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Document 32006D0137

2006/137/CE: Decisione del Consiglio, del 14 febbraio 2006 , relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

GU L 54 del 24.2.2006, p. 28–28 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 270M del 29.9.2006, p. 252–252 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2006/137(1)/oj

Related international agreement

24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/28


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 14 febbraio 2006

relativa alla conclusione di un accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

(2006/137/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

L'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra (1) (in seguito denominato «l'accordo di associazione») è stato firmato il 18 novembre 2002 ed è entrato in vigore il 1o marzo 2005 (2).

(2)

In data 24 novembre 2005, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con la Repubblica del Cile al fine di modificare l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate accluso all'accordo di associazione come allegato VI (qui di seguito «l'allegato VI») (3). Tali negoziati si sono conclusi con successo.

(3)

Occorre approvare l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'allegato VI,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo di associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il commissario per l'Agricoltura e lo sviluppo rurale è abilitato a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere allo scopo di impegnare la Comunità.

Fatto a Bruxelles, addì 14 febbraio 2006.

Per il Consiglio

Il presidente

K.-H. GRASSER


(1)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 3.

(2)  GU L 84 del 2.4.2005, pag. 21.

(3)  GU L 352 del 30.12.2002, pag. 1198.


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24.2.2006   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 54/29


ACCORDO

in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che modifica l'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate allegato all'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra

Bruxelles,

Egregio signore,

Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 17 dell'allegato VI dell'accordo di associazione (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (qui di seguito «l'allegato VI») per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l'allegato VI sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.

Voglia accogliere i sensi della mia alta considerazione.

A nome della Comunità europea

Appendice

L'allegato VI è così modificato:

1)

all'articolo 5, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   Le denominazioni di cui all'articolo 6 sono riservate esclusivamente ai prodotti originari della parte ai quali si applicano»;

2)

l'articolo 7 è così modificato:

a)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In base al registro cileno dei marchi commerciali, istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice II A sono soppressi entro dodici anni per quanto riguarda l'uso sul mercato interno ed entro cinque anni per quanto riguarda l'uso all'esportazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»;

b)

dopo il paragrafo 2 è inserito il seguente paragrafo:

«2 bis   In base al registro cileno dei marchi commerciali, istituito il 10 giugno 2002, i marchi commerciali elencati nell'appendice II B possono essere utilizzati, alle condizioni stabilite nella presente appendice, esclusivamente sul mercato interno e sono soppressi entro dodici anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.»;

3)

l'articolo 8 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   In base al registro cileno dei marchi commerciali, istituito il 10 giugno 2002, le parti dichiarano di non essere a conoscenza di marchi commerciali diversi da quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, che siano identici/simili a o contengano una designazione protetta di cui all'articolo 6.»;

b)

il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   A norma del paragrafo 1, le parti non negano il diritto di usare un marchio commerciale figurante nel registro cileno dei marchi commerciali istituito il 10 giugno 2002, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 7, paragrafi 2 e 2 bis, per il fatto che tale marchio commerciale è identico, simile, o contiene una designazione protetta di cui all'appendice I.»;

4)

all'articolo 17, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In particolare, il comitato congiunto può formulare raccomandazioni per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. Esso è gestito secondo il regolamento interno dei comitati speciali.»

Santiago del Cile/Bruxelles,

Gentile Signora,

Mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

«Mi pregio riferirmi alle riunioni del comitato congiunto istituito dall'articolo 17 dell'allegato VI dell'accordo di associazione (accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate). Il comitato congiunto ha raccomandato l'inserimento di modifiche nell'accordo sul commercio delle bevande alcoliche e delle bevande aromatizzate (qui di seguito “l'allegato VI”) per tenere conto dell'evoluzione delle disposizioni legislative intervenuta dopo la sua adozione.

Nel corso della recente riunione del comitato congiunto, svoltasi a Madrid il 13 e 14 giugno 2005, è stato raggiunto un accordo in merito alla necessità di modificare non soltanto le appendici, ma anche il testo dell'accordo al fine di aggiornarlo. Mi pregio pertanto proporre che, a decorrere dalla data della firma, l'allegato VI sia modificato come indicato nell'appendice acclusa alla presente.

Le sarei grata se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo sul contenuto della presente.».

Mi pregio confermarLe l'accordo della Repubblica del Cile sul contenuto della Sua lettera.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

A nome della Repubblica del Cile

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