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Document 32005D0742

    2005/742/CE: Decisione della Commissione, del 19 ottobre 2005, che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità europea (CE) [notificata con il numero C(2005) 3964] (Testo rilevante ai fini del SEE)

    GU L 279 del 22.10.2005, p. 71–72 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 349M del 12.12.2006, p. 481–482 (MT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2008; abrog. impl. da 32008R1251

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/742/oj

    22.10.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 279/71


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 19 ottobre 2005

    che modifica la decisione 2003/858/CE per quanto riguarda l’elenco dei territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, delle loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità europea (CE)

    [notificata con il numero C(2005) 3964]

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    (2005/742/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 2003/858/CE della Commissione, del 21 novembre 2003, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria per l'importazione di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento, nonché di pesci vivi di acquacoltura e relativi prodotti, destinati al consumo umano (2), stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di pesci vivi, loro uova e gameti destinati all’allevamento nella Comunità.

    (2)

    L’inserimento dell’osservazione «solo le carpe» nella tabella dell’allegato I alla decisione 2003/858/CE è stato causa di diverse interpretazioni relative all’applicazione della decisione. Per ottenere chiarezza la suddetta osservazione deve essere più precisa dal punto di vista tassonomico al fine di raggiungere l’obiettivo della decisione.

    (3)

    Inoltre è opportuno semplificare la presentazione della tabella dell’allegato I al fine di evitare la ripetizione delle prescrizioni elencate nei modelli di certificati.

    (4)

    Occorre pertanto modificare la decisione 2003/858/CE.

    (5)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    L'allegato I della decisione 2003/858/CE è sostituito dall'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 19 ottobre 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 46 del 19.2.1991, pag. 1, Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 324 dell’11.12.2003, pag. 37. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/914/CE (GU L 385 del 29.12.2004, pag. 60).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Territori dai quali è autorizzata l’importazione di talune specie di pesci vivi, loro uova e gameti, destinati all'allevamento nella Comunità europea (CE)

    Stato

    Territorio

    Osservazioni (1)

    Codice ISO

    Denominazione

    Codice

    Descrizione

     

    AL

    Albania

     

     

     

    AU

    Australia

     

     

     

    BR

    Brasile

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    BG

    Bulgaria

     

     

     

    CA

    Canada

     

     

     

    CL

    Cile

     

     

     

    CN

    Cina

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    CO

    Colombia

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    CG

    Congo

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    HR

    Croazia

     

     

     

    MK (2)

    Ex Repubblica iugoslava di Macedonia

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    ID

    Indonesia

     

     

     

    IL

    Israele

     

     

     

    JM

    Giamaica

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    JP

    Giappone

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    MY

    Malaysia (unicamente la Malaysia occidentale peninsulare)

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    NZ

    Nuova Zelanda

     

     

     

    RU

    Russia

     

     

     

    SG

    Singapore

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    ZA

    Sudafrica

     

     

     

    LK

    Sri Lanka

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    TW

    Taiwan

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    TH

    Tailandia

     

     

    Solo ciprinidi (Cyprinidae)

    TR

    Turchia

     

     

     

    US

    Stati Uniti

     

     

     


    (1)  Non vi sono limitazioni se la casella rimane vuota. Se un paese o un territorio è autorizzato ad esportare esclusivamente determinate specie e/o uova o gameti, occorre specificare la specie e/o inserire in questa colonna un’osservazione, ad esempio “solo uova”.

    (2)  Codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva del paese che sarà attribuita dopo la conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.»


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