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Document 32005D0603

2005/603/CE: Decisione della Commissione, del 4 agosto 2005, che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Italia [notificata con il numero C(2005) 2929] (Testo rilevante ai fini del SEE)

GU L 206 del 9.8.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 257–257 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2007; abrog. impl. da 32007R1266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/603/oj

9.8.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 206/11


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 4 agosto 2005

che modifica la decisione 2005/393/CE per quanto riguarda la zone soggette a restrizioni in relazione alla febbre catarrale degli ovini in Italia

[notificata con il numero C(2005) 2929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2005/603/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 3, lettera c), e l’articolo 19, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2000/75/CE stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini nella Comunità, compresa la delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza e il divieto di uscita degli animali dalle zone.

(2)

La decisione della Commissione 2005/393/CE, del 23 maggio 2005, che istituisce zone di protezione e di sorveglianza per la febbre catarrale degli ovini e stabilisce condizioni applicabili al movimento da o attraverso tali zone (2), fissa la delimitazione delle aree geografiche globali entro le quali gli Stati membri istituiscono zone di protezione e di sorveglianza («zone soggette a restrizioni») in relazione alla febbre catarrale degli ovini.

(3)

Il 7 giugno 2005 l’Italia ha presentato al comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animale una relazione che prova che il sistema di sorveglianza attuato in Italia non ha rilevato alcun virus nella provincia di Massa Carrara, in Toscana, per più di due anni.

(4)

Di conseguenza tale provincia dovrebbe essere considerata esente da febbre catarrale degli ovini, e sulla base della richiesta debitamente giustificata presentata dall’Italia, cancellata dalle province italiane elencate nella zona B dell’allegato I della decisione 2005/393/CE.

(5)

La decisione 2005/393/CE va quindi modificata di conseguenza.

(6)

Le disposizioni previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell’allegato I della decisione 2005/393/CE, nella zona B, «Italia», alla riga «Toscana», la voce «Massa Carrara» è cancellata.

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 4 agosto 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74.

(2)  GU L 130 del 24.5.2005, pag. 22. Decisione modificata dalla decisione 2005/434/CE (GU L 151 del 14.6.2005, pag. 21).


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