Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0830

2005/830/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005 , che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 [notificata con il numero C(2005) 4521]

GU L 311 del 26.11.2005, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 620–620 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/830/oj

26.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 311/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2005

che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1

[notificata con il numero C(2005) 4521]

(I testi in lingua spagnola, greca, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)

(2005/830/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d),

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con alcuni materiali di categoria 1 (2), stabilisce le condizioni per l’autorizzazione, da parte di certi Stati membri, dell’alimentazione di certe specie di uccelli necrofagi in pericolo o protette.

(2)

Conformemente a detta decisione e per contenere il rischio di diffusione dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), le carcasse di bovini, ovini e caprini previsti per l’alimentazione devono essere sottoposte a test sulla TSE ottenendo un risultato negativo prima della loro utilizzazione come alimenti.

(3)

Per migliorare la disponibilità di alimenti per le specie in pericolo o protette, è opportuno allineare le disposizioni relative ai test delle carcasse usate per la somministrazione come mangimi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), limitando nel contempo la proporzione di carcasse di ovini e caprini da sottoporre a campionamento.

(4)

Deve rimanere il divieto di utilizzare per l’alimentazione animale carcasse risultate positive al test della TSE.

(5)

La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato alla decisione 2003/322/CE, la parte B, punto 3, lettera b), è rimpiazzata dal testo seguente:

«b)

assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l’alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell’ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e».

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2005.

Articolo 3

La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).

(2)   GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2004/455/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 45); versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31.

(3)   GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).


Top