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Document 32005E0587

    Azione comune 2005/587/PESC del Consiglio, del 28 luglio 2005, che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

    GU L 199 del 29.7.2005, p. 99–99 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2006

    ELI: http://data.europa.eu/eli/joint_action/2005/587/oj

    29.7.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 199/99


    AZIONE COMUNE 2005/587/PESC DEL CONSIGLIO

    del 28 luglio 2005

    che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 14, l’articolo 18, paragrafo 5, e l’articolo 23, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’8 dicembre 2003 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2003/873/PESC (1) che proroga e modifica il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea per il processo di pace in Medio Oriente.

    (2)

    Il 2 febbraio 2005 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2005/99/PESC (2) che proroga il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) fino al 31 agosto 2005.

    (3)

    In base al riesame dell’azione comune 2003/873/PESC, è opportuno prorogare il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea di altri 6 mesi.

    (4)

    Il rappresentante speciale dell’Unione europea espleterà il suo mandato nel contesto di una situazione che potrebbe deteriorarsi e compromettere gli obiettivi della politica estera e di sicurezza comune fissati nell’articolo 11 del trattato,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE AZIONE COMUNE:

    Articolo 1

    Il mandato del sig. Marc OTTE quale rappresentante speciale dell’Unione europea (RSUE) per il processo di pace in Medio Oriente, come riportato nell’azione comune 2003/873/PESC, è prorogato fino al 28 febbraio 2006.

    Articolo 2

    Nell’azione comune 2003/873/PESC, articolo 5, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   L’importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse con il mandato del rappresentante speciale dell’Unione europea è pari a 560 000 EUR.»

    Articolo 3

    La presente azione comune entra in vigore il giorno della sua adozione.

    Articolo 4

    La presente azione comune è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, addì 28 luglio 2005.

    Per il Consiglio

    Il presidente

    J. STRAW


    (1)  GU L 326 del 13.12.2003, pag. 46.

    (2)  GU L 31 del 4.2.2005, pag. 73.


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