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Document 32005D0763

    2005/763/CE: Decisione della Commissione, del 28 ottobre 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE relativa alle zone soggette a restrizioni per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini in Spagna [notificata con il numero C(2005) 4162] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 288 del 29.10.2005, p. 54–55 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 525–526 (MT)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. impl. da 32007R1266

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/763/oj

    29.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 288/54


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 28 ottobre 2005

    che modifica la decisione 2005/393/CE relativa alle zone soggette a restrizioni per quanto concerne la febbre catarrale degli ovini in Spagna

    [notificata con il numero C(2005) 4162]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/763/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, lettera d), l’articolo 8, paragrafo 3, e l’articolo 19, terzo comma,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta contro la febbre catarrale nella Comunità, istituisce zone di protezione e di sorveglianza e prevede un divieto di uscita degli animali da tali zone.

    (2)

    La decisione 2005/393/CE della Commissione, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili ai movimenti da o attraverso tali zone (2), prevede la demarcazione delle aree geografiche e globali in cui sono stabilite dagli Stati membri zone di protezione e sorveglianza («zone soggette a restrizioni») per la febbre catarrale.

    (3)

    La Spagna informa la Commissione che la circolazione del virus è stata segnalata in numerose aree periferiche della zona soggetta a restrizioni.

    (4)

    Di conseguenza la zona soggetta a restrizioni deve essere estesa tenendo in considerazione i dati disponibili in materia di ecologia del vettore e di evoluzione della sua attività stagionale.

    (5)

    La decisione 2005/393/CE deve perciò essere modificata di conseguenza.

    (6)

    I provvedimenti previsti dalla decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Nella decisione 2005/393/CE, la parte riguardante la zona E della Spagna, è sostituita dalle seguenti diciture:

    «Spagna:

    Provincia di Cadice, Malaga, Siviglia, Huelva, Cordoba, Cáceres, Badajoz

    Provincia di Jaen (comarche di Jaen e Andujar)

    Provincia di Toledo (comarche di Almorox, Belvis de Jara, Gálvez, Mora, Los Navalmorales, Oropesa, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos e Juncos )

    Provincia di Avila (comarche di Candelada, Arenas de San Pedro, Sotillo de la Adrada

    Provincia di Ciudad Real (comarche di Almadén, Almodóvar del Campo, Horcajo de los Montes, Malagón e Piedrabuena)

    Provincia di Salamanca (comarche di Bejar e Sequeros)

    Provincia di Madrid (comarche di Aranjuez, El Escorial, Grinon, Navalcarnero e San Martin de Valdeiglesias)»

    Articolo 2

    La presente decisione si applica a decorrere dal 1o novembre 2005.

    Articolo 3

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

    (2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/603/CE (GU L 206 del 9.8.2005, pag. 11).


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