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Document 32006D0347

2006/347/CE: Decisione della Commissione, del 3 gennaio 2006 , sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi [notificata con il numero C(2005) 5532] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 129 del 17.5.2006, p. 19–24 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/347/oj

17.5.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 129/19


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2006

sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi

[notificata con il numero C(2005) 5532]

(Il testo in lingua svedese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/347/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

I.   FATTI

1.   Diritto comunitario

(1)

La direttiva 76/116/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi (1), stabilisce le condizioni che i concimi devono soddisfare per essere immessi sul mercato con l’indicazione di «concimi CE».

(2)

L’allegato I della direttiva 76/116/CEE stabilisce la denominazione del tipo e le corrispondenti prescrizioni, ad esempio riferite alla composizione, che ogni «concime CE» deve soddisfare. I «concimi CE» dell’elenco sono raggruppati in categorie, a seconda del contenuto di elementi fertilizzanti primari, cioè azoto, fosforo e potassio.

(3)

Secondo l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, gli Stati membri non possono vietare, limitare o ostacolare la vendita di «concimi CE» conformi alle norme della direttiva per motivi di composizione, identificazione, etichettatura o imballaggio.

(4)

La decisione 2002/399/CE della Commissione, del 24 maggio 2002, sulle disposizioni nazionali notificate dal Regno di Svezia ai sensi dell'articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE relative al tasso massimo ammissibile di cadmio nei concimi (2), ha concesso una deroga alla direttiva 76/116/CEE approvando le disposizioni della Svezia che proibiscono di immettere sul mercato svedese concimi aventi un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per tonnellata di fosforo. Tale deroga era applicabile sino al 31 dicembre 2005.

(5)

La direttiva 76/116/CEE modificata è stata sostituita dal regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, per quanto riguarda i concimi (3).

(6)

L’articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2003/2003 stabilisce che le deroghe all’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE, concesse dalla Commissione a norma dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, sono considerate deroghe all’articolo 5 del regolamento stesso e continuano a produrre i propri effetti nonostante l’entrata in vigore del regolamento.

(7)

Il considerando 15 del regolamento (CE) n. 2003/2003 annuncia che la Commissione intende studiare il problema della presenza non intenzionale di cadmio nei concimi minerali e, se del caso, redigerà una proposta di regolamento da presentare al Parlamento europeo e al Consiglio.

(8)

I lavori per la preparazione di una proposta della Commissione sul cadmio nei concimi sono in corso.

2.   L’adesione della Svezia

(9)

Il 1o gennaio 1995, la Svezia ha aderito all’Unione europea. L’atto di adesione (4) contiene disposizioni transitorie relative all’uso e alla vendita del cadmio in tale Stato. L’articolo 112, paragrafo 1, stabilisce che, ai sensi del suddetto allegato e delle condizioni in esso precisate, per quattro anni dalla data di adesione non si applicano alla Svezia le disposizioni dell’allegato XII dell’atto. L’articolo 112 e il punto 4 dell’allegato XII dell’atto di adesione stabiliscono che, fino al 1o gennaio 1999, non si applica alla Svezia l’articolo 7 della direttiva 76/116/CEE per la parte riguardante il contenuto di cadmio dei concimi, e che le disposizioni della direttiva 76/116/CEE saranno rivedute secondo le procedure comunitarie entro il 31 dicembre 1998.

(10)

L’articolo 2 dell’atto di adesione recita: «dal momento dell’adesione le disposizioni dei trattati originari e gli atti adottati dalle istituzioni prima dell’adesione vincolano i nuovi Stati membri e si applicano in tali Stati alle condizioni previste da detti trattati e dal presente atto». L’articolo 168 dell’atto di adesione recita: «i nuovi Stati membri mettono in vigore le misure necessarie per conformarsi, dal momento dell’adesione, alle disposizioni delle direttive e delle decisioni, ai sensi dell’articolo 189 (ora articolo 249) del trattato CE […], fatti salvi gli eventuali termini previsti nell’elenco riportato nell’allegato XIX o in altre disposizioni del presente atto».

(11)

La direttiva 98/97/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5) ha successivamente modificato la direttiva 76/116/CEE riguardo alla vendita in Austria, Finlandia e Svezia di concimi contenenti cadmio. L’articolo 1 prevede, tra l’altro, che la Svezia può proibire la vendita sul suo territorio di concimi contenenti cadmio in concentrazioni superiori a quelle stabilite a livello nazionale alla data dell’adesione e che la deroga si applica al periodo compreso tra il 1o gennaio 1999 e il 31 dicembre 2001.

(12)

Il 7 dicembre 2001, il Regno di Svezia ha notificato l’esistenza di una legislazione nazionale che si discostava dalle disposizioni della direttiva 76/116/CEE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai concimi. Dopo un attento esame, con la decisione 2002/399/CE è stata accordata alla Svezia una proroga della deroga di cui alla direttiva 76/116/CEE sino al 31 dicembre 2005.

3.   Disposizioni nazionali

(13)

L’ordinanza sui prodotti chimici (trattamento, importazione e divieti di esportazione) (1998:944) (6) stabilisce tra l’altro il contenuto massimo ammissibile di cadmio nei concimi, compresi i «concimi CE». La sezione 3, paragrafo 3, dell’ordinanza vieta la commercializzazione e il trasferimento di concimi che rientrano nella tariffa doganale ai numeri 25.10, 28.09, 28.35, 31.03 e 31.05 contenenti cadmio in concentrazioni superiori a 100 grammi per tonnellata di fosforo.

(14)

Disposizioni relative al massimo contenuto ammissibile di cadmio nei concimi sono in vigore dal 1985, in seguito all’adozione dell’ordinanza sul cadmio (1985:839). L’ordinanza sui prodotti chimici (1998:944) riunisce in un testo unico diverse disposizioni relative alla protezione dell’ambiente, comprese quelle contenute nell’ordinanza sul cadmio (1985:839).

II.   PROCEDURA

(15)

Con lettera del 29 giugno 2005, il Regno di Svezia informava la Commissione che avrebbe continuato ad applicare dopo il 1o gennaio 2006 le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, del trattato CE. Le autorità svedesi chiedevano un’estensione della deroga attualmente vigente, di cui alla decisione 2002/399/CE.

(16)

Con lettera del 29 luglio 2005, la Commissione informava le autorità svedesi di aver ricevuto la notifica ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, e che i sei mesi di tempo per il suo esame, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, decorrevano dal 30 giugno 2005, il giorno successivo a quello di ricevimento della notifica.

(17)

Con lettera del 10 agosto 2005, la Commissione ha informato gli altri Stati membri della richiesta pervenuta dalla Svezia. La Commissione ha anche pubblicato una comunicazione relativa alla richiesta nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (7), per informare le altre parti interessate delle misure nazionali che la Svezia intende mantenere.

III.   VALUTAZIONE

1.   Valutazione dell’ammissibilità

(18)

L’articolo 95, paragrafo 4, del trattato prevede che se, dopo l’adozione da parte del Consiglio o dalla Commissione di una misura d’armonizzazione, uno Stato membro ritiene necessario mantenere disposizioni nazionali giustificate da esigenze importanti di cui all’articolo 30 o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro, esso notifica tali disposizioni alla Commissione precisando i motivi del loro mantenimento.

(19)

La notifica presentata dalle autorità svedesi il 29 giugno 2005 mira ad ottenere l’autorizzazione di estendere oltre il 31 dicembre 2005 la deroga attualmente vigente di cui alla decisione 2002/399/CE. Tale decisione consente alla Svezia di mantenere norme nazionali incompatibili con quelle sulla composizione dei «concimi CE» di cui al regolamento (CE) n. 2003/2003.

(20)

Come indicato sopra, l’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 vieta agli Stati membri di limitare, per motivi di composizione, l’immissione in commercio di concimi recanti l’indicazione «concime CE», ma le norme che disciplinano la composizione non stabiliscono un valore limite per il contenuto di cadmio. Ne consegue che ai sensi dell’articolo 5 del regolamento (CE) n. 2003/2003 i «concimi CE» conformi alle prescrizioni di tale regolamento possono essere immessi in commercio indipendentemente dal loro contenuto di cadmio.

(21)

Tenuto conto di quanto precede, è chiaro che le norme nazionali notificate dalla Svezia, in quanto vietano l’immissione in commercio di «concimi CE» con un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per ogni tonnellata di fosforo, sono più restrittive di quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003.

(22)

Le norme nazionali comunicate dalle autorità svedesi sono state adottate nel 1985, prima dell’adesione della Svezia all’Unione europea. Come detto in precedenza, l’atto di adesione contiene disposizioni transitorie che permettono alla Svezia di applicare per quattro anni le norme nazionali sul contenuto di cadmio dei concimi ai prodotti oggetto della direttiva 76/116/CEE. La direttiva 98/97/CE autorizzava la Svezia ad applicare le suddette norme nazionali fino al 31 dicembre 2001. La decisione 2002/399/CE ha esteso la deroga fino al dicembre 2005.

(23)

Ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione, la Svezia ha comunicato alla Commissione il testo delle norme nazionali approvate prima di aderire all’Unione europea che intende mantenere, unendo alla richiesta una spiegazione dei motivi che, a suo parere, giustificano il mantenimento di tali norme.

(24)

Le ragioni fornite dalle autorità svedesi sono quelle già presentate in passato, che hanno indotto la Commissione, a mezzo della decisione 2002/399/CE, a concedere una deroga fino al 31 dicembre 2005. Tale periodo è stato concesso in base al presupposto che entro la fine del 2005 sarebbe stata in vigore una legislazione armonizzata. Nonostante il progresso dei lavori, entro la fine dell’anno non verrà tuttavia adottata una legislazione a livello comunitario.

(25)

La notifica presentata dalla Svezia il 29 giugno 2005 per ottenere il mantenimento di norme nazionali in deroga a quelle del regolamento (CE) n. 2003/2003 va dunque considerata ammissibile ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 4, interpretato alla luce degli articoli 2 e 168 dell’atto di adesione.

2.   Valutazione di merito

(26)

Ai sensi dell’articolo 95 del trattato, la Commissione deve far sì che siano soddisfatte tutte le condizioni che permettono a uno Stato membro di avvalersi delle possibilità di deroga previste in tale articolo.

(27)

In particolare, la Commissione deve valutare se le norme comunicate dallo Stato membro siano giustificate da esigenze importanti, di cui all’articolo 30 del trattato, o relative alla protezione dell’ambiente o dell’ambiente di lavoro.

(28)

Inoltre, ai sensi dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione, se ritiene che le norme nazionali siano giustificate, deve verificare se esse siano o meno uno strumento di discriminazione arbitraria o una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri e se rappresentino un ostacolo al funzionamento del mercato interno.

(29)

La Svezia ha fondato la sua richiesta sulla necessità di proteggere la salute umana e l’ambiente. La presenza di cadmio nei concimi è considerata una minaccia per l’ambiente e per la salute umana. A sostegno della sua richiesta, la Svezia fa riferimento alle conclusioni di uno studio svedese pubblicato nell’ottobre 2000 (8), che contiene una valutazione dei rischi che comportano i concimi contenenti cadmio.

2.1.   Giustificazione in base ad esigenze importanti

(30)

Per quanto riguarda le informazioni generali sul cadmio, dai dati scientifici finora disponibili si può concludere che il metallo cadmio e l’ossido di cadmio si possono in generale considerare come comportanti seri rischi per la salute. In particolare, l’ossido di cadmio è stato classificato come sostanza cancerogena, mutagena o tossica per la riproduzione di categoria 2. Viene anche generalmente riconosciuto che il cadmio nei concimi è di gran lunga la fonte più importante d’immissione del cadmio nel terreno e nella catena alimentare.

(31)

Per quanto riguarda il cadmio nei concimi, le informazioni più pertinenti della valutazione di rischio effettuata dalla Svezia possono essere riassunte come segue:

relativamente all’acqua di superficie, la relazione di valutazione del rischio della Svezia constata che «il valore PNEC (9) prescelto implica già una presenza di cadmio nella flora e nella fauna della maggior parte dei fiumi della Svezia meridionale, ossia coefficienti di caratterizzazione (10) maggiori di uno (11). Se fosse autorizzato nei concimi un contenuto in cadmio più elevato, è prevedibile che si avrebbe un ulteriore aumento dell’esposizione e del rischio di effetti sull’ambiente acquatico»,

relativamente al terreno, la relazione di valutazione del rischio della Svezia constata che «utilizzando il concime svedese per 100 anni sui terreni svedesi ordinari (PNEC 0,25 mg/kg) non sono previsti effetti ecologici negativi per le colture di patate o di frumento. Questi effetti sono invece previsti per le carote, ma il rischio esiste già attualmente. Con il concime CE effetti negativi sono prevedibili in tutti i casi. Nei terreni acidi, sabbiosi e poveri di argilla e materie organiche (PNEC 0,06 mg/kg) un rischio esiste anche se i concimi non contengono cadmio».

(32)

È ovvio che queste conclusioni si riferiscono alla specifica situazione del terreno in Svezia nonché alle condizioni climatiche ivi prevalenti.

(33)

In conclusione, la valutazione del rischio effettuata dalla Svezia mostra che autorizzare concimi con contenuto in cadmio superiore a quello attualmente consentito avrebbe come conseguenza:

un forte aumento delle concentrazioni di cadmio nei suoli, che avrebbe effetti tossici sugli organismi dei suoli. Concentrazioni inaccettabili potrebbero verificarsi anche nei corsi d’acqua delle regioni agricole,

un forte aumento dell’ingestione di cadmio. Il margine di sicurezza tra esposizione attuale e livello provvisorio di assunzione tollerabile settimanale fissato dall’Organizzazione mondiale della sanità è estremamente ridotto. Per alcuni gruppi ad alto rischio, come le donne con basse quantità di ferro nell’organismo, non esiste alcun margine di sicurezza. Un’alta ingestione di cadmio può perciò portare a una diffusione delle disfunzioni renali e dell’osteoporosi.

(34)

La valutazione del rischio presentata dalle autorità svedesi è stata eseguita conformemente alla metodologia e alle procedure definite a livello comunitario, che si ritiene garantiscano un livello elevato di affidabilità delle informazioni ottenute.

(35)

La Commissione ha già esaminato le informazioni fornite da questa valutazione del rischio nel quadro della sua decisione 2002/399/CE, che consentiva alla Svezia di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005.

(36)

Nel 2005 detto paese non ha fornito ulteriori dati scientifici e tecnici. Il processo di accumulazione è lento e non si modifica in modo significativo in un periodo di tre anni. La situazione attuale può essere pertanto considerata simile a quella del 2002.

(37)

La validità dei dati forniti dalla Svezia è confermata dalla seguente base scientifica, utilizzata in sostegno alla preparazione della proposta della Commissione sul cadmio nei concimi:

il parere reso il 24 settembre 2002 dal CSTEA (12) [ora ribattezzato CSRSA (13)] relativo all’accumulazione del cadmio nei suoli agricoli in conseguenza dell’utilizzo di concimi. Detto parere si basa sulle relazioni di valutazione del rischio di nove Stati membri, relative soltanto all’accumulazione e non ai possibili rischi per la salute e l’ambiente; la conclusione del CSTEA è che il contenuto di cadmio nei concimi deve essere limitato, per evitare l’accumulazione di cadmio nel suolo,

la bozza finale della valutazione generale di rischio del cadmio e dell’ossido di cadmio, datata settembre 2004 e prodotta in conformità del regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio (14), che considera tutte le fonti di cadmio. La bozza sostiene il parere del CSTEA relativo all’accumulazione nel suolo. Anche se afferma che il contenuto di cadmio nei fertilizzanti potrebbe in sé non essere sufficiente a causare rischi gravi e immediati per la salute umana e per l’ambiente, è necessario usare prudenza, dal momento che il rischio per la salute umana non può essere escluso in tutte le situazioni locali e regionali, a causa della grande variabilità delle concentrazioni di cadmio negli alimenti, delle abitudini alimentari e dello stato di nutrizione.

In attesa che siano completati la valutazione generale di rischio sul cadmio e l’ossido di cadmio e l’eventuale lavoro di seguito riguardante misure di riduzione del rischio, la proposta della Commissione sul cadmio nei fertilizzanti ha subito un certo ritardo.

(38)

Pertanto, dopo aver riesaminato le prove scientifiche alla luce della domanda della Svezia, la Commissione ritiene che le autorità svedesi abbiano dimostrato che i concimi contenenti cadmio costituiscono un rischio per l’ambiente e la salute umana e che le disposizioni nazionali notificate dalle autorità svedesi, volte a minimizzare l’esposizione dell’ambiente svedese ai concimi contenenti cadmio, sono giustificate.

2.2.   Assenza di discriminazione arbitraria

(39)

In forza dell’articolo 95, paragrafo 6, del trattato, la Commissione deve verificare che le disposizioni nazionali previste non costituiscano un mezzo di discriminazione arbitraria. Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, assenza di discriminazione significa che le restrizioni nazionali degli scambi non possono essere usate in maniera da creare discriminazioni nei confronti delle merci originarie di altri Stati membri.

(40)

Le norme nazionali previste sono generali e si applicano ai «concimi CE» a base di fosforo, sia nazionali che importati. Non esistono perciò prove che esse possano essere usate a fini di discriminazione arbitraria tra operatori economici nella Comunità.

2.3.   Assenza di una restrizione dissimulata del commercio

(41)

Norme nazionali più restrittive sulla composizione dei «concimi CE» che derogano da quelle della direttiva comunitaria costituiscono di solito un ostacolo commerciale. Prodotti legalmente immessi sul mercato nel resto della Comunità non lo sono sul mercato dello Stato membro interessato. Il concetto di cui all’articolo 95, paragrafo 6, intende impedire che norme nazionali, basate sui criteri precisati nei paragrafi 4 e 5, siano applicate in modo inappropriato e costituiscano in realtà misure economiche introdotte per impedire l’importazione di prodotti da altri Stati membri e proteggere indirettamente la produzione nazionale.

(42)

Come sopra stabilito, esistono preoccupazioni riguardo alla tutela dell’ambiente e della salute umana a causa dello spargimento di concimi contenenti cadmio. È pertanto la tutela dell’ambiente e della salute umana lo scopo del mantenimento delle norme nazionali, e non l’introduzione di ostacoli commerciali dissimulati.

2.4.   Assenza di ostacoli al funzionamento del mercato interno

(43)

Questa condizione non va interpretata nel senso di proibire ogni norma nazionale che possa ostacolare il funzionamento del mercato interno. Di fatto, qualsiasi norma nazionale che deroghi ad una misura d’armonizzazione, mirante a instaurare e a far funzionare il mercato interno, è in sostanza una misura che probabilmente ostacolerà il mercato interno. Perciò, per mantenere l’utilità della procedura di deroga di cui all’articolo 95 del trattato CE, la Commissione ritiene che, nel contesto dell’articolo 95, paragrafo 6, il concetto di ostacolo al funzionamento del mercato interno vada inteso come effetto sproporzionato rispetto all’obiettivo perseguito.

(44)

In considerazione dei rischi per l’ambiente e per la salute umana derivanti dall’utilizzo di concimi contenenti cadmio sui terreni svedesi e tenendo conto di quanto segue:

come si è visto in precedenza, l’atto di adesione e la direttiva 98/97/CE permettono alla Svezia di continuare ad applicare le norme nazionali sul contenuto di cadmio nei concimi, in attesa del completamento della revisione della direttiva 76/116/CEE per quanto attiene al problema del contenuto di cadmio nei concimi,

la decisione 2002/399/CE permette alla Svezia di mantenere le proprie disposizioni nazionali fino al 31 dicembre 2005 in base alla valutazione di rischio fornita dalle autorità svedesi,

il lavoro in corso in seno alla Commissione per un ravvicinamento dei valori limite riguardanti il contenuto di cadmio nei concimi non induce a pensare che un provvedimento meno restrittivo garantirebbe una protezione sufficiente della salute e dell’ambiente in Svezia. La valutazione di rischio mostra che le condizioni specifiche del suolo e del clima in Svezia richiedono disposizioni nazionali per la protezione dell’ambiente, poiché alcune aree sono più vulnerabili agli apporti di cadmio, in ragione soprattutto del pH acido del loro suolo. In condizioni di acidità, la solubilità del cadmio aumenta, per cui può essere più facilmente assimilato dalle colture,

La Commissione ritiene che in questa fase della revisione non esistano prove che le norme nazionali costituiscano un ostacolo sproporzionato al funzionamento del mercato interno rispetto all’obiettivo perseguito.

2.5.   Limitazione di tempo

(45)

Il periodo di tempo per il quale è concessa la deroga dovrebbe permettere alla Commissione di proporre e al Consiglio e al Parlamento europeo di adottare a livello comunitario una legislazione sul cadmio nei concimi. Per evitare gli effetti di possibili ritardi nel corso del dibattito interistituzionale, le disposizioni di cui alla presente decisione dovrebbero valere fino a che la misura armonizzata non sarà applicabile a livello UE.

IV.   CONCLUSIONE

(46)

Alla luce di quanto precede, si può concludere che la richiesta del Regno di Svezia, del 29 giugno 2005, di mantenere norme nazionali più restrittive di quelle della direttiva 76/116/CEE, relativa al contenuto di cadmio nei concimi, è ammissibile.

(47)

Inoltre, la Commissione ritiene che le norme nazionali:

soddisfino esigenze relative alla protezione dell’ambiente e della salute umana,

siano proporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti,

non siano un mezzo di discriminazione arbitraria,

non costituiscano una restrizione dissimulata del commercio tra Stati membri.

La Commissione ritiene pertanto che possano essere approvate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga al regolamento (CE) n. 2003/2003, le disposizioni della Svezia che proibiscono di immettere sul mercato svedese concimi aventi un contenuto di cadmio superiore a 100 grammi per tonnellata di fosforo sono approvate.

La deroga è valida fino a che non saranno applicate a livello comunitario misure armonizzate relative al cadmio nei concimi.

Articolo 2

Il Regno di Svezia è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2006.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 24 del 30.1.1976, pag. 21. Direttiva modificata da ultimo dall’atto di adesione del 2003.

(2)  GU L 138 del 28.5.2002, pag. 24.

(3)  GU L 304 del 21.11.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2004 della Commissione (GU L 359 del 4.12.2004, pag. 25).

(4)  GU C 241 del 29.8.1994, pag. 41 e pag. 316.

(5)  GU L 18 del 23.1.1999, pag. 60.

(6)  Codice statutario svedese (SFS Svensk Förattningssamling) del 14 luglio 1998.

(7)  GU C 197 del 12.8.2005, pag. 6.

(8)  Swedish National Chemical Inspectorate, Assessment of risks to health and the environment in Sweden from cadmium in fertilisers (Valutazione dei rischi per la salute e per l’ambiente in Svezia del cadmio nei concimi), 4 ottobre 2000.

(9)  PNEC = predicted no effect concentration.

(10)  Questi coefficienti sono PEC/PNEC, laddove PEC = predicted environmental concentration.

(11)  Un coefficiente PEC/PNEC maggiore di uno indica che ci saranno effetti nocivi.

(12)  Comitato scientifico della tossicità, dell’ecotossicità e dell’ambiente.

(13)  Comitato scientifico dei rischi sanitari ed ambientali.

(14)  GU L 84 del 5.4.1993, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).


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