This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32005R1452
Commission Regulation (EC) No 1452/2005 of 6 September 2005 amending Annex I to Council Regulation (EC) No 234/2004 concerning certain restrictive measures in respect of Liberia
Regolamento (CE) n. 1452/2005 della Commissione, del 6 settembre 2005, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
Regolamento (CE) n. 1452/2005 della Commissione, del 6 settembre 2005, recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
GU L 230 del 7.9.2005, pp. 11–13
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
GU L 327M del 5.12.2008, pp. 440–444
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 21/06/2016; abrog. impl. da 32016R0983
|
7.9.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 230/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1452/2005 DELLA COMMISSIONE
del 6 settembre 2005
recante modifica dell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 234/2004 del Consiglio, del 10 febbraio 2004, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Liberia e che abroga il regolamento (CE) n. 1030/2003 (1), in particolare l’articolo 9, lettera a),
considerando quanto segue:
|
(1) |
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 sono elencate le autorità competenti cui sono attribuite funzioni specifiche con riguardo all’attuazione del regolamento stesso. |
|
(2) |
Il Belgio ed i Paesi Bassi hanno chiesto che siano modificati gli indirizzi delle rispettive autorità competenti, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2005.
Per la Commissione
Eneko LANDÁBURU
Direttore generale delle Relazioni esterne
(1) GU L 40 del 12.2.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1489/2004 della Commissione (GU L 273 del 21.8.2004, pag. 16).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (CE) n. 234/2004 è modificato come segue:
|
1) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Belgio» è sostituito dal testo seguente:
|
|
2) |
l’indirizzo che figura sotto la dicitura «Paesi Bassi» è sostituito dal testo seguente:
|