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Document 32005D0778

2005/778/CE: Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2005, che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’aminopyralid e del fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 4535] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 293 del 9.11.2005, p. 26–27 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 561–562 (MT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/778/oj

9.11.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 293/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 ottobre 2005

che riconosce in linea di massima la completezza dei fascicoli presentati per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’aminopyralid e del fluopicolide nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 4535]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/778/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l'articolo 6, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 91/414/CEE prevede la compilazione di un elenco comunitario delle sostanze attive di cui è autorizzata l'incorporazione nei prodotti fitosanitari.

(2)

Il 22 aprile 2004, la società Dow AgroSciences Ltd ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo alla sostanza attiva aminopyralid chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. Il 7 maggio 2004, la società Bayer CropScience, Francia ha presentato alle autorità del Regno Unito un fascicolo relativo al fluopicolide chiedendone l'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(3)

Le autorità del Regno Unito hanno comunicato alla Commissione che, in base ad un primo esame, i fascicoli relativi alle sostanze attive in oggetto parevano soddisfare i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato II della direttiva 91/414/CEE. I fascicoli presentati parevano inoltre soddisfare i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa. Conformemente alle disposizioni dell'articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli sono stati in seguito trasmessi dai rispettivi richiedenti alla Commissione e agli altri Stati membri e inoltrati al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali.

(4)

Con la presente decisione si dovrebbe confermare ufficialmente, a livello comunitario, che i fascicoli soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II e, per almeno un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva in causa, quelli di cui all'allegato III della direttiva 91/414/CEE.

(5)

La presente decisione non pregiudica il diritto della Commissione di invitare il richiedente a presentare ulteriori dati o informazioni a chiarimento di alcuni punti del fascicolo.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 6, paragrafo 4, della direttiva 91/414/CEE, i fascicoli relativi alle sostanze attive di cui all'allegato della presente decisione, presentati alla Commissione e agli Stati membri ai fini dell'iscrizione di tali sostanze nell'allegato I di suddetta direttiva, soddisfano in linea di massima i requisiti concernenti i dati e le informazioni di cui all'allegato II della stessa.

Essi soddisfano inoltre i requisiti relativi ai dati e alle informazioni di cui all'allegato III della direttiva per un prodotto fitosanitario contenente la sostanza attiva, tenuto conto degli usi proposti.

Articolo 2

Gli Stati membri relatori procedono all'esame particolareggiato dei fascicoli in oggetto e riferiscono alla Commissione, quanto prima possibile e comunque entro un anno dalla data di pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, le conclusioni del loro esame, unitamente ad eventuali raccomandazioni sull'iscrizione o meno della sostanza attiva in oggetto nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE e sulle relative condizioni.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2005/34/CE della Commissione (GU L 125 del 18.5.2005, pag. 5).


ALLEGATO

SOSTANZE ATTIVE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

N.

Nome comune, numero di identificazione CIPAC

Richiedente

Data della richiesta

Stato membro relatore

1

Aminopyralid N. CIPAC non ancora attribuito

Dow AgroSciences Ltd

22.4.2004

UK

3

Fluopicolide N. CIPAC non ancora attribuito

Bayer CropScience, France

7.5.2004

UK


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