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Document 32005D0041

    2005/41/CE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    GU L 26 del 28.1.2005, p. 221–221 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

    Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/41(1)/oj

    Related international agreement

    28.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/221


    DECISIONE DEL CONSIGLIO

    del 13 dicembre 2004

    relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea

    (2005/41/CE)

    IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,

    visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea.

    (2)

    Dato l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    (3)

    Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, in attesa del completamento delle procedure pertinenti per la sua conclusione,

    DECIDE:

    Articolo 1

    Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.

    Articolo 2

    In attesa della sua entrata in vigore il protocollo è applicato in via provvisoria con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.

    Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.

    Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004

    Per il Consiglio

    Il Presidente

    B. R. BOT


    INFORMAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (1) firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, entra in vigore il 1o febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 129 dell'accordo.


    (1)  Vedi pagina 3 della Gazzetta ufficiale.


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    28.1.2005   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    L 26/222


    PROTOCOLLO

    dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca all'Unione europea

    IL REGNO DEL BELGIO,

    LA REPUBBLICA CECA,

    IL REGNO DI DANIMARCA,

    LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

    LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

    LA REPUBBLICA ELLENICA,

    IL REGNO DI SPAGNA,

    LA REPUBBLICA FRANCESE,

    L'IRLANDA,

    LA REPUBBLICA ITALIANA,

    LA REPUBBLICA DI CIPRO,

    LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

    LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

    IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

    LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,

    LA REPUBBLICA DI MALTA,

    IL REGNO DEI PAESI BASSI,

    LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,

    LA REPUBBLICA DI POLONIA,

    LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

    LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

    LA REPUBBLICA SLOVACCA,

    LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

    IL REGNO DI SVEZIA,

    IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

    in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e

    LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,

    in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,

    da una parte, e

    la Repubblica di croazia,

    dall'altra,

    vista l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea e, di conseguenza, alla Comunità in data 1o maggio 2004,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato «l'ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001.

    (2)

    Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003.

    (3)

    Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, l'adesione dei nuovi Stati membri all'ASA è approvata tramite un protocollo del medesimo.

    (4)

    Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 dell'ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell'accordo stesso.

    (5)

    Occorre apportare all'ASA le medesime modifiche apportate all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, (in appresso denominato «l'accordo interinale») per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea,

    HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

    SEZIONE I

    Parti contraenti

    Articolo 1

    La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 e, di conseguenza, adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.

    Articolo 2

    Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.

    ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI

    SEZIONE II

    Prodotti agricoli

    Articolo 3

    1.   L'allegato IV a) e l'allegato IV c) dell'ASA sono sostituiti dal testo di cui all'allegato I del presente protocollo.

    2.   L'allegato IV b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo.

    3.   L'allegato IV d) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente protocollo.

    4.   L'allegato IV e) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.

    5.   L'allegato IV f) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente protocollo.

    6.   All'articolo 27, paragrafo 3 dell'ASA è aggiunta la seguente lettera:

    g)

    «A decorrere dal 1o maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate all'allegato IV g)».

    7.   Il testo di cui all'allegato VI del presente protocollo è aggiunto all'ASA e ne costituisce l'allegato IV g).

    Articolo 4

    1.   L'allegato V a) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente protocollo.

    2.   L'allegato V b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente protocollo.

    Articolo 5

    Gli elenchi 2 e 3 dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'ASA sono sostituiti dagli elenchi 2, 3 e 4 di cui all'allegato IX del presente protocollo.

    Articolo 6

    L'allegato I (accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all'articolo 27, paragrafo 4 dell'ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all'allegato X del presente protocollo.

    SEZIONE III

    Norme d'origine

    Articolo 7

    1.   L'articolo 18, paragrafo 4 del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal seguente:

    1.«4.   I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:

    ES

    “EXPEDIDO A POSTERIORI”,

    CS

    “VYSTAVENO DODATEČNĚ”,

    DA

    “UDSTEDT EFTERFØLGENDE”,

    DE

    “NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”,

    ET

    “TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”,

    EL

    “ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”,

    EN

    “ISSUED RETROSPECTIVELY”,

    FR

    “DÉLIVRÉ A POSTERIORI”,

    IT

    “RILASCIATO A POSTERIORI”,

    LV

    “IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”,

    LT

    “RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”,

    HU

    “KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”,

    MT

    “MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”,

    NL

    “AFGEGEVEN A POSTERIORI”,

    PL

    “WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”,

    PT

    “EMITIDO A POSTERIORI”,

    SL

    “IZDANO NAKNADNO”,

    SK

    “VYDANÉ DODATOČNE”,

    FI

    “ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”,

    SV

    “UTFÄRDAT I EFTERHAND”,

    HR

    “NAKNADNO IZDANO”.»

    2.   L'articolo 19, paragrafo 2 del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal seguente:

    2.«2.   Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:

    ES

    “DUPLICADO”,

    CS

    “DUPLIKÁT”,

    DA

    “DUPLIKAT”,

    DE

    “DUPLIKAT”,

    ET

    “DUPLIKAAT”,

    EL

    “ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”,

    EN

    “DUPLICATE”,

    FR

    “DUPLICATA”,

    IT

    “DUPLICATO”,

    LV

    “DUBLIKĀTS”,

    LT

    “DUBLIKATAS”,

    HU

    “MÁSODLAT”,

    MT

    “DUPLIKAT”,

    NL

    “DUPLICAAT”,

    PL

    “DUPLIKAT”,

    PT

    “SEGUNDA VIA”,

    SL

    “DVOJNIK”,

    SK

    “DUPLIKÁT”,

    FI

    “KAKSOISKAPPALE”,

    SV

    “DUPLIKAT”,

    HR

    “DUPLIKAT”.»

    3.   L'allegato I del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XI del presente protocollo.

    4.   L'allegato II del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XII del presente protocollo.

    5.   L'allegato IV del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XIII del presente protocollo.

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE

    SEZIONE IV

    Articolo 8

    La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.

    Articolo 9

    1.   Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:

    a)

    l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA;

    b)

    la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione;

    c)

    la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

    Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.

    2.   La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:

    a)

    tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell'adesione; e

    b)

    gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo.

    Entro un anno dalla data dell'adesione le menzionate autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell'ASA.

    3.   Le competenti autorità doganali della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.

    Articolo 10

    1.   Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e, alla data dell'adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.

    2.   In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.

    Articolo 11

    Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.

    DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

    SEZIONE V

    Articolo 12

    Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.

    Articolo 13

    1.   La Comunità, attraverso il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri, e la Repubblica di Croazia procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.

    2.   Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

    Articolo 14

    1.   Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, purché tutti i relativi strumenti di approvazione siano stati depositati entro tale data.

    2.   Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.

    Articolo 15

    Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.

    Articolo 16

    Il testo dell'ASA, annessi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.

    Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři.Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og fire.Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundvier.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and four.Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre duemilaquattro.Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit pirmajā decembrī.Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év december havának huszonegyedik napján.Magħmula fi Brussel fil-wieħed u għoxrin ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizendvier.Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e quatro.V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícštyri.V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrafyra.Sastavljeno u Bruxellesu, dana dvadeset prvoga prosinca godine dvije tisuće četvrte.

    Por los Estados miembrosZa členské státyFor medlemsstaterneFür die MitgliedstaatenΓια τα κράτη μέληFor the Member StatesLiikmesriikide nimelPour les États membresPer gli Stati membriDalībvalstu vārdāValstybių narių varduA tagállamok részérőlGħall-Istati MembriVoor de lidstatenW imieniu Państw CzłonkowskichPelos Estados-MembrosZa členské štátyZa države članiceJäsenvaltioiden puolestaPå medlemsstaternas vägnarZa države članice

    Image

    Por las Comunidades EuropeasZa Evropská společenstvíFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesEuroopa ühenduste nimelPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeEiropas Kopienu vārdāEuropos Bendrijų varduAz Európai Közösségek részérőlGħall-Komunitajiet EwropejVoor de Europese GemeenschappenW imieniu Wspólnot EuropejskichPelas Comunidades EuropeiasZa Európske spoločenstváZa Evropske skupnostiEuroopan yhteisöjen puolestaPå europeiska gemenskapernas vägnarZa Europske zajednice

    Image

    Por la República de CroaciaZa Chorvatskou republikuFor Republikken KroatienFür die Republik KroatienΓια τη Δημοκρατία της ΚροατίαςHorvaatia Vabariigi nimelFor the Republic of CroatiaPour la République de CroatiePer la Repubblica di CroaziaHorvātijas Republikas vārdāKroatijos Respublikos värduA Horvát Köztársaság részérőlr-Repubblika tal-KroazjaVoor de Republiek KroatiëW imieniu Republiki ChorwacjiPela República da CroáciaZa Chorvátsku republikuZa Republiko HrvaškoKroatian tasavallan puolestaPå Republiken Kroatiens vägnarZa Republiku Hrvatsku

    Image


    ALLEGATO I

    «ALLEGATI IV a) E IV c)

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

    (Esenti da dazio per quantitativi illimitati al 1o maggio 2004)

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))

    Codice della tariffa doganale croata (1)

     

    0105 19 20

     

    0105 19 90

     

    0106 90 00 10

     

    0205 00

     

    0206

     

    0208

     

    0407 00 30

     

    0407 00 30 50

     

    0407 00 90

     

    0410 00 00

     

    0504 00 00

     

    0604

     

    0714

     

    0801

     

    0802

     

    0803 00

     

    0804 10 00

     

    0804 30 00

     

    0805 40 00

     

    0805 50

     

    0805 90 00

     

    0806 20

     

    0807 20 00

     

    0811

     

    0812

     

    0813

     

    0814 00 00

     

    0901 11 00

     

    0901 12 00

     

    0902

     

    0904

     

    0905 00 00

     

    0906

     

    0907 00 00

     

    0908

     

    0909

     

    0910

     

    1001 10 00

     

    1002 00 00 10

     

    1003 00 10

     

    1004 00 00 10

     

    1005 10

     

    1006

     

    1007 00

     

    1008

     

    1106

     

    1108

     

    1109 00 00

     

    1209

     

    1210

     

    1211

     

    1212 10

     

    1212 30 00

     

    1212 99 80

     

    1213 00 00

     

    1214

     

    1301

     

    1302

     

    1501 00 11

     

    1501 00 19 10

     

    1501 00 90

     

    1502 00

     

    1503 00

     

    1504

     

    1516 10

     

    1603 00

     

    1702 11 00

     

    1702 19 00

     

    1702 60

     

    1703 10 00

     

    2003 10

     

    2003 20 00

     

    2005 60 00

     

    2007 91

     

    2008 19

     

    2008 20

     

    2008 30

     

    2008 80

     

    2008 99 36

     

    2008 99 38

     

    2008 99 49 10

     

    2008 99 67 10

     

    2008 99 99 10

     

    2009 11

     

    2009 19 11

     

    2009 19 19

     

    2009 19 98 10

     

    2009 29 11

     

    2009 29 19

     

    2009 29 99 10

     

    2009 39 11

     

    2009 39 19

     

    2009 39 39 10

     

    2009 49 11

     

    2009 49 19

     

    2009 49 99 10

     

    2009 79 11

     

    2009 79 19

     

    2009 79 99 10

     

    2009 80 35 10

     

    2009 80 38 10

     

    2009 80 99 10

     

    2009 80 11

     

    2009 80 19

     

    2009 80 32

     

    2009 80 33

     

    2009 80 35

     

    2009 80 36

     

    2009 80 38

     

    2009 80 69 10

     

    2009 80 96 10

     

    2009 80 97 10

     

    2009 80 99 20

     

    2009 90 11

     

    2009 90 19

     

    2009 90 21

     

    2009 90 29

     

    2009 90 39 10

     

    2009 90 49 10

     

    2009 90 59 10

     

    2009 90 79 10

     

    2009 90 97 10

     

    2009 90 98 10

     

    2301

     

    2302 10

     

    2302 20

     

    2302 40

     

    2303 10

     

    2303 20

     

    2303 30

     

    2304 00 00

     

    2305 00 00

     

    2306 41 00

     

    2306 49 00

     

    2306 70 00

     

    2307 00

     

    2308 00

     

    2309 10


    (1)  Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 184/2003, e dalle successive modifiche.»


    ALLEGATO II

    «ALLEGATO IV b)

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

    (Esenti da dazio nell'ambito di contingenti a decorrere dal 1o maggio 2004)

    [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    Contingente tariffario tonnellate

    Incremento annuo tonnellate

    0104

    Animali vivi delle specie ovina e caprina

    300

     

    0201

    Carni di animali della specie bovina, fresche o congelate

    200

     

    0204

    Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate

    110

    5

    0207

    Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05

    780

    30

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    13 500

     

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    250

     

    0406

    Formaggi e latticini

    2 200

    100

    0406 escl. 04069078

    Formaggi e latticini diversi dal Gouda

    800

     

    04069078

    Gouda

    350

     

    0409 00 00

    Miele naturale

    20

     

    06029010

    Bianco di funghi (micelio)

    9 400

     

    0701 90 10

    Patate, destinate alla fabbricazione della fecola

    1 000

     

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    1 050

     

    0805 10

    Arance

    27 500

    1 250

    0808 10 (1)

    Mele fresche

    5 800

     

    0809 10

    Albicocche

    1 100

    50

    0810 10

    Fragole

    220

    10

    1002 00 00

    Segala

    700

    100

    1101

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

    250

     

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

    100

     

    1206 00

    Semi di girasole, anche frantumati

    110

    5

    1507

    Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

    1

    10

    1514 19

    1514 99

    Olio di ravizzone a basso tenore di acido erucico

    100

     

    2004 90

    Altri ortaggi e legumi e miscugli di ortaggi e di legumi

    110

    5

    2005 90

    Capperi, carciofi, altri, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    135

     

    2007 99

    Confetture, gelatine di frutta, preparazioni, altre

    130

     

    2009 71

    2009 79

    2009 80

    2009 90

    Succhi di frutta

    200

     

    2009 80 50

    2009 80 61

    2009 80 63

    2009 80 69

    2009 80 71

    2009 80 73

    2009 80 79

    2009 80 83

    2009 80 84

    2009 80 86

    2009 80 88

    2009 80 89

    2009 80 95

    2009 80 96

    2009 80 97

    2009 80 99

    succhi di altre frutta o di altri ortaggi e legumi

    330

    15

    21069010

    21069030

    21069051

    21069055

    21069059

    Preparazioni alimentari

    550

     

    2302

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

     

     

    230230

    di frumento

    6 200

     

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

     

     

    230990

    Altro

    1 350

     


    (1)  I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre»


    ALLEGATO III

    «ALLEGATO IV d)

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

    (Eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d))

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:

    il 1o maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 40 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti.

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    Contingente tariffario tonnellate

    Incremento annuo tonnellate

    0103 91

    0103 92

    Animali vivi della specie suina

    550

    25

    0210

    Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie

    500

    15

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    3 300

    150

    0402

    Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    15 400

    700

    0405 10

    Burro

    300

    10

    0702

    Pomodori, freschi o refrigerati

    8 250

    375

    0703 20

    Agli

    1 100

    50

    0805 20

    Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); clementine, wilkings e simili ibridi di agrumi

    2 640

    120

    0806 10

    Uve da tavola

    8 800

    400

    1509

    Olio d'oliva

    390

    20

    da 1602 41 a 1602 49

    Preparazioni e conserve di carni suine

    330

    15

    1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido

    6 270

    285

    2002

    Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico

    5 430

    240

    2009 12 00

    2009 19 91

    2009 19 98

    succhi di arancia: altro

    1 980

    90»


    ALLEGATO IV

    «ALLEGATO IV e)

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

    (Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati)

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e))

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

    il 1o maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 70 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

    0104

    Animali vivi delle specie ovina o caprina

    0105

    Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche:

    010512

    Tacchine e tacchini

    010592

    Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

    0105920020

    0105920030

    altri

    0209

    Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati

    0404

    Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove

    040700

    Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

    04070030 40

    – –

    uova di tacchine

    0601

    Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212

    0602

    Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio)

    0603

    Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati

    0708

    Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati

    0710

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

    0711

    Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati

    0712

    Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati

    0713

    Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    090121 00

    090122 00

    Caffè torrefatto

    100300

    Orzo

    1003009010

    – –

    destinato alla fabbricazione della birra

    1004 00 00

    Avena

    1005

    Granturco

    100590

    Altro

    1104

    Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati

    1105

    Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate

    170230

    Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio

    170240

    Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio

    2005

    Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006

    2005 40 00

    Piselli (Pisum sativum)

    2005 51 00

    Fagioli in grani

    2008

    Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove

    200850

    Albicocche

    200870

    Pesche

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    2009 41

    Succhi di ananasso

    2009 41 10

    – – –

    altri

    2009 69

    Succhi di uve (compresi i mosti d'uva)

    2206

    Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove

    2302

    Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi

    230230

    di frumento

    2306

    Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305

    230690

    Altro

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    230990

    Altro»


    ALLEGATO V

    «ALLEGATO IV f)

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

    (Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)

    (di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera f))

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:

    il 1o maggio 2004 il dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base;

    il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base.

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    Contingente tariffario tonnellate

    Incremento annuo tonnellate

    0102 90

    Animali vivi della specie bovina

    220

    10

    0202

    Carni di animali della specie bovina, congelate

    3 300

    150

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    8 030

    365

    0701

    Patate, fresche o refrigerate

    13 200

    600

    0703 10

    0703 90

    Cipolle e scalogni

    Porri ed altri ortaggi agliacei

    11 290

    500

    0807 11 00

    0807 19 00

    Meloni (compresi i cocomeri):

    6 210

    275

    0808 10

    Mele fresche

    6 000

    300

    1101

    Farine di frumento (grano) o di frumento segalato

    990

    45

    1103

    Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali

    8 580

    390

    1107

    Malto, anche torrefatto

    17 500

    750

    1601 00

    Salsicce, salami e prodotti simili

    1 980

    90

    1602 10 - 1602 39

    1602 50 - 1602 90

    Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini

    560

    30

    2401

    Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

    220

    10»


    ALLEGATO VI

    «ALLEGATO IV g)

    Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli

    [di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g)]

    I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1o maggio 2004.

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    Contingente tariffario tonnellate

    Dazio applicabile

    0102 90 05

    0102 90 21

    0102 90 29

    0102 90 41

    0102 90 49

    0102 90 71

    Animali vivi della specie bovina

    9 000

    15 %

    0103 91

    0103 92

    Animali vivi della specie suina

    2 550

    15 %

    0105920020

    Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g

    90

    10 %

    0203

    Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate

    3 570

    25 %

    0401

    Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    12 600

    4,2 EUR/100kg

    0704 90 10

    Cavoli

    160

    50 % NPF

    0706 10 00

    Carote fresche o refrigerate

    140

    50 % NPF

    0706 90 30

    Barbaforte, fresca o refrigerata

    110

    50 % NPF

    0706 90 90

    Cavoli rapa

     

     

    0707

    Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati

    200

    10 %

    0709 51 00

    Funghi, freschi o refrigerati

    340

    10 %

    0709 59 00

    Funghi galletti o gallinacci, funghi porcini

     

     

    0709 60 10

    Peperoni, freschi o refrigerati

    310

    12 %

    0710 2100

    0710 2200

    0710 9000

    Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati

    1 500

    7 %

    1001 90 99

    Frumento (grano) e frumento segalato, altri

    9 000

    15 %

    1005 90

    Granturco, altro

    20 000

    9 %

    1206 00 91

    1206 00 99

    Semi di girasole, anche frantumati

    2 160

    6 %

    1517 10 90

    Margarina

    1 200

    20 %

    1601 00 (1)

    Salsicce, salami e prodotti simili (1)

    1 500

    10 %

    160210 —

    160239

    Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini

    240

    10 %

    160241 -

    1602 49

    Preparazioni e conserve di carni suine

    180

    10 %

    1702 40

    Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio

    1 000

    5 %

    1703 90 00

    Melassi di barbabietola

    14 500

    14 %

    2001

    Cetrioli e cetriolini, altri, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

    1 650

    15 %


    (1)  Nel 2005, il contingente per i prodotti del codice 1601 00 è soggetto a un incremento di 400 t.»


    ALLEGATO VII

    «ALLEGATO V a)

    Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1

    Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    2004

    Dal 2005 in poi

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 21 10

    0303 21 20

    0303 21 80

    0304 10 15

    0304 10 17

    ex 0304 10 19

    ex 0304 10 91

    0304 20 15

    0304 20 17

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 30 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    CT: 30 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    0301 93 00

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 10 19

    ex 0304 10 91

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 210 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    CT: 210 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 94

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 35 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    CT: 35 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 94

    ex 0303 77 00

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 94

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 650 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    CT: 650 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF


    Codice NC

    Designazione delle merci

    2004

    1604 13 11

    1604 13 19

    ex 1604 20 50

    Preparazioni e conserve di sardine

    CT: 180t a 6 %

    Oltre il CT: dazio NPF intero

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

    CT: 50 t a 0 %

    Oltre il CT: dazio NPF intero

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce,

    CT: 1 290 t a 0 %

    Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto


    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dal 2005 in poi

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

    CT: 1 550 t a 0 %

    Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

    Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60 % del dazio NPF nel 2004 e al 50 % del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.»


    ALLEGATO VIII

    «ALLEGATO V b)

    Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2

    Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    2004

    Dal 2005 in poi

    0301 91 10

    0301 91 90

    0302 11 10

    0302 11 20

    0302 11 80

    0303 21 10

    0303 21 20

    0303 21 80

    0304 10 15

    0304 10 17

    ex 0304 10 19

    ex 0304 10 91

    0304 20 15

    0304 20 17

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    0305 49 45

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 25 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    CT: 25 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    0301 93 00

    0302 69 11

    0303 79 11

    ex 0304 10 19

    ex 0304 10 91

    ex 0304 20 19

    ex 0304 90 10

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 30 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    CT: 30 t a 0 %

    Oltre il CT: 70 % del dazio NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 61

    0303 79 71

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 94

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 35 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    CT: 35 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    ex 0301 99 90

    0302 69 94

    ex 0303 77 00

    ex 0304 10 38

    ex 0304 10 98

    ex 0304 20 94

    ex 0304 90 97

    ex 0305 10 00

    ex 0305 30 90

    ex 0305 49 80

    ex 0305 59 80

    ex 0305 69 80

    Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana

    CT: 60 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF

    CT: 60 t a 0 %

    Oltre il CT: 30 % del dazio NPF


    Codice NC

    Designazione delle merci

    2004

    1604 13 11

    1604 13 19

    Preparazioni e conserve di sardine

    CT: 95 t a 10 %

    Oltre il CT: dazio NPF intero

    ex 1604 20 50

    1604 16 00

    1604 20 40

    Preparazioni e conserve di acciughe

     

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

    CT: 215 t a 0 %

    Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto


    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dal 2005 in poi

    1604

    Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce

    CT: 310 t a 0 %

    Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto

    Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60 % del dazio NPF nel 2004 e al 50 % del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.»


    ALLEGATO IX

    «Elenco 2:   Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

    Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso. Il volume dei contingenti verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nell'elenco. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 70 %, al 60 % e al 50 % dell'aliquota del dazio NPF.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingente per il 2004

    Contingente per il 2005

    Contingente per il 2006 e per gli anni successivi

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao:

    2 070 tonnellate

    2 230 tonnellate

    2 390 tonnellate

    0403 10

    Iogurt:

     

     

     

    da 0403 10 51 a 0403 10 99

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    0403 90

    altre:

     

     

     

    da 0403 90 71 a 0403 90 99

    aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

     

     

     

    0405

    Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere:

    60 tonnellate

    64 tonnellate

    68 tonnellate

    0405 20

    Paste da spalmare lattiere:

     

     

     

    0405 20 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 39 % ed inferiore a 60 %

     

     

     

    0405 20 30

    aventi tenore, in peso, di materie grasse uguale o superiore a 60 % ed inferiore o uguale a 75 %

     

     

     

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

    600 tonnellate

    650 tonnellate

    700 tonnellate

    1517 10

    Margarina, esclusa la margarina liquida:

     

     

     

    1517 10 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

     

     

     

    1517 90

    altre:

     

     

     

    1517 90 10

    aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore al 10 % ma inferiore o uguale al 15 %

     

     

     

     

    altre

     

     

     

    1517 90 93

    – –

    Miscele o preparazioni culinarie utilizzate per la sformatura

     

     

     

    2201

    Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve:

    16 200 tonnellate

    16 550 tonnellate

    16 900 tonnellate

    2201 10

    Acque minerali e acque gassate

     

     

     

    2205

    Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche

    360 hl

    390 hl

    420 hl

    2208

    Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione:

    60 hl

    65 hl

    70 hl

    ex 2208 90 33 ex 2208 90 38

    – –

    Acquaviti di prugne (Slivovitz)

     

     

     

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco:

    30 tonnellate

    32,5 tonnellate

    35 tonnellate

    2402 20

    Sigarette contenenti tabacco

     

     

     

    2402 90 00

    Altro

     

     

     

    2403

    Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco:

    36 tonnellate

    39 tonnellate

    42 tonnellate

    2403 10

    Tabacco da fumo, anche contenente succedanei del tabacco in qualsiasi proporzione

     

     

     

    Elenco 3:   Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

    Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso. Il volume dei contingenti tariffari verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nella tabella. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 65 %, al 55 % e al 40 % dell'aliquota del dazio NPF.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingente (in tonnellate)

    Dazio applicabile all'interno del contingente

    2004

    2005

    2006 e anni successivi

    ( % NPF)

    (1)

    (2)

    (3)

    (4)

    (5)

    (6)

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco):

     

     

     

     

    1704 90

    Altro

    1 100

    1 150

    1 200

    0

    1806

    Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

    2 130

    2 270

    2 410

    0

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    2 920

    3 080

    3 240

    0

    2105 00

    Gelati, anche contenenti cacao

    1 290

    1 360

    1 430

    0

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    16 300

    17 200

    18 100

    0

    Elenco 4:   Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità

    Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari annui indicati in appresso. Ai quantitativi che superano il contingente si applicano le condizioni di cui all'allegato II, elenco 1, del protocollo 3.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Contingente (in tonnellate)

    2004

    2005

    2006

    ex2103

    2103 90 30

    2103 90 90

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

    Amari aromatici, con titolo alcolometrico uguale o superiore a 44,2 % vol e inferiore o uguale a 49,2 % vol e contenenti da 1,5 % a 6 %, in peso, di genziana, di spezie e di ingredienti vari, da 4 % a 10 % di zuccheri e presentati in recipienti di capacità inferiore o uguale a 0,50 litri

    altri

    300

    300

    300»


    ALLEGATO X

    «ALLEGATO I

    ACCORDO

    tra la Comunità europea e la Repubblica di croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini

    1.

    A decorrere dal 1o maggio 2004, le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Dazio applicabile

    Quantitativo annuo (hl)

    Incremento annuo (hl)

    Disposizioni specifiche

    ex 2204 10

    ex 2204 21

    Vini spumanti di qualità

    Vini di uve fresche

    esenzione

    44 000

    10 000

     (1)  (2)

    ex 2204 29

    Vini di uve fresche

    esenzione

    29 000

    0

     (2)

    2.

    La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    3.

    A decorrere dal 1o maggio 2004, le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.

    Codice della tariffa doganale croata

    Designazione delle merci

    Dazio applicabile

    Quantitativi annui (hl)

    Incremento annuo (hl)

    Disposizioni specifiche

    ex 2204 10

    ex 2204 21

    Vini spumanti di qualità

    Vini di uve fresche

    esenzione

    14 000

    800

     (3)

    ex 2204 29

    Vini di uve fresche

    esenzione

    8 000

    0

     

    4.

    La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi.

    5.

    Il presente accordo riguarda il vino

    a)

    ottenuto da uve fresche raccolte e prodotte esclusivamente sul territorio della parte contraente in questione, e

    b)

    i)

    originario dell'Unione europea, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici di cui al titolo V del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (4);

    ii)

    originario della Repubblica di Croazia, prodotto conformemente alle norme relative alle pratiche e ai trattamenti enologici previste dalla legislazione croata. Tali norme enologiche devono essere conformi alla legislazione comunitaria.

    6.

    Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b).

    7.

    Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino.

    8.

    Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure.

    9.

    A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo.

    10.

    Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.»


    (1)  A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 98 000 hl.

    (2)  Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.

    (3)  A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 18 000 hl.

    (4)  GU L 179 del 14.7.1999, pag.1. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).


    ALLEGATO XI

    «ALLEGATO I

    Note introduttive all'elenco dell'allegato II

    Nota 1:

    L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.

    Nota 2:

    2.1.

    Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2.

    2.2.

    Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

    2.3.

    Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4.

    2.4.

    Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3.

    Nota 3:

    3.1.

    Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Croazia.

    Esempio:

    Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224.

    Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario.

    3.2.

    La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

    3.3.

    Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

    Tuttavia, l'espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco.

    3.4.

    Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

    Esempio:

    La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre.

    3.5.

    Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili).

    Esempio:

    La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali.

    Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione.

    Esempio:

    Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra.

    3.6.

    Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni.

    Nota 4:

    4.1.

    Nell'elenco, con l'espressione “fibre naturali” s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; essa si limita alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

    4.2.

    Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305.

    4.3.

    Nell'elenco, le espressioni “paste tessili”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

    4.4.

    Nell'elenco, per “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507.

    Nota 5:

    5.1.

    Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4).

    5.2.

    Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

    Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

    seta;

    lana;

    peli grossolani di animali;

    peli fini di animali;

    crine di cavallo;

    cotone;

    materiali per la produzione della carta e carta;

    lino;

    canapa;

    iuta ed altre fibre tessili liberiane;

    sisal ed altre fibre tessili del genere Agave;

    cocco, abaca, ramiè ed altre fibre tessili vegetali;

    filamenti sintetici;

    filamenti artificiali;

    filamenti conduttori elettrici;

    fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;

    fibre sintetiche in fiocco di poliestere;

    fibre sintetiche in fiocco di poliammide;

    fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;

    fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;

    fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;

    fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;

    fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;

    altre fibre sintetiche in fiocco;

    fibre artificiali in fiocco di viscosa;

    altre fibre artificiali in fiocco;

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;

    filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di poliestere, anche rivestiti;

    prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;

    altri prodotti di cui alla voce 5605.

    Esempio:

    Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato.

    Esempio:

    Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto.

    Esempio:

    Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti.

    Esempio:

    Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi.

    5.3.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati.

    5.4.

    Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

    Nota 6:

    6.1.

    Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

    6.2.

    Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

    Esempio:

    Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili.

    6.3.

    Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63.

    Nota 7:

    7.1.

    I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    i)

    isomerizzazione.

    7.2.

    I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

    a)

    distillazione sotto vuoto;

    b)

    ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

    c)

    cracking;

    d)

    reforming;

    e)

    estrazione mediante solventi selettivi;

    f)

    trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all'acido solforico concentrato o all'oleum o all'anidride solforica, neutralizzazione mediante agenti alcalini, decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

    g)

    polimerizzazione;

    h)

    alchilazione;

    ij)

    somerizzazione;

    k)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, desulfurazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell'85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

    l)

    solo per i prodotti della voce 2710, deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

    m)

    solo per gli oli pesanti della voce ex 2710, trattamento all'idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l'idrogeno partecipa attivamente ad una reazione chimica realizzata ad una pressione superiore a 20 bar e ad una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all'idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 2710, aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (ad esempio l'“hydrofinishing” o la decolorazione);

    n)

    solo per gli oli combustibili della voce ex 2710, distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 ° C, secondo il metodo ASTM D 86;

    o)

    solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 2710, voltolizzazione ad alta frequenza;

    p)

    solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall'ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 2712, disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

    7.3.

    Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.»


    ALLEGATO XII

    «ALLEGATO II

    Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

    L'accordo non contempla necessariamente tutti i prodotti elencati ed è pertanto opportuno consultare gli altri firmatari

    Voce SA

    Designazione delle merci

    Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario

    (1)

    (2)

    (3) oppure (4)

    Capitolo 1

    Animali vivi

    Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 2

    Carne e frattaglie commestibili

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 3

    Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex capitolo 4

    Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    0403

    Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i succhi di frutta (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) della voce 2009 utilizzati devono essere originari,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 5

    Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 0502

    Setole di maiale o di cinghiale, preparate

    Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole

     

    Capitolo 6

    Piante vive e prodotti della floricoltura

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 7

    Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    Capitolo 8

    Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni

    Fabbricazione:

    in cui tutti i tipi di frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 9

    Caffè, tè, mate e spezie; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    0901

    Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale

     

    0902

    Tè, anche aromatizzato

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 0910

    Miscele di spezie

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    Capitolo 10

    Cereali

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex capitolo 11

    Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 1106

    Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati

    Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708

     

    Capitolo 12

    Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1301

    Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1302

    Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati:

     

     

     

    Mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, modificati

    Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 14

    Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex capitolo 15

    Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    1501

    Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503:

     

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207

     

    1502

    Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503:

     

     

     

    Grassi di ossa o grassi di cascami

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1504

    Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 1505

    Lanolina raffinata

    Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505

     

    1506

    Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente:

     

     

     

    Frazioni solide

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    da 1507 a 1515

    Oli vegetali e loro frazioni:

     

     

     

    Olio di soia, di arachide, di palma, di copra, di palmisti, di babassù, di tung e di oiticica, cera di mirica, cera del Giappone; frazioni di olio di jojoba e oli destinati ad usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti per l'alimentazione umana

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Frazioni solide, escluse quelle dell'olio di jojoba

    Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1516

    Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

     

    1517

    Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 1507, 1508, 1511 e 1513

     

    Capitolo 16

    Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

    Fabbricazione:

    a partire da animali del capitolo 1, e/o

    in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex capitolo 17

    Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 1701

    Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1702

    Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati

     

     

     

    Maltosio e fruttosio chimicamente puri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

     

     

    Altri zuccheri in forma solida con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari

     

    ex 1703

    Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1704

    Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 18

    Cacao e sue preparazioni

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1901

    Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

     

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1902

    Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato:

     

     

     

    contenenti, in peso, non più del 20 % di carni e frattaglie, di pesci, crostacei o molluschi

    Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti

     

     

    contenenti, in peso, più del 20 % di carni e frattaglie, di pesce, crostacei o molluschi

    Fabbricazione:

    in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti,

    in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    1903

    Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

     

    1904

    Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati alla voce 1806,

    in cui i cereali e la farina utilizzati (eccetto il frumento duro e il granturco Zea indurata e i loro derivati) devono essere interamente ottenuti,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    1905

    Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11

     

    ex capitolo 20

    Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 2001

    Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2004 e ex 2005

    Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    2006

    Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2007

    Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2008

    Frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

    Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    Burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2009

    Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 21

    Preparazioni alimentari diverse; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    2101

    Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui tutta la cicoria utilizzata è interamente ottenuta

     

    2103

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:

     

     

     

    Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata

     

     

    Farina di senapa e senapa preparata

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 2104

    Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005

     

    2106

    Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 22

    Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui tutta l'uva o tutti i materiali derivati dall'uva utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    2202

    Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non ecceda il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui tutti i succhi di frutta utilizzati (eccetto i succhi di ananasso, di limetta e di pompelmo) devono essere originari

     

    2207

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

    in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    2208

    Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione

    Fabbricazione:

    a partire da materiali non classificati alle voci 2207 o 2208,

    in cui tutte le uve o tutti i materiali da esse derivati utilizzati devono essere interamente ottenuti o in cui, se tutti gli altri materiali utilizzati sono già originari, l'arak può essere utilizzato in proporzione non superiore al 5 % in volume

     

    ex capitolo 23

    Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2301

    Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana

    Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex 2303

    Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso

    Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto

     

    ex 2306

    Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 %

    Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute

     

    2309

    Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali

    Fabbricazione:

    in cui tutti i cereali, lo zucchero, i melassi, le carni e il latte utilizzati devono essere originari,

    in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    ex capitolo 24

    Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto:

    Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti

     

    2402

    Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

     

    ex 2403

    Tabacco da fumo

    Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari

     

    ex capitolo 25

    Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2504

    Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata

    Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia

     

    ex 2515

    Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2516

    Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm

    Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm

     

    ex 2518

    Dolomite calcinata

    Calcinazione della dolomite non calcinata

     

    ex 2519

    Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite)

     

    ex  2520

    Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2524

    Fibre di amianto naturali

    Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto)

     

    ex 2525

    Mica in polvere

    Triturazione della mica o dei residui di mica

     

    ex 2530

    Terre coloranti, calcinate o polverizzate

    Calcinazione o triturazione di terre coloranti

     

    Capitolo 26

    Minerali, scorie e ceneri

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 27

    Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 2707

    Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1)

    oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2709

    Oli greggi ottenuti da minerali bituminosi

    Distillazione distruttiva di materiali bituminosi

     

    2710

    Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2711

    Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (2) oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2712

    Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (2)

    oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2713

    Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (1)

    oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2714

    Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (1)

    oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    2715

    Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”)

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (1)

    oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 28

    Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2805

    “Mischmetall”

    Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2811

    Triossido di zolfo

    Fabbricazione a partire da diossido di zolfo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2833

    Solfato di alluminio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2840

    Perborato di sodio

    Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 29

    Prodotti chimici organici; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2901

    Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (1)

    oppure

     

     

     

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2902

    Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (1)

    oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 2905

    Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2915

    Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2932

    Eteri interni e loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Acetali ciclici ed emiacetali interni; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2933

    Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    2934

    Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 2939

    Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 30

    Prodotti farmaceutici; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3002

    Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili:

     

     

     

    Prodotti costituiti da due o più elementi mescolati per uso terapeutico o profilattico oppure da prodotti non mescolati per la stessa utilizzazione, condizionati in confezioni di dosi prestabilite o in imballaggi per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

     

     

     

    Sangue umano

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    Sangue animale preparato per usi terapeutici o profilattici

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    Frazioni di sangue diverse da antisieri, emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    Emoglobina, globuline del sangue e siero-globuline

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3003 e 3004

    Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006):

     

     

     

    ottenuti a partire da amicacina della voce 2941

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3006

    Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo

    Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria

     

    ex capitolo 31

    Concimi; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3105

    Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:

    nitrato di sodio

    calciocianamide

    solfato di potassio

    solfato di magnesio e di potassio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 32

    Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3201

    Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati

    Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3205

    Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3)

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 33

    Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3301

    Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 34

    Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3403

    Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici  (1)

    oppure

    Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3404

    Cere artificiali e cere preparate:

     

     

     

    a base di paraffine, di cere di petrolio o di minerali bituminosi, di residui paraffinici

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:

    gli oli idrogenati aventi il carattere delle cere della voce 1516,

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    gli acidi grassi non definiti chimicamente o gli alcoli grassi industriali della voce 3823,

     

     

     

    i materiali della voce 3404

     

     

     

    Questi materiali possono essere tuttavia utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 35

    Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3505

    Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati :

     

     

     

    Eteri ed esteri di amido

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alla voce 1108

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3507

    Enzimi preparati non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 36

    Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 37

    Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3701

    Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori:

     

     

     

    Pellicole a sviluppo e stampa istantanei per la fotografia a colori (policromia), in caricatori

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3202. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3702

    Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3704

    Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 38

    Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3801

    Grafite colloidale in sospensione nell'olio e grafite semicolloidale; composizioni in pasta per elettrodi, a base di sostanze carboniose

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    Grafite in forma di paste, costituite da una miscela di più del 30 %, in peso, di grafite, e di oli minerali

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3803

    Tallol raffinato

    Raffinazione di tallol greggio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3805

    Essenza di trementina al solfato, depurata

    Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3806

    Gomme esteri

    Fabbricazione a partire da acidi resinici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3807

    Pece nera (pece di catrame vegetale)

    Distillazione del catrame di legno

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    3808

    Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3809

    Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3810

    Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3811

    Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali :

     

     

     

    Additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3812

    Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3813

    Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3814

    Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3818

    Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3819

    Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3820

    Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3822

    Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    3823

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali:

     

     

     

    Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Alcoli grassi industriali

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823

     

    3824

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove:

     

     

     

    I seguenti prodotti della presente voce:

    Leganti preparati per forme o per anime da fonderia, a partire da prodotti resinosi naturali

    Acidi naftenici, loro sali insolubili in acqua e loro esteri

    Sorbite diversa dalla sorbite della voce 2905

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Solfonati di petrolio, esclusi i solfonati di petrolio di metalli alcalini, d'ammonio o d'etanolammine; acidi solfonici di oli di minerali bituminosi, tiofenici, e loro sali

    Scambiatori di ioni

    Composizioni assorbenti per completare il vuoto nei tubi o nelle valvole elettriche

     

     

     

    Ossidi di ferro alcalinizzati per la depurazione dei gas

    Acque ammoniacali e masse depuranti esaurite provenienti dalla depurazione del gas illuminante

    Acidi sulfonaftenici e i loro sali insolubili in acqua; gli esteri di acidi naftenici

    Oli di flemma e olio di Dippel

    Miscele di sali aventi differenti ani oni

    Paste da copiatura a base gelatinosa, anche su supporto di carta o di tessuto

     

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3901 a 3915

    Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso:

     

     

     

    Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3907

    Copolimeri, ottenuti da policarbonati e copolimeri acrilonitrile-butadiene-stirene (ABS)

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

     

     

    Poliestere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A)

     

    3912

    Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 3916 a 3921

    Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti:

     

     

     

    Prodotti piatti, non solamente lavorati in superficie o tagliati in forma diversa da quella quadrata o rettangolare; altri prodotti, non semplicemente lavorati in superficie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri:

     

     

     

    Prodotti addizionali omopolimerizzati nei quali la parte di un monomero rappresenta oltre il 99 %, in peso, del tenore totale del polimero

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (5)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3916 e ex 3917

    Profilati e tubi

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 3920

    Lastre o pellicole ionomere

    Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Fogli di cellulosa rigenerata, poliammidi o polietilene

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 3921

    Fogli di plastica, metallizzati

    Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 3922 a 3926

    Articoli di plastica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 40

    Gomma e lavori di gomma; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4001

    Lastre “crêpe” di gomma per suole

    Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale

     

    4005

    Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    4012

    Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma:

     

     

     

    Pneumatici rigenerati, gomme piene o semipiene, di gomma

    Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4011 e 4012

     

    ex 4017

    Articoli in gomma indurita

    Produzione a partire da gomma indurita

     

    ex capitolo 41

    Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4102

    Pelli gregge di ovini, senza vello

    Slanatura di pelli di ovini

     

    da 4104 a 4106

    Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti

    Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

    oppure

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4107, da 4112 a 4113

    Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113

     

    ex 4114

    Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 42

    Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 43

    Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex  4302

    Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

     

     

     

    Tavole, croci e manufatti simili

    Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

     

    4303

    Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria

    Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302

     

    ex capitolo 44

    Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex  4403

    Legno semplicemente squadrato

    Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato

     

    ex  4407

    Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

    Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex 4408

    Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

    Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

     

    ex 4409

    Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa:

     

     

     

    levigato o incollato con giunture di testa

    Levigatura o incollatura con giunture di testa

     

     

    Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    da ex 4410 a ex 4413

    Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4415

    Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno

    Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

     

    ex 4416

    Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno

    Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato

     

    ex 4418

    Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shaker”) di legno

     

     

    Liste e modanature

    Fabbricazione di liste e modanature

     

    ex 4421

    Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

    Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

     

    ex capitolo 45

    Sughero e lavori di sughero; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4503

    Lavori in sughero naturale

    Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501

     

    Capitolo 46

    Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Capitolo 47

    Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 48

    Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 4811

    Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    4816

    Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    4817

    Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4818

    Carta igienica

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    ex 4819

    Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4820

    Blocchi di carta da lettere

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 4823

    Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura

    Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47

     

    ex capitolo 49

    Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    4909

    Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 e 4911

     

    4910

    Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare:

     

     

     

    Calendari del genere “perpetuo”, o muniti di blocchi di fogli sostituibili, montati su supporti di materia diversa dalla carta o dal cartone

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 e 4911

     

    ex capitolo 50

    Seta; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 5003

    Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

    Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

     

    da 5004 a ex 5006

    Filati di seta e filati di cascami di seta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    altre fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5007

    Tessuti di seta o di cascami di seta:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

     

     

     

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 51

    Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5106 a 5110

    Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5111 a 5113

    Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

     

     

     

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 52

    Cotone; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5204 a 5207

    Filati di cotone

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5208 a 5212

    Tessuti di cotone:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

     

     

     

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 53

    Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5306 a 5308

    Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5309 a 5311

    Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    filati di iuta,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5401 a 5406

    Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5407 e 5408

    Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

     

     

     

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 5501 a 5507

    Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

     

    da 5508 a 5511

    Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

    Fabbricazione a partire da (7):

    seta greggia o cascami di seta cardati, pettinati o altrimenti preparati per la filatura,

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    da 5512 a 5516

    Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

     

     

     

    contenenti fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    carta

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 56

    Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia eccetto:

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5602

    Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

     

     

     

    Feltri all'ago

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    sostanze chimiche o paste tessili

    Tuttavia,

     

     

     

    i filati di polipropilene della voce 5402,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fiocco artificiale ottenuto a partire dalla caseina, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    5604

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

     

     

     

    Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili

    Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5605

    Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    5606

    Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella”

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali discontinue, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura,

    sostanze chimiche o paste tessili, oppure

    materiali per la fabbricazione della carta

     

    Capitolo 57

    Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

     

     

     

    di feltro ad ago

    Fabbricazione a partire da  (7):

    fibre naturali, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

    Tuttavia,

     

     

     

    i filati di polipropilene della voce 5402,

    le fibre di polipropilene delle voci 5503 e 5506, oppure

    i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501,

    nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

     

    di altri feltri

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

    filati di cocco o di iuta,

    filati di filamenti sintetici o artificiali

    fibre naturali, oppure

    fibre sintetiche o artificiali discontinue non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

    Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

     

    ex capitolo 58

    Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto:

     

     

     

    Elastici, costituiti da fili tessili associati a fili di gomma

    Fabbricazione a partire da filati semplici (7)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

     

     

     

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5805

    Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    5810

    Ricami in pezza, in strisce o in motivi

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5901

    Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5902

    Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

     

     

     

    contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da filati

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili

     

    5903

    Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

    Fabbricazione a partire da filati

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5904

    Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

    Fabbricazione a partire da filati (7)

     

    5905

    Rivestimenti murali di materie tessili:

     

     

     

    impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

    Fabbricazione a partire da filati

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da (7):

     

     

     

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

    oppure

     

     

     

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5906

    Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

     

     

     

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    Altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

    Fabbricazione a partire da sostanze chimiche

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati

     

    5907

    Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

    Fabbricazione a partire da filati

    oppure

    Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    5908

    Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

     

     

     

    Reticelle ad incandescenza impregnate

    Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 5909 a 5911

    Manufatti tessili per usi industriali:

     

     

     

    Dischi e corone per lucidare, diversi da quelli di feltro della voce 5911

    Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310

     

     

    Tessuti feltrati o non, dei tipi comunemente utilizzati nelle macchine per cartiere o per altri usi tecnici, anche impregnati o spalmati, tubolari o senza fine, a catene e/o a trame semplici o multiple, o a tessitura piana, a catene e/o a trame multiple della voce 5911

    Fabbricazione a partire da  (7):

    filati di cocco,

    i materiali seguenti:

    filati di politetrafluoroetilene  (8),

    filati multipli di poliammide, spalmati, impregnati o ricoperti di resina fenolica

    filati di poliammide aromatica ottenuta per policondensazione di metafenilendiammina e di acido isoftalico,

     

     

     

    monofilati di politetrafluoroetilene  (8),

    filati di fibre tessili sintetiche in poli(p-fenilentereftalammide),

    filati di fibre di vetro, spalmati di resina fenolica e spiralati di filati acrilici  (8),

     

     

     

    monofilamenti di copoliestere di un poliestere, di una resina di acido tereftalico, di 1.4 cicloesandictanolo e di acido isoftalico,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da  (7):

    filati di cocco,

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    Capitolo 60

    Stoffe a maglia

    Fabbricazione a partire da  (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    Capitolo 61

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia:

     

     

     

    ottenuti riunendo mediante cucitura, o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

    Fabbricazione a partire da filati  (7)  (9)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da  (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    ex capitolo 62

    Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto:

    Fabbricazione a partire da filati  (7)  (9)

     

    ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211

    Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

    Fabbricazione a partire da filati  (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (9)

     

    ex 6210 e ex 6216

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati  (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto  (9)

     

    6213 e 6214

    Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

     

     

     

    ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7)  (9)

    oppure

     

     

     

    Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6217

    Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212:

     

     

     

    ricamati

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

     

    Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

    Fabbricazione a partire da filati (9)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9)

     

     

    Fodere interno collo e polsi, tagliate

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati (9)

     

    ex capitolo 63

    Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    da 6301 a 6304

    Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento:

     

     

     

    in feltro, non tessuti

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri:

     

     

     

    ricamati

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9)  (10)

     

    6305

    Sacchi e sacchetti da imballaggio

    Fabbricazione a partire da (7):

    fibre naturali,

    fibre sintetiche o artificiali in fiocco non cardate, né pettinate, né altrimenti preparate per la filatura, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

    6306

    Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

     

     

     

    non tessuti

    Fabbricazione a partire da  (7)  (9):

    fibre naturali, oppure

    sostanze chimiche o paste tessili

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi  (7)  (9)

     

    6307

    Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    6308

    Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

    Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve soddisfare le condizioni applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Possono essere tuttavia incorporati articoli non originari a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    ex capitolo 64

    Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

     

    6406

    Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 65

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    6503

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili  (9)

     

    6505

    Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite

    Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9)

     

    ex capitolo 66

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    6601

    Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 67

    Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 68

    Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili: eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 6803

    Lavori di ardesia naturale o agglomerata

    Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata

     

    ex 6812

    Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

     

    ex 6814

    Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie

    Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita)

     

    Capitolo 69

    Prodotti ceramici

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 70

    Vetro e lavori di vetro; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7003, ex 7004 e ex 7005

    Vetro con strati non riflettenti

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7006

    Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie:

     

     

     

    Lastre di vetro (substrati), ricoperte da uno strato di metallo dielettrico, semiconduttrici secondo gli standard del SEMII (11)

    Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7007

    Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7008

    Vetri isolanti a pareti multiple

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7009

    Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001

     

    7010

    Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    oppure

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7013

    Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    oppure

    Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 7019

    Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati

    Fabbricazione a partire da:

    stoppini greggi, filati accoppiati in parallelo senza torsione (roving), anche tagliati, oppure

    lana di vetro

     

    ex capitolo 71

    Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7101

    Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 7102, ex 7103 e ex 7104

    Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate

    Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate

     

    7106, da 7108 a 7110

    Metalli preziosi:

     

     

     

    greggi

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110

    oppure

    Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110

    oppure

    Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

     

     

    Semilavorati o in polvere

    Produzione a partire da metalli preziosi greggi

     

    ex 7107, ex 7109 e ex 7111

    Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

    Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

     

    7116

    Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7117

    Minuterie di fantasia

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    oppure

     

     

     

    Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 72

    Ghisa, ferro e acciaio; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7207

    Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205

     

    da 7208 a 7216

    Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

     

    7217

    Fili di ferro o di acciai non legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

     

    ex 7218, da 7219 a 7222

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

     

    7223

    Fili di acciai inossidabili

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

     

    ex 7224, da 7225 a 7228

    Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

    Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224

     

    7229

    Fili di altri acciai legati

    Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

     

    ex capitolo 73

    Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7301

    Palancole

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7302

    Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie:

    Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

     

    7304, da 7305 a 7306

    Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio

    Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224

     

    ex  7307

    Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

    Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7308

    Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301

     

    ex 7315

    Catene antisdrucciolevoli

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 74

    Rame e lavori di rame; eccetto:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7401

    Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame)

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7402

    Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7403

    Rame raffinato e leghe di rame, greggio :

     

     

     

    Rame raffinato

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

     

    Leghe di rame e rame raffinato contenente altri elementi

    Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame

     

    7404

    Cascami ed avanzi di rame

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    7405

    Leghe madri di rame

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 75

    Nichel e lavori di nichel; eccetto:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 7501 a 7503

    Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 76

    Alluminio e lavori di alluminio; eccetto:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7601

    Alluminio greggio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    oppure

    Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

     

    7602

    Cascami ed avanzi di alluminio

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 7616

    Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare garze, tessuti, tele metalliche, griglie, reti e materiali simili di filo di alluminio (comprese le tele continue o senza fine) o lamiere e lastre, incise e stirate, di alluminio,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 77

    Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato

     

     

    ex capitolo 78

    Piombo e lavori di piombo; eccetto:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7801

    Piombo greggio:

     

     

     

    Piombo raffinato

    Fabbricazione a partire da piombo d'opera

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802

     

    7802

    Cascami ed avanzi di piombo

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 79

    Zinco e lavori di zinco; eccetto:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    7901

    Zinco greggio

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902

     

    7902

    Cascami ed avanzi di zinco

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 80

    Stagno e lavori di stagno; eccetto:

    Fabbricazione:

    a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8001

    Stagno greggio

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002

     

    8002 e 8007

    Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    Capitolo 81

    Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie:

     

     

     

    Altri metalli comuni, lavorati; lavori di queste materie

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex capitolo 82

    Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    8206

    Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

    Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 8202 a 8205. Possono essere tuttavia incorporati utensili delle voci da 8202 a 8205 a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    8207

    Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8208

    Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex  8211

    Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni

     

    8214

    Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie)

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

     

    8215

    Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni

     

    ex capitolo 83

    Lavori diversi di metalli comuni; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 8302

    Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati gli altri materiali della voce 8302 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8306

    Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati gli altri materiali della voce 8306 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 84

    Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8401

    Elementi combustibili per reattori nucleari

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto  (12)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8402

    Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata”

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8403 e ex 8404

    Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8406

    Turbine a vapore

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8407

    Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8408

    Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8409

    Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8411

    Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8412

    Altri motori e macchine motrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex  8413

    Pompe volumetriche rotative

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  8414

    Ventilatori e simili, per usi industriali

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8415

    Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8418

    Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8419

    Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8420

    Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8423

    Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8425 a 8428

    Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8429

    Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi:

     

     

     

    rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8430

    Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8431 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8431

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8439

    Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8441

    Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    da 8444 a 8447

    Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex  8448

    Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8452

    Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire:

     

     

     

    Macchine per cucire unicamente con punto annodato, la cui testa pesa al massimo 16 kg, senza motore, o 17 kg con il motore

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati per il montaggio della testa (senza motore) non ecceda il valore di tutti i materiali originari utilizzati,

    in cui il meccanismo di tensione del filo, il meccanismo dell'uncinetto ed il meccanismo zig-zag sono già prodotti originari

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8456 a 8466

    Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    da 8469 a 8472

    Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8480

    Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8482

    Cuscinetti a sfere od a rulli

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8484

    Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8485

    Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 85

    Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8501

    Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni)

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8502

    Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8501 e 8503 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  8504

    Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 8518

    Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8519

    Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8520

    Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8521

    Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8522

    Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8523

    Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8524

    Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37:

     

     

     

    Matrici e forme galvaniche per la fabbricazione di dischi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8523 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8525

    Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; apparecchi fotografici numerici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8526

    Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8527

    Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8528

    Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori)

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8529

    Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528:

     

     

     

    Destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi di registrazione o di riproduzione videofonica

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8535 e 8536

    Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8537

    Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 8538 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8541

    Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8542

    Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici:

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali delle voci 8541 e 8542 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8544

    Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8545

    Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8546

    Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8547

    Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8548

    Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 86

    Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8608

    Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 87

    Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, eccetto:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    8709

    Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8710

    Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8711

    Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”):

     

     

     

    - Con motore a pistone alternativo di cilindrata:

     

     

     

    non superiore a 50 cm3

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    superiore a 50 cm3

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  8712

    Biciclette senza cuscinetti a sfere

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8715

    Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini;

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8716

    Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; parti di queste macchine o apparecchi

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 88

    Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 8804

    Paracaduti a motore (“rotochute”)

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    8805

    Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei o apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti;

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Capitolo 89

    Navi, battelli ed altri natanti

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex capitolo 90

    Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto:

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9001

    Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9002

    Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9004

    Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9005

    Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9006

    Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9007

    Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9011

    Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex  9014

    Altri strumenti ed apparecchi di navigazione

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9015

    Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9016

    Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9017

    Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9018

    Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici:

     

     

     

    Poltrone per gabinetti da dentista, munite di strumenti o di sputacchiera

    Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9019

    Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9020

    Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9024

    Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche)

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9025

    Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9026

    Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9027

    Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi) ; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9028

    Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura

     

     

     

    Parti ed accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9029

    Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9030

    Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9031

    Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9032

    Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9033

    Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 91

    Orologeria; eccetto:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9105

    Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9109

    Movimenti di orologeria, completi e montati

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali non originari utilizzati non superi il valore di tutti i materiali originari utilizzati

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9110

    Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria

    Fabbricazione:

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    in cui, entro il predetto limite, il valore di tutti i materiali della voce 9114 utilizzati non superi il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9111

    Casse per orologi e loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9112

    Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    9113

    Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti:

     

     

     

    Di metalli comuni, anche dorati o argentati, o di metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    altri

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 92

    Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    Capitolo 93

    Armi e munizioni; loro parti ed accessori

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 94

    Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

    ex 9401 ed ex 9403

    Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

    oppure

    Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che:

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

     

    il suo valore non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto,

    tutti gli altri materiali utilizzati siano originari e classificati in una voce diversa dalle voci 9401 o 9403

     

    9405

    Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9406

    Costruzioni prefabbricate

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex capitolo 95

    Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    9503

    Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9506

    Mazze da golf e loro parti

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf

     

    ex capitolo 96

    Lavori diversi; eccetto:

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     

    ex 9601 ed ex 9602

    Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio

    Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce

     

    ex 9603

    Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9605

    Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti

    Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortinmento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento

     

    9606

    Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    9608

    Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609

    Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce

     

    9612

    Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola

    Fabbricazione:

    in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto,

    in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex  9613

    Accenditori ed accendini piezoelettrici

    Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

     

    ex 9614

    Pipe, comprese le teste

    Fabbricazione a partire da sbozzi

     

    Capitolo 97

    Oggetti d'arte, da collezione o di antichità

    Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto

     


    (1)  I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.

    (2)  I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.

    (3)  La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.

    (4)  Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.

    (5)  Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.

    (6)  Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.

    (7)  Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.

    (8)  L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.

    (9)  Cfr. la nota introduttiva 6.

    (10)  Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.

    (11)  SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.

    (12)  Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.»


    ALLEGATO XIII

    «ALLEGATO IV

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