Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0241

    2005/241/: Decisione della Commissione, del 14 marzo 2005, relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2004 [notificata con il numero C(2005) 603]

    GU L 74 del 19.3.2005, p. 66–70 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
    GU L 272M del 18.10.2005, p. 200–204 (MT)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/241/oj

    19.3.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 74/66


    DECISIONE DELLA COMMISSIONE

    del 14 marzo 2005

    relativa al contributo finanziario della Comunità a favore di un programma di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare per il 2004

    [notificata con il numero C(2005) 603]

    (Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

    (2005/241/CE)

    LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, recante misure specifiche a favore dei dipartimenti francesi d'oltremare per taluni prodotti agricoli, che modifica la direttiva 72/462/CEE e che abroga i regolamenti (CEE) n. 525/77 e (CEE) n. 3763/91 (Poseidom) (1), in particolare l’articolo 20, paragrafo 3,

    visti i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentati dalla Francia,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione 93/522/CEE della Commissione, del 30 settembre 1993, relativa alla definizione delle misure ammissibili al finanziamento comunitario per i programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera (2), definisce le misure suscettibili di beneficiare di un finanziamento comunitario nell’ambito dei programmi di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare, nonché nelle Azzorre e a Madera.

    (2)

    Le condizioni colturali specifiche dei dipartimenti francesi d'oltremare richiedono un’attenzione particolare ed è necessario che siano adottate o rafforzate in tali regioni le misure riguardanti le produzioni agricole, in particolare le misure in campo fitosanitario.

    (3)

    Le misure fitosanitarie da adottare o rafforzare sono particolarmente costose.

    (4)

    Un programma di misure è stato presentato alla Commissione dalle competenti autorità francesi; tale programma specifica gli obiettivi perseguiti nonché le azioni da condurre, precisandone la durata e i costi, in vista di un eventuale contributo finanziario della Comunità.

    (5)

    Ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1452/2001 del Consiglio, il contributo finanziario della Comunità può coprire fino al 60 % delle spese ammissibili, escluse le misure di protezione per le banane.

    (6)

    Conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio (3), le misure veterinarie e fitosanitarie attuate secondo le norme comunitarie sono finanziate a titolo della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia. Per il controllo finanziario di tali misure valgono le disposizioni degli articoli 8 e 9 del regolamento summenzionato.

    (7)

    Le informazioni tecniche fornite dalla Francia hanno permesso al comitato fitosanitario permanente di esaminare la situazione in modo approfondito e accurato.

    (8)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È approvata l’erogazione di un contributo finanziario della Comunità a favore del programma ufficiale di lotta contro gli organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali nei dipartimenti francesi d'oltremare presentato dalla Repubblica francese per il 2004.

    Articolo 2

    Il programma ufficiale comprende tre sottoprogrammi:

    1)

    un sottoprogramma interdipartimentale per Martinica, Guadalupa, Guiana e Riunione suddiviso in due parti:

    analisi del rischio fitosanitario per talune piante invadenti nei dipartimenti francesi d'oltremare,

    metodi di diagnosi dei viroidi degli agrumi;

    2)

    un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Martinica suddiviso in quattro parti:

    valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici facendo uso del laboratorio regionale e della sua unità mobile («laboratorio verde»),

    strategia per il controllo dell’elotide del pomodoro,

    costituzione di una base di dati sulle pratiche fitosanitarie nella produzione di frutta, verdura e canna da zucchero,

    agricoltura integrata nella produzione frutticola: agrumi e guava; inventario degli animali nocivi e delle pratiche fitosanitarie; pubblicazione di schede tecniche;

    3)

    un sottoprogramma elaborato per il dipartimento della Guiana:

    valutazione fitosanitaria e metodi diagnostici facendo uso del laboratorio regionale e della sua unità mobile («laboratorio verde»); promozione di buone pratiche agricole.

    Articolo 3

    L’importo del contributo finanziario erogato dalla Comunità a favore del programma presentato dalla Repubblica francese nel 2004 è pari al 60 % delle spese relative alle misure ammissibili quali definite nella decisione 93/522/CEE della Commissione, con un massimale di EUR 187 800 (IVA esclusa).

    Le spese previste per l'attuazione del programma e le modalità di finanziamento sono illustrate nell'allegato I della presente decisione.

    La ripartizione delle spese è specificata nell'allegato II della presente decisione.

    Articolo 4

    Un anticipo di EUR 100 000 è versato entro 60 giorni dal ricevimento di una domanda di pagamento della Francia.

    Articolo 5

    Il periodo di ammissibilità delle spese correlate al progetto di cui trattasi inizia il 1o ottobre 2004 e termina il 30 settembre 2005.

    Il periodo previsto per l'esecuzione delle azioni può essere eccezionalmente prorogato soltanto previo esplicito accordo scritto del comitato di sorveglianza di cui al punto I.A dell’allegato III, anteriormente al completamento delle azioni.

    Articolo 6

    Il contributo finanziario della Comunità è erogato a condizione che il programma sia attuato conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto comunitario, comprese le norme in materia di concorrenza e di aggiudicazione degli appalti pubblici.

    Articolo 7

    Le spese effettivamente sostenute sono notificate alla Commissione, ripartite per tipo di azione o sottoprogramma, in modo da illustrare la loro relazione con il piano finanziario indicativo. Tali notifiche possono essere inoltrate per via elettronica.

    Il saldo del contributo finanziario di cui all’articolo 3 è corrisposto a condizione che il documento specificato nel secondo comma del terzo paragrafo del punto I.B.4 dell’allegato III sia presentato entro il 30 settembre 2005.

    La Commissione può procedere, su richiesta debitamente giustificata della Repubblica francese, a un adeguamento dei piani di finanziamento nei limiti del 15 % del contributo comunitario a un sottoprogramma o a una misura per l'intero periodo, purché non sia superato l'importo globale delle spese ammissibili previsto dal programma né siano compromessi gli obiettivi principali del medesimo.

    Tutti i contributi erogati dalla Comunità in virtù della presente decisione sono versati alla Repubblica francese, la quale è inoltre responsabile del rimborso alla Comunità di eventuali importi eccedenti.

    Articolo 8

    La Repubblica francese garantisce l’ottemperanza alle disposizioni finanziarie e alle politiche comunitarie e assicura la trasmissione alla Commissione delle informazioni indicate nell'allegato III.

    Articolo 9

    La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2005.

    Per la Commissione

    Markos KYPRIANOU

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 198 del 21.7.2001, pag. 11. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1690/2004 (GU L 305 dell’1.10.2004, pag. 1).

    (2)  GU L 251 dell'8.10.1993, pag. 35. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 96/633/CE (GU L 283 del 5.11.1996, pag. 58).

    (3)  GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103.


    ALLEGATO I

    SCHEDA FINANZIARIA PER IL 2004

    (in euro)

     

    Contributo CE

    Contributo nazionale

    Spese ammissibili 2004

    Analisi del rischio fitosanitario — piante invadenti

    54 000

    36 000

    90 000

    Metodi di diagnosi dei viroidi

    19 500

    13 000

    32 500

    Martinica

    75 300

    50 200

    125 500

    Guiana

    39 000

    26 000

    65 000

    Totale

    187 800

    125 200

    313 000


    ALLEGATO II

    RIPARTIZIONE DELLE SPESE PER IL 2004

    (in euro)

     

    Personale

    Attrezzature

    Materiali di consumo

    Altre spese

    Totale

    Analisi del rischio fitosanitario — piante invadenti

    85 000

    0

    3 000

    2 000

    90 000

    Metodi di diagnosi dei viroidi

    18 000

    3 000

    8 000

    3 500

    32 500

    Martinica

    93 000

    6 500

    20 000

    6 000

    125 500

    Guiana

    50 000

    0

    5 000

    10 000

    65 000

    Totale

    246 000

    9 500

    36 000

    21 500

    313 000


    ALLEGATO III

    I.   Disposizioni circa l’esecuzione del programma

    SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

    A.   Comitato di sorveglianza

    1.   Istituzione

    Indipendentemente dal finanziamento della presente azione è istituito un comitato di sorveglianza, composto da rappresentanti della Francia e della Commissione, con il compito di fare regolarmente il punto sull'esecuzione del programma, proponendo ove del caso i necessari adeguamenti.

    2.   Al più tardi entro un mese dalla notifica della presente decisione alla Francia il comitato di sorveglianza stabilisce il proprio regolamento interno.

    3.   Mandato del comitato di sorveglianza

    Detto comitato:

    è responsabile della corretta esecuzione del programma in vista del conseguimento degli obiettivi stabiliti e la sua competenza si estende alle misure del programma entro i limiti del contributo comunitario erogato; esso vigila sul rispetto delle disposizioni regolamentari, comprese quelle relative all'ammissibilità delle azioni e dei progetti,

    sulla base delle informazioni relative alla selezione dei progetti già approvati e realizzati, si pronuncia sull'applicazione dei criteri di selezione definiti nel programma,

    propone, in caso di ritardo evidenziato dalle informazioni regolarmente fornite dagli indicatori di valutazione e di sorveglianza intermedi, le misure necessarie ad accelerare l'esecuzione del programma; esprime un parere sugli adattamenti proposti alla Commissione,

    formula un parere sui progetti di assistenza tecnica previsti nel programma,

    si pronuncia sulla relazione finale,

    nel periodo in questione riferisce al comitato fitosanitario permanente sull'avanzamento del programma e sulle spese sostenute.

    B.   Sorveglianza e valutazione del programma durante il periodo di esecuzione (sorveglianza e valutazione continue)

    1.   All'organismo nazionale responsabile dell'esecuzione sono affidate anche la sorveglianza e la valutazione continue del programma.

    2.   Per sorveglianza continua s'intende un sistema d'informazione sullo stato d'avanzamento dell'esecuzione del programma. La sorveglianza continua verte sulle misure contemplate dal programma e fa riferimento a indicatori finanziari e fisici strutturati in modo da consentire di valutare se per ciascuna misura le spese corrispondano a parametri fisici prestabiliti, indicanti il grado di realizzazione della misura stessa.

    3.   La valutazione continua del programma comprende un'analisi dei risultati quantitativi basata su considerazioni operative, giuridiche e procedurali, con l'obiettivo di garantire la conformità delle misure agli obiettivi del programma.

    Relazione d'esecuzione ed esame approfondito del programma

    4.   La Francia comunica alla Commissione, entro un mese dall'adozione del programma, il nome dell'autorità incaricata di elaborare e di presentare la relazione finale d'esecuzione.

    La competente autorità presenterà la relazione finale sul presente programma alla Commissione entro il 15 ottobre 2005 e al comitato fitosanitario permanente appena possibile dopo tale data.

    La relazione finale contiene:

    una valutazione tecnica sintetica dell'intero programma (grado di conseguimento degli obiettivi fisici e qualitativi e di realizzazione di progressi) e una valutazione dell'impatto fitosanitario ed economico immediato,

    una scheda finanziaria riportante le spese e le entrate e una dichiarazione della Francia che nessun altro contributo finanziario è stato o sarà chiesto per le misure incluse nel programma.

    5.   D'intesa con la Francia, la Commissione può ricorrere ai servizi di un esperto indipendente, che, nel quadro della sorveglianza continua, procede alla valutazione continua di cui al punto 3. Tale esperto può presentare proposte di adattamento dei sottoprogrammi e/o delle misure, proposte di modifica dei criteri di selezione dei progetti, ecc., tenuto conto delle difficoltà incontrate nel corso dell'esecuzione. In base a tale sorveglianza della gestione egli formula un parere sui provvedimenti amministrativi da adottare.

    II.   Ottemperanza alle politiche comunitarie

    Il programma va eseguito ottemperando alle disposizioni vigenti in materia di coordinamento delle politiche comunitarie e di conformità alle stesse. Le seguenti informazioni devono essere fornite dalla Francia nella relazione finale.

    PROTEZIONE DELL'AMBIENTE

    a)   Informazioni generali

    descrizione dei problemi e delle caratteristiche principali dell'ambiente della regione interessata, con particolare riguardo alle zone che presentano una rilevanza ai fini della conservazione (zone sensibili),

    esauriente descrizione dei principali effetti positivi e negativi che il programma, visti gli investimenti predisposti, può avere sull'ambiente,

    descrizione delle misure previste per evitare, ridurre o controbilanciare eventuali gravi effetti negativi per l'ambiente,

    sintesi dei risultati delle consultazioni sia delle autorità responsabili per l'ambiente (parere del ministero dell'Ambiente o di un ente equivalente) sia eventualmente dell'opinione pubblica;

    b)   descrizione delle misure previste

    Per quanto riguarda le misure del programma suscettibili di avere una grave incidenza negativa sull'ambiente, andranno indicate:

    le procedure da applicare per la valutazione dei singoli progetti nel corso dell'esecuzione del programma,

    i dispositivi previsti per il controllo dell'impatto ambientale durante l'esecuzione del programma, per la valutazione dei risultati e per l'eliminazione, la riduzione o la compensazione degli effetti negativi.


    Top