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Document 32005R1993

Regolamento (CE) n. 1993/2005 della Commissione, del 7 dicembre 2005 , relativo all’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003

GU L 320 del 8.12.2005, p. 26–29 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 348M del 24.12.2008, p. 416–422 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 27/12/2023; abrogato da 32023R2835

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1993/oj

8.12.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 320/26


REGOLAMENTO (CE) N. 1993/2005 DELLA COMMISSIONE

del 7 dicembre 2005

relativo all’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), in particolare l’articolo 18, primo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CEE) n. 1680/78 della Commissione, del 17 luglio 1978, relativo all’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto di cui all’articolo 16, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2727/75 (2) è stato modificato in modo sostanziale (3). A fini di razionalità e chiarezza occorre provvedere alla codificazione di tale regolamento.

(2)

Per le esportazioni di malto d’orzo effettuate nei primi tre mesi della campagna con restituzione fissata in anticipo anteriormente al 1o luglio, l’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003 dispone a quali condizioni deve essere effettuato l’adeguamento della restituzione fissata in anticipo.

(3)

Nel caso che detto adeguamento debba essere effettuato, occorre accertare che il malto d’orzo esportato nei primi tre mesi della campagna era in giacenza, all’ammasso al termine della campagna precedente o è stato fabbricato con orzo giacente all’ammasso a tale data; a tale scopo è pertanto necessario procedere ad un controllo delle quantità di orzo e di malto giacenti all’ammasso al termine della campagna in causa. Questi controlli devono essere effettuati dagli organismi competenti di ciascuno Stato membro che dovranno prendere tutte le misure necessarie per garantire l’osservanza delle disposizioni comunitarie relative all’adeguamento delle restituzioni all’esportazione di malto nel periodo considerato.

(4)

Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle scorte di malto o d’orzo esistenti alla fine della campagna che sono esportate sotto forma di malto nei primi tre mesi della campagna successiva con un titolo che implica una restituzione fissata in anticipo prima del 1o luglio.

2.   Il giorno da prendere in considerazione per la data dell’esportazione è quello in cui avviene l’espletamento delle formalità doganali di cui all’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (4).

Articolo 2

1.   Per beneficiare dell’adeguamento della restituzione all’esportazione di malto d’orzo di cui all’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003, l’esportatore deve:

a)

se il malto è stato fabbricato con orzo giacente nelle scorte al termine della campagna di commercializzazione, presentare all’autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione, dei documenti attestanti che:

i)

l’orzo proviene da scorte dichiarate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3;

ii)

il malto è stato esportato dopo il 30 giugno e anteriormente al 1o ottobre dell’anno in causa;

b)

se si tratta di malto giacente nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione, presentare all’autorità competente dello Stato membro incaricato del pagamento della restituzione dei documenti attestanti che:

i)

il malto proviene da scorte dichiarate all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio esse si trovavano, conformemente alle disposizioni dell’articolo 3;

ii)

il malto è stato esportato dopo il 30 giugno e anteriormente al 1o ottobre dell’anno in causa.

2.   Il documento di cui al paragrafo 1, lettera a), punto i), e lettera b), punto i), è conservato dall’autorità competente incaricata del pagamento della restituzione.

Articolo 3

1.   Il detentore di scorte di malto o di orzo che possono essere esportate sotto forma di malto con la restituzione adeguata deve aver presentato, a mezzo lettera raccomandata o comunicazione elettronica inviata entro e non oltre il terzo giorno feriale del mese di luglio dell’anno in causa, una dichiarazione all’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio si trovano le scorte, indicando le scorte di malto e d’orzo detenute presso di lui alla data del 30 giugno. In questa dichiarazione devono figurare, per lo meno, i dati di cui all’allegato I.

2.   Una volta soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, su domanda dell’interessato, l’autorità competente rilascia uno o più attestati da cui risulti che i prodotti esportati erano effettivamente giacenti nelle scorte alla fine della campagna di commercializzazione precedente e possono quindi beneficiare dell’adeguamento della restituzione in conformità delle disposizioni dell’articolo 15, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1784/2003.

L’attestato o gli attestati rilasciati possono riguardare, al massimo, il quantitativo dichiarato in conformità del paragrafo 1. Su domanda dell’interessato, un attestato già rilasciato può essere sostituito da attestati parziali.

Articolo 4

1.   L’autorità competente di ciascuno Stato membro:

a)

esercita i controlli necessari delle scorte e dei relativi movimenti nel proprio territorio;

b)

adotta tutte le misure complementari necessarie per tener conto delle condizioni particolari esistenti nel proprio territorio e stabilisce segnatamente i periodi durante i quali le scorte ed i relativi movimenti sono soggetti a controllo.

2.   Gli Stati membri inviano alla Commissione, entro e non oltre il 31 dicembre dell’anno in causa, una relazione scritta sull’applicazione del presente regolamento nella quale dovranno essere indicati i quantitativi di orzo e di malto giacenti nelle scorte alla fine della campagna e i quantitativi di malto esportati che hanno beneficiato delle disposizioni del presente regolamento.

3.   In ciascuno Stato membro, l’autorità competente è l’organismo d’intervento o qualsiasi altro organismo designato dallo Stato membro.

Articolo 5

Il regolamento (CEE) n. 1680/78 è abrogato.

I riferimenti al regolamento abrogato si intendono fatti al presente regolamento e si leggono secondo la tavola di concordanza contenuta nell’allegato III.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 dicembre 2005.

Per la Commissione

José Manuel BARROSO

Presidente


(1)  GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

(2)  GU L 193 del 18.7.1978, pag. 10. Regolamento modificato dal regolamento (CEE) n. 2029/86 (GU L 173 dell’1.7.1986, pag. 44).

(3)  Cfr. allegato II.

(4)  GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.


ALLEGATO I

Informazioni minime da fornire all’atto della compilazione della dichiarazione delle scorte di malto o di orzo esistenti alla data del 30 giugno

A.   Malto

1)

Quantitativo, ripartito secondo la categoria;

2)

località di ammasso.

B.   Orzo

1)

Quantitativo;

2)

località di ammasso;

3)

dichiarazione dalla quale risulti che:

a)

l’orzo non proviene dal nuovo raccolto nella Comunità;

b)

l’orzo è adatto ad essere trasformato in malto.


ALLEGATO II

Regolamento abrogato e relativa modificazione

Regolamento (CEE) n. 1680/78 della Commissione

(GU L 193 del 18.7.1978, pag. 10)

Regolamento (CEE) n. 2029/86 della Commissione

(GU L 173 dell’1.7.1986, pag. 44)


ALLEGATO III

TAVOLA DI CONCORDANZA

Regolamento (CEE) n. 1680/78

Presente regolamento

Articolo 1

Articolo 1

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a) frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, secondo trattino, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 3

Articolo 3

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 5

Articolo 5

Articolo 6

Allegato

Allegato I

Allegato II

Allegato III


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