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Document 32005D0294

    2005/294/CE: Decisione della Commissione, del 5 aprile 2005, relativa a una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b), e dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole [notificata con il numero C(2005) 1032]

    GU L 94 del 13.4.2005, p. 34–36 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2012: This act has been changed. Current consolidated version: 13/08/2008

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/294/oj

    13.4.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 94/34


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 5 aprile 2005

    relativa a una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b), e dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole

    [notificata con il numero C(2005) 1032]

    (Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

    (2005/294/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    vista la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (1), in particolare l’allegato III, punto 2, lettera b),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre fissare il quantitativo di effluente, diverso da quello indicato al punto 2 dell’allegato III e alla lettera a) dell’allegato III della direttiva 91/676/CEE, che uno Stato membro intende applicare annualmente per ettaro. Detto quantitativo deve essere fissato in maniera tale da non compromettere il raggiungimento degli obiettivi di cui all’articolo 1 della direttiva summenzionata e deve essere giustificato in base a criteri obiettivi, come ad esempio, nel caso di specie, stagioni di crescita prolungate e colture con grado elevato di assorbimento di azoto.

    (2)

    Il 18 novembre 2002 la Commissione ha adottato la decisione 2002/915/CE (2) relativa a una domanda di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b), e dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE. La deroga, applicabile nel quadro del programma d’azione danese adottato per il periodo 1999-2003 e valida fino al 1o agosto 2004, consentiva l’applicazione di effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all’anno in determinati allevamenti di bovini.

    (3)

    L’8 gennaio 2004 la Danimarca ha chiesto una proroga della deroga. La richiesta è stata completata da documenti tecnici datati 2 febbraio 2004, 2 aprile 2004, 23 aprile 2004, 14 giugno 2004, 2 agosto 2004, 14 settembre 2004 e 4 ottobre 2004.

    (4)

    La normativa danese che recepisce la direttiva 91/676/CEE è ritenuta conforme alla direttiva e le disposizioni della normativa in questione si applicano anche alla deroga notificata.

    (5)

    Nel dicembre 2003 la Danimarca ha portato a termine la valutazione del secondo Piano d’azione per l’ambiente acquatico, indicando che è stato raggiunto l’obiettivo di riduzione della lisciviazione dei nitrati, fissato al 48 % per il periodo 1985-2003.

    (6)

    L’accordo del parlamento danese sul terzo Piano d’azione per l’ambiente acquatico 2005-2015 fissa l’obiettivo di un’ulteriore riduzione del 13 % della lisciviazione dei nitrati per il periodo 2005-2015 e di una riduzione del 50 % dell’eccesso di fosfati.

    (7)

    Conformemente all’articolo 5 della direttiva 91/676/CEE la Danimarca ha stabilito programmi d’azione che garantiscono il rispetto dell’obiettivo corrispondente a un tenore massimo di 50 mg/l di nitrati nelle acque sotterranee fissato in detta direttiva.

    (8)

    Dal monitoraggio e dai controlli effettuati risulta che nel periodo 2002-2003 rientravano nel campo di applicazione della deroga concessa dalla decisione 2002/915/CE 1 845 allevamenti di bovini, 213 617 capi di bestiame e 123 068 ettari, pari rispettivamente al 4 %, all’11 % e al 5 % del totale in Danimarca.

    (9)

    I calcoli relativi alla lisciviazione dei nitrati, basati sulle rilevazioni e sull’analisi dei nutrienti nei bacini di drenaggio agricoli, su siti di riferimento ubicati su suolo sabbioso e argilloso, dimostrano che, nel periodo 1990-2003, la lisciviazione dei nitrati ha subito una riduzione del 42 % nei suoli limosi e del 52 % nei suoli sabbiosi. Tale riduzione è confermata per il 2002-2003.

    (10)

    L’analisi delle tendenze del tenore di nitrati misurato nelle acque provenienti dalle zone radicali dimostra che detto tenore è diminuito in maniera costante e si avvicina attualmente ai 50 mg/l, con un decremento annuo rispettivamente di 3,1 e di 6,1 mg/l per i suoli limosi e sabbiosi. Il tenore di nitrati nei corsi d’acqua dei bacini di drenaggio agricoli è diminuito del 29 % nel periodo 1990-2003. Nel 2003 il tenore medio di nitrati nella nappa freatica superiore era inferiore a 50 mg/l, sia nei suoli limosi che sabbiosi.

    (11)

    La Commissione, dopo aver esaminato la richiesta della Danimarca e, in particolare, alla luce dell’esperienza fornita dalla deroga di cui alla decisione 2002/915/CE, ritiene che il quantitativo di effluente proposto dalla Danimarca, pari a 230 kg di azoto per ettaro all’anno, non ostacolerà la realizzazione degli obiettivi della direttiva 91/676/CE, se verranno rigorosamente rispettate determinate condizioni.

    (12)

    La presente decisione è applicabile nel quadro del programma d’azione danese adottato per il periodo 2004-2007.

    (13)

    La decisione 2002/915/CE scade il 1o agosto 2004. Alla luce dell’esperienza maturata grazie a tale decisione e per consentire agli allevatori interessati di continuare a fruire della deroga, è opportuno che la presente decisione sia applicabile a decorrere dal 2 agosto 2004.

    (14)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato Nitrati, istituito ai sensi dell’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La richiesta della Danimarca, pervenuta per corrispondenza alla Commissione in data 8 gennaio 2004, relativa alla richiesta di deroga ai sensi dell’allegato III, punto 2, lettera b), della direttiva 91/676/CEE è approvata, purché vengano rispettate le condizioni enunciate di seguito.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

    a)

    «allevamento di bovini»: un’azienda con più di 3 capi di bestiame, nella quale almeno due terzi dei capi siano bovini;

    b)

    «praticoltura»: una zona destinata a prato in via permanente o temporanea (il termine temporaneo in genere copre un periodo inferiore a 4 anni);

    c)

    «coltura intercalata da praticoltura»: cereali insilati, mais e/o orzo primaverile insilati, da intercalare prima del raccolto (mais) o dopo il raccolto con prati che fungeranno da colture miglioratrici di avvicendamento per la ritenzione biologica dell’azoto residuo durante l’inverno;

    d)

    «barbabietole»: barbabietole destinate a foraggio.

    Articolo 3

    Campo di applicazione

    La presente deroga si applica, su base individuale e purché vengano rispettate le condizioni degli articoli da 4 a 6, agli allevamenti di bovini nei quali la rotazione delle colture comprende una percentuale superiore al 70 % di colture ad elevato consumo di azoto, con stagioni di crescita prolungate.

    Articolo 4

    Autorizzazione annuale e dichiarazione di impegno

    1.   Gli agricoltori presentano a scadenze annue una domanda di deroga alle autorità competenti.

    2.   Oltre a presentare annualmente detta domanda, essi si impegnano per iscritto a rispettare le condizioni di cui agli articoli 5 e 6.

    Articolo 5

    Applicazione di effluente di allevamento e di altri fertilizzanti

    Il quantitativo di effluente di allevamento applicato ogni anno al terreno negli allevamenti bovini, compreso quello emesso dagli animali stessi, non deve superare il quantitativo di effluente contenente 230 kg di azoto, nel rispetto delle seguenti condizioni:

    a)

    l’apporto complessivo di azoto deve corrispondere al fabbisogno di nutrienti della coltura interessata e alla quantità fornita dal suolo; la fertilizzazione dovrà essere inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico;

    b)

    a ciascuna azienda corrisponde un piano e un resoconto dell’attività di fertilizzazione. Entro il 1o settembre va trasmesso alle autorità un piano che descriva la rotazione delle colture per il periodo tra il 1o agosto e il 31 marzo dell’anno seguente. Entro il 21 aprile devono essere inserite in tali piani relativi all’intero periodo le informazioni sull’applicazione prevista di effluenti e di fertilizzanti azotati, che vanno trasmesse alle autorità. I piani di rotazione delle colture devono precisare la praticoltura, le colture intercalari o di barbabietole e le altre colture intercalate da praticoltura. I piani di fertilizzazione devono comprendere il fabbisogno previsto di azoto e di fosforo, e l’applicazione di azoto va fissata a un livello inferiore del 10 % rispetto al livello ottimale sotto il profilo economico. Essi devono precisare inoltre il tipo del fertilizzante da utilizzare (ad esempio, effluente di allevamento, prodotti di rifiuto, concimi chimici) e devono comprendere una mappa indicativa dell’ubicazione dei singoli terreni. I piani devono essere aggiornati al massimo entro sette giorni dall’introduzione di eventuali modifiche delle pratiche agricole al fine di garantire una corrispondenza tra i piani e le pratiche agricole effettivamente adottate. Ogni anno va presentato alle autorità competenti un resoconto di fertilizzazione. Tali norme devono essere fondate su atti derivati di regolamentazione;

    c)

    ogni azienda deve presentare, insieme alla domanda annuale, un resoconto di fertilizzazione all’autorità competente nazionale e accettare di essere sottoposta a controlli casuali;

    d)

    tutti gli agricoltori a cui è concessa la deroga provvedono ad effettuare analisi periodiche del contenuto di azoto e fosforo nel suolo (almeno ogni 3 anni/5 ettari di terreno), al fine di garantire una fertilizzazione accurata;

    e)

    non viene applicato effluente di allevamento nel periodo autunnale prima di una coltura prativa e l’aratura è seguita da una coltura ad alto fabbisogno di azoto.

    Articolo 6

    Copertura del suolo

    1.   Almeno il 70 % della superficie disponibile per l’applicazione di effluente nell’allevamento di bovini in questione è destinato a praticoltura, a colture di avvicendamento prative o alla coltura di barbabietole, e ad altre colture intercalate da praticoltura, con un basso potenziale di lisciviazione dei nitrati.

    2.   Le colture intercalate da praticoltura non vengono arate anteriormente al 1o marzo per garantire una copertura vegetale permanente della superficie arabile al fine di recuperare le perdite autunnali di nitrati nel sottosuolo e per limitare le perdite invernali.

    3.   I terreni adibiti a prato in via temporanea vengono arati in primavera.

    4.   La rotazione delle colture non comprende leguminose o altri vegetali fissatori dell’azoto atmosferico. Ciò non si applica al trifoglio presente nei terreni prativi in percentuale inferiore al 50 % e all’orzo o ai piselli intercalati da praticoltura.

    Articolo 7

    Controlli

    1.   Ogni anno, a decorrere dall’ultimo trimestre del 2005, vengono aggiornate le due mappe indicanti la percentuale di allevamenti e la percentuale di terreno agricolo compresi dalla deroga in ciascun comune della Danimarca, e successivamente inviate alla Commissione.

    2.   Nell’ambito del programma nazionale di controllo dei bacini di drenaggio agricoli vengono effettuate indagini e analisi continue dei nutrienti su una superficie di circa 4 500 ettari. Come siti di riferimento vanno scelti suoli sabbiosi e argillosi.

    3.   Le indagini e analisi continue dei nutrienti forniscono indicazioni sull’utilizzo locale del terreno, sulle rotazioni delle colture e sulle pratiche adottate negli allevamenti di bovini. Tali dati possono essere utilizzati per calcolare, sulla base di modelli, l’entità della lisciviazione dei nitrati dai terreni in cui, sulla base di principi scientifici, viene applicato effluente di allevamento contenente fino a 230 kg di azoto per ettaro all’anno.

    4.   Per dimostrare che la deroga non pregiudicherà il conseguimento degli obiettivi stabiliti dal programma di azione nazionale e dalla direttiva, viene mantenuta una rete di campionamento delle acque nel suolo, dei corsi d’acqua e delle acque sotterranee a bassa profondità designate come siti per il monitoraggio dei bacini di drenaggio agricoli nell’ambito del programma di controllo nazionale, al fine di fornire informazioni sul tenore di nitrati nelle acque che lasciano la zona radicale ed entrano nelle acque sotterranee.

    Articolo 8

    Trasmissione delle informazioni

    1.   I risultati dei controlli vengono trasmessi a scadenza annua alla Commissione, corredati di un rapporto sintetico sulle pratiche di valutazione (controlli a livello di azienda di allevamento di bovini) e sull’evoluzione della qualità delle acque (fondata sul controllo della lisciviazione a livello di zona radicale, sulla qualità delle acque di superficie e sotterranee e sui calcoli basati su modelli). Effettuata la valutazione iniziale, i primi risultati sono trasmessi nell’ottobre 2005, la seconda relazione nell’ottobre 2006 e la terza relazione nel giugno 2008.

    2.   La Commissione tiene conto dei risultati così ottenuti ai fini di un’eventuale nuova richiesta di deroga da parte delle autorità danesi, da sottoporre a valutazione nel quadro della procedura di cui all’articolo 9 della direttiva 91/676/CEE.

    Articolo 9

    Validità

    La presente deroga è applicabile a decorrere dal 2 agosto 2004 ed è valida fino al 31 luglio 2008.

    Articolo 10

    Destinatario della presente decisione è il Regno di Danimarca.

    Fatto a Bruxelles, il 5 aprile 2005.

    Per la Commissione

    Stavros DIMAS

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).

    (2)  GU L 319 del 23.11.2002, pag. 24.


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