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Document 32006D0459

    2006/459/CE,Euratom: Decisione del Consiglio e della Commissione, del 3 ottobre 2005 , relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    GU L 185 del 6.7.2006, p. 27–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/459/oj

    Related international agreement

    6.7.2006   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 185/27


    DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

    del 3 ottobre 2005

    relativa alla conclusione del protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    (2006/459/CE, Euratom)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 44, paragrafo 2, l'articolo 47, paragrafo 2, ultima frase, l'articolo 55, l'articolo 57, paragrafo 2, l'articolo 71, l'articolo 80, paragrafo 2, e gli articoli 93, 94, 133 e 181 A, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2 e paragrafo 3, primo comma,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

    visto il trattato di adesione del 2003, in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    visto il parere del Parlamento europeo (1),

    vista l'approvazione del Consiglio ai sensi dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, e che introduce alcuni adeguamenti tecnici attinenti ad una serie di sviluppi di natura istituzionale e giuridica all'interno dell'Unione europea, è stato firmato a nome della Comunità europea e degli Stati membri il 30 aprile 2004.

    (2)

    Il protocollo è stato applicato a titolo provvisorio a decorrere dal 1o maggio 2004, in attesa dell'entrata in vigore del medesimo.

    (3)

    È opportuno concludere il protocollo,

    DECIDONO:

    Articolo 1

    Il protocollo all'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica dell'Uzbekistan, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, è approvato a nome della Comunità europea, della Comunità europea dell'energia atomica e degli Stati membri.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione (2).

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità europea e degli Stati membri, alla notifica di cui all'articolo 4 del protocollo. Il presidente della Commissione procede contemporaneamente alla medesima notifica a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

    Fatto a Lussemburgo, addì 3 ottobre 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    D. ALEXANDER

    Per la Commissione

    Il presidente

    J. M. BARROSO


    (1)  GU C 174 E del 14.7.2005, pag. 45.

    (2)  Cfr. pag. 23 della presente Gazzetta ufficiale.


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