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Document 32005D0448

2005/448/CE: Decisione della Commissione, del 3 marzo 2005, con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati dalla varietà di mais geneticamente modificato NK 603 in quanto nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a termini del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio [notificata con il numero C(2005) 580]

GU L 158 del 21.6.2005, p. 20–22 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 349M del 12.12.2006, p. 139–141 (MT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/04/2015; abrogato da 32015D0684

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/448/oj

21.6.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 158/20


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 marzo 2005

con cui si autorizza la commercializzazione di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati dalla varietà di mais geneticamente modificato NK 603 in quanto nuovi prodotti o nuovi ingredienti alimentari a termini del regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2005) 580]

(I testi in lingua francese e olandese sono i soli facenti fede)

(2005/448/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari (1) (di seguito «il regolamento»), in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 aprile 2001, la Monsanto ha presentato alle competenti autorità dei Paesi Bassi la richiesta a norma dell’articolo 4 del regolamento di poter commercializzare, in quanto nuovi prodotti oppure nuovi ingredienti alimentari, prodotti ed ingredienti alimentari ricavati da mais della varietà geneticamente modificata NK 603.

(2)

Nel suo rapporto di valutazione iniziale del 5 novembre 2002, l’organismo dei Paesi Bassi competente per la valutazione degli alimenti è giunto alla conclusione che i prodotti ed ingredienti alimentari ricavati dal mais NK 603 sono altrettanto sicuri di prodotti ed ingredienti alimentari ricavati da mais convenzionale e possono avere i medesimi impieghi.

(3)

Il 6 gennaio 2003, la Commissione ha trasmesso a tutti gli Stati membri il rapporto di valutazione iniziale. Entro il termine di 60 giorni stabilito dall’articolo 6, paragrafo 4, del regolamento, sono state mosse obiezioni motivate alla commercializzazione del prodotto in questione a norma della disposizione summenzionata.

(4)

Il 27 agosto 2003, la Commissione ha richiesto un parere all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) conformemente all’articolo 11 del regolamento. Il 25 novembre 2003, l’EFSA ha fornito tale parere, secondo il quale il mais NK 603 è altrettanto sicuro del mais convenzionale, cosicché risulta improbabile che la commercializzazione del mais NK 603, finalizzata alla produzione di alimenti o mangimi ovvero ad ulteriori lavorazioni, produca effetti negativi sulla salute umana ed animale come pure, in tale contesto, sull’ambiente (2). Nell’esprimere il suo parere, l’EFSA ha preso in considerazione tutte le questioni e le problematiche specifiche sollevate dagli Stati membri.

(5)

L’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati (3) dispone che le richieste presentate a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 258/97 prima della data d’applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003 siano trattate secondo le disposizioni del regolamento (CE) n. 258/97, nonostante l’articolo 38 del regolamento (CE) n. 1829/2003, nei casi in cui il rapporto di valutazione iniziale di cui all’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 258/97 sia stato trasmesso alla Commissione prima della data di applicazione del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(6)

Il Centro comune di ricerca della Commissione europea (CCR) ha convalidato il metodo di rilevamento del NK 603, in collaborazione con la Rete europea di laboratori che si occupano di OMG (European Network of GMO Laboratories — ENGL). Rifacendosi a linee guida accettate internazionalmente, il CCR ha effettuato uno studio di convalida completo (ring test) per collaudare le prestazioni di un metodo quantitativo evento-specifico, destinato a rilevare e quantificare l’evento di trasformazione dell’NK 603 nel mais. I materiali occorrenti per lo studio sono stati forniti dalla Monsanto. Il CCR ha ritenuto che le prestazioni del metodo risultassero idonee allo scopo che il metodo stesso si prefigge, tenuto conto dei criteri di valutazione proposti dall’ENGL per i metodi presentati a fini d’omologazione oltre che delle conoscenze scientifiche attuali in tema di prestazioni soddisfacenti dei metodi. Tale metodo ed i risultati della convalida sono stati resi pubblici.

(7)

Il materiale di riferimento per il mais ricavato dalla varietà di mais geneticamente modificato NK 603 è stato elaborato dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.

(8)

È opportuno etichettare i prodotti e gli ingredienti alimentari ricavati dalla varietà geneticamente modificata di mais NK 603 conformemente a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1829/2003 ed assoggettarli alle prescrizioni in fatto di rintracciabilità stabilite nel regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE (4).

(9)

A norma di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 65/2004 della Commissione (5), al prodotto è stato assegnato un identificatore unico a termini del regolamento (CE) n. 1830/2003.

(10)

Le informazioni riportate nell’allegato in merito all’identificazione di prodotti ed alimenti alimentari ricavati da mais della varietà geneticamente modificata NK 603, incluso il metodo convalidato di rilevamento ed il materiale di riferimento, devono essere ricavabili dal registro di cui all’articolo 28 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

(11)

Il comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali non ha espresso un parere; il 4 febbraio 2004, la Commissione ha quindi presentato una proposta al Consiglio a norma dell’articolo 13, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (CE) n. 258/97 e conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, della decisione 1999/468/CE del Consiglio (6), sulla quale il Consiglio era tenuto a deliberare entro 3 mesi.

(12)

Il Consiglio non ha tuttavia deliberato entro i termini stabiliti e una decisione va ora adottata dalla Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I prodotti e gli ingredienti alimentari ricavati da mais della varietà geneticamente modificata NK 603 (di seguito «i prodotti»), quali designati e specificati nell’allegato, possono venir posti sul mercato comunitario in quanto prodotti o ingredienti alimentari nuovi.

Articolo 2

I prodotti sono etichettati «mais geneticamente modificato» o «prodotto da mais geneticamente modificato» a norma delle prescrizioni in fatto di etichettatura stabilite dall’articolo 13 del regolamento (CE) n. 1829/2003.

Articolo 3

I prodotti e le informazioni riportate nell’allegato sono recepiti nel registro comunitario degli alimenti e dei mangimi geneticamente modificati.

Articolo 4

La Monsanto Europe SA, Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Bruxelles, Belgio, che rappresenta la Monsanto Company, USA, è destinataria della presente decisione, che sarà valida per un periodo di 10 anni.

Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 43 del 14.2.1997, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

(2)  The EFSA Journal (2003) 9, 1-14.

(3)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1.

(4)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 24.

(5)  GU L 10 del 16.1.2004, pag. 5.

(6)  GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.


ALLEGATO

INFORMAZIONI DA RIPORTARE NEL REGISTRO COMUNITARIO DEGLI ALIMENTI E DEI MANGIMI GENETICAMENTE MODIFICATI

a)   Titolare dell’autorizzazione:

Nome: Monsanto Europe SA

Indirizzo: Avenue de Tervuren 270-272, B-1150 Belgio

Per conto di Monsanto Company, 800 N. Lindbergh Boulevard St. Louis, Missouri 63167, USA

b)   Designazione e specifiche del prodotto:

Prodotti ed ingredienti alimentari ricavati da mais (Zea mais L.) della varietà geneticamente modificata NK 603, che presenta un’accresciuta tolleranza all’erbicida glifosato, ed da tutti gli incroci di tale varietà con varietà di mais tradizionalmente coltivate. La varietà di mais KN 603 contiene le seguenti sequenze di DNA in due cassette intatte:

un gene per la 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (epsps), ricavato da Agrobacterium spec. ceppo CP (CP4 ESPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, sotto il controllo del promotore del gene dell’actina di riso 1, della sequenza terminatrice ricavata dall’Agrobacterium tumefaciens e della sequenza di peptidi per il transito dei cloroplasti ricavata dal gene epsps dell’Arabidopsis thaliana, e

un gene per la 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasi (epsps), ricavato da Agrobacterium spec. ceppo CP (CP4 ESPS), che conferisce la tolleranza al glifosato, sotto il controllo di un promotore 35S potenziato ricavato dal virus del mosaico del cavolfiore, della sequenza terminatrice ricavata dall’Agrobacterium tumefaciens e della sequenza di peptidi per il transito dei cloroplasti ricavata dal gene epsps dell’Arabidopsis thaliana.

c)   Etichettatura:«Mais geneticamente modificato» oppure «prodotto da mais geneticamente modificato»

d)   Metodo di rilevamento:

Metodo quantitativo evento-specifico, basato sull’amplificazione PCR, per il mais geneticamente modificato NK 603.

Convalidato a cura del Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea, in collaborazione con la Rete europea di laboratori che si occupano di OMG, da pubblicarsi sul sito http://gmo-crl.jrc.it/statusofdoss.htm

Materiale di riferimento: IRMM-415 prodotto dal Centro comune di ricerca (CCR) della Commissione europea.

e)   Identificatore unico: MON-00603-6

f)   Informazioni prescritte dall’allegato II al protocollo di Cartagena: Non applicabile.

g)   Condizioni o restrizioni per la commercializzazione del prodotto: Non applicabile.

h)   Programma di controlli per gli effetti sull’ambiente: Non applicabile.


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