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Document 32005R0058

Regolamento (CE) n. 58/2005 della Commissione, del 14 gennaio 2005, relativo al rilascio di titoli d’importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005

GU L 13 del 15.1.2005, pp. 11–12 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/58/oj

15.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 13/11


REGOLAMENTO (CE) N. 58/2005 DELLA COMMISSIONE

del 14 gennaio 2005

relativo al rilascio di titoli d’importazione per talune conserve di funghi per il periodo dal 1o gennaio al 30 giugno 2005

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1),

visto il regolamento (CE) n. 1864/2004 della Commissione, del 26 ottobre 2004, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari per conserve di funghi importate da paesi terzi (2), in particolare l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

I quantitativi per i quali sono state presentate domande di titoli dagli importatori tradizionali e dai nuovi importatori dal 3 al 10 gennaio 2005, a norma dell’articolo 8, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004, eccedono i quantitativi disponibili per i prodotti originari della Cina.

(2)

Occorre pertanto determinare in che misura le domande di titoli trasmesse alla Commissione l’11 e il 12 gennaio 2005 possano essere accettate e fissare, in base alle categorie di importatori e all’origine dei prodotti, le date fino alle quali il rilascio dei titoli deve essere sospeso,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, depositate dal 3 al 10 gennaio 2005 e trasmesse alla Commissione l’11 e il 12 gennaio 2005, sono accettate a concorrenza delle percentuali dei quantitativi richiesti, figuranti nell’allegato I del presente regolamento.

Articolo 2

Per quanto riguarda la categoria di importatori e l’origine interessate, le domande di titoli ai fini dell’importazione a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1864/2004, relative al periodo dal 1o gennaio al 30 giugno, presentate successivamente al 10 gennaio 2005 e anteriormente alla data che figura all’allegato II del presente regolamento, sono respinte.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 15 gennaio 2005.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 gennaio 2005.

Per la Commissione

J. M. SILVA RODRÍGUEZ

Direttore generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


(1)   GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).

(2)   GU L 325 del 28.10.2004, pag. 30.


ALLEGATO I

Origine dei prodotti

Percentuali di attribuzione

Bulgaria

Romania

Cina

Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina

importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004]

100  %

88,10  %

100  %

importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004]

6,67  %

«—»

:

Nessuna domanda di titoli è stata inviata alla Commissione.


ALLEGATO II

Origine dei prodotti

Date

Bulgaria

Romania

Cina

Paesi terzi diversi dalla Bulgaria, dalla Romania e dalla Cina

importatori tradizionali [articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1864/2004]

1.7.2005

1.7.2005

1.1.2006

1.7.2005

importatori nuovi [articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1864/2004]

1.1.2006

1.7.2005


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