EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0655

2005/655/CE: Decisione della Commissione, dell’8 settembre 2004, relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione in forma di crediti d'imposta agli investimenti [notificata con il numero C(2004) 2638] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 241 del 17.9.2005, p. 59–62 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/655/oj

17.9.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 241/59


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell’8 settembre 2004

relativa al regime di aiuti cui l'Italia ha dato esecuzione in forma di crediti d'imposta agli investimenti

[notificata con il numero C(2004) 2638]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/655/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente a detti articoli (1),

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Nell’aprile 2003 le autorità italiane hanno notificato alla Commissione, conformemente all’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, un regime di aiuti agli investimenti in determinate zone. Poiché l’entrata in vigore di detto regime di aiuti non era subordinata all’approvazione preliminare della Commissione, esso è stato registrato come aiuto illegittimo con il n. NN 53/03.

(2)

Ulteriori informazioni sono state fornite dalle autorità italiane il 4 luglio 2003. Il 17 settembre 2003 la Commissione ha deciso di avviare il procedimento di indagine formale ai sensi dell’articolo 88, paragrafo 2) del trattato (in prosieguo «la decisione di avvio del procedimento») ed ha chiesto all’Italia tutte le informazioni necessarie per valutare la misura. La decisione della Commissione è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  (2). Non sono pervenute osservazioni da terzi interessati né dall’Italia.

(3)

La Commissione ha nuovamente invitato l’Italia a fornire informazioni il 16 dicembre 2003 indicando che, in assenza di risposta, si riservava di adottare un’ingiunzione di fornire informazioni a norma dell'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999 recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE (3). Non sono pervenute informazioni dall’Italia. Con decisione del 22 aprile 2004 la Commissione ha ingiunto all’Italia di presentare entro un mese tutte le informazioni pertinenti necessarie ai fini della valutazione completa della misura. Nessuna informazione è pervenuta dall’Italia entro il termine stabilito.

(4)

Il 26 maggio 2004 l’Italia ha chiesto una proroga di 15 giorni lavorativi per rispondere all’ingiunzione di fornire informazioni. La Commissione, pur informando l’Italia che il termine stabilito con decisione della Commissione era scaduto, ha preso atto dell’intenzione dell’Italia di inviare informazioni entro il 17 giugno 2004.

(5)

Con lettera del 17 giugno 2004 (registrata il 22 giugno 2004), l’Italia ha inviato informazioni addizionali.

II.   DESCRIZIONE DELL’AIUTO

(6)

La base giuridica del regime è costituita dall’articolo 94, comma 14 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002 (legge finanziaria 2003).

(7)

Il regime di aiuti in oggetto mira a promuovere investimenti in determinate zone del territorio italiano, rispondendo a obiettivi di sviluppo regionale. La durata del regime è fissata fino al 31 dicembre 2006 e gli stanziamenti annui per il 2003, 2004 e 2005 ammontano a 2 milioni di EUR.

(8)

Analogamente ad altri due regimi italiani di aiuti di Stato a finalità regionale autorizzati dalla Commissione (4), di cui il regime notificato è in pratica un’estensione territoriale, l’aiuto è concesso sotto forma di credito d’imposta per investimenti in beni ammortizzabili. L’aiuto è concesso ad investimenti «netti» determinati come la differenza tra 1) gli importi degli investimenti in nuovi attivi durante un determinato periodo di tempo; e 2) gli importi delle vendite e degli ammortamenti di tutti gli attivi dell’impresa durante lo stesso periodo. L’intensità dell’aiuto è indicata pari all’8 % ESN, con una maggiorazione di 10 punti percentuali al lordo per le piccole imprese e di 6 punti percentuali al lordo per le medie imprese.

(9)

I beneficiari del regime in questione sono le imprese di un ampio insieme di settori (5) che realizzano investimenti in specifiche zone del territorio italiano, individuate dall’articolo 4 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 nonché dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 161, del 25 agosto 2000. Si tratta delle seguenti zone:

province di: Agrigento, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Caserta, Catania, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Enna, Foggia, Frosinone, Isernia, Lecce, Massa, Matera, Messina, Napoli, Nuoro, Oristano, Palermo, Potenza, Reggio Calabria, Salerno, Sassari, Siracusa, Taranto, Trapani, Vibo Valentia, Viterbo;

comuni di Tivoli (Roma), Formia (Latina), Sora (Frosinone) e Cassino (Frosinone).

(10)

Il regime non si applica al settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli né al settore dei trasporti, né, infine, all’industria siderurgica quale definita nella disciplina multisettoriale degli aiuti di Stato destinati ai grandi progetti di investimento (6). Il regime non si applica neppure alle imprese in difficoltà, quali definite negli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà (7). La descrizione dettagliata di tutti i requisiti che le imprese devono rispettare per accedere all’aiuto in questione è indicata nella decisione di avvio del procedimento (8).

III.   MOTIVAZIONE DELL’AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(11)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha ritenuto che la misura costituisse aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed ha espresso dubbi sulla compatibilità della stessa con il mercato comune, poiché essa istituisce aiuti regionali agli investimenti in zone che non sono ammesse alle deroghe regionali di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. La descrizione dettagliata dei motivi per i quali è stato avviato il procedimento, che non sono stati contestati dall’Italia, figura nella decisione di avvio del procedimento (9).

IV.   VALUTAZIONE DELL’AIUTO

1.   Sussistenza di una misura di aiuto

(12)

Il regime dispone la concessione di crediti d’imposta ad investimenti realizzati in determinate zone individuate in disposizioni legislative e amministrative. La Commissione ritiene che ciò conferisca un vantaggio economico a talune imprese attraverso risorse statali e che alteri la concorrenza e incida sugli scambi intracomunitari, per i motivi indicati nella decisione di avvio del procedimento (10).

(13)

Di conseguenza la misura costituisce aiuto ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1, del trattato ed è, in linea di principio, vietata. Potrebbe essere considerata compatibile con il mercato comune unicamente soltanto se fosse ammessa a beneficiare di una delle deroghe previste dal trattato medesimo.

2.   Legittimità dell’aiuto

(14)

Poiché la misura in esame costituisce aiuto, la Commissione deplora che le autorità italiane non abbiano rispettato gli obblighi di notifica ad esse incombenti ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, dando esecuzione alla misura prima che fosse autorizzata dalla Commissione.

3.   Valutazione della compatibilità dell’aiuto

(15)

Il regime di aiuti in esame non può beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 2, del trattato né delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere b) e d) per ovvie ragioni, come già indicato nella decisione di avvio del procedimento (11). Dato che il regime suddetto concerne la promozione di investimenti a fini di sviluppo regionale ed è stato notificato dall’Italia come aiuto a finalità regionale, la Commissione ne esamina la compatibilità con il mercato comune in base agli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (12).

(16)

A questo proposito, nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha formulato vari dubbi sulla compatibilità del regime di aiuti in causa con il mercato comune. La Commissione ritiene che tutti i dubbi espressi all’epoca siano confermati. In particolare:

a)

il regime prevede la concessione di aiuti in zone che non possono beneficiare delle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato . In base alla carta degli aiuti regionali per l’Italia, relativa al periodo 2000-2006 (13), le province di Campobasso, Frosinone, Isernia, Massa Carrara, Viterbo e i comuni di Tivoli e Formia non possono interamente beneficiare delle deroghe succitate. Pertanto in tali zone non può essere applicato alcun regime di aiuti a finalità regionale;

b)

il regime sembrerebbe disporre aiuti anche in zone che rientrano nelle deroghe di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c) del trattato. Tuttavia in tali zone sono già stati autorizzati dalla Commissione (14) e possono essere applicati regimi di aiuto che prevedono la concessione di un identico credito di imposta agli investimenti. La Commissione ritiene pertanto possibile che il regime in esame sia principalmente applicato nelle zone indicate al punto a);

c)

il regime non indica chiaramente l’impegno a rispettare le norme specifiche previste dalle linee direttrici per l'esame degli aiuti nazionali nel settore della pesca e dell'acquacoltura (15), dal regolamento (CE) n. 2792/1999 (16) del Consiglio del 17 dicembre 1999 recante modalità e condizioni delle azioni strutturali nel settore della pesca, nonchè dal regolamento (CE) n. 2369/2002 (17) del Consiglio del 20 dicembre 2002 recante modifica del regolamento (CE) n. 2792/1999.

(17)

La Commissione ignorava se fossero stati concessi aiuti in base al regime in questione, e in quali aree, perché l’Italia non aveva fornito alcuna informazione. Pertanto, la Commissione le ha ingiunto di fornire informazioni. Ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, in caso di mancato rispetto da parte di uno Stato membro, di un’ingiunzione di fornire informazioni, la Commissione può decidere in merito agli aiuti illegittimi in base alle informazioni disponibili.

(18)

L’Italia non ha risposto all’ingiunzione nel termine stabilito con decisione della Commissione. Tuttavia, la Commissione intende prendere in considerazione le informazioni trasmesse dall’Italia oltre tale termine, in cui l’Italia ha dichiarato che:

il regime di aiuti non è stato ancora mai applicato,

nessuna impresa ha beneficiato di aiuti in base al regime in esame perché, dal momento della sua istituzione nel 2002, le relative istruzioni amministrative non sono state adottate, né è stato istituito il codice tributo necessario per utilizzare la procedura del credito d’imposta.

(19)

La Commissione prende atto della dichiarazione dell’Italia che nessuna impresa ha beneficiato di aiuti in base al regime in esame. Essa nota anche che le disposizioni di legge che introducono il credito d’imposta sono entrate in vigore il 1o gennaio 2003 — attribuendo il diritto all’incentivo senza riferimento a successive istruzioni amministrative — e sono ancora in vigore. L’Italia non ha preso alcun impegno né dato alcuna indicazione quanto alla soppressione del regime di aiuti per il futuro. Pertanto, la Commissione considera opportuno adottare una decisione sul regime di cui si tratta.

(20)

Sulla base delle informazioni disponibili, il regime di aiuti di Stato a finalità regionale è applicabile in zone che non sono ammesse ad aiuti a finalità regionale. La Commissione non può ritenere che detto regime sia compatibile con il mercato comune sulla base degli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato a finalità regionale per i motivi indicati ai punti 15 e 16, e illustrati dettagliatamente nella decisione di avvio del procedimento (18).

V.   CONCLUSIONE

(21)

La Commissione constata che la misura in esame costituisce aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato. L’Italia ha dato illegittimamente esecuzione all’aiuto in questione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato. Sulla base dell’analisi di cui ai punti da 15 a 20, la Commissione ritiene che l’aiuto sia incompatibile con il mercato comune.

(22)

Alla presente decisione, concernente il regime di aiuti in forma di crediti di imposta agli investimenti e ai relativi casi di applicazione, deve essere data attuazione senza indugio, incluso il recupero di ciascun aiuto singolo incompatibile eventualmente già concesso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   Il regime di aiuti di Stato che dispone crediti d’imposta agli investimenti, cui l’Italia ha illegittimamente dato esecuzione in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3, del trattato, è incompatibile con il mercato comune.

2.   L’Italia sopprime detto regime di aiuti, qualora esso continui a produrre effetti, e si astiene dal procedere in base ad esso a qualunque versamento, con decorrenza dalla data della presente decisione.

Articolo 2

Qualora siano già stati concessi aiuti in base al regime di cui all’articolo 1, l’Italia adotta tutti i provvedimenti necessari per recuperarne gli importi dai beneficiari.

Il recupero viene eseguito senza indugio, con le procedure previste dal diritto nazionale, purché esse consentano l’applicazione effettiva ed immediata della presente decisione.

Le somme da recuperare sono produttive di interessi dalla data in cui sono state poste a disposizione del beneficiario fino al loro effettivo recupero.

Gli interessi sono calcolati a norma delle disposizioni di cui al regolamento (CE) della Commissione n. 794/2004 (19).

Articolo 3

Entro due mesi dalla notificazione della presente decisione, l’Italia informa la Commissione dei provvedimenti adottati per conformarvisi, indicando dettagliatamente le misure adottate per sopprimere il regime incompatibile e fornendo la documentazione relativa a tali misure.

Articolo 4

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l’8 settembre 2004.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 300 dell’11.12.2003, pag. 2.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1. Regolamento modificato dall’atto di adesione del 2003.

(4)  N 324/02 per zone ammesse in virtù della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e N 198/03 per zone ammesse in virtù della deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

(5)  Settori delle attività estrattive e manifatturiere, dei servizi, del turismo, del commercio, della costruzione, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore ed acqua calda, della trasformazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura.

(6)  GU C 70 del 19.3.2002, pag. 8.

(7)  GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2.

(8)  V. nota 1.

(9)  Cfr. nota 1.

(10)  Cfr. nota 1.

(11)  Cfr. nota 1.

(12)  GU C 74 del 10.3.1998, pag. 9.

(13)  Decisione 2002/282/CE della Commissione del 20 settembre 2000 concernente la parte della Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2000-2006 che riguarda le aree ammissibili alla deroga di cui all'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE (GU L 105 del 20.4.2002, pag. 1).

(14)  N 324/02 per le zone che rientrano nella deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato e N 198/03 per le zone che rientrano nella deroga di cui all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato.

(15)  GU C 19 del 20.1.2001, pag. 7.

(16)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 10. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 485/2005 (GU L 81 del 30.3.2005, pag. 1).

(17)  GU L 358 del 31.12.2002, pag. 49.

(18)  Cfr. nota 1.

(19)  GU L 140 del 30.4.2004, pag. 1.


Top