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Document 32005R0736
Commission Regulation (EC) No 736/2005 of 13 May 2005 supplementing the Annex to Regulation (EC) No 2400/96 as regards the entry of a name in the ‘Register of protected designations of origin and protected geographical indications’ (Miel d’Alsace) — (PGI)
Regolamento (CE) n. 736/2005 della Commissione, del 13 maggio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Miel d’Alsace) — (IGP)
Regolamento (CE) n. 736/2005 della Commissione, del 13 maggio 2005, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Miel d’Alsace) — (IGP)
GU L 122 del 14.5.2005, pp. 10–14
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
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14.5.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 122/10 |
REGOLAMENTO (CE) n. 736/2005 DELLA COMMISSIONE
del 13 maggio 2005
che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 per quanto riguarda l’iscrizione di una denominazione nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette (Miel d’Alsace) — (IGP)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli ed alimentari (1), in particolare l’articolo 7, paragrafo 5, lettera b), e l’articolo 6, paragrafi 3 e 4, primo trattino,
considerando quanto segue:
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(1) |
A norma dell’articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2081/92, è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea la domanda di registrazione della denominazione «Miel d’Alsace», presentata dalla Francia (2). |
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(2) |
La Germania ha presentato una dichiarazione di opposizione alla registrazione, a norma dell’articolo 7 del regolamento (CEE) n. 2081/92. L’opposizione riguardava il mancato rispetto delle condizioni previste dall’articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2081/92. Secondo la Germania, alcuni elementi del disciplinare, relativi in particolare alla prova dell’origine, erano insufficienti per soddisfare la definizione di indicazione geografica. |
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(3) |
Con lettera del 6 febbraio 2003, la Commissione ha invitato gli Stati membri interessati a cercare un accordo conformemente alle rispettive procedure interne. |
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(4) |
Poiché non è stato raggiunto alcun accordo tra la Francia e la Germania entro il termine previsto di tre mesi, la Commissione è tenuta a prendere una decisione secondo la procedura prevista dall’articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2081/92. |
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(5) |
In esito ai contatti intrapresi tra la Francia e la Germania riguardo a «Miel d’Alsace», sono state apportate alcune precisazioni al disciplinare della denominazione in oggetto, relative in particolare alle caratteristiche chimiche dei mieli e alla prova dell’origine. Il punto 4 della scheda ricapitolativa del disciplinare della denominazione in oggetto è stato adattato di conseguenza. |
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(6) |
Alla luce di questi elementi, la denominazione suddetta può essere iscritta nel Registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. |
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(7) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di regolamentazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine protette, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L’allegato del regolamento (CE) n. 2400/96 della Commissione (3) è completato con la denominazione figurante nell’allegato I del presente regolamento.
Articolo 2
La scheda consolidata che riporta i principali elementi del disciplinare figura nell’allegato II del presente regolamento.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 13 maggio 2005.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(2) GU C 71 del 20.3.2002, pag. 11.
(3) GU L 327 del 18.12.1996, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 205/2005 (GU L 33 del 5.2.2005, pag. 6).
ALLEGATO I
PRODOTTI DELL’ALLEGATO I DEL TRATTATO DESTINATI ALL’ALIMENTAZIONE UMANA
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro)
FRANCIA
Miel d’Alsace (IGP)
ALLEGATO II
REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
«MIEL D’ALSACE»
(N. CE: FR/00150)
DOP ( ) IGP (X)
La presente scheda costituisce una sintesi redatta a scopo informativo. Per un’informazione completa, gli interessati e in particolare i produttori dei prodotti tutelati dalla DOP o dalla IGP in oggetto, sono invitati a consultare la versione completa del disciplinare presso i servizi o le associazioni nazionali oppure presso i servizi competenti della Commissione europea.
1.
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Nome: |
Ministère de l’agriculture et de la pêche — direction des politiques économique et internationale — bureau des signes de qualité et de l’agriculture biologique |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(33) 149 55 81 01 |
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Fax |
(33) 149 55 57 85 |
2.
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2.1. |
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2.2. |
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2.3. |
Composizione Produttori/trasformatori (X) altro ( ) |
3.
4.
4.1. Nome «Miel d’Alsace»
4.2. Descrizione Prodotto elaborato dalle api a partire da zuccheri prodotti dai vegetali, sotto forma di essudato di fiori (nettare) o sotto forma di linfa raccolta da insetti parassiti (melata). Ogni prodotto presenta caratteristiche proprie (contenuto massimo di acqua, conduttività, acidità, HMF, colore e sapore tipico).
Miele di abete: di colore bruno con riflessi verdi, emana un leggero odore di resina ed un aroma balsamico.
Miele di castagno: di colore che va dal marrone chiaro al marrone scuro, emana un odore di mela stramatura; sapore tannico, lievemente astringente.
Miele di acacia: di colore chiaro, emana un odore soave di fiore d’acacia; aroma di robinia e di arnia.
Miele di tiglio: di colore che va dal giallo chiaro al giallo scuro, ha odore e sapore mentolati con una punta di amaro.
Miele di bosco: di colore intenso, emana aromi sottili dovuti alla mescolanza di melate e di nettari; sapore intenso, lievemente astringente.
Miele di fiori: di colore da chiaro a scuro, emana aromi complessi dovuti alla mescolanza di nettari; fortemente zuccherino.
4.3. Zona geografica Le arnie per la produzione devono essere installate in Alsazia. Per il miele di abete il perimetro è circoscritto al versante alsaziano dei massicci dei Vosgi e del Giura. Il miele di castagno è raccolto sulle colline ai piedi dei Vosgi (Basso e Alto Reno nei boschi di Brumath e di Haguenau). Il miele di tiglio si raccoglie nei boschi della Hardt (Alto Reno).
Le zone di raccolta del miele — determinanti per la qualità e la tipicità del prodotto — sono definite, ma è consentito procedere all’estrazione in altre zone, una volta che sia garantita la tracciabilità.
4.4. Prova d’origine Gli apicoltori e i luoghi di produzione sono identificati, registrati e controllati. Le zone di produzione devono essere obbligatoriamente situate in Alsazia. Il controllo della tracciabilità del miele è garantito dalla contabilità delle etichette, che viene confrontata con le dichiarazioni di raccolta e le scorte.
La prova dell’origine è controllata anche mediante un’analisi microscopica effettuata sul 30 % della produzione totale di miele d’Alsazia per denominazione.
4.5. Metodo di ottenimento Le arnie sono collocate in una zona che comprende le essenze forestali o floristiche corrispondenti al tipo di miele che si desidera ottenere: miele di acacia, di tiglio, di abete, di castagno, di bosco o mille fiori. Il miele, una volta maturo, viene estratto a freddo, quindi decantato, immagazzinato e infine confezionato. Ogni lotto viene sottoposto ad analisi fisico-chimica e sensoriale. Inoltre, questi tipi di miele debbono essere conformi ai criteri fisico-chimici e organolettici definiti nel disciplinare.
4.6. Legame
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Una caratteristica particolare legata al prodotto: Ogni tipo di miele sviluppa proprie caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche, definite nel disciplinare e corrispondenti alla varietà floristica della regione. La diversità dei mieli alsaziani è direttamente ascrivibile alla diversità degli ecosistemi: in effetti, l’Alsazia è caratterizzata da una zona montagnosa coperta di conifere, da una zona collinosa e da altipiani ricoperti di vigneti, prati e boschi di faggi e castagni nonché da una zona di pianura che include colture e prati. Questa diversità degli ecosistemi offre quindi possibilità di raccolta all’inizio della primavera e all’inizio dell’autunno con un’ampia gamma di prodotti. |
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Una reputazione storica e attuale: La produzione di miele è attestata in Alsazia fin dal settimo secolo:
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4.7. Struttura di controllo
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Nome: |
Certiqual, association de certification des produits de qualité d’Alsace |
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Indirizzo: |
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Tel. |
(33) 388 19 16 79 |
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Fax |
(33) 388 19 55 29 |
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E-mail: |
certiqual2@wanadoo.fr |
4.8. Etichettatura Miel d’Alsace con la menzione obbligatoria del tipo di miele (di acacia, di tiglio, di abete, di castagno, di bosco, millefiori)
Freschezza, qualità e sapore garantiti, caratteristiche la cui conformità è attestata da Certiqual F- 67309 Schiltigheim
4.9. Condizioni nazionali —