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Document 32005D0907
2005/907/EC: Commission Decision of 13 July 2005 amending the Decision 2002/191/EC declaring a concentration to be compatible with the common market and the EEA Agreement (Case COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) (notified under document number C(2005) 2683) (Text with EEA relevance)
2005/907/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2005 , recante modifica della decisione 2002/191/CE che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) [notificata con il numero C(2005) 2683] (Testo rilevante ai fini del SEE)
2005/907/CE: Decisione della Commissione, del 13 luglio 2005 , recante modifica della decisione 2002/191/CE che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) [notificata con il numero C(2005) 2683] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 329 del 16.12.2005, p. 35–36
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
16.12.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 329/35 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 13 luglio 2005
recante modifica della decisione 2002/191/CE che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l’accordo SEE (Caso COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz)
[notificata con il numero C(2005) 2683]
(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/907/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 57,
visto il regolamento (CEE) n. 4064/89 del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2,
visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese («regolamento comunitario sulle concentrazioni») (2), in particolare l’articolo 26, paragrafo 2,
vista la decisione 2002/191/CE della Commissione, del 3 aprile 2001, che dichiara la compatibilità di una concentrazione con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE (Caso COMP/M.2139 — Bombardier/ADtranz) (3),
sentito il parere del comitato consultivo in materia di concentrazioni (4),
considerando quanto segue:
(1) |
Il 3 aprile 2001, la Commissione ha dichiarato compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE la concentrazione con la quale Bombardier Inc. ha acquisito, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b, del regolamento (CEE) n. 4064/89, il controllo esclusivo dell’impresa DaimlerChrysler Rail Systems GmbH (ADtranz). La dichiarazione di compatibilità era subordinata al pieno adempimento di vari obblighi e condizioni che figuravano all’allegato di tale decisione. |
(2) |
Una delle condizioni riguardava l’impresa Elin EBG Traction («ETR»), una controllata di VA Tech AG, con sede a Linz, in Austria. Bombardier deteneva il controllo in comune su ETR, un fornitore di sistemi di propulsione elettrica per materiale rotante. Il fatto di rompere il legame strutturale con Bombardier, come richiesto dal paragrafo 1, lettera a), dell’allegato, faceva di ETR un fornitore indipendente di tecnologie di propulsione per, fra gli altri, i treni regionali e i tram o i veicoli leggeri su rotaia. Tuttavia, erano necessarie certe garanzie durante il periodo transitorio, al fine di consentire a ETR di trovare nuovi partner per sostituire Bombardier, che, dopo l’acquisizione di ADtranz, diventava verticalmente integrato e, di conseguenza, non doveva più basarsi su ETR come fornitore di sistemi di propulsione elettrica. |
(3) |
Tali garanzie miravano ad assicurare a ETR un certo carico di lavoro per un periodo transitorio, al fine di consentire all’impresa di sopravvivere economicamente. La condizione che figura al punto 1, lettera b), dell’allegato prevedeva che Bombardier concludesse un accordo di sviluppo comune con ETR al fine di consentire la cooperazione fra le due imprese fino al 2006 per il tram «CityRunner Type Linz», per il quale ETR fornisce il materiale di trazione elettrica, permettendo in tal modo a quest’ultima impresa di rimanere sul mercato dei tram. |
(4) |
Il 10 gennaio 2005, Siemens ha notificato il suo progetto di acquisizione del controllo esclusivo, in conformità all’articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 139/2004 («regolamento comunitario sulle concentrazioni»), di VA Tech, con il quale avrebbe acquisito anche il controllo di ETR. Siemens è tra i principali fornitori di materiale rotante e fabbrica la propria attrezzatura di trazione elettrica per tutti i tipi di materiale rotante che offre. Il 13 luglio 2005, la Commissione, in conformità all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento comunitario sulle concentrazioni, ha dichiarato l’acquisizione di VA Tech da parte di Siemens compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE, fatto salvo l’adempimento di vari obblighi e condizioni che figuravano all’allegato di tale decisione. |
(5) |
Facendo parte di Siemens, l’ETR ha le possibilità finanziarie di un’impresa multinazionale che è una delle principali sul mercato del materiale rotante. Di conseguenza l’ETR non ha più bisogno di ordinazioni garantite per sopravvivere economicamente com’era stato ritenuto necessario nel 2001, allorché è stato reciso il legame strutturale con Bombardier. Non è quindi più necessario imporre come condizione a Bombardier che si rifornisca di sistemi di trazione elettrica per il CityRunner Type Linz da ETR, nel caso in cui Siemens acquisisse il controllo esclusivo di quest’ultima società. |
(6) |
L’acquisizione di VA Tech da parte di Siemens è stata dichiarata compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE fatto salvo il rispetto di varie condizioni. Tuttavia è possibile che tale decisione sia revocata in conformità all’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento comunitario sulle concentrazioni. La presente decisione, quindi, è subordinata alla permanenza in vigore della decisione della Commissione del 13 luglio 2005 nel caso COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech (5), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’articolo 2 della decisione 2002/191/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
L’articolo 1 è subordinato al pieno adempimento delle condizioni che figurano all’allegato, paragrafo 1, lettera a), primo comma, paragrafo 1, lettere c) e d), paragrafo 1, lettera e), primo e quarto comma, paragrafo 1, lettere f), g), h) e i)».
Articolo 2
La presente decisione è subordinata:
a) |
alla permanenza in vigore della decisione della Commissione del 13 luglio 2005 che dichiara la concentrazione con la quale Siemens AG propone di acquisire il controllo esclusivo di VA Tech AG (Caso COMP/M.3653 — Siemens/VA Tech) compatibile con il mercato comune e con il funzionamento dell’accordo SEE, fatto salvo l’adempimento di taluni obblighi e condizioni; e |
b) |
all’attuazione della concentrazione proposta di cui alla lettera a). |
Articolo 3
È destinataria della presente decisione l’impresa seguente:
Bombardier Inc. |
800 René-Lévesque Blvd. West, |
Montréal |
Canada — H3B 1Y8 — Québec |
Fatto a Bruxelles, il 13 luglio 2005.
Per la Commissione
Neelie KROES
Membro della Commissione
(1) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 1; rettifica nella GU L 257 del 21.9.1990, pag. 13. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1310/97 (GU L 180 del 9.7.1997, pag. 1).
(2) GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.
(3) GU L 69 del 12.3.2002, pag. 50.
(5) Non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale.