.   Le funzioni del comitato sono stabilite nell’allegato 4 della presente convenzione.

    4.   Il comitato si riunisce almeno una volta all’anno, di preferenza prima della riunione della commissione.

    5.   Il comitato può convocare riunioni supplementari su richiesta di almeno due (2) membri della commissione, a condizione che la maggioranza dei membri appoggi tale richiesta.

    6.   Il direttore svolge funzione di presidente del comitato o può delegare l’esercizio di tale funzione previa approvazione della commissione.

    7.   Il comitato si adopera per adottare le proprie relazioni e raccomandazioni per consenso. Ove sia impossibile raggiungere il consenso, le relazioni devono darne indicazione e riportare le opinioni maggioritarie e minoritarie. Su richiesta di un qualsiasi membro del comitato occorre altresì riportare il parere da questi formulato su parte o sulla totalità delle relazioni.

    Articolo XII

    Amministrazione

    1.   La commissione, in conformità del regolamento interno e tenendo conto dei criteri ivi stabiliti, designa un direttore dotato di competenze provate e generalmente riconosciute nel settore oggetto della presente convenzione, segnatamente per quanto riguarda i suoi aspetti scientifici, tecnici e amministrativi, il quale è responsabile dinanzi alla commissione e può essere da questa destituito a sua discrezione. Il direttore ha un mandato di 4 anni, rinnovabile tante volte quante lo decide la commissione.

    2.   Il direttore esercita le seguenti funzioni:

    a)

    elabora piani e programmi di ricerca per la commissione;

    b)

    prepara le previsioni di bilancio per la commissione;

    c)

    autorizza l’erogazione di fondi per l’attuazione del programma di lavoro e del bilancio approvati dalla commissione e risponde dell’utilizzo dei medesimi;

    d)

    nomina, destituisce e dirige il personale amministrativo, scientifico, tecnico e di altro genere necessario per l’esercizio delle funzioni della commissione, in conformità del regolamento interno da questa adottato;

    e)

    ove necessario ai fini del corretto funzionamento della commissione, designa, in conformità del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, un coordinatore delle ricerche scientifiche operante sotto la sua supervisione, al quale affida le funzioni e le responsabilità che ritiene opportune;

    f)

    organizza la cooperazione di altre organizzazioni o persone, a seconda del caso, ove ciò sia necessario per l’esercizio delle funzioni della commissione;

    g)

    coordina il lavoro della commissione con quello delle organizzazioni e delle persone di cui ha chiesto la cooperazione;

    h)

    redige relazioni amministrative, scientifiche e di altro genere per la commissione;

    i)

    convoca le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari e ne elabora i progetti di ordine del giorno, di concerto con i membri della commissione e tenendo conto delle loro proposte, e fornisce assistenza tecnica e amministrativa per tali riunioni;

    j)

    assicura la pubblicazione e la divulgazione delle vigenti misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione e, nella misura del possibile, si adopera per mantenere e divulgare la documentazione riguardante le altre misure applicabili in materia di conservazione e di gestione adottate dai membri della commissione e in vigore nella zona della convenzione;

    k)

    assicura la tenuta di un registro delle navi che praticano attività di pesca nella zona della convenzione, basato, tra l’altro, sulle informazioni trasmesse alla commissione in conformità dell’allegato 1 della presente convenzione, nonché la regolare diffusione delle informazioni contenute in detto registro a tutti i membri della commissione o ai singoli membri che ne fanno richiesta;

    l)

    agisce in qualità di rappresentante legale della commissione;

    m)

    espleta qualsiasi altra funzione necessaria a garantire l’efficace e corretto funzionamento della commissione, nonché eventuali altre funzioni da questa conferitegli.

    3.   Nell’esercizio delle loro funzioni, il direttore e il personale della commissione evitano di agire in modo che potrebbe risultare incompatibile con la loro posizione o con l’obiettivo e le disposizioni della presente convenzione. Inoltre essi non possono avere interessi finanziari in attività connesse con lo studio, la ricerca, l’esplorazione, lo sfruttamento, la trasformazione e la commercializzazione degli stock ittici oggetto della presente convenzione. Allo stesso modo, per tutta la durata della loro collaborazione con la commissione e successivamente alla stessa, essi mantengono il riserbo sulle informazioni riservate che abbiano ottenuto o a cui abbiano avuto accesso nell’esercizio delle loro funzioni.

    Articolo XIII

    Personale scientifico

    Il personale scientifico opera sotto la supervisione del direttore e del coordinatore delle ricerche scientifiche eventualmente designato in conformità dell’articolo XII, paragrafo 2, lettere d) ed e), della presente convenzione. Esso esercita le seguenti funzioni, dando priorità ai tonni e alle specie affini:

    a)

    esegue i progetti di ricerca scientifica e le altre attività di ricerca approvate dalla commissione in conformità dei piani di lavoro adottati a tale scopo;

    b)

    fornisce alla commissione, per il tramite del direttore, pareri scientifici e raccomandazioni per la definizione delle misure di conservazione e di gestione e di altre questioni pertinenti, previa consultazione del comitato consultivo scientifico, tranne nei casi in cui evidenti limiti di tempo possano pregiudicare la capacità del direttore di trasmettere tempestivamente tali pareri o raccomandazioni alla commissione;

    c)

    trasmette al comitato consultivo scientifico le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni specificate nell’allegato 4 della presente convenzione;

    d)

    fornisce alla commissione, per il tramite del direttore, raccomandazioni in materia di ricerca scientifica, a sostegno delle funzioni svolte della commissione in conformità dell’articolo VII, paragrafo 1, lettera a), della presente convenzione;

    e)

    raccoglie e analizza informazioni sullo stato attuale e passato e sulle tendenze delle popolazioni degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    f)

    trasmette alla commissione, per il tramite del direttore, proposte di norme per la raccolta, la verifica, lo scambio tempestivo e la comunicazione di dati sulla pesca degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    g)

    raccoglie dati statistici e relazioni di ogni genere riguardanti le catture degli stock ittici oggetto della presente convenzione e le attività delle navi nella zona della convenzione, nonché qualsiasi altra informazione pertinente sulla pesca di tali stock, se del caso anche in relazione agli aspetti sociali ed economici di tale attività;

    h)

    studia e valuta le informazioni riguardanti i metodi e le procedure per il mantenimento e il ripopolamento degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    i)

    pubblica, o divulga con altri mezzi, relazioni sui risultati delle proprie ricerche e qualsiasi altra relazione compresa nel campo di applicazione della presente convenzione, nonché dati scientifici, statistici e di altro tipo sulla pesca degli stock ittici oggetto della presente convenzione, nel rispetto delle regole di riservatezza sancite dall’articolo XXII della presente convenzione;

    j)

    espleta gli altri compiti e funzioni ad esso conferiti.

    Articolo XIV

    Bilancio

    1.   La commissione adotta ogni anno il proprio bilancio per l’esercizio successivo, in conformità dell’articolo IX, paragrafo 3, della presente convenzione. Nello stabilire l’entità di tale bilancio, la commissione tiene in debita considerazione il principio dell’efficacia rispetto ai costi.

    2.   Il direttore sottopone all’esame della commissione un progetto di bilancio annuale dettagliato nel quale sono specificati gli esborsi a partire dai contributi di cui all’articolo XV, paragrafo 1, e quelli di cui all’articolo XV, paragrafo 3, della presente convenzione.

    3.   La commissione tiene una contabilità separata per le attività realizzate rispettivamente nel quadro della presente convenzione e dell’APICD. Nel bilancio della commissione sono specificati i servizi forniti all’APICD e la stima dei costi corrispondenti. Prima dell’inizio dell’anno in cui i servizi devono essere forniti, il direttore trasmette alla riunione delle parti dell’APICD, per approvazione, le previsioni dei servizi e dei relativi costi, corrispondenti ai compiti che devono essere eseguiti in virtù di tale accordo.

    4.   La contabilità della commissione forma oggetto di un audit finanziario annuale ad opera di revisori indipendenti.

    Articolo XV

    Contributi

    1.   La quota di contribuzione di ogni membro della commissione al bilancio è determinata in conformità della formula adottata e, ove del caso, modificata dalla commissione secondo il disposto dell’articolo IX, paragrafo 3, della presente convenzione. La formula adottata dalla commissione è equa e trasparente e figura nei regolamenti finanziari della medesima.

    2.   I contributi stabiliti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo sono destinati a consentire il funzionamento della commissione e a finanziare in tempo utile il bilancio annuale adottato conformemente all’articolo XIV, paragrafo 1, della presente convenzione.

    3.   La commissione istituisce un fondo destinato a ricevere contributi volontari per la realizzazione di attività di ricerca e di conservazione degli stock ittici oggetto della presente convenzione e, ove del caso, delle specie associate o dipendenti, nonché per la tutela dell’ambiente marino.

    4.   In deroga al disposto dell’articolo IX della presente convenzione, salvo decisione contraria della commissione, se un membro della commissione è in ritardo nel pagamento dei contributi per un importo uguale o superiore al totale dei contributi dovuti per i precedenti ventiquattro (24) mesi, esso non ha il diritto di partecipare alle decisioni della commissione fintantoché non ha assolto i propri obblighi in virtù del presente articolo.

    5.   Ciascun membro della commissione provvede al pagamento delle proprie spese di partecipazione alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari.

    Articolo XVI

    Trasparenza

    1.   La commissione, nei suoi processi decisionali e nelle sue attività, promuove la trasparenza nell’applicazione della presente convenzione, anche attraverso le seguenti modalità:

    a)

    diffondendo pubblicamente informazioni pertinenti a carattere non riservato;

    e

    b)

    ove del caso, agevolando le consultazioni e l’effettiva partecipazione delle organizzazioni non governative, dei rappresentanti del settore alieutico, in particolare della flotta peschereccia, e di altri organismi e persone interessate.

    2.   Ai rappresentanti degli Stati che non sono parte, delle organizzazioni intergovernative competenti, delle organizzazioni non governative, comprese le organizzazioni ambientaliste con provata esperienza nelle materie trattate dalla commissione, nonché ai rappresentanti dell’industria tonniera di qualsiasi membro della commissione operante nella zona della convenzione, in particolare della flotta tonniera, è accordata la possibilità di partecipare alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari in qualità di osservatori o, se del caso, in altra qualità, conformemente ai principi e ai criteri stabiliti nell’allegato 2 della presente convenzione o a quelli adottati dalla commissione. Tali partecipanti devono poter accedere tempestivamente alle informazioni pertinenti, nel rispetto delle norme procedurali e di riservatezza sull’accesso a tali informazioni eventualmente adottate dalla commissione.

    PARTE IV

    DIRITTI E OBBLIGHI DEI MEMBRI DELLA COMMISSIONE

    Articolo XVII

    Diritti degli Stati

    Nessuna disposizione della presente convenzione può essere interpretata in modo tale da pregiudicare o minare la sovranità, i diritti sovrani o la giurisdizione esercitata da uno Stato conformemente al diritto internazionale, nonché la sua posizione o il suo punto di vista in merito a questioni relative al diritto del mare.

    Articolo XVIII

    Attuazione, rispetto ed esecuzione ad opera delle parti

    1.   Le parti adottano le misure necessarie a garantire l’attuazione e il rispetto della presente convenzione e delle misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima, compresa l’adozione delle leggi e dei regolamenti necessari.

    2.   Le parti trasmettono alla commissione tutte le informazioni necessarie ai fini del conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione, comprese le informazioni statistiche e biologiche e le informazioni relative alle proprie attività di pesca nella zona della convenzione; esse trasmettono inoltre alla commissione, se del caso e su richiesta della medesima, informazioni riguardanti le disposizioni prese per attuare le misure adottate in conformità della presente convenzione, nel rispetto delle disposizioni dell’articolo XXII della presente convenzione e del regolamento interno elaborato e adottato dalla commissione.

    3.   Le parti provvedono senza indugio, per il tramite del direttore, ad informare il comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione, istituito in conformità delle disposizioni dell’articolo X della presente convenzione:

    a)

    delle disposizioni giuridiche e amministrative, anche in materia di infrazioni e di sanzioni, che disciplinano il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione;

    b)

    delle misure attuate per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, compresa, se del caso, l’analisi di casi specifici e la decisione finale adottata.

    4.   Le parti:

    a)

    autorizzano l’utilizzo e la diffusione, nel rispetto delle regole applicabili in materia di riservatezza, delle informazioni pertinenti raccolte da osservatori della commissione imbarcati sulle navi o ottenute nell’ambito di un programma nazionale;

    b)

    provvedono a che i proprietari e/o i comandanti dei pescherecci consentano alla commissione, in conformità delle norme procedurali da questa adottate a tale riguardo, di raccogliere e analizzare le informazioni necessarie all’esercizio delle funzioni del comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione;

    c)

    trasmettono ogni sei mesi alla commissione una relazione sulle attività delle proprie tonniere e qualsiasi altra informazione necessaria per i lavori del comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione.

    5.   Le parti adottano misure atte a garantire che le navi operanti in acque soggette alla loro giurisdizione nazionale si conformino alle disposizioni della presente convenzione e alle misure adottate in virtù della medesima.

    6.   Ove abbiano fondati motivi di ritenere che una nave battente bandiera di un altro Stato svolga attività che possono pregiudicare l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate per la zona della convenzione, le parti sottopongono il caso allo Stato di bandiera interessato e, se necessario, alla commissione. Esse forniscono allo Stato di bandiera prove circostanziate al riguardo e trasmettono eventualmente alla commissione una sintesi di tale documentazione. La commissione si astiene dal divulgare tali informazioni fino a quando lo Stato di bandiera interessato non abbia avuto la possibilità di pronunciarsi, entro un termine di tempo ragionevole, in merito alle accuse e alle prove presentate o di opporsi ad esse.

    7.   Qualora vengano informate che una nave soggetta alla loro giurisdizione è impegnata in attività che contrastano con le misure adottate in virtù della presente convenzione, le parti, su richiesta della commissione o di altre parti, svolgono indagini approfondite e, se necessario, procedono in conformità della legislazione nazionale; esse comunicano senza indugio alla commissione e, se del caso, alle altre parti, l’esito delle loro indagini e i provvedimenti adottati.

    8.   Le parti, in conformità delle loro leggi interne e in modo compatibile con il diritto internazionale, applicano sanzioni sufficientemente severe da garantire l’osservanza delle disposizioni della presente convenzione e della misure adottate in virtù della stessa, nonché da privare i trasgressori dei benefici risultanti dalle proprie attività illecite, compresi, se del caso, il rifiuto, la sospensione o la revoca della licenza di pesca.

    9.   Le parti, le cui coste confinano con la zona della convenzione o le cui navi pescano gli stock ittici oggetto della presente convenzione o nel cui territorio vengono sbarcate e trasformate le catture, collaborano al fine di garantire l’osservanza della presente convenzione e l’applicazione delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, ove del caso anche attraverso l’adozione di misure e di programmi di cooperazione.

    10.   Se la commissione stabilisce che determinate navi operanti nella zona della convenzione hanno esercitato attività che pregiudichino l’efficacia delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, o che altrimenti violino le stesse, le parti, sulla base delle raccomandazioni adottate dalla commissione e in conformità della presente convenzione e del diritto internazionale, possono attuare misure intese a dissuadere tali navi dal praticare le attività in questione fino a quando lo Stato di bandiera abbia preso provvedimenti atti a garantire la sospensione delle attività considerate.

    Articolo XIX

    Attuazione, rispetto ed esecuzione ad opera delle entità di pesca

    L’articolo XVIII della presente convenzione si applica, mutatis mutandis, alle entità di pesca che sono membri della commissione.

    Articolo XX

    Obblighi dello Stato di bandiera

    1.   Le parti, in conformità del diritto internazionale, adottano i provvedimenti necessari volti a garantire che le navi battenti la loro bandiera rispettino le disposizioni della presente convenzione e le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della medesima e non esercitino attività che ne possano pregiudicare l’efficacia.

    2.   Le parti vietano l’utilizzo di navi abilitate a battere la propria bandiera per la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione, a meno che tali navi siano state a tal fine autorizzate dalla o dalle loro autorità competenti. Le parti autorizzano l’utilizzo di navi battenti la propria bandiera per la pesca nella zona della convenzione solo se sono in grado di esercitare con efficacia le proprie responsabilità nei confronti di tali navi in conformità della presente convenzione.

    3.   Oltre agli obblighi previsti ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le parti adottano le misure necessarie a garantire che nessuna nave battente la propria bandiera pratichi attività di pesca in zone soggette alla sovranità o alla giurisdizione nazionale di un altro Stato nella zona della convenzione senza essere in possesso della licenza, del permesso o dell’autorizzazione corrispondenti, rilasciati dalle autorità competenti di tale Stato.

    Articolo XXI

    Obblighi delle entità di pesca

    L’articolo XX della presente convenzione si applica, mutatis mutandis, alle entità di pesca che sono membri della commissione.

    PARTE V

    RISERVATEZZA

    Articolo XXII

    Riservatezza

    1.   La commissione stabilisce norme in materia di riservatezza per tutti gli organismi e le persone aventi accesso alle informazioni in virtù della presente convenzione.

    2.   In deroga alle norme in materia di riservatezza adottate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, chiunque sia autorizzato ad accedere ad informazioni riservate può divulgarle nell’ambito di procedure giuridiche o amministrative, se così è richiesto dall’autorità competente interessata.

    PARTE VI

    COOPERAZIONE

    Articolo XXIII

    Cooperazione e assistenza

    1.   La commissione si adopera per adottare misure in materia di assistenza tecnica, trasferimento di tecnologia, formazione e altre forme di cooperazione, al fine di assistere i paesi in via di sviluppo membri della commissione nell’adempimento dei propri obblighi in virtù della presente convenzione, potenziare la loro capacità di sviluppare la pesca nell’ambito della loro giurisdizione nazionale e di partecipare in modo sostenibile alla pesca in alto mare.

    2.   I membri della commissione agevolano e promuovono tale cooperazione, segnatamente in campo tecnico e finanziario, e il trasferimento di tecnologie, nella misura necessaria per la corretta attuazione del paragrafo l del presente articolo.

    Articolo XXIV

    Cooperazione con altre organizzazioni o accordi

    1.   La commissione coopera con organizzazioni e accordi di pesca subregionali, regionali e mondiali e, se del caso, stabilisce opportuni accordi internazionali, ad esempio riguardanti la creazione di comitati consultivi, di concerto con tali organizzazioni e accordi, allo scopo di promuovere il conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione, ottenere le migliori informazioni scientifiche disponibili ed evitare inutili duplicazioni di attività.

    2.   La commissione, di concerto con le organizzazioni o con gli accordi in questione, adotta le modalità di funzionamento degli accordi istituzionali stabiliti in conformità del paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Se la zona della convenzione si sovrappone a una zona regolamentata da un’altra organizzazione di gestione della pesca, la commissione collabora con quest’ultima al fine di garantire il conseguimento dell’obiettivo della presente convenzione. A questo scopo, attraverso consultazioni o altri accordi, la commissione si adopera per concordare opportune misure con l’altra organizzazione, che consentano di garantire l’armonizzazione e la compatibilità delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione e dall’altra organizzazione o di stabilire che la commissione o, a seconda dei casi, l’altra organizzazione si astengano dall’adottare misure per le specie disciplinate dall’altra parte.

    4.   Le disposizioni del paragrafo 3 del presente articolo si applicano, se necessario, nel caso di stock ittici migratori che attraversano zone soggette alla competenza della commissione e di altre organizzazioni o accordi.

    PARTE VII

    COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE

    Articolo XXV

    Composizione delle controversie

    1.   I membri della commissione cooperano per prevenire le controversie. Ciascun membro può consultarsi con uno o più membri in merito a qualunque controversia connessa all’interpretazione o all’applicazione delle disposizioni della presente convenzione per raggiungere quanto prima una soluzione soddisfacente per tutti.

    2.   Qualora la controversia non possa essere risolta attraverso tale consultazione entro un congruo periodo di tempo, i membri in questione si consultano quanto prima al fine di risolvere la controversia facendo ricorso a qualsiasi mezzo pacifico da essi deciso in conformità del diritto internazionale.

    3.   Se due o più membri della commissione riconoscono di avere una controversia di natura tecnica che non sono in grado di dirimere tra di loro, essi possono deferirla di comune accordo a un collegio di esperti i cui pareri non sono vincolanti, costituito nell’ambito della commissione secondo le procedure da questa a tal fine adottate. Il collegio conferisce con i membri in questione e si adopera per risolvere la controversia rapidamente, senza ricorrere a procedure vincolanti per la composizione delle controversie.

    PARTE VIII

    NON MEMBRI

    Articolo XXVI

    Non membri

    1.   La commissione e i suoi membri incoraggiano tutti gli Stati e le organizzazioni regionali di integrazione economica di cui all’articolo XXVII della presente convenzione e, ove del caso, le entità di pesca di cui all’articolo XXVIII della presente convenzione che non fanno parte della commissione a diventarne membri o ad adottare leggi e regolamenti compatibili con la convenzione.

    2.   I membri della commissione provvedono, direttamente o per il tramite della commissione, a uno scambio di informazioni in merito alle attività delle navi di non membri che possano pregiudicare l’efficacia della presente convenzione.

    3.   La commissione e i suoi membri cooperano, in modo compatibile con la presente convenzione e con il diritto internazionale, al fine di dissuadere con azioni comuni le navi di non membri dal praticare attività pregiudizievoli per l’efficacia della presente convenzione. A tal fine i membri richiamano fra l’altro l’attenzione dei non membri su tali attività praticate dalle loro navi.

    PARTE IX

    DISPOSIZIONI FINALI

    Articolo XXVII

    Firma

    1.   La presente convenzione è aperta alla firma a Washington, dal 14 novembre 2003 al 31 dicembre 2004:

    a)

    delle parti contraenti della convenzione del 1949;

    b)

    degli Stati che non sono parte della convenzione del 1949 aventi una linea costiera confinante con la zona della convenzione;

    e

    c)

    degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione economica non aderenti alla convenzione del 1949, le cui navi hanno praticato la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione in un qualsiasi momento nel corso dei quattro anni precedenti l’adozione della presente convenzione, e che hanno partecipato ai negoziati relativi alla medesima;

    nonché

    d)

    di altri Stati non aderenti alla convenzione del 1949, le cui navi hanno praticato la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione in un qualsiasi momento nel corso dei quattro anni precedenti l’adozione della presente convenzione, previa consultazione delle parti contraenti della convenzione del 1949.

    2.   Con riferimento alle organizzazioni regionali di integrazione economica di cui al paragrafo 1 del presente articolo, nessuno Stato membro di tali organizzazioni può firmare la presente convenzione, a meno che non rappresenti un territorio situato al di fuori del campo d’applicazione territoriale del trattato che istituisce l’organizzazione considerata e sempreché la partecipazione di tale Stato membro sia limitata alla rappresentazione degli interessi del territorio in questione.

    Articolo XXVIII

    Entità di pesca

    1.   Qualsiasi entità di pesca le cui navi abbiano praticato la pesca di stock ittici oggetto della presente convenzione in un qualsiasi momento nel corso dei quattro anni precedenti l’adozione della presente convenzione può esprimere il proprio impegno formale ad attenersi alle disposizioni della presente convenzione e a rispettare le misure di conservazione e di gestione adottate in virtù della stessa:

    a)

    firmando, durante il periodo indicato all’articolo XXVII, paragrafo 1, della presente convenzione, uno strumento redatto a tale scopo conformemente a una risoluzione che la commissione adotta in conformità della convenzione del 1949;

    e/o

    b)

    trasmettendo al depositario, durante il periodo summenzionato o successivamente, una comunicazione scritta conformemente a una risoluzione che la commissione adotta in conformità della convenzione del 1949. Il depositario trasmette senza indugio a tutti i firmatari e alle parti una copia di tale comunicazione.

    2.   L’impegno espresso in conformità del paragrafo 1 del presente articolo prende effetto a decorrere dalla data prevista all’articolo XXXI, paragrafo 1, della presente convenzione, o, se posteriore, alla data della comunicazione scritta di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    3.   Qualsiasi entità di pesca summenzionata può esprimere il proprio impegno formale ad attenersi alle disposizioni della presente convenzione, eventualmente modificata in conformità dell’articolo XXXIV o dell’articolo XXXV della presente convenzione, trasmettendo a tal fine una comunicazione scritta al depositario conformemente alla risoluzione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

    4.   L’impegno espresso in conformità del paragrafo 3 del presente articolo prende effetto a decorrere dalla data prevista all’articolo XXXIV, paragrafo 3, e all’articolo XXXV, paragrafo 4, della presente convenzione, o, se posteriore, alla data della comunicazione scritta di cui al paragrafo 3 del presente articolo.

    Articolo XXIX

    Ratifica, accettazione o approvazione

    La presente convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari conformemente alle rispettive norme e procedure nazionali.

    Articolo XXX

    Adesione

    La presente convenzione resta aperta all’adesione di qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica:

    a)

    che soddisfi i requisiti di cui all’articolo XXVII della presente convenzione;

    oppure

    b)

    le cui navi pratichino la pesca degli stock oggetto della presente convenzione, previa consultazione delle parti;

    oppure

    c)

    che siano in altro modo invitati ad aderire sulla base di una decisione delle parti.

    Articolo XXXI

    Entrata in vigore

    1.   La presente convenzione entra in vigore quindici (15) mesi dopo il deposito, presso il depositario, del settimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione delle parti contraenti della convenzione del 1949, che erano parti della medesima alla data in cui la presente convenzione è stata aperta alla firma.

    2.   Successivamente alla data di entrata in vigore della presente convenzione, per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che soddisfi i requisiti di cui all’articolo XXVII o all’articolo XXX, la presente convenzione entra in vigore, per tale Stato o organizzazione regionale di integrazione economica, il trentesimo (30o) giorno successivo al deposito del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

    3.   Dal momento della sua entrata in vigore, la presente convenzione prevale su quella del 1949 per le parti contraenti della presente convenzione e di quella del 1949.

    4.   Dall’entrata in vigore della presente convenzione, le misure di conservazione e di gestione e gli altri accordi adottati dalla commissione in virtù della convenzione del 1949 rimangono in vigore fino al momento della loro scadenza, della loro abrogazione mediante decisione della commissione o della loro sostituzione con altre misure o accordi adottati in conformità della presente convenzione.

    5.   Dall’entrata in vigore della presente convenzione, si presume che le parti contraenti della convenzione del 1949 che non hanno ancora accettato di aderire alla presente convenzione continuino ad essere membri della commissione, salvo decisione contraria delle parti notificata per iscritto al depositario anteriormente all’entrata in vigore della presente convenzione.

    6.   Dall’entrata in vigore della presente convenzione per tutte le parti contraenti della convenzione del 1949, quest’ultima si considera abrogata in conformità delle pertinenti regole del diritto internazionale quali definite nell’articolo 59 della convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

    Articolo XXXII

    Applicazione provvisoria

    1.   Uno Stato o un’organizzazione regionale di integrazione economica che soddisfino i requisiti dell’articolo XXVII o dell’articolo XXX della presente convenzione possono, conformemente alle proprie leggi e ai propri regolamenti, applicare in via provvisoria la presente convenzione notificandone per iscritto l’intenzione al depositario. Tale applicazione provvisoria ha inizio alla data di entrata in vigore della presente convenzione o, se posteriore, alla data del ricevimento della suddetta notifica da parte del depositario.

    2.   L’applicazione provvisoria della presente convenzione da parte di uno Stato o di un’organizzazione regionale di integrazione economica, prevista al paragrafo 1, ha termine al momento dell’entrata in vigore della presente convenzione per lo Stato o l’organizzazione regionale di integrazione economica in questione, o al momento della notifica al depositario, da parte di tale Stato o di tale organizzazione regionale di integrazione economica, della loro intenzione di porre fine all’applicazione provvisoria della presente convenzione.

    Articolo XXXIII

    Riserve

    Non vengono avanzate riserve alla presente convenzione.

    Articolo XXXIV

    Emendamenti

    1.   Qualsiasi membro della commissione può proporre emendamenti alla presente convenzione trasmettendo al direttore il testo della proposta di emendamento almeno sessanta (60) giorni prima di una riunione della commissione. Il direttore trasmette senza indugio a tutti gli altri membri una copia del testo in questione.

    2.   Gli emendamenti alla presente convenzione sono adottati in conformità dell’articolo IX, paragrafo 2, della medesima.

    3.   Gli emendamenti alla presente convenzione entrano in vigore novanta (90) giorni dopo che tutte le parti aderenti alla convenzione alla data in cui gli emendamenti sono stati approvati abbiano depositato presso il depositario i rispettivi strumenti di ratifica, accettazione o approvazione di tali emendamenti.

    4.   Gli Stati o le organizzazioni regionali di integrazione economica che aderiscono alla presente convenzione successivamente all’entrata in vigore degli emendamenti alla convenzione stessa o ai relativi allegati sono considerati parti contraenti della convenzione quale modificata.

    Articolo XXXV

    Allegati

    1.   Gli allegati della presente convenzione formano parte integrante della medesima e, salvo espresse disposizioni contrarie, qualsiasi riferimento alla convenzione è fatto anche ai relativi allegati.

    2.   Qualsiasi membro della commissione può proporre emendamenti a un allegato della convenzione, trasmettendo al direttore il testo della proposta di emendamento almeno sessanta (60) giorni prima di una riunione della commissione. Il direttore trasmette senza indugio a tutti gli altri membri una copia del testo in questione.

    3.   Gli emendamenti agli allegati sono adottati in conformità dell’articolo IX, paragrafo 2, della presente convenzione.

    4.   Salvo accordo contrario, gli emendamenti a un allegato entrano in vigore per tutti i membri della commissione novanta (90) giorni dopo la loro adozione in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.

    Articolo XXXVI

    Denuncia

    1.   Dopo che siano trascorsi dodici (12) mesi dall’entrata in vigore della presente convenzione per una parte, detta parte può recedere mediante notifica scritta al depositario. Il depositario informa le altre parti del recesso entro trenta (30) giorni dal ricevimento della notifica. Il recesso ha effetto trascorsi sei (6) mesi dal ricevimento della notifica da parte del depositario.

    2.   Il presente articolo si applica, mutatis mutandis, a qualsiasi entità di pesca in relazione al suo impegno ai sensi dell’articolo XXVIII della presente convenzione.

    Articolo XXXVII

    Depositario

    I testi originali della presente convenzione vengono depositati presso il governo degli Stati Uniti d’America, che invia copie certificate della stessa ai firmatari e alle parti contraenti, nonché al segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione e della pubblicazione, in conformità dell’articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

    IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi governi, hanno firmato la presente convenzione.

    FATTO a Washington, il giorno 14 novembre 2003, nelle lingue inglese, spagnola e francese, i tre testi facenti ugualmente fede.


    ALLEGATO 1

    Orientamenti e criteri per la costituzione di registri delle navi

    1.

    In applicazione dell’articolo XII, paragrafo 2, lettera k), della presente convenzione, le parti tengono un registro delle navi abilitate a battere la loro bandiera e autorizzate a pescare gli stock oggetto della presente convenzione nella zona della convenzione stessa, e provvedono affinché nel registro vengano riportate le seguenti informazioni per tutte le navi in questione:

    a)

    nome della nave, numero di immatricolazione, denominazioni precedenti (se conosciute) e porto di immatricolazione;

    b)

    una fotografia della nave nella quale sia visibile il numero di immatricolazione;

    c)

    nome e indirizzo dell’armatore o degli armatori;

    d)

    nome e indirizzo dell’operatore (manager) o degli operatori (se del caso);

    e)

    precedente bandiera (se conosciuta e se del caso);

    f)

    indicativo internazionale di chiamata (se del caso);

    g)

    luogo e data di costruzione;

    h)

    tipo di nave;

    i)

    metodi di pesca;

    j)

    lunghezza, larghezza e altezza di costruzione;

    k)

    stazza lorda;

    l)

    potenza del motore o dei motori principali;

    m)

    tipo di autorizzazione di pesca rilasciata dallo Stato di bandiera;

    n)

    tipo di congelatore, capacità del congelatore, numero e capacità delle stive.

    2.

    La commissione può decidere di esonerare le navi dai requisiti previsti al paragrafo 1 del presente allegato in funzione della loro lunghezza o di altre caratteristiche.

    3.

    Le parti trasmettono al direttore, in conformità delle procedure stabilite dalla commissione, le informazioni previste al paragrafo 1 del presente allegato e notificano senza indugio al direttore qualsiasi modifica di tali informazioni.

    4.

    Le parti notificano inoltre tempestivamente al direttore:

    a)

    le nuove iscrizioni;

    b)

    le navi eventualmente radiate dal registro per uno dei seguenti motivi:

    i)

    restituzione volontaria o mancato rinnovo dell’autorizzazione di pesca da parte dell’armatore o dell’operatore;

    ii)

    ritiro dell’autorizzazione di pesca rilasciata in conformità dell’articolo XX, paragrafo 2, della presente convenzione;

    iii)

    cessata abilitazione della nave a battere la loro bandiera;

    iv)

    demolizione, disarmo o perdita della nave;

    v)

    e altre circostanze,

    specificando, tra quelli sopraelencati, i motivi della radiazione.

    5.

    Il presente allegato si applica, mutatis mutandis, alle entità di pesca che sono membri della commissione.


    ALLEGATO 2

    Principi e criteri per la partecipazione degli osservatori alle riunioni della commissione

    1.

    Il direttore invita alle riunioni della commissione convocate in conformità dell’articolo VIII della presente convenzione le organizzazioni intergovernative operanti in settori pertinenti per l’applicazione della presente convenzione, nonché gli Stati che non sono parte, interessati alla conservazione e allo sfruttamento sostenibile degli stock ittici oggetto della presente convenzione, che lo richiedano.

    2.

    Le organizzazioni non governative (ONG) di cui all’articolo XVI, paragrafo 2, della presente convenzione possono essere ammesse a partecipare in qualità di osservatori a tutte le riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari convocate ai sensi dell’articolo VIII della presente convenzione, eccettuate le riunioni in sessione esecutiva e le riunioni dei capi di delegazione.

    3.

    Le ONG che intendano partecipare in qualità di osservatori a una riunione della commissione notificano la propria intenzione al direttore almeno cinquanta (50) giorni prima della data della riunione. Il direttore comunica ai membri della commissione i nomi di tali ONG, unitamente alle informazioni specificate al paragrafo 6 del presente allegato, almeno quarantacinque (45) giorni prima dell’inizio della riunione.

    4.

    Qualora la riunione della commissione si tenga con un preavviso inferiore ai cinquanta (50) giorni, il direttore potrà essere più flessibile sui termini previsti al paragrafo 3 del presente allegato.

    5.

    Le ONG che intendano partecipare alle riunioni della commissione e dei suoi organi ausiliari possono essere a tal fine autorizzate anche su base annuale, fatto salvo il disposto del paragrafo 7 del presente allegato.

    6.

    Le domande di partecipazione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 del presente allegato devono recare il nome e la sede degli uffici dell’ONG considerata, nonché una descrizione delle finalità da questa perseguite e del nesso che collega le sue finalità e attività all’operato della commissione. Se necessario, le suddette informazioni devono essere aggiornate.

    7.

    Le ONG che intendano partecipare in qualità di osservatori sono autorizzate a farlo, tranne qualora almeno un terzo dei membri della commissione si opponga formalmente per iscritto a tale partecipazione.

    8.

    Tutti gli osservatori ammessi ad assistere a una riunione della commissione ricevono per posta o per altra via la stessa documentazione generalmente fornita ai membri della commissione, ad eccezione dei documenti contenenti dati commerciali riservati.

    9.

    Gli osservatori ammessi a partecipare a una riunione della commissione possono:

    a)

    assistere alle riunioni, conformemente al paragrafo 2 del presente allegato, senza tuttavia partecipare alle votazioni;

    b)

    su invito del presidente, intervenire oralmente nel corso delle riunioni;

    c)

    con l’approvazione del presidente, distribuire documenti nel corso della riunione;

    e

    d)

    ove del caso, svolgere altre attività con l’approvazione del presidente.

    10.

    Il direttore può chiedere agli osservatori degli Stati che non sono parte e delle ONG di versare una quota ragionevole e di assumersi le spese connesse alla loro partecipazione.

    11.

    Tutti gli osservatori ammessi a una riunione della commissione sono tenuti al rispetto delle norme e delle procedure applicabili agli altri partecipanti.

    12.

    Le ONG che non soddisfano i requisiti previsti al paragrafo 11 del presente allegato sono escluse dall’ulteriore partecipazione alle riunioni della commissione, salvo decisione contraria della medesima.


    ALLEGATO 3

    Comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione

    Il comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione istituito in virtù dell’articolo X della presente convenzione svolge le seguenti funzioni:

    a)

    segue l’attuazione e verifica il rispetto delle misure di conservazione e di gestione adottate dalla commissione, nonché delle misure di cooperazione previste all’articolo XVIII, paragrafo 9, della presente convenzione;

    b)

    analizza le informazioni per bandiera o, se queste non sono pertinenti per il caso considerato, per nave, nonché qualsiasi altra informazione necessaria all’esercizio delle sue funzioni;

    c)

    trasmette alla commissione informazioni, pareri tecnici e raccomandazioni sull’attuazione e sul rispetto delle misure di conservazione e di gestione;

    d)

    formula raccomandazioni alla commissione intese a promuovere la compatibilità delle misure di gestione della pesca dei suoi membri;

    e)

    formula raccomandazioni alla commissione intese a promuovere l’effettiva applicazione dell’articolo XVIII, paragrafo 10, della presente convenzione;

    f)

    raccomanda alla commissione, di concerto con il comitato consultivo scientifico, le priorità e gli obiettivi del programma per la raccolta dei dati e il controllo stabilito all’articolo VII, paragrafo l, lettera i), della presente convenzione e valuta i risultati di detto programma;

    g)

    svolge le altre funzioni conferitegli dalla commissione.


    ALLEGATO 4

    Comitato consultivo scientifico

    Il comitato consultivo scientifico istituito in virtù dell’articolo XI della presente convenzione svolge le seguenti funzioni:

    a)

    esamina i piani, le proposte e i programmi di ricerca della commissione e trasmette opportuni pareri alla medesima;

    b)

    analizza le valutazioni, le analisi, le ricerche o i lavori pertinenti, nonché le raccomandazioni elaborate per la commissione dal suo personale scientifico prima che questa esamini tali raccomandazioni e trasmette alla commissione, ove del caso, ulteriori informazioni, pareri o osservazioni al riguardo;

    c)

    raccomanda alla commissione questioni e argomenti specifici da sottoporre all’esame del personale scientifico nell’ambito dei suoi lavori futuri;

    d)

    raccomanda alla commissione, di concerto con il comitato per l’esame dell’attuazione delle misure adottate dalla commissione, le priorità e gli obiettivi del programma per la raccolta dei dati e il controllo stabilito all’articolo VII, paragrafo l, lettera i), della presente convenzione e valuta i risultati di detto programma;

    e)

    assiste la commissione e il direttore nella ricerca di fonti di finanziamento per lo svolgimento delle ricerche da realizzare nel quadro della presente convenzione;

    f)

    sviluppa e promuove la cooperazione tra i membri della commissione per il tramite dei loro istituti di ricerca, allo scopo di approfondire le conoscenze e la comprensione degli stock ittici oggetto della presente convenzione;

    g)

    promuove e agevola, se del caso, la cooperazione della commissione con altre organizzazioni pubbliche o private, nazionali e internazionali, aventi analoghi obiettivi;

    h)

    esamina le questioni sottopostegli dalla commissione;

    i)

    espleta altri compiti e funzioni che possono essergli conferiti dalla commissione.


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