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Document 32005R1798
Commission Regulation (EC) No 1798/2005 of 28 October 2005 specifying the extent to which applications lodged in October 2005 for import certificates in respect of young male bovine animals for fattening as part of a tariff quota provided for in Regulation (EC) No 992/2005 may be accepted
Regolamento (CE) n. 1798/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005
Regolamento (CE) n. 1798/2005 della Commissione, del 28 ottobre 2005, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005
GU L 288 del 29.10.2005, p. 46–46
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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29.10.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 288/46 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1798/2005 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2005
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 2005 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso, nel quadro del contingente tariffario previsto dal regolamento (CE) n. 992/2005
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 992/2005 della Commissione, del 29 giugno 2005, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2005-30 giugno 2006) (2), in particolare l'articolo 1, paragrafo 4, articolo 4,
considerando quanto segue:
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(1) |
L'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 992/2005 ha fissato il numero di capi di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali per il periodo dal 1o ottobre al 31 dicembre 2005. È possibile soddisfare integralmente le domande di titoli di importazione. |
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(2) |
Occorre procedere alla fissazione dei quantitativi per i quali possono essere chiesti, a decorrere dal 1o gennaio 2006, titoli d'importazione nei limiti di un totale di 169 000 capi, conformemente all'articolo 1, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 992/2005, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
1. Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di ottobre 2005 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 992/2005 è soddisfatta integralmente.
2. I quantitativi disponibili per il periodo di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 992/2005 ammontano a 126 430 capi.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 ottobre 2005.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).