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Document 32005R0866

Regolamento (CE) n. 866/2005 del Consiglio, del 6 giugno 2005, che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine

GU L 145 del 9.6.2005, p. 1–15 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 18/10/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/866/oj

9.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 145/1


REGOLAMENTO (CE) N. 866/2005 DEL CONSIGLIO

del 6 giugno 2005

che estende le misure antidumping definitive istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dalla Repubblica socialista del Vietnam, dalla Repubblica islamica del Pakistan e dalla Repubblica delle Filippine

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) («regolamento di base»), in particolare l’articolo 13,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

1.   Misure in vigore e inchieste precedenti

(1)

Con il regolamento (CE) n. 1470/2001 (2) («regolamento originario»), il Consiglio ha istituito dazi antidumping definitivi dallo 0 % al 66,1 % sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali («CFL-i») originarie della Repubblica popolare cinese («inchiesta iniziale»).

(2)

Nell’ottobre 2002 la Commissione ha aperto, ai sensi dell’articolo 12 del regolamento di base, un’inchiesta antiassorbimento (3), relativa alle misure antidumping in questione. L’inchiesta è stata chiusa nel marzo 2004, quando il richiedente ha ufficialmente ritirato la domanda (4).

2.   Domanda

(3)

Il 16 agosto 2004 la Commissione ha ricevuto, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda di apertura di un’inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese. La domanda è stata presentata dalla Lighting Industry and Trade in Europe (LITE) per conto di produttori e importatori comunitari di CFL-i («richiedente»). Secondo la domanda, le misure antidumping in vigore sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese sono state eluse tramite trasbordo e/o operazioni di assemblaggio via Vietnam, Pakistan e/o Filippine.

(4)

Sempre secondo la domanda, dopo l’istituzione delle misure antidumping si è registrato un cambiamento della configurazione degli scambi (le importazioni cinesi sono diminuite mentre sono aumentate le importazioni dai paesi sopracitati), per il quale vi è stata una motivazione o giustificazione economica insufficiente se non l’istituzione delle misure antidumping stesse, e gli effetti correttivi delle misure antidumping in vigore sulle importazioni di CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese sono risultati compromessi sia in termini di quantitativi che di prezzo. Esistevano inoltre elementi di prova sufficienti del fatto che questo incremento delle importazioni dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine si verificava a prezzi inferiori al prezzo non pregiudizievole stabilito nell’inchiesta che aveva portato all’istituzione delle misure in vigore.

(5)

Infine, il richiedente ha affermato che, considerato il valore normale del prodotto simile determinato durante l’inchiesta iniziale, i prezzi delle CFL-i spedite dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine indicavano pratiche di dumping.

3.   Apertura

(6)

Dopo aver sentito il comitato consultivo e avendo stabilito che esistevano elementi di prova sufficienti per avviare un’inchiesta ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base, la Commissione ha aperto un’inchiesta con il regolamento (CE) n. 1582/2004 (5) («regolamento di apertura»). Con tale regolamento, a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, la Commissione ha inoltre invitato le autorità doganali a registrare, a decorrere dall’11 settembre 2004, le importazioni di CFL-i spedite dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine, indipendentemente dal fatto che fossero dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine.

4.   Inchiesta

(7)

La Commissione ha notificato l’apertura dell’inchiesta alle autorità della Repubblica popolare cinese, del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, ai produttori/esportatori, agli importatori nella Comunità notoriamente interessati e all’industria comunitaria richiedente. Sono stati inviati questionari ai produttori esportatori del Vietnam, del Pakistan e delle Filippine, nonché ai produttori esportatori comunitari menzionati nella domanda, che erano noti alla Commissione dall’inchiesta iniziale o che si erano manifestati entro i termini di cui all’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di apertura. Alle parti interessate è stata data la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere un’audizione entro il termine fissato nel regolamento di apertura.

(8)

Quattro produttori esportatori vietnamiti, un produttore esportatore pakistano e cinque produttori esportatori cinesi hanno risposto al questionario, mentre nessun produttore esportatore filippino ha risposto. Hanno inoltre risposto al questionario due importatori comunitari non collegati e due importatori comunitari collegati.

(9)

Hanno collaborato all’inchiesta e risposto al questionario le seguenti società:

 

Importatori non collegati:

Elektro Cirkel B.V., Paesi Bassi

Carrefour SA, Francia

 

Importatori collegati:

Energy Research 2000 B.V., Paesi Bassi

e3light A/S, Danimarca

 

Produttori esportatori vietnamiti:

Eco Industries Vietnam Co. Ltd, Haiphong (collegato alla e3light A/S)

Energy Research Vietnam Co. Ltd, Haiphong (collegato alla Energy Research 2000 B.V.)

Halong service and import export company (Halong Simexco), Haiphong

Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (Ralaco), Hanoi

 

Produttori esportatori pakistani:

Ecopak Lighting, Karachi

 

Produttori esportatori cinesi:

Firefly Lighting Co. Ltd, Shenzhen

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd

City Bright Lighting (Shenzhen) Ltd, Shenzhen

Ningbo Super Trend Electron Co. Ltd, Ningbo

Zhejiang Sunlight Group Co. Ltd, Shangyu

(10)

Sono state effettuate visite di verifica presso le sedi delle seguenti società:

Ecopak Lighting, Karachi (Pakistan)

Eco Industries Vietnam Co. Ltd, Haiphong, e la società collegata e3 light in Danimarca

Energy Research Vietnam Co. Ltd, Haiphong

Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (Ralaco), Hanoi

Carrefour SA, Francia

5.   Periodo dell’inchiesta

(11)

L’inchiesta ha riguardato il periodo compreso tra il 1o luglio 2003 e il 30 giugno 2004 («periodo dell’inchiesta»). Per verificare l’esistenza del presunto cambiamento della configurazione degli scambi, sono stati esaminati dati relativi al periodo compreso tra il 1999 e la fine del periodo dell’inchiesta.

6.   Divulgazione

(12)

Tutte le parti interessate sono state informate dei fatti e delle considerazioni essenziali in base a cui si intende raccomandare:

i)

l’estensione delle misure antidumping definitive istituite con il regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade elettroniche fluorescenti compatte integrali (CFL-i) originarie della Repubblica popolare cinese alle importazioni dello stesso prodotto spedite dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine;

ii)

di non concedere esenzioni alle società che ne hanno fatto domanda.

Ai sensi delle disposizioni del regolamento di base, alle parti è stato inoltre concesso un periodo entro il quale presentare le loro osservazioni dopo la comunicazione delle suddette informazioni.

(13)

Le osservazioni comunicate oralmente e per iscritto dalle parti sono state esaminate e, ove opportuno, le conclusioni definitive sono state debitamente modificate.

B.   RISULTATI DELL’INCHIESTA

1.   Considerazioni di ordine generale

(14)

Come indicato, l’esame del cambiamento della configurazione degli scambi ha riguardato il periodo compreso tra il 1999 e la fine del periodo dell’inchiesta, quindi soprattutto il periodo precedente all’allargamento dell’Unione europea, avvenuto il 1o maggio 2004. Per determinare se in tale periodo vi sia effettivamente stato un cambiamento della configurazione degli scambi, si è proceduto ad un confronto tra i livelli delle importazioni del prodotto in esame nei 15 Stati membri prima dell’allargamento («UE 15» o «Comunità»). Va osservato che, poiché prima dell’allargamento le misure in vigore si applicavano solamente all’UE 15, anche la possibilità di elusione era relativa all’UE 15. Inoltre, tutti i dati riguardanti i dieci nuovi Stati membri, relativi al periodo successivo all’allargamento, non permettono di individuare una tendenza, in quanto non è possibile confrontarli con i dati relativi al periodo precedente.

2.   Grado di collaborazione e determinazione del volume delle importazioni

(15)

Come indicato al considerando 9, hanno collaborato, rispondendo ai questionari, quattro produttori esportatori vietnamiti, di cui uno solamente ha esportato CFL-i nella Comunità, un produttore esportatore pakistano e cinque produttori esportatori cinesi. Nessun produttore esportatore filippino ha collaborato.

(16)

Il volume delle importazioni registrato da Eurostat riguarda tutte le lampade fluorescenti, ovvero un gruppo di prodotti più ampio delle CFL-i.

(17)

Il volume delle esportazioni di CFL-i denunciato dall’unico esportatore vietnamita che ha collaborato corrisponde al solo 3 % del volume delle esportazioni registrato da Eurostat. Le informazioni ricevute durante l’inchiesta indicano l’esistenza di altri produttori esportatori vietnamiti che non hanno collaborato e che durante il periodo dell’inchiesta hanno esportato CFL-i nella Comunità. Si è pertanto concluso che i dati forniti dall’esportatore che ha collaborato non sono adeguatamente rappresentativi del volume totale delle importazioni di CFL-i originarie del Vietnam.

(18)

Per quanto concerne il Pakistan, come indicato al considerando 52, i dati riportati dall’esportatore che ha collaborato sono risultati inattendibili. Per quanto riguarda le Filippine, non vi è stata alcuna collaborazione. Anche il livello di collaborazione degli esportatori cinesi è stato piuttosto basso: su un totale di almeno 12 produttori esportatori noti (responsabili, durante il periodo dell’inchiesta iniziale, di almeno il 30 % delle esportazioni totali dalla Cina) solo cinque hanno risposto al questionario. Inoltre, tre di questi questionari si sono rivelati ampiamente lacunosi. Non è stato pertanto possibile, sulla base delle informazioni fornite dalle parti che hanno collaborato, trarre una conclusione attendibile sui volumi delle importazioni di CFL-i nella Comunità.

(19)

Pertanto, le conclusioni relative alle esportazioni nella Comunità di CFL-i hanno dovuto in parte basarsi sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. In mancanza di altre fonti di informazioni più attendibili, per determinare i volumi complessivi delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese, dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine, sono stati usati i dati Eurostat, che sono stati confrontati e verificati con altre fonti statistiche.

3.   Metodologia

(20)

Ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, per valutare l’esistenza di pratiche di elusione si è proceduto ad esaminare se si fosse verificato un cambiamento della configurazione degli scambi tra i paesi terzi e la Comunità, imputabile a pratiche, processi o lavorazioni per i quali non vi fosse una sufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio, se vi fossero prove dell’esistenza di un pregiudizio o del fatto che gli effetti riparatori del dazio risultassero indeboliti in termini di prezzi e/o di quantitativi del prodotto simile, o che vi fossero prove dell’esistenza di pratiche di dumping in relazione ai valori normali precedentemente accertati per il prodotto simile, se necessario ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 2 del regolamento di base.

(21)

Le pratiche, i processi e le lavorazioni di cui sopra comprendono anche la spedizione del prodotto oggetto delle misure via paesi terzi e l’assemblaggio di parti attraverso operazioni di assemblaggio nella Comunità o in un paese terzo. Per questa ragione, l’esistenza di operazioni di assemblaggio è stata verificata in base all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base.

(22)

A questo proposito, come indicato ai considerando 42 e 82, va osservato che nessuna delle società che hanno collaborato ha presentato informazioni attendibili che hanno potuto essere utilizzate per il calcolo del valore delle componenti utilizzate nelle operazioni di assemblaggio o del valore aggiunto alle componenti, originato nell’operazione di completamento. Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, per giungere a conclusioni in proposito, sono stati utilizzati i dati disponibili.

(23)

Per verificare se le operazioni fossero iniziate o sostanzialmente aumentate dopo l’apertura dell’inchiesta antidumping oppure nel periodo immediatamente precedente, la Commissione ha analizzato i flussi commerciali delle importazioni nella Comunità a partire dall’istituzione delle misure sulle importazioni originarie della Cina.

(24)

Per valutare se, in termini di quantitativi e di prezzi, i prodotti importati avessero indebolito gli effetti riparatori delle misure in vigore sulle importazioni di CFL-i dalla Cina, sono stati usati, ove possibile, i quantitativi e i prezzi delle importazioni spedite dai tre paesi oggetto dell’inchiesta, relativi ad acquirenti comunitari indipendenti. In altri casi, i dati disponibili più attendibili in termini di quantitativi e prezzi sono risultati essere i dati Eurostat. I prezzi determinati in questo modo sono stati poi confrontati con il livello di eliminazione del pregiudizio per i produttori comunitari fissato nell’inchiesta iniziale.

(25)

Infine, a norma dell’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se esistessero elementi di prova dell’esistenza di dumping in relazione al valore normale precedentemente determinato per i prodotti simili o similari. A tal fine, i prezzi all’esportazione delle CFL-i praticati durante il periodo dell’inchiesta dal produttore/esportatore che ha collaborato sono stati confrontati con il valore normale determinato nell’ambito dell’inchiesta che ha condotto all’istituzione delle misure definitive per il prodotto simile. Nell’inchiesta iniziale il valore normale è stato determinato in base ai prezzi o al valore costruito praticati in Messico, che è stato scelto come paese di riferimento ad economia di mercato, adeguato alla Repubblica popolare cinese.

(26)

Ai fini di un equo confronto tra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debito conto, sotto forma di adeguamenti, delle differenze che incidono sui prezzi e sulla loro comparabilità. Il prodotto esportato dal Vietnam si è rivelato possedere caratteristiche fisiche particolari. Pertanto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera a), del regolamento di base, è stato concesso un adeguamento per tenere conto delle differenze a livello di caratteristiche fisiche.

(27)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il dumping è stato calcolato mettendo a confronto la media ponderata del valore normale determinata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto.

4.   Prodotto in oggetto e prodotto simile

(28)

Conformemente alla definizione del regolamento originario, il prodotto in esame è costituito dalle CFL-i, attualmente classificabili al codice NC ex 8539 31 90. Le CFL-i sono lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto.

(29)

L’inchiesta ha dimostrato che le CFL-i esportate verso la Comunità dalla Repubblica popolare cinese e quelle spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine alla Comunità hanno le stesse caratteristiche fisiche di base e gli stessi impieghi. Esse devono pertanto essere considerate prodotti simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base.

5.   Cambiamento della configurazione degli scambi

(30)

Dopo l’istituzione delle misure nel 2001, le importazioni dalla Cina sono diminuite di oltre il 50 %, passando dagli 85 milioni di unità del 2000 ai 37 milioni di unità del 2002. Anche se le importazioni si sono parzialmente riprese dopo il 2002, il livello raggiunto nel 2004 era ancora inferiore di oltre il 20 % rispetto al livello del 2000, prima cioè dell’istituzione delle misure. Al contrario, dopo l’istituzione delle misure, sono aumentate in misura significativa le importazioni dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine, praticamente inesistenti prima del 2001.

(31)

La seguente tabella indica i quantitativi (unità) di lampade fluorescenti importati nell’UE 15 dai paesi in questione, comprese le CFL-i, registrate da Eurostat a livello di codice NC.

Tabella 1

Partner/Periodo

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Cina (unità)

70 483 168

85 154 477

46 763 569

37 493 151

54 845 219

69 604 510

crescita (%)

151

182

100

80

117

149

Vietnam (unità)

0

0

925 518

1 920 973

5 451 201

8 215 491

crescita (%)

0

0

100

208

589

888

Filippine (unità)

768 406

82 840

1 487 219

2 995 323

3 250 691

3 956 526

crescita (%)

52

6

100

201

219

266

Pakistan (unità)

0

0

196 240

584 065

674 119

1 255 456

crescita (%)

0

0

100

298

344

640

Fonte: Eurostat, codice NC 8539 31 90, UE 15, base 100 nel 2001.

(32)

Analizzando ulteriormente tali dati, integrati e verificati con altre fonti statistiche, è emerso che circa la metà delle esportazioni totali della Cina registrate da Eurostat consistevano in CFL-i e che l’andamento delle importazioni del prodotto in esame è collegato all’andamento delle lampade fluorescenti, nel senso che entrambe le categorie hanno evidenziato un andamento simile.

(33)

È inoltre emerso che il recupero delle importazioni cinesi nel 2003 e nel 2004 è dipeso in gran parte dall’aumento delle esportazioni di società non soggette a dazi antidumping o soggette a dazi antidumping bassi — la Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co. Ltd («Lisheng») e la Shenzhen Zuoming Electronic Co. Ltd («Shenzhen») — mentre, nello stesso periodo, i livelli delle importazioni delle altre società sono rimasti relativamente stabili.

(34)

La tabella seguente, basata su dati statistici raccolti dagli Stati membri e compilati dalla Commissione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base, riporta le unità di CFL-i provenienti dalla Lisheng e dalla Shenzhen, da una parte, e dalle rimanenti società cinesi soggette ad aliquote di dazio più elevate, dall’altra.

Tabella 2

Società

Aliquota del dazio antidumping in vigore

2002

2003

2004

Lisheng Electronic & Lighting (Xiamen) Co., Ltd

0 %

100

101

154

Shenzhen Zuoming Electronic Co., Ltd

8,4 %

100

178

221

Altre società

dal 17,1 % al 66,1 %

100

119

128

Totale

 

100

110

150

Fonte: dati statistici raccolti dagli Stati membri e compilati dalla Commissione, a norma dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento di base.

(35)

Come indicato ai considerando 18 e 19, per quanto concerne le Filippine, i volumi delle importazioni sono stati determinati in base alle statistiche Eurostat.

(36)

Prima del 2001, e quindi prima dell’istituzione delle misure antidumping definitive, le importazioni provenienti dalle Filippine erano insignificanti. Nel 2001, dopo l’istituzione dei dazi, le importazioni sono quasi raddoppiate, passando dagli 1,4 milioni di unità del 2001 ai 2,9 milioni di unità del 2002. Nel periodo dell’inchiesta, le importazioni hanno raggiunto 3,9 milioni di unità, registrando quindi un aumento totale, rispetto al 2001, del 262 %.

(37)

L’inchiesta ha rivelato che a partire dal 2000, le esportazioni dalla Repubblica popolare cinese alle Filippine sono aumentate in maniera costante, per poi subire un’impennata nel 2003. Le statistiche relative alle importazioni dalle Filippine indicano, per lo stesso periodo, valori sempre e significativamente superiori ai valori delle esportazioni dalla Cina alle Filippine. Le differenze corrispondono ai volumi esportati dalle Filippine alla Comunità e indicano che le merci possono essere state trasferite dalla Cina alla Comunità tramite trasbordo via Filippine.

(38)

Come indicato al considerando 18 e spiegato al considerando 52, le informazioni presentate dall’unico esportatore pakistano che ha collaborato, la Ecopak Lighting, sono risultate inattendibili anche per quanto riguarda le vendite all’esportazione verso la Comunità e non hanno potuto essere prese in considerazione. Pertanto, per determinare i volumi delle importazioni dal Pakistan sono state utilizzate le statistiche Eurostat. Le cifre Eurostat indicano che le importazioni dal Pakistan sono cominciate nel 2001, ovverosia dopo l’inchiesta iniziale e la conseguente istituzione delle misure definitive, e che durante il periodo dell’inchiesta esse sono aumentate del 490 %, passando da 0,2 milioni di unità nel 2001 a 0,9 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta.

(39)

Come indicato ai considerando 17 e 19, per quanto concerne il Vietnam, per determinare i volumi delle importazioni sono state utilizzate le statistiche Eurostat. Le importazioni sono cominciate nel 2001 dopo l’istituzione delle misure definitive e sono raddoppiate nel 2002. In totale, le importazioni sono passate da 0,9 milioni di unità nel 2001 a 7,1 milioni di unità nel periodo dell’inchiesta, aumentando cioè del 767 %.

6.   Conclusioni sul cambiamento della configurazione degli scambi

(40)

La diminuzione delle esportazioni cinesi verso la Comunità e il contemporaneo aumento delle esportazioni dal Vietnam, dal Pakistan e dalle Filippine dopo l’istituzione delle misure definitive rappresentano un cambiamento della configurazione degli scambi tra tali paesi e la Comunità.

(41)

L’aumento delle importazioni dalla Repubblica popolare cinese tra il 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta dipende in larga misura dall’aumento delle importazioni provenienti dalla Lisheng e dalla Shenzhen, società soggette a dazio basso o non soggette a dazio, che avrebbero avuto un interesse nullo o minore ad eludere le misure in vigore tramite trasbordo od operazioni di assemblaggio in paesi terzi. Pertanto, tale aumento non inficia le conclusioni di cui sopra.

7.   Filippine

a)   Forma di elusione

(42)

Poiché nessuna società filippina ha collaborato all’inchiesta presente, la valutazione si è basata sulle informazioni disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, e quindi anche sulle informazioni contenute nella domanda. Il richiedente ha fornito elementi di prova relativi all’esistenza di pratiche di trasbordo e di operazioni di assemblaggio nelle Filippine.

b)   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(43)

In mancanza di collaborazione, la Commissione ha dovuto basare le sue conclusioni sui fatti disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Nella fattispecie, le informazioni presentate dal richiedente contenevano elementi di prova di pratiche di trasbordo e di operazioni di assemblaggio volte ad eludere le misure antidumping in vigore. Come indicato al considerando 37, esiste inoltre una coincidenza temporale tra l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni cinesi e il cambiamento della configurazione delle esportazioni originarie della Cina, da un parte, e della configurazione delle importazioni dalle Filippine alla Comunità, dall’altra. Poiché tale cambiamento conferma gli elementi di prova già presentati nella domanda, la Commissione ha concluso che il cambiamento della configurazione degli scambi è dipeso dall’istituzione delle misure antidumping piuttosto che da un’altra motivazione o giustificazione economica, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base.

c)   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(44)

Il cambiamento della configurazione delle importazioni nella Comunità si è verificato dopo l’istituzione delle misure antidumping sulle importazioni dalla Cina di CFL-i. Tale cambiamento di flussi commerciali si è tradotto nell’aumento significativo del volume delle importazioni, che, come indicato al considerando 36, tra il 2001 e il periodo dell’inchiesta, è stato pari al 250 %. La Commissione ha pertanto concluso che l’aumento delle importazioni in termini di quantitativi ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping sul mercato comunitario.

(45)

Per quanto riguarda i prezzi dei prodotti spediti dalle Filippine, in mancanza di collaborazione da parte degli esportatori filippini, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, i prezzi sono stati determinati in base ai dati registrati da Eurostat. I prezzi all’esportazione praticati dalle Filippine sono risultati in media inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio fissato nell’inchiesta iniziale.

(46)

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni del prodotto in esame dalle Filippine hanno indebolito gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi.

d)   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(47)

Dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione determinata come indicato al considerando 45 nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono emerse pratiche di dumping relative alle CFL-i spedite dalle Filippine.

e)   Conclusioni

(48)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento di base, il dazio antidumping istituito sulle importazioni di CFL-i originarie della Cina è stato eluso tramite trasbordo via Filippine.

8.   Pakistan

a)   Forma di elusione

(49)

L’inchiesta ha rivelato che la Ecopack Lighting dispone in Pakistan di un impianto per la produzione e l’assemblaggio di CFL-i. La Ecopack Lighting è collegata alla Firefly Lighting Co. Ltd, una società cinese soggetta al pagamento del dazio antidumping definitivo.

(50)

La Ecopack Lighting è stata registrata all’inizio del 2001 (durante l’inchiesta iniziale) ed ha cominciato l’attività nel maggio 2001, dopo l’istituzione delle misure provvisorie previste dall’inchiesta iniziale. I macchinari e le attrezzature sono stati acquistati presso una società commerciale cinese. Il trasferimento del materiale dalla Repubblica popolare cinese al Pakistan è cominciato nel febbraio 2001, subito prima dell’istituzione delle misure provvisorie previste dall’inchiesta iniziale. L’inchiesta ha rivelato tuttavia che la Ecopack Lighting non ha mai prodotto CFL-i in Pakistan, limitandosi ad effettuare operazioni di assemblaggio. La Commissione dispone di elementi di prova che dimostrano che le componenti delle CFL-i erano prodotte dalla società cinese collegata ed importate in «kit» semiassemblati. Inoltre, la Ecopak Lighting non disponeva dei macchinari e delle attrezzature necessari per produrre CFL-i. Nella sede pakistana, sono stati trovati solamente macchinari destinati all’assemblaggio.

(51)

All’epoca della visita di verifica, nella sede non avveniva alcuna attività (né di produzione, né di assemblaggio), non erano presenti addetti e non esistevano scorte. La società ha spiegato che, pur avendo svolto operazioni di assemblaggio nel periodo dell’inchiesta, come dimostravano le attrezzature ed un elenco di addetti, essa aveva interrotto le attività poco prima dell’inizio dell’inchiesta presente e non aveva ancora deciso se riprenderle o meno. Non è stato pertanto possibile stabilire l’esistenza di una capacità produttiva.

(52)

Inoltre, è emerso che la Ecopack Lighting possedeva due serie di documenti contabili. La contabilità e le relazioni dei revisori dei conti non si sono rivelate conformi ai principi contabili internazionali e pertanto sono state considerate inattendibili. Pertanto, non è stato possibile determinare un valore attendibile dei macchinari (necessario per il calcolo dell’ammortamento da inserire nel calcolo del valore aggiunto), né il valore preciso delle componenti importate o il valore aggiunto a tali componenti. In ogni caso, la società non ha fornito alcuna informazione che avrebbe permesso alla Commissione di esaminare le soglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).

(53)

Alla luce degli elementi di prova disponibili, ovverosia le informazioni fornite dal richiedente e il fatto che quasi tutte le componenti risultavano importate dalla Repubblica popolare cinese, sotto forma di kit, da una società collegata soggetta alle misure antidumping, la Commissione ha concluso che le operazioni che si sono svolte in Pakistan durante il periodo dell’inchiesta devono essere considerate operazioni di assemblaggio che hanno permesso di eludere i dazi antidumping definitivi in vigore.

b)   Insufficiente motivazione o giustificazione economica oltre all’istituzione del dazio antidumping

(54)

L’inchiesta ha rivelato altri fatti che hanno confermato che le operazioni di assemblaggio in Pakistan non avevano una motivazione o giustificazione economica diversa dall’istituzione del dazio antidumping.

(55)

Il cambiamento della configurazione degli scambi descritto sopra è coinciso con l’avvio delle operazioni di assemblaggio di CFL-i in Pakistan. L’inchiesta ha inoltre rivelato che, mentre le vendite di CFL-i alla Comunità venivano effettuate dal Pakistan, la società collegata cinese continuava a rifornire altri mercati direttamente dalla Repubblica popolare cinese. I clienti comunitari della Ecopack Lighting ordinavano le CFL-i direttamente alla società collegata cinese.

(56)

L’esportatore ha affermato che la ragione principale dell’avvio delle attività in Pakistan è stato l’ambiente favorevole agli investimenti stranieri, il miglioramento delle infrastrutture e il basso costo della manodopera. La società ha inoltre affermato che il mercato comunitario è diverso dagli altri mercati dal punto di vista della domanda, dei tipi di prodotto e dei prezzi e che è quindi necessaria una strategia esportativa diversa rispetto agli altri mercati.

(57)

Nessuna di queste argomentazioni ha potuto essere avallata da sufficienti elementi di prova e la società non è riuscita a dimostrare di avere tenuto conto di tali fattori all’epoca della decisione di avviare le attività in Pakistan. In realtà, i risultati della verifica in loco contraddicono palesemente le affermazioni della società. Inoltre, per quanto riguarda l’interruzione delle attività, la società non è stata in grado di fornire una spiegazione ragionevole. In ogni caso, la società potrebbe riprendere rapidamente le attività di assemblaggio.

(58)

Alla luce di quanto precede e poiché la società stessa ha ammesso che le operazioni di assemblaggio sono cominciate a causa dei dazi antidumping in vigore nella Comunità, la Commissione ha concluso che non vi sono motivazioni o giustificazioni economiche diverse dall’istituzione del dazio antidumping.

c)   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(59)

L’analisi del flusso commerciale basata sui dati Eurostat ha evidenziato che il cambiamento della configurazione delle importazioni comunitarie, intervenuto dopo l’imposizione di misure definitive sulle importazioni originarie della Cina, ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario. Nel periodo dell’inchiesta relativo all’inchiesta presente, infatti, la società pakistana ha addirittura esportato verso la Comunità quantitativi considerevolmente superiori rispetto a quelli esportati durante il periodo dell’inchiesta iniziale dalla società cinese ad essa collegata.

(60)

Per quanto concerne i prezzi del prodotto spedito dal Pakistan, è emerso che i prezzi praticati a clienti indipendenti nella Comunità sono inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio fissato per i produttori comunitari nell’inchiesta iniziale.

(61)

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni dal Pakistan del prodotto in questione indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi.

d)   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(62)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono emerse pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni di CFL-i spedite dal Pakistan.

9.   Vietnam

a)   Considerazioni di ordine generale

(63)

La richiesta conteneva elementi di prova sufficienti dell’esistenza di pratiche di elusione, tramite trasbordo e operazioni di assemblaggio, delle misure antidumping in vigore da parte delle importazioni originarie del Vietnam.

(64)

Hanno risposto al questionario quattro produttori esportatori vietnamiti. La Commissione ha realizzato visite di verifica presso le sedi di tre di queste società. La quarta società (Halong Simexco) non ha dato il permesso di procedere alla verifica e pertanto la sua risposta al questionario è stata considerata inattendibile. Ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, le conclusioni relative a tale società si sono basate sui dati disponibili. In particolare, la Commissione ha concluso che non ci sono motivi per ritenere che le operazioni di tale società non abbiano costituito pratiche di elusione ai sensi dell’articolo 13 del regolamento di base.

(65)

Le altre tre società possiedono impianti di assemblaggio e produzione di CFL-i in Vietnam, ma solo una (la Eco Industries Vietnam) ha esportato il prodotto in esame nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta. La Energy Research Vietnam, avendo cominciato ad esportare dopo il periodo dell’inchiesta, ha chiesto di beneficiare di un’esenzione in quanto nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 4, e dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(66)

Infine, la Rang Dong Light Source and Vacuum Flask Joint Stock Company (Ralaco) non ha esportato il prodotto in esame durante o dopo il periodo dell’inchiesta. In questo caso, non è stato pertanto possibile decidere se i dazi antidumping definitivi siano stati elusi. La situazione di tale società sarà soggetta ad un riesame su richiesta nel caso siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4.

b)   Forma di elusione

(67)

Una delle società di cui al considerando 65, la Energy Research Vietnam Co. Ltd, che non ha esportato nella Comunità durante il periodo dell’inchiesta, ha cominciato a esportare CFL-i dopo il periodo dell’inchiesta, chiedendo il trattamento di nuovo esportatore ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, e dell’articolo 11, paragrafo 4, del regolamento di base.

(68)

La verifica delle risposte al questionario di tale società è risultata però decisamente difficile, a causa anche della presenza di informazioni fuorvianti (per esempio non è stata denunciata la presenza di scorte del prodotto in esame venduto alla Comunità); le informazioni sono pertanto state giudicate inattendibili. Inoltre, la Energy Research Vietnam Co. Ltd ha omesso di fornire informazioni relative all’acquisto di una società vietnamita riguardo alla quale il richiedente aveva presentato nella domanda elementi di prova di pratiche di elusione. Infine, la Energy Research Vietnam Co. Ltd non ha concesso il permesso relativo ad una verifica in loco presso la sede della sua società madre di Hong Kong, nonostante avesse dichiarato che la maggior parte dei documenti pertinenti per l’inchiesta si trovassero presso tale società.

(69)

Alla luce di quanto precede, la Commissione ha concluso che la Energy Research Vietnam Co. Ltd non ha collaborato e che quindi le conclusioni relative a tale società avrebbero dovuto basarsi sui dati disponibili. Pertanto, ed in particolare sulla base degli elementi di prova presentati dal richiedente e del fatto che le informazioni incluse nel questionario sono risultate largamente lacunose, la Commissione ha concluso che la domanda della società di beneficiare dello status di nuovo esportatore non ha potuto essere valutata.

(70)

Dopo la comunicazione di tali conclusioni, la società ha affermato di avere collaborato pienamente e si è opposta alla maggior parte delle conclusioni di cui al considerando 68. Tuttavia, a fronte degli elementi di prova obiettivi raccolti dalla Commissione, tali obiezioni sono risultate non suffragate da prove e prive di fondamento. La Commissione conferma pertanto le conclusioni di cui al considerando 69.

(71)

La Eco Industries Vietnam, di cui al considerando 65, appartiene ad un gruppo la cui società madre, la Eco International Inc., ha sede negli Stati Uniti. Gli impianti di produzione delle CFL-i risalgono all’agosto 2003 e le esportazioni verso la Comunità sono cominciate lo stesso anno. L’importazione, la vendita e il marketing delle CFL-i nella Comunità coinvolgono anche due società collegate nella Comunità (Danimarca e Spagna). Le CFL-i prodotte in Vietnam vengono quasi interamente esportate nella Comunità (ad eccezione di una bassa percentuale venduta in Indonesia non durante il periodo dell’inchiesta). La e3-light, la società danese collegata, ha inoltre acquistato CFL-i tramite un operatore commerciale collegato (ECO Industries China) dalla Cina, rivendendole negli Stati Uniti.

(72)

Poiché l’inchiesta ha rivelato che la contabilità della società non era conforme ai principi di contabilità generalmente ammessi (GAAP) e che, in genere, evidenziava gravi lacune, essa è stata giudicata inattendibile. Pertanto, non è stato possibile calcolare su tale base i costi della società. L’inchiesta ha inoltre rivelato che, nel periodo dell’inchiesta, la società situata in Vietnam ha importato quasi tutte le componenti utilizzate per la produzione di CFL-i dalla Cina.

(73)

Poiché non è stato possibile calcolare il valore preciso dei pezzi importati, non è nemmeno stato possibile determinare il valore aggiunto da tali pezzi. La società non ha fornito alcuna informazione attendibile che avrebbe permesso l’esame delle soglie di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera b).

(74)

Pertanto, la valutazione relativa alla Eco Industries Vietnam è stata fatta sulla base dei dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Alla luce di tali dati, ovverosia del fatto che la società ha iniziato le attività dopo l’istituzione delle misure sulle importazioni cinesi e del fatto che la maggior parte delle componenti sono risultate importate dalla Repubblica popolare cinese, la Commissione ha concluso che le attività della Eco Industries Vietnam durante il periodo dell’inchiesta vanno considerate operazioni di assemblaggio volte ad eludere i dazi antidumping definitivi in vigore.

(75)

Dopo la comunicazione delle conclusioni, la società ha affermato che lo stabilimento vietnamita riforniva quasi esclusivamente il mercato comunitario, perché la sua capacità non era sufficiente per rifornire altri mercati. La Commissione ha però verificato che per buona parte del periodo dell’inchiesta non vi sono state attività produttive e che pertanto vi sarebbero state capacità di riserva sufficienti per rifornire i mercati diversi dal mercato comunitario. La società ha inoltre affermato che la propria contabilità avrebbe dovuto essere considerata attendibile, in quanto soggetta a revisione contabile e giudicata conforme ai GAAP vietnamiti. La società non possedeva tuttavia un libro mastro e utilizzava un sistema contabile che non ha permesso la verifica dell’esaustività e dell’accuratezza dei conti. La Commissione conferma pertanto le conclusioni di cui al considerando 74.

c)   Indebolimento dell’effetto riparatore del dazio antidumping

(76)

L’analisi del flusso commerciale ha evidenziato che il cambiamento della configurazione delle importazioni comunitarie, intervenuto dopo l’istituzione di misure definitive sulle importazioni originarie della Cina ha indebolito gli effetti riparatori delle misure antidumping in termini di quantitativi importati sul mercato comunitario.

(77)

Poiché all’inchiesta presente ha collaborato solamente una società che durante il periodo dell’inchiesta ha esportato il prodotto in esame nell’UE 15, per quanto riguarda le società rimanenti, l’analisi relativa ai quantitativi ed ai prezzi si è basata sui dati Eurostat. Come indicato ai considerando 17 e 39, dopo l’istituzione delle misure definitive, le importazioni sono aumentate in misura significativa, ovverosia di oltre il 700 %.

(78)

Per quanto concerne i prezzi del prodotto spedito dal Vietnam, è emerso essi sono stati inferiori al livello di eliminazione del pregiudizio fissato per i produttori comunitari nell’inchiesta iniziale.

(79)

Di conseguenza, la Commissione ha concluso che le importazioni dal Vietnam del prodotto in questione indebolivano gli effetti riparatori del dazio in termini di prezzi e di quantitativi. Le stesse conclusioni valgono per l’analisi relativa alle esportazioni della Eco Industries.

d)   Elementi di prova dell’esistenza del dumping

(80)

A norma dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, dal confronto tra la media ponderata del valore normale accertata nell’ambito dell’inchiesta iniziale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione nel corso del periodo dell’inchiesta presente, espressa in percentuale del prezzo cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono emerse pratiche di dumping relative alle importazioni di CFL-i spedite dal Vietnam. La stessa conclusione è valida per i prezzi all’esportazione praticati dalla Eco Industries Vietnam.

(81)

Questa società ha affermato che il valore normale accertato nell’inchiesta iniziale non corrispondeva più alle caratteristiche del mercato dal punto di vista dei prezzi del periodo dell’inchiesta e avrebbe dovuto pertanto essere ricalcolato o modificato di conseguenza, senza peraltro fornire una giustificazione per tale affermazione. L’articolo 13, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di base prevede esplicitamente che vi siano elementi di prova dell’esistenza del dumping in relazione ai valori normali precedentemente determinati per i prodotti simili o similari. Il metodo usato dalla Commissione è quindi conforme al regolamento di base e non ci sono motivi per adeguare o ricalcolare il valore normale relativo al periodo dell’inchiesta presente. La società ha inoltre affermato che nella costruzione del prezzo all’esportazione della Eco Industries Vietnam, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 9, del regolamento di base, un importo significativo di spese generali, amministrative e di vendita sostenute dall’importatore danese collegato (e3 light) è stato inserito nel calcolo erroneamente, in quanto tale importo avrebbe riguardato servizi forniti alla società madre americana e non avrebbe pertanto avuto alcun rapporto con le vendite del prodotto in esame nella Comunità, ma tale affermazione non è però stata suffragata da alcun elemento di prova fornito dalla società. Inoltre la società non ha quantificato l’importo incluso erroneamente, secondo quanto asserito, nelle spese generali, amministrative e di vendita, né ha presentato alcuna informazione che avrebbe potuto permettere alla Commissione di calcolare tali costi, anche in maniera approssimativa. Per quanto riguarda tale società, vengono pertanto confermate le conclusioni di cui al considerando 80.

C.   CONCLUSIONI

(82)

L’inchiesta attuale è stata caratterizzata da un basso livello di collaborazione. Le società disposte a collaborare hanno presentato informazioni inattendibili; pertanto le conclusioni si sono in larga misura basate sui dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base.

(83)

L’inchiesta ha rivelato l’esistenza di pratiche di elusione delle misure relative alle CFL-i originarie della Repubblica popolare cinese, ai sensi dell’art 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento di base, tramite i tre paesi in questione. Alla luce di quanto precede, le misure antidumping in vigore sulle importazioni del prodotto in esame originario della Repubblica popolare cinese dovrebbero essere estese allo stesso prodotto spedito dal Vietnam, dal Pakistan e/o dalle Filippine, dichiarato o meno originario del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine.

(84)

Le misure da estendere sono quelle di cui all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento originale relative a «tutte le altre società».

(85)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento di base, secondo cui le misure estese devono applicarsi alle importazioni entrate nella Comunità in regime di registrazione imposta dal regolamento di apertura, devono essere prelevati dazi su tali importazioni registrate di CFL-i spedite dal Pakistan, dal Vietnam e dalle Filippine.

D.   RICHIESTE DI ESENZIONE

(86)

Le quattro società vietnamite e la società pakistana che hanno risposto al questionario hanno fatto domanda di esenzione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base.

(87)

Come indicato al considerando 64, una di queste società (la Halong Simexco) ha successivamente sospeso la collaborazione e in mancanza di altre informazioni attendibili, la Commissione ha concluso che tale società eludeva le misure antidumping in vigore. La richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, è stata pertanto respinta.

(88)

Come indicato al considerando 66, una seconda società vietnamita, la Ralaco, non ha esportato il prodotto né durante il periodo dell’inchiesta, né dopo tale periodo e la Commissione non ha potuto trarre nessuna conclusione sulla natura delle sue attività. Di conseguenza, la Commissione non ha concesso l’esenzione a tale società. Tuttavia, se le condizioni di cui all’articolo 11, paragrafo 4, e all’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dovessero essere soddisfatte dopo l’estensione delle misure antidumping in vigore, la situazione della società potrebbe, su richiesta, essere sottoposta a riesame.

(89)

Come indicato al considerando 69, la terza società, la Energy Research Vietnam Co. Ltd, ha presentato informazioni fuorvianti, che hanno permesso di concludere che la società ha eluso le misure antidumping definitive in vigore. Inoltre, i suoi rapporti con una società cinese sospettata di essere coinvolta in pratiche di elusione non sono stati chiariti. La richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, è stata pertanto respinta.

(90)

Come indicato al considerando 70 e seguenti, la quarta società vietnamita, la Eco Industries Vietnam Co. Ltd, non disponeva di relazioni contabili attendibili e non è stato quindi possibile determinare il valore aggiunto alle componenti importate. Tuttavia, le componenti per la produzione di CFL-i erano quasi integralmente importate dalla Cina. Le operazioni di assemblaggio condotte in Vietnam sono pertanto state considerate pratiche di elusione delle misure in vigore. Pertanto, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, non è stato possibile concedere l’esenzione.

(91)

Infine, come indicato al considerando 49 e seguenti, è emerso che la società pakistana ha eluso il dazio antidumping in vigore, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di base. Inoltre, tale società è collegata ad una società attualmente oggetto di misure, la Firefly Lighting Co. Ltd. Pertanto, la richiesta di esenzione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, è stata respinta.

(92)

Altri esportatori interessati che non sono stati contattati dalla Commissione nell’ambito della presente inchiesta e che intendono presentare domanda di esenzione dall’estensione del dazio antidumping ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento di base dovranno completare un questionario che permetta alla Commissione di determinare se l’esenzione dal dazio antidumping può essere concessa. L’esenzione può essere concessa previa valutazione della situazione del mercato del prodotto in esame, della capacità di produzione e dell’utilizzazione degli impianti, degli appalti e delle vendite e tenendo conto della probabilità che siano attuate pratiche per le quali vi è una motivazione o giustificazione economica insufficiente e degli elementi di prova del dumping. La Commissione procede, di norma, anche ad una visita di verifica in loco. La richiesta deve essere inviata senza indugio alla Commissione completa di tutte le informazioni utili, compresa l’eventuale modifica delle attività della società connesse alla produzione e alle vendite per l’esportazione del prodotto in esame,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Il dazio antidumping definitivo del 66,1 %, istituito con il regolamento (CE) n. 1470/2001 sulle importazioni di lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, classificabili al codice NC ex 8539 31 90 e originarie della Repubblica popolare cinese, è esteso alle lampade fluorescenti compatte elettroniche a scarica con uno o più tubi di vetro, in cui tutti gli elementi di illuminazione e tutti i componenti elettronici sono fissati al o incorporati nel supporto, spedite dal Vietnam, dal Pakistan o dalle Filippine indipendentemente dal fatto che siano dichiarate o meno originarie del Vietnam, del Pakistan o delle Filippine (codice TARIC 85393190*92).

2.   I dazi estesi a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono riscossi sulle importazioni registrate a norma dell’articolo 13, paragrafo 3, e dell’articolo 14, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 384/96.

3.   Si applicano le disposizioni in vigore in materia di dazi doganali.

Articolo 2

1.   Le domande di esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 devono essere presentate per iscritto in una delle lingue ufficiali della Comunità e firmate da una persona autorizzata a rappresentare il richiedente. La domanda va inviata al seguente indirizzo:

Commissione europea

Direzione generale del Commercio

Direzione B

Ufficio J-79 05/17

B-1049 Bruxelles

Fax (322) 295 65 05

2.   A norma dell’articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 384/96, la Commissione, sentito il comitato consultivo, può autorizzare, mediante decisione, l’esenzione dal dazio esteso a norma dell’articolo 1 delle importazioni da parte di società che non eludono le misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 1470/2001.

Articolo 3

Le autorità doganali sono invitate a sospendere la registrazione delle importazioni prevista dall’articolo 2 del regolamento (CE) n. 1582/2004.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 6 giugno 2005.

Per il Consiglio

Il presidente

J. KRECKÉ


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 195 del 19.7.2001, pag. 8.

(3)  GU C 244 del 10.10.2002, pag. 2.

(4)  GU L 71 del 10.3.2004, pag. 35.

(5)  GU L 289 del 10.9.2004, pag. 54.


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