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Document 32005D0247
Commission Decision of 3 March 2005 initiating the investigation provided for in Article 4(3) of Council Regulation (EEC) No 2408/92 on access for Community air carriers to intra-Community air routes (notified under document number C(2005) 577) (Text with EEA relevance)
Decisione della Commissione, del 3 marzo 2005, relativa all’apertura dell’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie [notificata con il numero C(2005) 577] (Testo rilevante ai fini del SEE)
Decisione della Commissione, del 3 marzo 2005, relativa all’apertura dell’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie [notificata con il numero C(2005) 577] (Testo rilevante ai fini del SEE)
GU L 75 del 22.3.2005, p. 53–57
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
In force
22.3.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/53 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 marzo 2005
relativa all’apertura dell’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio sull’accesso dei vettori aerei della Comunità alle rotte intracomunitarie
[notificata con il numero C(2005) 577]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2005/247/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 2408/92 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
I. Contesto
(1) |
Il 10 dicembre 2004, a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CEE) n. 2408/92, la Repubblica italiana ha chiesto alla Commissione di pubblicare nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea l’imposizione di oneri di servizio pubblico (OSP) riguardo a diciotto rotte fra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani (2). |
(2) |
Le caratteristiche principali dell’imposizione sono le seguenti:
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(3) |
Va osservato che, anteriormente all’imposizione degli oneri di servizio pubblico oggetto della presente decisione, la Repubblica italiana aveva imposto oneri di servizio pubblico, pubblicati inizialmente nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 284 del 7 ottobre 2000 (3) su sei rotte che collegano gli aeroporti della Sardegna con Roma e Milano. A norma dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CEE) n. 2408/92, era stato pubblicato un bando di gara (4) per selezionare i vettori autorizzati a operare in esclusiva su queste rotte con una compensazione finanziaria. |
(4) |
I vettori autorizzati all’epoca a sfruttare gli oneri di servizio pubblico erano i seguenti:
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(5) |
Questo regime è stato sostituito dall’imposizione oggetto della presente decisione. |
II. Elementi fondamentali del regime giuridico degli oneri di servizio pubblico
(6) |
Il regime giuridico degli oneri di servizio pubblico è definito dal regolamento (CEE) n. 2408/92, che stabilisce le condizioni di applicazione del principio di libera prestazione dei servizi nel settore del trasporto aereo. |
(7) |
Gli oneri di servizio pubblico sono definiti come una deroga al principio contenuto nel regolamento, secondo il quale «[a]i sensi del presente regolamento, lo (gli) Stato(i) membro(i) interessato(i) permette (permettono) ai vettori aerei comunitari di esercitare diritti di traffico su rotte all’interno della Comunità.» (5). |
(8) |
Le condizioni d’imposizione degli oneri, definite all’articolo 4, vanno interpretate rigorosamente nel rispetto dei principi di non discriminazione e di proporzionalità. Tali condizioni devono inoltre essere adeguatamente motivate in base ai criteri enunciati nell’articolo suddetto. |
(9) |
Più specificatamente, il regime giuridico degli oneri di servizio pubblico ne autorizza l’imposizione da parte di uno Stato membro riguardo ai servizi aerei di linea effettuati verso un aeroporto che serve una regione periferica o in via di sviluppo all’interno del suo territorio o una rotta a bassa densità di traffico verso un qualsiasi aeroporto regionale, a condizione che tale rotta sia considerata essenziale per lo sviluppo economico della regione in cui si trova l’aeroporto stesso, nella misura necessaria a garantire che su tale rotta siano prestati adeguati servizi aerei di linea rispondenti a determinati criteri di continuità, regolarità, capacità e tariffazione cui i vettori aerei non si atterrebbero se tenessero conto unicamente del loro interesse commerciale. |
(10) |
Nel valutare l’adeguatezza dei servizi aerei di linea, gli Stati membri tengono conto, in particolare, del pubblico interesse, della possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto, dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il concreto fabbisogno di trasporto e dell’effetto combinato di tutti i vettori aerei che operano o intendono operare sulla rotta di cui trattasi. |
(11) |
L’articolo 4 instaura un meccanismo articolato in due fasi: nella prima fase [articolo 4, paragrafo 1, lettera a)], lo Stato membro in questione impone oneri di servizio pubblico su una o più rotte, che rimangono aperte a tutti i vettori comunitari, con l’unico vincolo del rispetto di tali oneri. Qualora non si presenti nessun vettore per operare sulla rotta soggetta a oneri di servizio pubblico, lo Stato membro può passare alla seconda fase [articolo 4, paragrafo 1, lettera d)], che consiste nel limitare l’accesso alla rotta ad un unico vettore aereo per un periodo massimo di tre anni, rinnovabile. Il vettore scelto previa gara d’appalto comunitaria può ricevere una compensazione finanziaria per l’esercizio degli oneri di servizio pubblico. |
(12) |
A norma dell’articolo 4, paragrafo 3, la Commissione è competente a decidere, dopo un’indagine svolta a richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, se l’imposizione di oneri di servizio pubblico pubblicata debba continuare ad applicarsi. La decisione della Commissione viene comunicata al Consiglio e agli Stati membri. Qualora uno Stato membro deferisca la decisione al Consiglio, quest’ultimo può prendere una decisione diversa deliberando a maggioranza qualificata. |
III. Esistenza di elementi tali da far nascere seri dubbi sulla conformità degli oneri di servizio pubblico imposti fra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani con l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92
(13) |
L’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento elenca un certo numero di criteri cumulativi cui devono conformarsi gli oneri di servizio pubblico:
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(14) |
Gli oneri di servizio pubblico devono inoltre rispettare i principi fondamentali di proporzionalità e non discriminazione [cfr. ad esempio la sentenza della Corte di giustizia del 20 febbraio 2001 nella causa C-205/99, Asociación Profesional de Empresas Navieras de Líneas Regulares (Analir) e altre/Administración General del Estado, Racc. 2001, pag. I-01271]. |
(15) |
Nella fattispecie, l’imposizione degli oneri di servizio pubblico pubblicata nella Gazzetta ufficiale a richiesta della Repubblica italiana contiene diverse disposizioni tali da far nascere seri dubbi sulla loro conformità con l’articolo 4 del regolamento, da cui potrebbe quindi derivare un’indebita restrizione allo sviluppo delle rotte in questione. Si rileva in particolare che:
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IV. Procedura
(16) |
Sebbene i servizi della Commissione si siano rivolti a più riprese alle autorità italiane per richiamare la loro attenzione su tutti questi elementi problematici ed esprimere perplessità circa la conformità dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico con il regolamento (CEE) n. 2408/92, la Repubblica italiana ha deciso comunque di farla pubblicare. |
(17) |
Dopo la pubblicazione, diverse parti interessate hanno espresso informalmente alla Commissione le loro preoccupazioni in merito al carattere sproporzionato e discriminatorio degli oneri di servizio pubblico. La Commissione ha inoltre ricevuto una denuncia, il cui autore ha chiesto di restare anonimo, volta a contestare la legalità degli oneri. |
(18) |
In considerazione di quanto precede e in virtù dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92, la Commissione può svolgere un’indagine per stabilire se lo sviluppo di una o più rotte venga indebitamente limitato dall’imposizione di oneri di servizio pubblico e per poter decidere se l’imposizione di tali oneri debba continuare ad applicarsi alle rotte in questione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La Commissione decide di svolgere l’indagine di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2408/92 per stabilire se l’imposizione degli oneri di servizio pubblico fra gli scali aeroportuali della Sardegna e i principali aeroporti nazionali italiani, pubblicata a richiesta della Repubblica italiana nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, debba continuare ad applicarsi a queste rotte.
Articolo 2
1. La Repubblica italiana deve trasmettere alla Commissione, entro un mese dalla notifica della presente decisione, tutte le informazioni necessarie per valutare la conformità degli oneri di servizio pubblico di cui all’articolo 1 con l’articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2408/92.
2. Devono essere trasmessi in particolare:
— |
un’analisi giuridica relativa alle ripercussioni sull’esercizio, ad opera di tutti i vettori aerei europei, dei diritti di traffico per le rotte soggette agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, qualora tali oneri siano effettivamente rispettati, |
— |
si dovrà precisare, fra l’altro, se le autorità italiane abbiano voluto creare un diritto esclusivo di esercizio per le diciotto rotte a favore del vettore o dei vettori che hanno accettato formalmente gli oneri, |
— |
un’analisi giuridica, basata sul diritto comunitario, che giustifichi le diverse condizioni contenute nell’imposizione degli oneri di servizio pubblico pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, |
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i motivi dell’imposizione di tariffe agevolate riservate «ai nati in Sardegna, anche se residenti fuori Sardegna, nonché al coniuge e ai figli dei nati in Sardegna», |
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un bilancio particolareggiato dell’applicazione degli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 284 del 7 ottobre 2000, |
— |
un’analisi particolareggiata delle relazioni economiche tra le zone della Sardegna e le altre zone dell’Italia in cui si trovano gli aeroporti soggetti agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, |
— |
un’analisi particolareggiata dell’offerta attuale di trasporto aereo fra gli scali aeroportuali della Sardegna e gli altri aeroporti italiani soggetti agli oneri di servizio pubblico pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 306 del 10 dicembre 2004, comprese le offerte di voli indiretti, |
— |
un’analisi particolareggiata della possibilità di ricorrere ad altre forme di trasporto e dell’idoneità di queste ultime a soddisfare il fabbisogno, |
— |
un’analisi della domanda attuale di trasporto aereo per ciascuna delle rotte soggette agli oneri, |
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un’indicazione esatta del tempo di percorrenza e delle condizioni di frequenza necessari per i collegamenti stradali fra i vari aeroporti della Sardegna soggetti agli oneri, |
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una descrizione, aggiornata alla data di notifica della presente decisione, della situazione relativa all’esercizio degli oneri in questione e l’indicazione dell’identità del o dei vettori che operano i servizi, |
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le previsioni di esercizio (traffico passeggeri, trasporto merci, previsioni finanziarie, ecc.) comunicate dal o dai vettori, |
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l’esistenza, alla data di notifica della presente decisione, di eventuali ricorsi dinanzi ai tribunali nazionali e la situazione giuridica dell’imposizione degli oneri di servizio pubblico. |
Articolo 3
1. La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.
2. Il dispositivo della presente decisione sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 marzo 2005.
Per la Commissione
Jacques BARROT
Vicepresidente
(1) GU L 240 del 24.8.1992, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1882/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 284 del 31.10.2003, pag. 1).
(2) GU C 306 del 10.12.2004, pag. 6.
(3) GU C 284 del 7.10.2000, pag. 16. Modifica: GU C 49 del 15.2.2001, pag. 2. Rettifica: GU C 63 del 28.2.2001, pag. 12.
(4) GU C 51 del 16.2.2001, pag. 22.
(5) Articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2408/92.
(6) Articolo 4, paragrafo 1, lettera b), punto iv), del regolamento (CEE) n. 2408/92.