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Document 32005D0830
2005/830/EC: Commission Decision of 25 November 2005 amending Decision 2003/322/EC as regards the feeding of certain necrophagous birds with certain category 1 material (notified under document number C(2005) 4521)
2005/830/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005 , che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 [notificata con il numero C(2005) 4521]
2005/830/CE: Decisione della Commissione, del 25 novembre 2005 , che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1 [notificata con il numero C(2005) 4521]
GU L 311 del 26.11.2005, p. 40–40
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 620–620
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 03/03/2011; abrog. impl. da 32011R0142
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26.11.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 311/40 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 25 novembre 2005
che modifica la decisione 2003/322/CE relativa all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con taluni materiali di categoria 1
[notificata con il numero C(2005) 4521]
(I testi in lingua spagnola, greca, francese, italiana e portoghese sono i soli facenti fede)
(2005/830/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 2, lettera d),
considerando quanto segue:
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(1) |
La decisione 2003/322/CE della Commissione, del 12 maggio 2003, recante attuazione del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all’alimentazione di alcune specie di uccelli necrofagi con alcuni materiali di categoria 1 (2), stabilisce le condizioni per l’autorizzazione, da parte di certi Stati membri, dell’alimentazione di certe specie di uccelli necrofagi in pericolo o protette. |
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(2) |
Conformemente a detta decisione e per contenere il rischio di diffusione dell’encefalopatia spongiforme trasmissibile (TSE), le carcasse di bovini, ovini e caprini previsti per l’alimentazione devono essere sottoposte a test sulla TSE ottenendo un risultato negativo prima della loro utilizzazione come alimenti. |
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(3) |
Per migliorare la disponibilità di alimenti per le specie in pericolo o protette, è opportuno allineare le disposizioni relative ai test delle carcasse usate per la somministrazione come mangimi alle disposizioni del regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (3), limitando nel contempo la proporzione di carcasse di ovini e caprini da sottoporre a campionamento. |
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(4) |
Deve rimanere il divieto di utilizzare per l’alimentazione animale carcasse risultate positive al test della TSE. |
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(5) |
La decisione 2003/322/CE va pertanto modificata di conseguenza. |
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(6) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell’allegato alla decisione 2003/322/CE, la parte B, punto 3, lettera b), è rimpiazzata dal testo seguente:
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«b) |
assicurare che le carcasse di bovini e almeno 4 % delle carcasse di ovini e caprini previsti per l’alimentazione siano sottoposte a test ottenendo un risultato negativo nell’ambito del programma di sorveglianza della TSE condotto conformemente all’allegato III del regolamento (CE) n. 999/2001; e». |
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o dicembre 2005.
Articolo 3
La Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro e la Repubblica del Portogallo sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2005.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 273 del 10.10.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 416/2005 della Commissione (GU L 66 del 12.3.2005, pag. 10).
(2) GU L 117 del 13.5.2003, pag. 32. Decisione modificata dalla decisione 2004/455/CE (GU L 156 del 30.4.2004, pag. 45); versione rettificata: GU L 202 del 7.6.2004, pag. 31.
(3) GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1292/2005 della Commissione (GU L 205 del 6.8.2005, pag. 3).