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Document 32005D0041
2005/41/EC: Council Decision of 13 December 2004 concerning the signing and provisional application of a Protocol to the Stabilisation and Association Agreement between the European Communities and their Member States, of the one part, and the Republic of Croatia, of the other part, to take account of the accession of the Czech Republic, the Republic of Estonia, the Republic of Cyprus, the Republic of Hungary, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Republic of Malta, the Republic of Poland, the Republic of Slovenia and the Slovak Republic to the European Union
2005/41/CE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
2005/41/CE: Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2004, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
GU L 26 del 28.1.2005, p. 221–221
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
In force
ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/41(1)/oj
28.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/221 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 13 dicembre 2004
relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea
(2005/41/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, seconda frase,
visto l'atto di adesione del 2003, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 29 settembre 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome della Comunità e dei suoi Stati membri, con la Repubblica di Croazia un protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea. |
(2) |
Dato l'esito positivo dei negoziati, è opportuno che il protocollo sia firmato a nome della Comunità europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva. |
(3) |
Il protocollo dovrebbe essere applicato in via provvisoria con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, in attesa del completamento delle procedure pertinenti per la sua conclusione, |
DECIDE:
Articolo 1
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare, a nome della Comunità europea, il protocollo dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, fatta salva la sua conclusione in una data successiva.
Articolo 2
In attesa della sua entrata in vigore il protocollo è applicato in via provvisoria con effetto dalla data di entrata in vigore dell'accordo di stabilizzazione e di associazione.
Il testo del protocollo è accluso alla presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 13 dicembre 2004
Per il Consiglio
Il Presidente
B. R. BOT
INFORMAZIONE RELATIVA ALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO DI STABILIZZAZIONE E DI ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI CROAZIA, DALL'ALTRA
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (1) firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001, entra in vigore il 1o febbraio 2005, ai sensi dell'articolo 129 dell'accordo.
(1) Vedi pagina 3 della Gazzetta ufficiale.
28.1.2005 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 26/222 |
PROTOCOLLO
dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica Slovacca all'Unione europea
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
LA REPUBBLICA DI UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA DI AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
in appresso denominati «gli Stati membri», rappresentati dal Consiglio dell'Unione europea, e
LA COMUNITÀ EUROPEA E LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA,
in appresso denominate «le Comunità», rappresentate dal Consiglio dell'Unione europea e dalla Commissione delle Comunità europee,
da una parte, e
la Repubblica di croazia,
dall'altra,
vista l'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca (in appresso denominati «i nuovi Stati membri») all'Unione europea e, di conseguenza, alla Comunità in data 1o maggio 2004,
considerando quanto segue:
(1) |
L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra (in appresso denominato «l'ASA») è stato firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001. |
(2) |
Il trattato relativo all'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea (in appresso denominato «il trattato di adesione») è stato firmato ad Atene il 16 aprile 2003. |
(3) |
Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 2 dell'atto di adesione del 2003, l'adesione dei nuovi Stati membri all'ASA è approvata tramite un protocollo del medesimo. |
(4) |
Ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3 dell'ASA, si sono svolte consultazioni onde tener conto dei reciproci interessi della Comunità e della Croazia sanciti nell'accordo stesso. |
(5) |
Occorre apportare all'ASA le medesime modifiche apportate all'accordo interinale sugli scambi e sulle questioni commerciali tra la Comunità europea, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, (in appresso denominato «l'accordo interinale») per tener conto dell'adesione della Repubblica ceca, della Repubblica di Estonia, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Ungheria, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, della Repubblica di Malta, della Repubblica di Polonia, della Repubblica di Slovenia e della Repubblica slovacca all'Unione europea, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
SEZIONE I
Parti contraenti
Articolo 1
La Repubblica ceca, la Repubblica di Estonia, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica di Polonia, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono Parti dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Croazia, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 29 ottobre 2001 e, di conseguenza, adottano e prendono atto, alla stregua degli altri Stati membri, dei testi dell'accordo nonché delle dichiarazioni congiunte e delle dichiarazioni unilaterali allegate all'atto finale firmato lo stesso giorno.
Articolo 2
Al fine di tener conto dei recenti sviluppi istituzionali all'interno dell'Unione europea, tra le parti è convenuto che, scaduto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, le attuali disposizioni dell'accordo attinenti alla medesima si intendono riferite alla Comunità europea, la quale è divenuta titolare di tutti i diritti e gli obblighi sottoscritti dalla Comunità europea del carbone e dell'acciaio.
ADEGUAMENTI DEL TESTO DELL'ASA, COMPRESI I RELATIVI ALLEGATI E PROTOCOLLI
SEZIONE II
Prodotti agricoli
Articolo 3
1. L'allegato IV a) e l'allegato IV c) dell'ASA sono sostituiti dal testo di cui all'allegato I del presente protocollo.
2. L'allegato IV b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato II del presente protocollo.
3. L'allegato IV d) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato III del presente protocollo.
4. L'allegato IV e) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato IV del presente protocollo.
5. L'allegato IV f) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato V del presente protocollo.
6. All'articolo 27, paragrafo 3 dell'ASA è aggiunta la seguente lettera:
g) |
«A decorrere dal 1o maggio 2004, la Croazia applica i dazi doganali relativi alle merci elencate all'allegato IV g)». |
7. Il testo di cui all'allegato VI del presente protocollo è aggiunto all'ASA e ne costituisce l'allegato IV g).
Articolo 4
1. L'allegato V a) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VII del presente protocollo.
2. L'allegato V b) dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato VIII del presente protocollo.
Articolo 5
Gli elenchi 2 e 3 dell'allegato II del protocollo n. 3 dell'ASA sono sostituiti dagli elenchi 2, 3 e 4 di cui all'allegato IX del presente protocollo.
Articolo 6
L'allegato I (accordo tra la Comunità europea e la Repubblica di Croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini, di cui all'articolo 27, paragrafo 4 dell'ASA) del protocollo aggiuntivo di adeguamento degli aspetti commerciali dell'ASA per tenere conto dei risultati dei negoziati tra le parti riguardanti concessioni preferenziali reciproche per taluni vini, il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di vini, nonché il riconoscimento, la protezione e il controllo reciproci delle denominazioni di bevande spiritose e bevande aromatizzate è sostituito dal testo di cui all'allegato X del presente protocollo.
SEZIONE III
Norme d'origine
Articolo 7
1. L'articolo 18, paragrafo 4 del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal seguente:
1.«4. I certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare una delle seguenti diciture:
ES |
“EXPEDIDO A POSTERIORI”, |
CS |
“VYSTAVENO DODATEČNĚ”, |
DA |
“UDSTEDT EFTERFØLGENDE”, |
DE |
“NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT”, |
ET |
“TAGANTJÄRELE VÄLJA ANTUD”, |
EL |
“ΕΚΔΟΘΕΝ ΕΚ ΤΩΝ ΥΣΤΕΡΩΝ”, |
EN |
“ISSUED RETROSPECTIVELY”, |
FR |
“DÉLIVRÉ A POSTERIORI”, |
IT |
“RILASCIATO A POSTERIORI”, |
LV |
“IZSNIEGTS RETROSPEKTĪVI”, |
LT |
“RETROSPEKTYVUSIS IŠDAVIMAS”, |
HU |
“KIADVA VISSZAMENŐLEGES HATÁLLYAL”, |
MT |
“MAĦRUĠ RETROSPETTIVAMENT”, |
NL |
“AFGEGEVEN A POSTERIORI”, |
PL |
“WYSTAWIONE RETROSPEKTYWNIE”, |
PT |
“EMITIDO A POSTERIORI”, |
SL |
“IZDANO NAKNADNO”, |
SK |
“VYDANÉ DODATOČNE”, |
FI |
“ANNETTU JÄLKIKÄTEEN”, |
SV |
“UTFÄRDAT I EFTERHAND”, |
HR |
“NAKNADNO IZDANO”.» |
2. L'articolo 19, paragrafo 2 del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal seguente:
2.«2. Il duplicato così rilasciato deve recare una delle seguenti diciture:
ES |
“DUPLICADO”, |
CS |
“DUPLIKÁT”, |
DA |
“DUPLIKAT”, |
DE |
“DUPLIKAT”, |
ET |
“DUPLIKAAT”, |
EL |
“ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ”, |
EN |
“DUPLICATE”, |
FR |
“DUPLICATA”, |
IT |
“DUPLICATO”, |
LV |
“DUBLIKĀTS”, |
LT |
“DUBLIKATAS”, |
HU |
“MÁSODLAT”, |
MT |
“DUPLIKAT”, |
NL |
“DUPLICAAT”, |
PL |
“DUPLIKAT”, |
PT |
“SEGUNDA VIA”, |
SL |
“DVOJNIK”, |
SK |
“DUPLIKÁT”, |
FI |
“KAKSOISKAPPALE”, |
SV |
“DUPLIKAT”, |
HR |
“DUPLIKAT”.» |
3. L'allegato I del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XI del presente protocollo.
4. L'allegato II del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XII del presente protocollo.
5. L'allegato IV del protocollo n. 4 dell'ASA è sostituito dal testo di cui all'allegato XIII del presente protocollo.
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
SEZIONE IV
Articolo 8
La Repubblica di Croazia si impegna a non formulare richieste, a non avviare azioni e a non modificare o revocare alcuna concessione a norma degli articoli XXIV.6 e XXVIII del GATT 1994 con riferimento al presente allargamento della Comunità.
Articolo 9
1. Le prove dell'origine debitamente rilasciate dalla Repubblica di Croazia o da un nuovo Stato membro nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi in vigore tra loro sono reciprocamente accettate a condizione che:
a) |
l'acquisizione di tale origine conferisca il diritto al trattamento tariffario preferenziale in base alle misure tariffarie preferenziali contenute nell'ASA; |
b) |
la prova dell'origine e i documenti di trasporto siano stati emessi non oltre il giorno precedente alla data dell'adesione; |
c) |
la prova dell'origine sia presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione. |
Qualora le merci siano state dichiarate per l'importazione nella Repubblica di Croazia o in un nuovo Stato membro in data precedente a quella dell'adesione e nel quadro di accordi preferenziali o regimi autonomi applicati in quel momento tra la Repubblica di Croazia e il nuovo Stato membro in questione, la prova dell'origine rilasciata a posteriori nel quadro di tali accordi o regimi può ugualmente essere accettata purché venga presentata alle autorità doganali entro un termine di quattro mesi dalla data dell'adesione.
2. La Repubblica di Croazia e i nuovi Stati membri possono mantenere le autorizzazioni con le quali è stato concesso lo status di «esportatore autorizzato» nel quadro di accordi preferenziali o di regimi autonomi tra loro applicati, a condizione che:
a) |
tale disposizione sia contemplata anche dall'accordo concluso tra la Repubblica di Croazia e la Comunità prima della data dell'adesione; e |
b) |
gli esportatori autorizzati applichino le norme di origine in vigore nel quadro di tale accordo. |
Entro un anno dalla data dell'adesione le menzionate autorizzazioni devono essere sostituite da nuove autorizzazioni conformi alle condizioni dell'ASA.
3. Le competenti autorità doganali della Repubblica di Croazia o degli Stati membri ricevono le richieste di verifiche a posteriori di prove dell'origine rilasciate nel quadro degli accordi preferenziali o dei regimi autonomi di cui ai paragrafi 1 e 2 nei tre anni successivi al rilascio delle prove in questione e provvedono alla loro esecuzione nei tre anni successivi all'accettazione della prova dell'origine loro fornita a corredo della dichiarazione di importazione.
Articolo 10
1. Le disposizioni dell'ASA possono essere applicate alle merci esportate dalla Repubblica di Croazia verso uno dei nuovi Stati membri o da uno dei nuovi Stati membri verso la Repubblica di Croazia, purché tali merci risultino conformi alle disposizioni del protocollo n. 4 dell'ASA e, alla data dell'adesione, siano in viaggio o in custodia temporanea, presso un deposito doganale o una zona franca nella Repubblica di Croazia o nel nuovo Stato membro interessato.
2. In casi simili, il trattamento preferenziale può essere concesso purché, entro quattro mesi dalla data dell'adesione, una prova dell'origine rilasciata a posteriori dalle autorità doganali del paese esportatore venga presentata alle autorità doganali del paese importatore.
Articolo 11
Per il 2004, i volumi dei nuovi contingenti tariffari e gli incrementi dei volumi dei contingenti tariffari esistenti sono calcolati proporzionalmente ai volumi di base, tenendo conto della parte del periodo trascorsa prima del 1o maggio 2004.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
SEZIONE V
Articolo 12
Il presente protocollo e i relativi allegati formano parte integrante dell'ASA.
Articolo 13
1. La Comunità, attraverso il Consiglio dell'Unione europea a nome degli Stati membri, e la Repubblica di Croazia procedono all'approvazione del presente protocollo secondo le rispettive procedure.
2. Gli strumenti di ratifica sono depositati presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
Articolo 14
1. Il presente protocollo entra in vigore lo stesso giorno dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, purché tutti i relativi strumenti di approvazione siano stati depositati entro tale data.
2. Ove gli strumenti di approvazione del presente protocollo non siano stati depositati tutti entro detta data, il presente protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data in cui è stato depositato l'ultimo strumento di approvazione.
Articolo 15
Il presente protocollo è redatto in duplice copia nelle lingue ceca, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e croata, tutti i testi facenti ugualmente fede.
Articolo 16
Il testo dell'ASA, annessi gli allegati e i protocolli che ne costituiscono parte integrante, nonché l'atto finale, comprese le dichiarazioni ad esso allegate, sono redatti nelle lingue ceca, estone, lettone, lituana, maltese, polacca, slovacca, slovena e ungherese, tutti i testi facenti fede alla stregua dei testi originali. Il consiglio di stabilizzazione e di associazione procede all'approvazione dei testi menzionati.
Hecho en Bruselas, el veintiuno de diciembre del dos mil cuatro.V Bruselu dne dvacáctého prvního prosince dva tisíce čtyři.Udfærdiget i Bruxelles den enogtyvende december to tusind og fire.Geschehen zu Brüssel am einundzwanzigsten Dezember zweitausendundvier.Έγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι μία Δεκεμβρίου δύο χιλιάδες τέσσερα.Done at Brussels on the twenty-first day of December in the year two thousand and four.Kahe tuhande neljanda aasta detsembrikuu kahekümne esimesel päeval Brüsselis.Fait à Bruxelles, le vingt-et-un décembre deux mille quatre.Fatto a Bruxelles, addi' ventuno dicembre duemilaquattro.Briselē, divi tūkstoši ceturtā gada divdesmit pirmajā decembrī.Priimta du tūkstančiai ketvirtų metų gruodžio dvidešimt pirmą dieną Briuselyje.Kelt Brüsszelben, a kétezer-negyedik év december havának huszonegyedik napján.Magħmula fi Brussel fil-wieħed u għoxrin ta' Diċembru tas-sena elfejn u erbgħa.Gedaan te Brussel, de eenentwintigste december tweeduizendvier.Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego pierwszego grudnia roku dwutysięcznego czwartego.Feito em Bruxelas, em vinte e um de Dezembro de dois mil e quatro.V Bruseli dvadsiateho prvého decembra dvetisícštyri.V Bruslju, dne enaindvajsetega decembra leta dva tisoč štiri.Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattaneljä.Som skedde i Bryssel den tjugoförsta december tjugohundrafyra.Sastavljeno u Bruxellesu, dana dvadeset prvoga prosinca godine dvije tisuće četvrte.
Por los Estados miembrosZa členské státyFor medlemsstaterneFür die MitgliedstaatenΓια τα κράτη μέληFor the Member StatesLiikmesriikide nimelPour les États membresPer gli Stati membriDalībvalstu vārdāValstybių narių varduA tagállamok részérőlGħall-Istati MembriVoor de lidstatenW imieniu Państw CzłonkowskichPelos Estados-MembrosZa členské štátyZa države članiceJäsenvaltioiden puolestaPå medlemsstaternas vägnarZa države članice
Por las Comunidades EuropeasZa Evropská společenstvíFor De Europæiske FællesskaberFür die Europäischen GemeinschaftenΓια τις Ευρωπαϊκές ΚοινότητεςFor the European CommunitiesEuroopa ühenduste nimelPour les Communautés européennesPer le Comunità europeeEiropas Kopienu vārdāEuropos Bendrijų varduAz Európai Közösségek részérőlGħall-Komunitajiet EwropejVoor de Europese GemeenschappenW imieniu Wspólnot EuropejskichPelas Comunidades EuropeiasZa Európske spoločenstváZa Evropske skupnostiEuroopan yhteisöjen puolestaPå europeiska gemenskapernas vägnarZa Europske zajednice
Por la República de CroaciaZa Chorvatskou republikuFor Republikken KroatienFür die Republik KroatienΓια τη Δημοκρατία της ΚροατίαςHorvaatia Vabariigi nimelFor the Republic of CroatiaPour la République de CroatiePer la Repubblica di CroaziaHorvātijas Republikas vārdāKroatijos Respublikos värduA Horvát Köztársaság részérőlr-Repubblika tal-KroazjaVoor de Republiek KroatiëW imieniu Republiki ChorwacjiPela República da CroáciaZa Chorvátsku republikuZa Republiko HrvaškoKroatian tasavallan puolestaPå Republiken Kroatiens vägnarZa Republiku Hrvatsku
ALLEGATO I
«ALLEGATI IV a) E IV c)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli
(Esenti da dazio per quantitativi illimitati al 1o maggio 2004)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera a), e all'articolo 27, paragrafo 3, lettera c))
Codice della tariffa doganale croata (1)
|
0105 19 20 |
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0105 19 90 |
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0106 90 00 10 |
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0205 00 |
|
0206 |
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0208 |
|
0407 00 30 |
|
0407 00 30 50 |
|
0407 00 90 |
|
0410 00 00 |
|
0504 00 00 |
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0604 |
|
0714 |
|
0801 |
|
0802 |
|
0803 00 |
|
0804 10 00 |
|
0804 30 00 |
|
0805 40 00 |
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0805 50 |
|
0805 90 00 |
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0806 20 |
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0807 20 00 |
|
0811 |
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0812 |
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0813 |
|
0814 00 00 |
|
0901 11 00 |
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0901 12 00 |
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0902 |
|
0904 |
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0905 00 00 |
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0906 |
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0907 00 00 |
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0908 |
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0909 |
|
0910 |
|
1001 10 00 |
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1002 00 00 10 |
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1003 00 10 |
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1004 00 00 10 |
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1005 10 |
|
1006 |
|
1007 00 |
|
1008 |
|
1106 |
|
1108 |
|
1109 00 00 |
|
1209 |
|
1210 |
|
1211 |
|
1212 10 |
|
1212 30 00 |
|
1212 99 80 |
|
1213 00 00 |
|
1214 |
|
1301 |
|
1302 |
|
1501 00 11 |
|
1501 00 19 10 |
|
1501 00 90 |
|
1502 00 |
|
1503 00 |
|
1504 |
|
1516 10 |
|
1603 00 |
|
1702 11 00 |
|
1702 19 00 |
|
1702 60 |
|
1703 10 00 |
|
2003 10 |
|
2003 20 00 |
|
2005 60 00 |
|
2007 91 |
|
2008 19 |
|
2008 20 |
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2008 30 |
|
2008 80 |
|
2008 99 36 |
|
2008 99 38 |
|
2008 99 49 10 |
|
2008 99 67 10 |
|
2008 99 99 10 |
|
2009 11 |
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2009 19 11 |
|
2009 19 19 |
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2009 19 98 10 |
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2009 29 11 |
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2009 29 19 |
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2009 29 99 10 |
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2009 39 11 |
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2009 39 19 |
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2009 39 39 10 |
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2009 49 11 |
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2009 49 19 |
|
2009 49 99 10 |
|
2009 79 11 |
|
2009 79 19 |
|
2009 79 99 10 |
|
2009 80 35 10 |
|
2009 80 38 10 |
|
2009 80 99 10 |
|
2009 80 11 |
|
2009 80 19 |
|
2009 80 32 |
|
2009 80 33 |
|
2009 80 35 |
|
2009 80 36 |
|
2009 80 38 |
|
2009 80 69 10 |
|
2009 80 96 10 |
|
2009 80 97 10 |
|
2009 80 99 20 |
|
2009 90 11 |
|
2009 90 19 |
|
2009 90 21 |
|
2009 90 29 |
|
2009 90 39 10 |
|
2009 90 49 10 |
|
2009 90 59 10 |
|
2009 90 79 10 |
|
2009 90 97 10 |
|
2009 90 98 10 |
|
2301 |
|
2302 10 |
|
2302 20 |
|
2302 40 |
|
2303 10 |
|
2303 20 |
|
2303 30 |
|
2304 00 00 |
|
2305 00 00 |
|
2306 41 00 |
|
2306 49 00 |
|
2306 70 00 |
|
2307 00 |
|
2308 00 |
|
2309 10 |
(1) Quale definito dalla tariffa doganale croata, pubblicata in NN 184/2003, e dalle successive modifiche.»
ALLEGATO II
«ALLEGATO IV b)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli
(Esenti da dazio nell'ambito di contingenti a decorrere dal 1o maggio 2004)
[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera b)]
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario tonnellate |
Incremento annuo tonnellate |
||
0104 |
Animali vivi delle specie ovina e caprina |
300 |
|
||
0201 |
Carni di animali della specie bovina, fresche o congelate |
200 |
|
||
0204 |
Carni di animali delle specie ovina e caprina, fresche, refrigerate o congelate |
110 |
5 |
||
0207 |
Carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate, di volatili della voce 01.05 |
780 |
30 |
||
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
13 500 |
|
||
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
250 |
|
||
0406 |
Formaggi e latticini |
2 200 |
100 |
||
0406 escl. 04069078 |
Formaggi e latticini diversi dal Gouda |
800 |
|
||
04069078 |
Gouda |
350 |
|
||
0409 00 00 |
Miele naturale |
20 |
|
||
06029010 |
Bianco di funghi (micelio) |
9 400 |
|
||
0701 90 10 |
Patate, destinate alla fabbricazione della fecola |
1 000 |
|
||
0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
1 050 |
|
||
0805 10 |
Arance |
27 500 |
1 250 |
||
0808 10 (1) |
Mele fresche |
5 800 |
|
||
0809 10 |
Albicocche |
1 100 |
50 |
||
0810 10 |
Fragole |
220 |
10 |
||
1002 00 00 |
Segala |
700 |
100 |
||
1101 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
250 |
|
||
1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
100 |
|
||
1206 00 |
Semi di girasole, anche frantumati |
110 |
5 |
||
1507 |
Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
1 |
10 |
||
1514 19 1514 99 |
Olio di ravizzone a basso tenore di acido erucico |
100 |
|
||
2004 90 |
|
110 |
5 |
||
2005 90 |
Capperi, carciofi, altri, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
135 |
|
||
2007 99 |
Confetture, gelatine di frutta, preparazioni, altre |
130 |
|
||
2009 71 2009 79 2009 80 2009 90 |
Succhi di frutta |
200 |
|
||
2009 80 50 2009 80 61 2009 80 63 2009 80 69 2009 80 71 2009 80 73 2009 80 79 2009 80 83 2009 80 84 2009 80 86 2009 80 88 2009 80 89 2009 80 95 2009 80 96 2009 80 97 2009 80 99 |
|
330 |
15 |
||
21069010 21069030 21069051 21069055 21069059 |
Preparazioni alimentari |
550 |
|
||
2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
|
|
||
230230 |
|
6 200 |
|
||
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
|
|
||
230990 |
|
1 350 |
|
(1) I contingenti verranno assegnati nel periodo dal 21 febbraio al 14 settembre»
ALLEGATO III
«ALLEGATO IV d)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli
(Eliminazione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera d))
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti ed eliminati secondo il calendario seguente:
— |
il 1o maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 40 % del dazio di base; |
— |
il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 20 % del dazio di base; |
— |
il 1o gennaio 2006 i dazi rimanenti sono aboliti. |
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario tonnellate |
Incremento annuo tonnellate |
||
0103 91 0103 92 |
Animali vivi della specie suina |
550 |
25 |
||
0210 |
Carni e frattaglie commestibili, salate o in salamoia, secche o affumicate; farine e polveri, commestibili, di carni o di frattaglie |
500 |
15 |
||
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
3 300 |
150 |
||
0402 |
Latte e crema di latte, concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 400 |
700 |
||
0405 10 |
Burro |
300 |
10 |
||
0702 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
8 250 |
375 |
||
0703 20 |
Agli |
1 100 |
50 |
||
0805 20 |
|
2 640 |
120 |
||
0806 10 |
Uve da tavola |
8 800 |
400 |
||
1509 |
Olio d'oliva |
390 |
20 |
||
da 1602 41 a 1602 49 |
Preparazioni e conserve di carni suine |
330 |
15 |
||
1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido |
6 270 |
285 |
||
2002 |
Pomodori preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico |
5 430 |
240 |
||
2009 12 00 2009 19 91 2009 19 98 |
|
1 980 |
90» |
ALLEGATO IV
«ALLEGATO IV e)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli
(Riduzione progressiva dei dazi NPF per quantitativi illimitati)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera e))
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:
— |
il 1o maggio 2004 il dazio applicabile viene ridotto al 70 % del dazio di base; |
— |
il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base; |
— |
il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base. |
0104 |
Animali vivi delle specie ovina o caprina |
||
0105 |
Galli, galline, anatre, oche, tacchini, tacchine e faraone, vivi, delle specie domestiche: |
||
010512 |
|
||
010592 |
|
||
0105920020 0105920030 |
|
||
0209 |
Lardo senza parti magre, grasso di maiale e grasso di volatili non fusi né altrimenti estratti, freschi, refrigerati, congelati, salati o in salamoia, essiccati o affumicati |
||
0404 |
Siero di latte, anche concentrato o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti; prodotti costituiti di componenti naturali del latte, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, non nominati né compresi altrove |
||
040700 |
Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte: |
||
04070030 40 |
|
||
0601 |
Bulbi, cipolle, tuberi, radici tuberose, zampe e rizomi, allo stato di riposo vegetativo, in vegetazione o fioriti; piantimi, piante e radici di cicoria diverse dalle radici della voce 1212 |
||
0602 |
Altre piante vive (comprese le loro radici), talee e marze; bianco di funghi (micelio) |
||
0603 |
Fiori e boccioli di fiori, recisi, per mazzi o per ornamento, freschi, essiccati, imbianchiti, tinti, impregnati o altrimenti preparati |
||
0708 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati |
||
0710 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
||
0711 |
Ortaggi o legumi temporaneamente conservati (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurare temporaneamente la conservazione), ma non atti per l'alimentazione nello stato in cui sono presentati |
||
0712 |
Ortaggi o legumi, secchi, anche tagliati in pezzi o a fette oppure tritati o polverizzati, ma non altrimenti preparati |
||
0713 |
Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati |
||
0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
||
090121 00 090122 00 |
|
||
100300 |
Orzo |
||
1003009010 |
|
||
1004 00 00 |
Avena |
||
1005 |
Granturco |
||
100590 |
|
||
1104 |
Cereali altrimenti lavorati (per esempio: mondati, schiacciati, in fiocchi, perlati, tagliati o spezzati), escluso il riso della voce 1006; germi di cereali, interi, schiacciati, in fiocchi o macinati |
||
1105 |
Farina, semolino, polvere, fiocchi, granuli e agglomerati in forma di pellets, di patate |
||
170230 |
|
||
170240 |
|
||
2005 |
Altri ortaggi e legumi preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati, diversi dai prodotti della voce 2006 |
||
2005 40 00 |
|
||
2005 51 00 |
|
||
2008 |
Frutta ed altre parti commestibili di piante, altrimenti preparate o conservate, con o senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole, non nominate né comprese altrove |
||
200850 |
|
||
200870 |
|
||
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
||
2009 41 |
|
||
2009 41 10 |
|
||
2009 69 |
|
||
2206 |
Altre bevande fermentate (per esempio, sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove |
||
2302 |
Crusche, stacciature ed altri residui, anche agglomerati in forma di pellets, della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni dei cereali o dei legumi |
||
230230 |
|
||
2306 |
Panelli e altri residui solidi, anche macinati o agglomerati in forma di pellets, dell'estrazione di grassi od oli vegetali, diversi da quelli delle voci 2304 o 2305 |
||
230690 |
|
||
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
||
230990 |
|
ALLEGATO V
«ALLEGATO IV f)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli
(Riduzione progressiva dei dazi NPF nell'ambito di contingenti tariffari)
(di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera f))
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato vengono ridotti secondo il calendario seguente:
— |
il 1o maggio 2004 il dazio viene ridotto al 70 % del dazio di base; |
— |
il 1o gennaio 2005 il dazio viene ridotto al 60 % del dazio di base; |
— |
il 1o gennaio 2006 il dazio viene ridotto al 50 % del dazio di base. |
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario tonnellate |
Incremento annuo tonnellate |
||
0102 90 |
Animali vivi della specie bovina |
220 |
10 |
||
0202 |
Carni di animali della specie bovina, congelate |
3 300 |
150 |
||
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
8 030 |
365 |
||
0701 |
Patate, fresche o refrigerate |
13 200 |
600 |
||
0703 10 0703 90 |
Cipolle e scalogni Porri ed altri ortaggi agliacei |
11 290 |
500 |
||
0807 11 00 0807 19 00 |
|
6 210 |
275 |
||
0808 10 |
Mele fresche |
6 000 |
300 |
||
1101 |
Farine di frumento (grano) o di frumento segalato |
990 |
45 |
||
1103 |
Semole, semolini e agglomerati in forma di pellets, di cereali |
8 580 |
390 |
||
1107 |
Malto, anche torrefatto |
17 500 |
750 |
||
1601 00 |
Salsicce, salami e prodotti simili |
1 980 |
90 |
||
1602 10 - 1602 39 1602 50 - 1602 90 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini |
560 |
30 |
||
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
220 |
10» |
ALLEGATO VI
«ALLEGATO IV g)
Concessioni tariffarie accordate dalla Croazia per i prodotti agricoli
[di cui all'articolo 27, paragrafo 3, lettera g)]
I dazi doganali per i prodotti elencati nel presente allegato sono applicati secondo quanto indicato a decorrere dal 1o maggio 2004.
Codice della tariffa doganale croata |
Designazione delle merci |
Contingente tariffario tonnellate |
Dazio applicabile |
0102 90 05 0102 90 21 0102 90 29 0102 90 41 0102 90 49 0102 90 71 |
Animali vivi della specie bovina |
9 000 |
15 % |
0103 91 0103 92 |
Animali vivi della specie suina |
2 550 |
15 % |
0105920020 |
Galli e galline di peso inferiore o uguale a 2 000 g |
90 |
10 % |
0203 |
Carni di animali della specie suina, fresche, refrigerate o congelate |
3 570 |
25 % |
0401 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
12 600 |
4,2 EUR/100kg |
0704 90 10 |
Cavoli |
160 |
50 % NPF |
0706 10 00 |
Carote fresche o refrigerate |
140 |
50 % NPF |
0706 90 30 |
Barbaforte, fresca o refrigerata |
110 |
50 % NPF |
0706 90 90 |
Cavoli rapa |
|
|
0707 |
Cetrioli e cetriolini, freschi o refrigerati |
200 |
10 % |
0709 51 00 |
Funghi, freschi o refrigerati |
340 |
10 % |
0709 59 00 |
Funghi galletti o gallinacci, funghi porcini |
|
|
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
310 |
12 % |
0710 2100 0710 2200 0710 9000 |
Ortaggi o legumi, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati |
1 500 |
7 % |
1001 90 99 |
Frumento (grano) e frumento segalato, altri |
9 000 |
15 % |
1005 90 |
Granturco, altro |
20 000 |
9 % |
1206 00 91 1206 00 99 |
Semi di girasole, anche frantumati |
2 160 |
6 % |
1517 10 90 |
Margarina |
1 200 |
20 % |
1601 00 (1) |
Salsicce, salami e prodotti simili (1) |
1 500 |
10 % |
160210 — 160239 |
Preparazioni e conserve di carni, di frattaglie o di sangue di animali diversi dai suini |
240 |
10 % |
160241 - 1602 49 |
Preparazioni e conserve di carni suine |
180 |
10 % |
1702 40 |
Glucosio e sciroppo di glucosio contenente, in peso, allo stato secco, da 20 % a 50 % escluso di fruttosio |
1 000 |
5 % |
1703 90 00 |
Melassi di barbabietola |
14 500 |
14 % |
2001 |
Cetrioli e cetriolini, altri, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
1 650 |
15 % |
(1) Nel 2005, il contingente per i prodotti del codice 1601 00 è soggetto a un incremento di 400 t.»
ALLEGATO VII
«ALLEGATO V a)
Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 1
Le importazioni nella Comunità dei seguenti prodotti originari della Croazia sono soggette alle concessioni indicate di seguito.
Codice NC |
Designazione delle merci |
2004 |
Dal 2005 in poi |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 30 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
CT: 30 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 210 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
CT: 210 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 35 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
CT: 35 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 650 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
CT: 650 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2004 |
1604 13 11 1604 13 19 ex 1604 20 50 |
Preparazioni e conserve di sardine |
CT: 180t a 6 % Oltre il CT: dazio NPF intero |
1604 16 00 1604 20 40 |
Preparazioni e conserve di acciughe |
CT: 50 t a 0 % Oltre il CT: dazio NPF intero |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce, |
CT: 1 290 t a 0 % Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dal 2005 in poi |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
CT: 1 550 t a 0 % Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto |
Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60 % del dazio NPF nel 2004 e al 50 % del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.»
ALLEGATO VIII
«ALLEGATO V b)
Prodotti di cui all'articolo 15, paragrafo 2
Le importazioni in Croazia dei seguenti prodotti originari della Comunità europea sono soggette alle concessioni indicate di seguito.
Codice NC |
Designazione delle merci |
2004 |
Dal 2005 in poi |
0301 91 10 0301 91 90 0302 11 10 0302 11 20 0302 11 80 0303 21 10 0303 21 20 0303 21 80 0304 10 15 0304 10 17 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 0304 20 15 0304 20 17 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 0305 49 45 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Trote (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache e Oncorhynchus chrysogaster): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 25 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
CT: 25 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
0301 93 00 0302 69 11 0303 79 11 ex 0304 10 19 ex 0304 10 91 ex 0304 20 19 ex 0304 90 10 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Carpe: vive, fresche o refrigerate, congelate, secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 30 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
CT: 30 t a 0 % Oltre il CT: 70 % del dazio NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 61 0303 79 71 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Orate di mare (Dentex dentex e Pagellus spp.): vive; fresche o refrigerate, congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 35 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
CT: 35 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
ex 0301 99 90 0302 69 94 ex 0303 77 00 ex 0304 10 38 ex 0304 10 98 ex 0304 20 94 ex 0304 90 97 ex 0305 10 00 ex 0305 30 90 ex 0305 49 80 ex 0305 59 80 ex 0305 69 80 |
Spigole (Dicentrarchus labrax): vive; fresche o refrigerate; congelate; secche, salate o in salamoia, affumicate; filetti ed altra carne; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, atti all'alimentazione umana |
CT: 60 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
CT: 60 t a 0 % Oltre il CT: 30 % del dazio NPF |
Codice NC |
Designazione delle merci |
2004 |
1604 13 11 1604 13 19 |
Preparazioni e conserve di sardine |
CT: 95 t a 10 % Oltre il CT: dazio NPF intero |
ex 1604 20 50 1604 16 00 1604 20 40 |
Preparazioni e conserve di acciughe |
|
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
CT: 215 t a 0 % Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto |
Codice NC |
Designazione delle merci |
Dal 2005 in poi |
1604 |
Preparazioni e conserve di pesci; caviale e suoi succedanei preparati con uova di pesce |
CT: 310 t a 0 % Oltre il CT: tariffa ridotta, cfr. sotto |
Oltre il volume del contingente tariffario, l'aliquota del dazio applicabile a tutti i prodotti della posizione SA 1604, escluse le preparazioni e conserve di sardine ed acciughe, sarà pari al 60 % del dazio NPF nel 2004 e al 50 % del dazio NPF dal 2005 in poi. Per le sardine e le acciughe fuori contingente, l'aliquota sarà pari al dazio NPF intero.»
ALLEGATO IX
«Elenco 2: Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità
Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari indicati in appresso. Il volume dei contingenti verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nell'elenco. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 70 %, al 60 % e al 50 % dell'aliquota del dazio NPF.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente per il 2004 |
Contingente per il 2005 |
Contingente per il 2006 e per gli anni successivi |
||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
||
0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao: |
2 070 tonnellate |
2 230 tonnellate |
2 390 tonnellate |
||
0403 10 |
|
|
|
|
||
da 0403 10 51 a 0403 10 99 |
|
|
|
|
||
0403 90 |
|
|
|
|
||
da 0403 90 71 a 0403 90 99 |
|
|
|
|
||
0405 |
Burro ed altre materie grasse provenienti dal latte; paste da spalmare lattiere: |
60 tonnellate |
64 tonnellate |
68 tonnellate |
||
0405 20 |
|
|
|
|
||
0405 20 10 |
|
|
|
|
||
0405 20 30 |
|
|
|
|
||
1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516: |
600 tonnellate |
650 tonnellate |
700 tonnellate |
||
1517 10 |
|
|
|
|
||
1517 10 10 |
|
|
|
|
||
1517 90 |
|
|
|
|
||
1517 90 10 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
||
1517 90 93 |
|
|
|
|
||
2201 |
Acque, comprese le acque minerali naturali o artificiali e le acque gassate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti né di aromatizzanti; ghiaccio e neve: |
16 200 tonnellate |
16 550 tonnellate |
16 900 tonnellate |
||
2201 10 |
|
|
|
|
||
2205 |
Vermut ed altri vini di uve fresche, preparati con piante o con sostanze aromatiche |
360 hl |
390 hl |
420 hl |
||
2208 |
Alcol etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenenti alcole di distillazione: |
60 hl |
65 hl |
70 hl |
||
ex 2208 90 33 ex 2208 90 38 |
|
|
|
|
||
2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco: |
30 tonnellate |
32,5 tonnellate |
35 tonnellate |
||
2402 20 |
|
|
|
|
||
2402 90 00 |
|
|
|
|
||
2403 |
Altri tabacchi e succedanei del tabacco, lavorati; tabacchi “omogeneizzati” o “ricostituiti”; estratti e sughi di tabacco: |
36 tonnellate |
39 tonnellate |
42 tonnellate |
||
2403 10 |
|
|
|
|
Elenco 3: Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità
Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno delle concessioni indicate in appresso. Il volume dei contingenti tariffari verrà aumentato ogni anno, nel 2005 e nel 2006, secondo quanto indicato nella tabella. Il dazio applicabile ai quantitativi che superano questi volumi sarà ridotto nel 2004, nel 2005 e nel 2006 al 65 %, al 55 % e al 40 % dell'aliquota del dazio NPF.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente (in tonnellate) |
Dazio applicabile all'interno del contingente |
||||
2004 |
2005 |
2006 e anni successivi |
( % NPF) |
||||
(1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
||
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco): |
|
|
|
|
||
1704 90 |
|
1 100 |
1 150 |
1 200 |
0 |
||
1806 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao |
2 130 |
2 270 |
2 410 |
0 |
||
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
2 920 |
3 080 |
3 240 |
0 |
||
2105 00 |
Gelati, anche contenenti cacao |
1 290 |
1 360 |
1 430 |
0 |
||
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
16 300 |
17 200 |
18 100 |
0 |
Elenco 4: Contingenti e dazi applicabili all'importazione in Croazia di merci originarie della Comunità
Nota: I prodotti elencati nella presente tabella beneficeranno di un'aliquota zero all'interno dei contingenti tariffari annui indicati in appresso. Ai quantitativi che superano il contingente si applicano le condizioni di cui all'allegato II, elenco 1, del protocollo 3.
Codice NC |
Designazione delle merci |
Contingente (in tonnellate) |
||||||
2004 |
2005 |
2006 |
||||||
ex2103 2103 90 30 2103 90 90 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata:
|
300 |
300 |
300» |
ALLEGATO X
«ALLEGATO I
ACCORDO
tra la Comunità europea e la Repubblica di croazia in merito a concessioni commerciali preferenziali reciproche per taluni vini
1. |
A decorrere dal 1o maggio 2004, le importazioni nella Comunità dei prodotti di seguito elencati, originari della Repubblica di Croazia, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.
|
2. |
La Comunità concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 1, a condizione che la Repubblica di Croazia non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. |
3. |
A decorrere dal 1o maggio 2004, le importazioni nella Repubblica di Croazia dei prodotti di seguito elencati, originari della Comunità, sono soggette alle concessioni in appresso indicate.
|
4. |
La Repubblica di Croazia concede un dazio preferenziale nullo entro i limiti dei contingenti tariffari di cui al punto 3, a condizione che la Comunità non conceda alcun sussidio per l'esportazione di tali quantitativi. |
5. |
Il presente accordo riguarda il vino
|
6. |
Le importazioni di vino nell'ambito delle concessioni previste dal presente accordo sono soggette alla presentazione di un certificato, emesso da un organismo ufficiale reciprocamente riconosciuto e che figuri sugli elenchi redatti congiuntamente, il quale attesti che il vino in questione è conforme al punto 5, lettera b). |
7. |
Entro il primo trimestre del 2005, le parti contraenti esaminano le possibilità di accordarsi a vicenda ulteriori concessioni, tenendo conto dello sviluppo degli scambi reciproci di vino. |
8. |
Le parti contraenti provvedono affinché i benefici reciprocamente accordati non siano messi in discussione da altre misure. |
9. |
A richiesta di ognuna delle parti contraenti, si svolgono consultazioni sugli eventuali problemi relativi alle modalità di funzionamento del presente accordo. |
10. |
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applica il trattato che istituisce la Comunità europea e alle condizioni ivi stabilite e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Croazia.» |
(1) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché la somma del contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21 e del contingente della voce ex 2204 29 raggiunga un massimo di 98 000 hl.
(2) Possono svolgersi consultazioni su richiesta di una delle parti contraenti al fine di modificare i contingenti trasferendo quantitativi dal contingente della voce ex 2204 29 al contingente delle voci ex 2204 10 ed ex 2204 21.
(3) A condizione che almeno l'80 % del quantitativo ammissibile sia stato utilizzato nel corso dell'anno precedente, l'incremento annuo si applica finché il contingente raggiunga un massimo di 18 000 hl.
(4) GU L 179 del 14.7.1999, pag.1. Regolamento modificato da ultimo da regolamento (CE) n. 2826/2000 (GU L 328 del 23.12.2000, pag. 2).
ALLEGATO XI
«ALLEGATO I
Note introduttive all'elenco dell'allegato II
Nota 1:
L'elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 6 del protocollo.
Nota 2:
2.1. |
Le prime due colonne dell'elenco descrivono il prodotto ottenuto. La prima colonna indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, mentre la seconda riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. Ad ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola nelle colonne 3 o 4. In alcuni casi, la voce che figura nella prima colonna è preceduta da “ex”; ciò significa che le regole delle colonne 3 o 4 si applicano soltanto alla parte di voce o di capitolo descritta nella colonna 2. |
2.2. |
Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme, o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1. |
2.3. |
Quando nell'elenco compaiono più regole applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti regole delle colonne 3 o 4. |
2.4. |
Se a un prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una regola sia nella colonna 3, sia nella colonna 4, l'esportatore può scegliere, in alternativa, di applicare la regola della colonna 3 o quella della colonna 4. Se nella colonna 4 non è riportata alcuna regola d'origine, si deve applicare la regola della colonna 3. |
Nota 3:
3.1. |
Le disposizioni dell'articolo 6 del protocollo relative ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti si applicano indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento nella Comunità o in Croazia. Esempio:Un motore della voce 8407, per il quale la regola d'origine impone che il valore dei materiali non originari incorporati non deve superare il 40 % del prezzo franco fabbrica, è ottenuto da “sbozzi di forgia di altri acciai legati” della voce ex 7224. Se la forgiatura è stata effettuata nella Comunità a partire da un lingotto non originario, il pezzo forgiato ha già ottenuto il carattere di prodotto originario conformemente alla regola dell'elenco per la voce ex 7224. Pertanto esso si può considerare originario nel calcolo del valore del motore, indipendentemente dal fatto che sia stato ottenuto nello stesso stabilimento industriale o in un altro stabilimento nella Comunità. Nell'addizionare il valore dei materiali non originari utilizzati, quindi, non si tiene conto del valore del lingotto non originario. |
3.2. |
La regola dell'elenco specifica la lavorazione o trasformazione minima richiesta; anche l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse, quindi, conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l'esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere. Pertanto, se una regola autorizza l'impiego di un materiale non originario a un certo stadio di lavorazione, l'impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l'impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è. |
3.3. |
Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una regola autorizza l'impiego di “materiali di qualsiasi voce”, si possono utilizzare anche materiali della stessa voce del prodotto, fatte salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa. Tuttavia, l'espressione “fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce …” significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell'elenco. |
3.4. |
Quando una regola dell'elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l'uso di uno o più materiali. Ovviamente, ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente. Esempio:La regola per i tessuti di cui alle voci SA da 5208 a 5212 autorizza l'impiego di fibre naturali nonché, tra l'altro, di sostanze chimiche. Ciò non significa che si debbano utilizzare le une e le altre, bensì che si possono usare le une, le altre, oppure le une e le altre. |
3.5. |
Se una regola dell'elenco specifica che un prodotto dev'essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta ovviamente l'impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa regola (cfr. anche la nota 6.2 per quanto riguarda i tessili). Esempio:La regola per le preparazioni alimentari della voce 1904, che esclude specificamente l'uso di cereali e loro derivati, non impedisce l'uso di sali minerali, sostanze chimiche e altri additivi che non sono prodotti a partire da cereali. Tuttavia, ciò non si applica ai prodotti che, pur non potendo essere ottenuti a partire dal particolare materiale specificato nell'elenco, possono essere prodotti a partire da un materiale della stessa natura ad uno stadio precedente di lavorazione. Esempio:Nel caso di un indumento dell'ex capitolo 62 fabbricato con materiali non tessuti, se è previsto che questo tipo di articolo possa essere ottenuto unicamente a partire da filati non originari, non è possibile utilizzare “tessuti non tessuti”, nemmeno se questi ultimi non possono essere normalmente ottenuti da filati. In tal caso, il materiale di partenza da utilizzare dovrebbe normalmente trovarsi ad uno stadio precedente al filato, cioè allo stadio di fibra. |
3.6. |
Se una regola dell'elenco autorizza l'impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. È ovvio che le percentuali specifiche applicabili a prodotti particolari non devono essere superate a causa di queste disposizioni. |
Nota 4:
4.1. |
Nell'elenco, con l'espressione “fibre naturali” s'intendono le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche che si trovano in uno stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; essa si limita alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l'espressione “fibre naturali” comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate. |
4.2. |
Il termine “fibre naturali” comprende i crini della voce 0503, la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105, le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305. |
4.3. |
Nell'elenco, le espressioni “paste tessili”, “sostanze chimiche” e “materiali per la fabbricazione della carta” designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta. |
4.4. |
Nell'elenco, per “fibre sintetiche o artificiali in fiocco” si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507. |
Nota 5:
5.1. |
Se per un dato prodotto dell'elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 10 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 5.3 e 5.4). |
5.2. |
Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 5.1 si applica esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base. Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
Un filato della voce 5205 ottenuto da fibre di cotone della voce 5203 e da fibre sintetiche in fiocco della voce 5506 è un filato misto. La massima percentuale utilizzabile di fibre sintetiche in fiocco non originarie che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile) corrisponde pertanto al 10 %, in peso, del filato. Esempio:Un tessuto di lana della voce 5112 ottenuto da filati di lana della voce 5107 e da filati di fibre sintetiche in fiocco della voce 5509 è un tessuto misto. Si possono quindi utilizzare filati sintetici che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da sostanze chimiche o da pasta tessile), o filati di lana che non soddisfano le norme di origine (che richiedono una fabbricazione a partire da fibre naturali, non cardate né pettinate né altrimenti preparate per la filatura), o una combinazione di entrambi, purché il loro peso totale non superi il 10 % del peso del tessuto. Esempio:Una superficie tessile “tufted” della voce 5802 ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti di cotone della voce 5210 è un prodotto misto solo se il tessuto di cotone è a sua volta un tessuto misto ottenuto da filati classificati in due voci separate, oppure se i filati di cotone usati sono essi stessi misti. Esempio:Ovviamente, se la stessa superficie tessile “tufted” fosse stata ottenuta da filati di cotone della voce 5205 e da tessuti sintetici della voce 5407, la superficie tessile “tufted” sarebbe un prodotto misto poiché si tratta di due materiali tessili di base diversi. |
5.3. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano “filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti”, la tolleranza è del 20 % per tali filati. |
5.4. |
Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del “nastro consistente di un'anima di lamina di alluminio, oppure di un'anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura tra due pellicole di plastica,” la tolleranza per tale nastro è del 30 %. |
Nota 6:
6.1. |
Quando, nell'elenco, si fa riferimento alla presente nota, è possibile utilizzare materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi l'8 % del prezzo franco fabbrica del prodotto. |
6.2. |
Fatto salvo quanto disposto alla nota 6.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili. Esempio:Se una regola dell'elenco richiede per un prodotto tessile specifico, come i pantaloni, l'utilizzazione di filati, ciò non vieta l'uso di articoli metallici come i bottoni, poiché questi non sono classificati nei capitoli da 50 a 63, né l'uso di cerniere lampo, anche se normalmente le chiusure lampo contengono tessili. |
6.3. |
Qualora si applichi una regola di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63. |
Nota 7:
7.1. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 ed ex 3403 consistono nelle seguenti operazioni:
|
7.2. |
I “trattamenti specifici” relativi alle voci 2710, 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
|
7.3. |
Ai sensi delle voci ex 2707, da 2713 a 2715, ex 2901, ex 2902 e ex 3403, le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l'ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l'origine.» |
ALLEGATO XII
«ALLEGATO II
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario
L'accordo non contempla necessariamente tutti i prodotti elencati ed è pertanto opportuno consultare gli altri firmatari
Voce SA |
Designazione delle merci |
Lavorazioni o trasformazioni alle quali i materiali non originari devono essere sottoposti per acquisire il carattere di prodotto originario |
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(1) |
(2) |
(3) oppure (4) |
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Capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 2 |
Carne e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 1 e 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove, eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0403 |
Latticello, latte e crema coagulati, yogurt, chefir e altri tipi di latte e crema fermentati o acidificati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzanti, di frutta o cacao |
Fabbricazione:
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ex capitolo 5 |
Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 5 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 0502 |
Setole di maiale o di cinghiale, preparate |
Pulitura, disinfezione, cernita e raddrizzamento di setole |
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Capitolo 6 |
Piante vive e prodotti della floricoltura |
Fabbricazione:
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Capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi mangerecci |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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Capitolo 8 |
Frutta commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione:
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ex capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 9 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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0901 |
Caffè, anche torrefatto o decaffeinizzato; bucce e pellicole di caffè; succedanei del caffè contenenti caffè in qualsiasi proporzione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce doganale |
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0902 |
Tè, anche aromatizzato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 0910 |
Miscele di spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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Capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i cereali, ortaggi, legumi, radici e tuberi della voce 0714 o la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1106 |
Farine, semolini e polveri dei legumi da granella secchi della voce 0713, sgranati |
Essiccazione e macinazione di legumi della voce 0708 |
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Capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 12 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1301 |
Gomma lacca; gomme, resine, gommo-resine e oleoresine (ad esempio: balsami), naturali |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 1301 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1302 |
Succhi ed estratti vegetali; sostanze pectiche, pectinati e pectati; agar-agar ed altre mucillagini ed ispessenti derivati da vegetali, anche modificati: |
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Fabbricazione a partire da mucillagini e ispessenti non modificati |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 14 |
Materie da intreccio ed altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 14 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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1501 |
Grassi di maiale (compreso lo strutto) e grassi di volatili, diversi da quelli delle voci 0209 o 1503: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0203, 0206 o 0207 oppure da ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione a partire da carni o frattaglie commestibili di animali della specie suina delle voci 0203 o 0206, oppure da carni e frattaglie commestibili di pollame della voce 0207 |
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1502 |
Grassi di animali delle specie bovina, ovina o caprina, diversi da quelli della voce 1503: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 0201, 0202, 0204 o 0206 oppure da ossa della voce 0506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1504 |
Grassi ed oli e loro frazioni, di pesci o di mammiferi marini, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1504 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 1505 |
Lanolina raffinata |
Fabbricazione a partire dal grasso di lana greggio (untume) della voce 1505 |
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1506 |
Altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1506 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 2 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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da 1507 a 1515 |
Oli vegetali e loro frazioni: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da altri materiali delle voci da 1507 a 1515 |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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1516 |
Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati, riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati |
Fabbricazione:
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1517 |
Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516 |
Fabbricazione:
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Capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione:
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ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 1701 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi caramellati |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui tutti i materiali utilizzati devono essere originari |
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ex 1703 |
Melassi ottenuti dall'estrazione o dalla raffinazione dello zucchero, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione:
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Capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni |
Fabbricazione:
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1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404, non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
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Fabbricazione:
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1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato: |
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Fabbricazione in cui tutti i cereali e i loro derivati utilizzati (eccetto il frumento duro e i suoi derivati) devono essere interamente ottenuti |
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Fabbricazione:
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1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
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1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, “corn flakes”); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione:
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1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelle del capitolo 11 |
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ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta o di altre parti di piante; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti gli ortaggi, i legumi e la frutta utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2001 |
Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecole uguale o superiore a 5 %, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2004 e ex 2005 |
Patate sotto forma di farine, semolini o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, scorze di frutta ed altre parti di piante, cotte negli zuccheri o candite (sgocciolate, diacciate o cristallizzate) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 17 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex 2008 |
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Fabbricazione in cui il valore della frutta a guscio e dei semi oleosi originari delle voci 0801, 0802 e da 1202 a 1207 utilizzati superi il 60 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione:
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2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione:
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ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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2101 |
Estratti, essenze e concentrati di caffè, di tè o di mate e preparazioni a base di questi prodotti o a base di caffè, di tè o di mate; cicoria torrefatta ed altri succedanei torrefatti del caffè e loro estratti, essenze e concentrati |
Fabbricazione:
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2103 |
Preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti; farina di senapa e senapa preparata: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzate la farina di senapa o la senapa preparata |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 2104 |
Preparazioni per zuppe, minestre o brodi; zuppe, minestre o brodi, preparati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto gli ortaggi o legumi preparati o conservati delle voci da 2002 a 2005 |
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2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione:
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ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici ed aceti; eccetto: |
Fabbricazione:
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2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, ed altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione:
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2207 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80 % vol; alcole etilico ed acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
Fabbricazione:
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2208 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico inferiore a 80 % vol; acquaviti, liquori ed altre bevande contenente alcole di distillazione |
Fabbricazione:
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ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2301 |
Farina di balena; farine, polveri e agglomerati in forma di pellets, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici, non adatti all'alimentazione umana |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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ex 2303 |
Residui della fabbricazione degli amidi di granturco (escluse le acque di macerazione concentrate), aventi tenore di proteine, calcolato sulla sostanza secca, superiore al 40 % in peso |
Fabbricazione in cui tutto il granturco utilizzato è interamente ottenuto |
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ex 2306 |
Panelli e altri residui solidi dell'estrazione dell'olio di oliva, con tenore di olio d'oliva superiore al 3 % |
Fabbricazione in cui tutte le olive utilizzate devono essere interamente ottenute |
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2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l'alimentazione degli animali |
Fabbricazione:
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ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati; eccetto: |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 24 utilizzati devono essere interamente ottenuti |
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2402 |
Sigari (compresi i sigari spuntati), sigaretti e sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
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ex 2403 |
Tabacco da fumo |
Fabbricazione in cui almeno il 70 % in peso del tabacco non lavorato o dei cascami del tabacco della voce 2401 utilizzati devono essere originari |
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ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2504 |
Grafite naturale cristallina, arricchita di carbonio, purificata e frantumata |
Arricchimento del contenuto di carbonio, purificazione e frantumazione della grafite cristallina greggia |
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ex 2515 |
Marmi semplicemente segati o altrimenti tagliati in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore inferiore o uguale 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di marmi (anche precedentemente segati) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2516 |
Granito, porfido, basalto, arenaria ed altre pietre da taglio o da costruzione, semplicemente segati o altrimenti tagliati, in blocchi o in lastre di forma quadrata o rettangolare, di spessore uguale o inferiore a 25 cm |
Segamento, o altra operazione di taglio, di pietre (anche precedentemente segate) di spessore superiore a 25 cm |
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ex 2518 |
Dolomite calcinata |
Calcinazione della dolomite non calcinata |
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ex 2519 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si può tuttavia utilizzare il carbonato di magnesio naturale (magnesite) |
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ex 2520 |
Gessi specialmente preparati per l'odontoiatria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2524 |
Fibre di amianto naturali |
Fabbricazione a partire dal minerale di amianto (concentrato di asbesto) |
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ex 2525 |
Mica in polvere |
Triturazione della mica o dei residui di mica |
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ex 2530 |
Terre coloranti, calcinate o polverizzate |
Calcinazione o triturazione di terre coloranti |
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Capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 2707 |
Oli nei quali i costituenti aromatici predominano, in peso, rispetto i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali ed ad altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura distillanti più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati ad essere impiegati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2709 |
Oli greggi ottenuti da minerali bituminosi |
Distillazione distruttiva di materiali bituminosi |
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2710 |
Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio e di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2711 |
Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, “slack wax”, ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (2) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2714 |
Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2715 |
Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio, di catrame minerale o di pece di catrame minerale (per esempio: mastici bituminosi, “cut-backs”) |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2805 |
“Mischmetall” |
Fabbricazione per trattamento termico o elettrolitico in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2811 |
Triossido di zolfo |
Fabbricazione a partire da diossido di zolfo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2833 |
Solfato di alluminio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2840 |
Perborato di sodio |
Fabbricazione a partire da tetraborato bisodico pentaidrato |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2901 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) oppure |
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Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2902 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dagli azuleni), benzene, toluene, xileni, destinati ad essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2905 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905. Possono essere tuttavia utilizzati gli alcolati metallici di questa voce a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2915 |
Acidi monocarbossilici aciclici saturi e loro anidridi, alogenuri, perossidi e perossiacidi; loro derivati alogenati, solfonati, nitrati o nitrosi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali delle voci 2915 e 2916 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2932 |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Tuttavia, il valore di tutti i materiali della voce 2909 utilizzati non deve eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2933 |
Composti eterociclici con uno o più eteroatomi di solo azoto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932 e 2933 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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2934 |
Acidi nucleici e loro sali, di costituzione chimica definita o no; altri composti eterociclici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce. Il valore di tutti i materiali delle voci 2932, 2933 e 2934 utilizzati non deve tuttavia eccedere il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 2939 |
Concentrati di paglia di papavero contenenti, in peso, 50 % o più di alcaloidi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3002 |
Sangue umano; sangue animale preparato per usi terapeutici, profilattici o diagnostici; sieri specifici, altre frazioni del sangue, prodotti immunologici modificati, anche ottenuti mediante procedimenti biotecnologici; vaccini, tossine, colture di microrganismi (esclusi i lieviti) e prodotti simili: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3002. Possono essere tuttavia utilizzati materiali corrispondenti alla presente descrizione a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3003 e 3004 |
Medicamenti (esclusi i prodotti delle voci 3002, 3005 o 3006): |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3003 e 3004 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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ex 3006 |
Rifiuti farmaceutici elencati nella nota 4, lettera k), di questo capitolo |
Si terrà conto dell'origine del prodotto secondo la classificazione originaria |
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ex capitolo 31 |
Concimi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3105 |
Concimi minerali o chimici contenenti due o tre degli elementi fertilizzanti: azoto, fosforo e potassio; altri concimi; prodotti di questo capitolo presentati sia in tavolette o forme simili, sia in imballaggi di un peso lordo inferiore o uguale a 10 kg, esclusi i seguenti prodotti:
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti ed altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3201 |
Tannini e loro sali, eteri, esteri e altri derivati |
Fabbricazione a partire da estratti per concia di origine vegetale |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3205 |
Lacche coloranti; preparazioni a base di lacche coloranti, previste nella nota 3 di questo capitolo (3) |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3203, 3204 e 3205. Possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 3205 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3301 |
Oli essenziali (deterpenati o no) compresi quelli detti “concreti” o “assoluti”; resinoidi; oleoresine d'estrazione; soluzioni concentrate di oli essenziali nei grassi, negli oli fissi, nelle cere o nei prodotti analoghi, ottenute per “enfleurage” o macerazione; sottoprodotti terpenici residuali della deterpenazione degli oli essenziali; acque distillate aromatiche e soluzioni acquose di oli essenziali |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi materiali di un “gruppo” (4) diverso di questa stessa voce. Tuttavia, materiali dello stesso gruppo del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli; “cere per l'odontoiatria” e composizioni per l'odontoiatria a base di gesso; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3403 |
Preparazioni lubrificanti contenenti meno del 70 % in peso di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o più trattamenti più specifici (1) oppure Altre operazioni nelle quali tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3404 |
Cere artificiali e cere preparate: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Produzione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Questi materiali possono essere tuttavia utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3505 |
Destrina ed altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatinizzati od esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati : |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3505 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alla voce 1108 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3507 |
Enzimi preparati non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3701 |
Lastre e pellicole fotografiche piane, sensibilizzate, non impressionate, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche piane a sviluppo e stampa istantanei, sensibilizzate, non impressionate, anche in caricatori: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3202. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della voce 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702. Possono essere tuttavia utilizzati materiali delle voci 3701 e 3702 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3702 |
Pellicole fotografiche sensibilizzate, non impressionate, in rotoli, di materie diverse dalla carta, dal cartone o dai tessili; pellicole fotografiche a sviluppo e a stampa istantanei, in rotoli, sensibilizzate, non impressionate |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 3701 e 3702 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3704 |
Lastre, pellicole, carte, cartoni e tessili, fotografici, impressionati ma non sviluppati |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 3701 a 3704 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3801 |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3403 utilizzati non ecceda il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3803 |
Tallol raffinato |
Raffinazione di tallol greggio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3805 |
Essenza di trementina al solfato, depurata |
Depurazione consistente nella distillazione o nella raffinazione dell'essenza di trementina al solfato, greggia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3806 |
Gomme esteri |
Fabbricazione a partire da acidi resinici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3807 |
Pece nera (pece di catrame vegetale) |
Distillazione del catrame di legno |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3808 |
Insetticidi, rodenticidi, fungicidi, erbicidi, inibitori di germinazione e regolatori di crescita per piante, disinfettanti e prodotti simili presentati in forme o in imballaggi per la vendita al minuto oppure allo stato di preparazioni o in forma di oggetti quali nastri, stoppini e candele solforati e carte moschicide |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3809 |
Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio: bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3810 |
Preparazioni per il decapaggio dei metalli; preparazioni disossidanti per saldare o brasare ed altre preparazioni ausiliarie per la saldatura o la brasatura dei metalli; paste e polveri per saldare o brasare, composte di metallo e di altri prodotti; preparazioni dei tipi utilizzati per il rivestimento o il riempimento di elettrodi o di bacchette per saldatura |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3811 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione ed altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali : |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non ecceda il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3812 |
Preparazioni dette “acceleranti di vulcanizzazione”; plastificanti composti per gomma o materie plastiche, non nominati né compresi altrove; preparazioni antiossidanti ed altri stabilizzanti composti per gomma o materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3813 |
Preparazioni e cariche per apparecchi estintori; granate e bombe estintrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3814 |
Solventi e diluenti organici composti, non nominati né compresi altrove; preparazioni per togliere pitture o vernici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3818 |
Elementi chimici drogati per essere utilizzati in elettronica, in forma di dischi, piastrine o forme analoghe; composti chimici drogati per essere utilizzati in elettronica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3819 |
Liquidi per freni idraulici ed altri liquidi preparati per trasmissioni idrauliche, non contenenti o contenenti meno di 70 %, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3820 |
Preparazioni antigelo e liquidi preparati per lo sbrinamento |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3822 |
Reattivi per diagnostica o da laboratorio su qualsiasi supporto e reattivi per diagnostica o da laboratorio preparati, anche presentati su supporto, diversi da quelli delle voci 3002 o 3006; materiali di riferimento certificati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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3823 |
Acidi grassi monocarbossilici industriali; oli acidi di raffinazione; alcoli grassi industriali: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 3823 |
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3824 |
Leganti preparati per forme o per anime da fonderia; prodotti chimici e preparazioni delle industrie chimiche o delle industrie connesse (comprese quelle costituite da miscele di prodotti naturali), non nominati né compresi altrove: |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3901 a 3915 |
Materie plastiche nelle forme primarie, cascami, ritagli e avanzi di plastica; eccetto i prodotti delle voci ex 3907 e 3912 per i quali la relativa regola è specificata in appresso: |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3907 |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati materiali della stessa voce del prodotto a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto e/o fabbricazione a partire da policarbonato di tetrabromo (bisfenolo A) |
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3912 |
Cellulosa e suoi derivati chimici, non nominati né compresi altrove, in forme primarie |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3916 a 3921 |
Semilavorati e lavori di materie plastiche; eccetto le voci ex 3916, ex 3917, ex 3920 ed ex 3921, per le quali valgono le regole seguenti: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali del capitolo 39 utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (5) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3916 e ex 3917 |
Profilati e tubi |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3920 |
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Fabbricazione a partire da un sale parziale di termoplastica, che è un copolimero d'etilene e dell'acido metacrilico parzialmente neutralizzato con ioni metallici, principalmente di zinco e sodio |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 3921 |
Fogli di plastica, metallizzati |
Fabbricazione a partire da fogli di poliestere altamente trasparenti di spessore inferiore a 23 micron (6) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 3922 a 3926 |
Articoli di plastica |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4001 |
Lastre “crêpe” di gomma per suole |
Laminazione di fogli “crêpe” di gomma naturale |
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4005 |
Gomma mescolata, non vulcanizzata, in forme primarie o in lastre, fogli o nastri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati, esclusa la gomma naturale, non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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4012 |
Pneumatici rigenerati o usati, di gomma; gomme piene o semipiene, battistrada per pneumatici e protettori (“flaps”), di gomma: |
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Rigenerazione di pneumatici usati o di gomme piene o semipiene usate |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4011 e 4012 |
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ex 4017 |
Articoli in gomma indurita |
Produzione a partire da gomma indurita |
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ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4102 |
Pelli gregge di ovini, senza vello |
Slanatura di pelli di ovini |
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da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilate e pelli di animali senza peli, conciato o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti prepararti |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4107, da 4112 a 4113 |
Cuoi preparati dopo la concia o dopo l'essiccazione e cuoi e pelli pergamenati, depilati, e cuoi preparati dopo la concia e cuoi e pelli pergamenati, di animali senza peli, anche spaccati, diversi da quelli della voce 4114 |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 4104 a 4113 |
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ex 4114 |
Cuoio e pelli, verniciati o laccati; cuoi e pelli, metallizzati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 4104 a 4106, 4107, 4112 o 4113, a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e loro lavori; pellicce artificiali; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4302 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
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Imbianchimento o tintura, oltre al taglio ed alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate |
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Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
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4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento ed altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite, della voce 4302 |
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ex capitolo 44 |
Legno e lavori di legno; carbone di legna; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4403 |
Legno semplicemente squadrato |
Fabbricazione a partire da legno grezzo, anche scortecciato o semplicemente sgrossato |
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ex 4407 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4408 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, ed altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
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ex 4409 |
Legno, profilato, lungo uno o più orli o superfici, anche piallato, levigato o incollato con giunture di testa: |
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Levigatura o incollatura con giunture di testa |
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Fabbricazione di liste e modanature |
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da ex 4410 a ex 4413 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 4415 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri ed imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
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ex 4416 |
Fusti, botti, tini, mastelli ed altri lavori da bottaio, e loro parti, di legno |
Fabbricazione a partire da legname da bottaio, segato sulle due facce principali, ma non altrimenti lavorato |
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ex 4418 |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Si possono tuttavia utilizzare pannelli cellulari o tavole di copertura (“shingles” e “shaker”) di legno |
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Fabbricazione di liste e modanature |
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ex 4421 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
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ex capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4503 |
Lavori in sughero naturale |
Fabbricazione a partire da sughero naturale della voce 4501 |
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Capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 4811 |
Carta e cartoni semplicemente rigati, lineati o quadrettati |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4816 |
Carta carbone, carta detta “autocopiante” e altra carta per riproduzione di copie (diverse da quelle della voce 4809), matrici complete per duplicatori e lastre offset, di carta, anche condizionate in scatole |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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4817 |
Buste, biglietti postali, cartoline postali non illustrate e cartoncini per corrispondenza, di carta o di cartone; scatole, involucri a busta e simili, di carta o di cartone, contenenti un assortimento di prodotti cartotecnici per corrispondenza |
Fabbricazione:
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ex 4818 |
Carta igienica |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex 4819 |
Scatole, sacchi, sacchetti, cartocci ed altri imballaggi di carta, di cartone, di ovatta di cellulosa o di strati di fibre di cellulosa |
Fabbricazione:
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ex 4820 |
Blocchi di carta da lettere |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 4823 |
Altra carta, altro cartone, altra ovatta di cellulosa e altri strati di fibre di cellulosa, tagliati a misura |
Fabbricazione a partire da materiali per la fabbricazione della carta del capitolo 47 |
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ex capitolo 49 |
Prodotti dell'editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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4909 |
Cartoline postali stampate o illustrate; cartoline stampate con auguri o comunicazioni personali, anche illustrate, con o senza busta, guarnizioni od applicazioni |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 e 4911 |
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4910 |
Calendari di ogni genere, stampati, compresi i blocchi di calendari da sfogliare: |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 4909 e 4911 |
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ex capitolo 50 |
Seta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 5003 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
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da 5004 a ex 5006 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Fabbricazione a partire da (7):
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5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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oppure |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessili non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani, filati e tessuti di crine; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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|
oppure |
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|
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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ex capitolo 52 |
Cotone; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Fabbricazione a partire da (7):
|
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da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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oppure |
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|
Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
oppure |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e filati di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da (7):
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5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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oppure |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
||||||||||||||
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili |
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da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Fabbricazione a partire da (7):
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da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7):
oppure |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
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ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia eccetto: |
Fabbricazione a partire da (7):
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5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
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Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia, |
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nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da (7):
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5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
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Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
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Fabbricazione a partire da (7):
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5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405, combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Fabbricazione a partire da (7):
|
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5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelle della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti “a catenella” |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
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Fabbricazione a partire da (7):
Tuttavia, |
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nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da (7):
Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
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ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili “tufted”; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; eccetto: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici (7) |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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oppure |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) ed arazzi fatti all'ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione:
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5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Fabbricazione a partire da filati |
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5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
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Fabbricazione a partire da filati |
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Fabbricazione a partire da sostanze chimiche o paste tessili |
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5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Fabbricazione a partire da filati (7) |
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5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: |
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Fabbricazione a partire da filati |
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Fabbricazione a partire da (7): |
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oppure |
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Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da sostanze chimiche |
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Fabbricazione a partire da filati |
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5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Fabbricazione a partire da filati oppure Stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore dei tessuti non stampati utilizzati non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle ad incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
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Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
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Fabbricazione a partire da filati o da cascami di tessuti o da stracci della voce 6310 |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Fabbricazione a partire da (7):
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Capitolo 61 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, a maglia: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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ex capitolo 62 |
Indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia; eccetto: |
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ex 6202, ex 6204, ex 6206, ex 6209 e ex 6211 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) ed altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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ex 6210 e ex 6216 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso o da taschino; scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (7) (9) oppure |
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Confezione seguita da una stampa accompagnata da almeno due delle operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti le merci non stampate delle voci 6213 e 6214 utilizzate non superi il 47,5 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti ed accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212: |
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Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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Fabbricazione a partire da filati (9) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non spalmati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto (9) |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione a partire da filati (9) |
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ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere e stracci; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tendine, tende, tendaggi ecc.; altri manufatti per l'arredamento: |
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Fabbricazione a partire da (7):
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Fabbricazione a partire da filati semplici, greggi (9) (10) oppure Fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (eccetto quelli a maglia e ad uncinetto), a condizione che il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Fabbricazione a partire da (7):
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6306 |
Copertoni e tende per l'esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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Fabbricazione a partire da (7) (9):
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6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve soddisfare le condizioni applicabili qualora non fosse incluso nell'assortimento. Possono essere tuttavia incorporati articoli non originari a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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ex capitolo 64 |
Calzature, ghette ed oggetti simili; parti di questi oggetti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
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6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti ed oggetti simili amovibili; ghette, gambali ed oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 65 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6503 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature, di feltro, fabbricati con le campane o con i dischi o piatti della voce 6501, anche guarniti |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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6505 |
Cappelli, copricapo ed altre acconciature a maglia, o confezionati con pizzi, feltro o altri prodotti tessili, in pezzi (ma non in strisce), anche guarniti; retine per capelli di qualsiasi materia, anche guarnite |
Fabbricazione a partire da filati o da fibre tessili (9) |
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ex capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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6601 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni (compresi gli ombrelli-bastoni, gli ombrelloni da giardino e simili) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume e di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili: eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 6803 |
Lavori di ardesia naturale o agglomerata |
Fabbricazione a partire dall'ardesia lavorata |
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ex 6812 |
Lavori di amianto; lavori di miscele a base di amianto o a base di amianto e carbonato di magnesio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
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ex 6814 |
Lavori di mica, compresa la mica agglomerata o ricostituita, anche su supporto di carta, di cartone o di altre materie |
Fabbricazione a partire da mica lavorata (compresa la mica agglomerata o ricostituita) |
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Capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7003, ex 7004 e ex 7005 |
Vetro con strati non riflettenti |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7006 |
Vetro delle voci 7003, 7004 o 7005, curvato, smussato, inciso, forato, smaltato o altrimenti lavorato, ma non incorniciato né combinato con altre materie: |
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Fabbricazione a partire da lastre di vetro (substrati) della voce 7006 |
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Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7007 |
Vetro di sicurezza, costituito da vetri temperati o formati da fogli aderenti fra loro |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7008 |
Vetri isolanti a pareti multiple |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7009 |
Specchi di vetro, anche incorniciati, compresi gli specchi retrovisivi |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7001 |
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7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle ed altri recipienti per il trasporto o l'imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi ed altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l'ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure Sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure Decorazione a mano (ad esclusione della stampa serigrafica) di oggetti di vetro soffiato a mano, a condizione che il valore totale dell'oggetto di vetro soffiato a mano non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7019 |
Lavori di fibre di vetro, diversi dai filati |
Fabbricazione a partire da:
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ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di fantasia; monete; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7101 |
Perle fini o coltivate, assortite e infilate temporaneamente per comodità di trasporto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 7102, ex 7103 e ex 7104 |
Pietre preziose (gemme), semipreziose (fini), sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da pietre preziose (gemme), o semipreziose (fini), non lavorate |
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7106, da 7108 a 7110 |
Metalli preziosi: |
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Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci 7106, 7108 e 7110 oppure Separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 oppure Fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106, 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
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Produzione a partire da metalli preziosi greggi |
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ex 7107, ex 7109 e ex 7111 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
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7116 |
Lavori di perle fini o coltivate, di pietre preziose (gemme), di pietre semipreziose (fini) o di pietre sintetiche o ricostituite |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7117 |
Minuterie di fantasia |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure |
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Fabbricazione a partire da parti in metalli comuni, non placcati o ricoperti di metalli preziosi, a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201, 7202, 7203, 7204 e 7205 |
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da 7208 a 7216 |
Prodotti laminati piatti, vergella o bordione, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
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7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
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ex 7218, da 7219 a 7222 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
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7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
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ex 7224, da 7225 a 7228 |
Semiprodotti, prodotti laminati piatti, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate (in matasse); barre e profilati di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206, 7218 o 7224 |
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7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
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ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7301 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi ed altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento ed altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie: |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
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7304, da 7305 a 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro (non ghisa) o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7206, 7207, 7218 o 7224 |
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ex 7307 |
Accessori per tubi di acciai inossidabili (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono tuttavia essere utilizzati i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 |
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ex 7315 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame; eccetto: |
Fabbricazione:
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7401 |
Metalline cuprifere; rame da cementazione (precipitato di rame) |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7402 |
Rame non raffinato; anodi di rame per affinazione elettrolitica |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio : |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Fabbricazione a partire da rame raffinato, grezzo, o da cascami e rottami di rame |
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7404 |
Cascami ed avanzi di rame |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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7405 |
Leghe madri di rame |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel; eccetto: |
Fabbricazione:
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da 7501 a 7503 |
Metalline di nichel, “sinters” di ossidi di nichel ed altri prodotti intermedi della metallurgia del nichel; nichel greggio; cascami ed avanzi di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio; eccetto: |
Fabbricazione:
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7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione:
oppure Fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
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7602 |
Cascami ed avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 7616 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione:
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Capitolo 77 |
Riservato a un eventuale uso futuro nel sistema armonizzato |
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ex capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo; eccetto: |
Fabbricazione:
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7801 |
Piombo greggio: |
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Fabbricazione a partire da piombo d'opera |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7802 |
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7802 |
Cascami ed avanzi di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco; eccetto: |
Fabbricazione:
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7901 |
Zinco greggio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 7902 |
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7902 |
Cascami ed avanzi di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno; eccetto: |
Fabbricazione:
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8001 |
Stagno greggio |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Non possono essere tuttavia utilizzati i materiali della voce 8002 |
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8002 e 8007 |
Cascami ed avanzi di stagno; altri lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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Capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della stessa voce del prodotto utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205, condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali non classificati alle voci da 8202 a 8205. Possono essere tuttavia incorporati utensili delle voci da 8202 a 8205 a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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8207 |
Utensili intercambiabili per utensileria a mano, anche meccanica o per macchine utensili (per esempio: per imbutire, stampare, punzonare, maschiare, filettare, forare, alesare, scanalare, fresare, tornire, avvitare) comprese le filiere per trafilare o estrudere i metalli, nonché gli utensili di perforazione o di sondaggio |
Fabbricazione:
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8208 |
Coltelli e lame trancianti per macchine o apparecchi meccanici |
Fabbricazione:
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ex 8211 |
Coltelli (diversi da quelli della voce 8208), a lama tranciante o dentata, compresi i roncoli chiudibili |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati le lame di coltello ed i manici di metalli comuni |
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8214 |
Altri oggetti di coltelleria (per esempio: tosatrici, fenditoi, coltellacci, scuri da macellaio o da cucina e tagliacarte); utensili ed assortimenti di utensili per manicure o pedicure (comprese le lime da unghie) |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni |
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8215 |
Cucchiai, forchette, mestoli, schiumarole, palette da torta, coltelli speciali da pesce o da burro, pinze da zucchero e oggetti simili |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati i manici di metalli comuni |
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ex capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 8302 |
Altre guarnizioni, ferramenta ed oggetti simili per edifici, e congegni di chiusura automatica per porte |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati gli altri materiali della voce 8302 a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8306 |
Statuette ed oggetti di ornamento per interni, di metalli comuni |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati gli altri materiali della voce 8306 a condizione che il loro valore totale non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; loro parti; eccetto: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8401 |
Elementi combustibili per reattori nucleari |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, eccetto quelli della stessa voce del prodotto (12) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8402 |
Caldaie a vapore (generatori di vapore), diverse dalle caldaie per il riscaldamento centrale costruite per produrre contemporaneamente acqua calda e vapore a bassa pressione; caldaie dette “ad acqua surriscaldata” |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8403 e ex 8404 |
Caldaie per il riscaldamento centrale, diverse da quelle della voce 8402 e apparecchi ausiliari per caldaie per il riscaldamento |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 8403 e 8404 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8406 |
Turbine a vapore |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8409 |
Parti riconoscibili come destinate, esclusivamente o principalmente, ai motori delle voci 8407 o 8408 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8411 |
Turboreattori, turbopropulsori e altre turbine a gas |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8412 |
Altri motori e macchine motrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8413 |
Pompe volumetriche rotative |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8414 |
Ventilatori e simili, per usi industriali |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8415 |
Macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria, comprendenti un ventilatore a motore e dei dispositivi atti a modificare la temperatura e l'umidità, compresi quelli nei quali il grado igrometrico non è regolabile separatamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8418 |
Frigoriferi, congelatori-conservatori ed altro materiale, altre macchine ed apparecchi per la produzione del freddo, con attrezzatura elettrica o di altre specie; pompe di calore diverse dalle macchine ed apparecchi per il condizionamento dell'aria della voce 8415 |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8419 |
Macchine per l'industria del legno, della pasta per carta, della carta e del cartone |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8420 |
Calandre e laminatoi, diversi da quelli per i metalli o per il vetro, e cilindri per dette macchine |
Fabbricazione:
|
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8423 |
Apparecchi e strumenti per pesare, comprese le basculle e le bilance per verificare i pezzi fabbricati, ma escluse le bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno; pesi per qualsiasi bilancia |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8425 a 8428 |
Macchine ed apparecchi di sollevamento, di movimentazione, di carico o di scarico |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8429 |
Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8430 |
Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l'escavazione, per rendere compatto il terreno, l'estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l'estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8431 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente, ai rulli compressori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8439 |
Macchine ed apparecchi per la fabbricazione della pasta di materie fibrose cellulosiche o per la fabbricazione o la finitura della carta o del cartone |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8441 |
Altre macchine ed apparecchi per la lavorazione della pasta per carta, della carta o del cartone, comprese le tagliatrici di ogni tipo |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8444 a 8447 |
Macchine per l'industria tessile delle voci da 8444 a 8447 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8448 |
Macchine ed apparecchi ausiliari per le macchine delle voci 8444 e 8445 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8452 |
Macchine per cucire, escluse le macchine per cucire i fogli della voce 8440; mobili, supporti e coperchi costruiti appositamente per macchine per cucire; aghi per macchine per cucire: |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8456 a 8466 |
Macchine utensili, apparecchi (loro parti di ricambio ed accessori) delle voci da 8456 a 8466 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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da 8469 a 8472 |
Macchine per ufficio (ad esempio, macchine da scrivere, macchine calcolatrici, macchine automatiche per l'elaborazione di dati, duplicatori, cucitrici meccaniche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8480 |
Staffe per fonderia; piastre di fondo per forme; modelli per forme; forme per i metalli (diverse dalle lingotterie), i carburi metallici, il vetro, le materie minerali, la gomma o le materie plastiche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8482 |
Cuscinetti a sfere od a rulli |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8484 |
Guarnizioni metalloplastiche; serie o assortimenti di guarnizioni di composizione diversa, presentati in involucri, buste o imballaggi simili; giunti di tenuta stagna meccanici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8485 |
Parti di macchine o di apparecchi non nominate né comprese altrove in questo capitolo, non aventi congiunzioni elettriche, parti isolate elettricamente, avvolgimenti, contatti o altre caratteristiche elettriche |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione e la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti ed accessori di questi apparecchi; eccetto: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8501 |
Motori e generatori elettrici (esclusi i gruppi elettrogeni) |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8502 |
Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8504 |
Unità di alimentazione elettrica del tipo utilizzato con le macchine automatiche per l'elaborazione dell'informazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8518 |
Microfoni e loro supporti; altoparlanti anche montati nelle loro casse acustiche; amplificatori elettrici ad audiofrequenza; apparecchi elettrici di amplificazione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8519 |
Giradischi, elettrofoni, lettori di cassette ed altri apparecchi per la riproduzione del suono senza dispositivo incorporato per la registrazione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8520 |
Magnetofoni ed altri apparecchi per la registrazione del suono, anche con dispositivo incorporato per la riproduzione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8521 |
Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8522 |
Parti ed accessori riconoscibili come destinati, esclusivamente o principalmente, agli apparecchi delle voci da 8519 a 8521 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8523 |
Supporti preparati per la registrazione del suono o per simili registrazioni, ma non registrati, diversi dai prodotti del capitolo 37 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8524 |
Dischi, nastri e altri supporti per la registrazione del suono o per simili registrazioni, registrati, comprese le matrici e le forme galvaniche per la fabbricazione di dischi, esclusi i prodotti del capitolo 37: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8525 |
Apparecchi trasmittenti per la radiotelefonia, la radiotelegrafia, la radiodiffusione o la televisione, anche muniti di un apparecchio ricevente o di un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono; telecamere; videoapparecchi per la presa di immagini fisse e altre videocamere; apparecchi fotografici numerici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8526 |
Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione ed apparecchi di radiotelecomando |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8527 |
Apparecchi riceventi per la radiotelefonia, la radiotelegrafia o la radiodiffusione, anche combinati, in uno stesso involucro, con un apparecchio per la registrazione o la riproduzione del suono o con un apparecchio di orologeria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8528 |
Apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini; televisori a circuito chiuso (videomonitor e videoproiettori) |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8529 |
Parti riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente agli apparecchi delle voci da 8525 a 8528: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8535 e 8536 |
Apparecchi per l'interruzione, il sezionamento, la protezione, la diramazione, l'allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8537 |
Quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi ed altri supporti provvisti di vari apparecchi delle voci 8535 o 8536 per il comando o la distribuzione elettrica, anche incorporanti strumenti o apparecchi del capitolo 90, e apparecchi di comando numerico, diversi dagli apparecchi di commutazione della voce 8517 |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8541 |
Diodi, transistors e simili dispositivi a semiconduttori, esclusi i dischi (wafers) non ancora tagliati in microplacchette |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8542 |
Circuiti integrati e microassiemaggi elettronici: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8544 |
Fili, cavi (compresi i cavi coassiali), ed altri conduttori isolati per l'elettricità (anche laccati od ossidati anodicamente), muniti o meno di pezzi di congiunzione; cavi di fibre ottiche, costituiti di fibre rivestite individualmente, anche dotati di conduttori elettrici o muniti di pezzi di congiunzione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8545 |
Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8546 |
Isolatori per l'elettricità, di qualsiasi materia |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8547 |
Pezzi isolanti interamente di materie isolanti o con semplici parti metalliche di congiunzione (per esempio: boccole a vite) annegate nella massa, per macchine, apparecchi o impianti elettrici, diversi dagli isolatori della voce 8546; tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8548 |
Cascami ed avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione di tutti i tipi; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8608 |
Materiale fisso per strade ferrate o simili; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione, di sicurezza, di controllo o di comando per strade ferrate o simili, reti stradali o fluviali, aree di parcheggio, installazioni portuali o aerodromi; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli ed altri veicoli terrestri, loro parti ed accessori, eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8709 |
Autocarrelli non muniti di un dispositivo di sollevamento, dei tipi utilizzati negli stabilimenti, nei depositi, nei porti o negli aeroporti, per il trasporto di merci su brevi distanze; carrelli-trattori dei tipi utilizzati nelle stazioni; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8710 |
Carri da combattimento e autoblinde, anche armati; loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali (“side car”): |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8712 |
Biciclette senza cuscinetti a sfere |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce 8714 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8715 |
Carrozzine, passeggini e veicoli simili per il trasporto dei bambini; |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8716 |
Rimorchi e semirimorchi per qualsiasi veicolo; altri veicoli non automobili; parti di queste macchine o apparecchi |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 88 |
Apparecchi per la navigazione aerea o spaziale e loro parti; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 8804 |
Paracaduti a motore (“rotochute”) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 8804 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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8805 |
Apparecchi e dispositivi per il lancio di veicoli aerei; apparecchi e dispositivi per l'appontaggio di veicoli aerei o apparecchi e dispositivi simili; apparecchi al suolo di allenamento al volo; loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 89 |
Navi, battelli ed altri natanti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 90 |
Strumenti ed apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti ed apparecchi medico-chirurgici; loro parti ed accessori; eccetto: |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9001 |
Fibre ottiche e fasci di fibre ottiche; cavi di fibre ottiche diversi da quelli della voce 8544; materie polarizzanti in fogli o in lastre; lenti (comprese le lenti oftalmiche a contatto), prismi, specchi ed altri elementi di ottica, di qualsiasi materia, non montati, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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||||||||||||||
9002 |
Lenti, prismi, specchi ed altri elementi di ottica di qualsiasi materia, montati, per strumenti o apparecchi, diversi da quelli di vetro non lavorato otticamente |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9004 |
Occhiali (correttivi, protettivi o altri) ed oggetti simili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9005 |
Binocoli, cannocchiali, cannocchiali astronomici, telescopi ottici e loro sostegni, esclusi i telescopi astronomici a rifrazione e i loro sostegni |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9006 |
Apparecchi fotografici; apparecchi e dispositivi, comprese le lampade e tubi, per la produzione di lampi di luce in fotografia, diversi dalle lampade per lampi di luce, elettriche |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9007 |
Cineprese e proiettori cinematografici, anche muniti di dispositivi per la registrazione o la riproduzione del suono |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9011 |
Microscopi ottici, compresi quelli per la fotomicrografia, la cinefotomicrografia o la microproiezione |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9014 |
Altri strumenti ed apparecchi di navigazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9015 |
Strumenti ed apparecchi di geodesia, topografia, agrimensura, livellazione, fotogrammetria, idrografia, oceanografia, idrologia, meteorologia o geofisica, escluse le bussole; telemetri |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9016 |
Bilance sensibili ad un peso di 5 cg o meno, con o senza pesi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9017 |
Strumenti da disegno, da traccia o da calcolo (per esempio: macchine per disegnare, pantografi, rapportatori, scatole di compassi, regoli e cerchi calcolatori); strumenti di misura di lunghezze, per l'impiego manuale (per esempio: metri, micrometri, noni e calibri) non nominati né compresi altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9018 |
Strumenti ed apparecchi per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria e la veterinaria, compresi gli apparecchi di scintigrafia ed altri apparecchi elettromedicali, nonché gli apparecchi per controlli oftalmici: |
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Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 9018 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9019 |
Apparecchi di meccanoterapia; apparecchi per massaggio; apparecchi di psicotecnica; apparecchi di ozonoterapia, di ossigenoterapia, di aerosolterapia, apparecchi respiratori di rianimazione ed altri apparecchi di terapia respiratoria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9020 |
Altri apparecchi respiratori e maschere antigas, escluse le maschere di protezione prive del meccanismo e dell'elemento filtrante amovibile |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 25 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9024 |
Macchine e apparecchi per prove di durezza, di trazione, di compressione, di elasticità o di altre proprietà meccaniche dei materiali (per esempio: metalli, legno, tessili, carta, materie plastiche) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9025 |
Densimetri, aerometri, pesaliquidi e strumenti simili a galleggiamento, termometri, pirometri, barometri, igrometri e psicometri, registratori o non, anche combinati fra loro |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9026 |
Strumenti ed apparecchi di misura o di controllo della portata, del livello, della pressione o di altre caratteristiche variabili dei liquidi o dei gas (per esempio: misuratori di portata, indicatori di livello, manometri, contatori di calore) esclusi gli strumenti ed apparecchi delle voci 9014, 9015, 9028 o 9032 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9027 |
Strumenti ed apparecchi per analisi fisiche o chimiche (per esempio: polarimetri, rifrattometri, spettrometri, analizzatori di gas o di fumi) ; strumenti ed apparecchi per prove di viscosità, di porosità, di dilatazione, di tensione superficiale o simili, o per misure calorimetriche, acustiche o fotometriche (compresi gli indicatori dei tempi di posa); microtomi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9028 |
Contatori di gas, di liquidi o di elettricità, compresi i contatori per la loro taratura |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9029 |
Altri contatori [per esempio: contagiri, contatori di produzione, tassametri, totalizzatore del cammino percorso (contachilometri), pedometri]; indicatori di velocità e tachimetri, diversi da quelli delle voci 9014 o 9015; stroboscopi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9030 |
Oscilloscopi, analizzatori di spettro ed altri strumenti ed apparecchi per la misura o il controllo di grandezze elettriche, esclusi i contatori della voce 9028; strumenti ed apparecchi per la misura o la rilevazione delle radiazioni alfa, beta, gamma, x, cosmiche o di altre radiazioni ionizzanti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9031 |
Strumenti, apparecchi e macchine di misura o di controllo, non nominati né compresi altrove in questo capitolo; proiettori di profili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9032 |
Strumenti e apparecchi di regolazione o di controllo automatici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9033 |
Parti ed accessori non nominati né compresi altrove in questo capitolo, di macchine, apparecchi, strumenti od oggetti del capitolo 90 |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 91 |
Orologeria; eccetto: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9105 |
Sveglie, pendole, orologi e simili apparecchi di orologeria, con movimento diverso da quello degli orologi tascabili |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9109 |
Movimenti di orologeria, completi e montati |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9110 |
Movimenti di orologeria completi, non montati o parzialmente montati (chablons); movimenti di orologeria incompleti, montati; sbozzi di movimenti di orologeria |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9111 |
Casse per orologi e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9112 |
Casse, gabbie e simili, per apparecchi di orologeria e loro parti |
Fabbricazione:
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9113 |
Cinturini e braccialetti per orologi e loro parti: |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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Capitolo 93 |
Armi e munizioni; loro parti ed accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l'illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili; costruzioni prefabbricate, eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9401 ed ex 9403 |
Mobili di metallo comune in cui sono incorportati tessuti non imbottiti di cotone di peso non superiore ai 300 g/m2 |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto oppure Fabbricazione a partire da tessuto in cotone, confezionato e pronto all'uso, della voce 9401 o 9403, a condizione che: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9405 |
Apparecchi per l'illuminazione (compresi i proiettori) e loro parti, non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose ed oggetti simili, muniti di una fonte di illuminazione fissata in modo definitivo, e loro parti non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9406 |
Costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti ed accessori; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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9503 |
Altri giocattoli; modelli ridotti e modelli simili per il divertimento, anche animati; puzzle di ogni specie |
Fabbricazione:
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ex 9506 |
Mazze da golf e loro parti |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati sbozzi per la fabbricazione di teste di mazze da golf |
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ex capitolo 96 |
Lavori diversi; eccetto: |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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ex 9601 ed ex 9602 |
Lavori in materie animali, vegetali o minerali da intaglio |
Fabbricazione a partire da materie da intaglio lavorate, della medesima voce |
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ex 9603 |
Scope e spazzole (escluse le granate ed articoli analoghi, le spazzole di pelo di martora o di scoiattolo), scope meccaniche per l'impiego a mano, diverse da quelle a motore; tamponi e rulli per dipingere; raschini di gomma o di simili materie flessibili |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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9605 |
Assortimenti da viaggio per la toletta personale, per il cucito o la pulizia delle calzature o degli abiti |
Ciascun articolo incorporato nell'assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. L'assortinmento può tuttavia incorporare articoli non originari, purché il loro valore complessivo non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell'assortimento |
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9606 |
Bottoni e bottoni a pressione; dischetti per bottoni ed altre parti di bottoni o di bottoni a pressione; sbozzi di bottoni |
Fabbricazione:
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9608 |
Penne e matite a sfera; penne e stilografi con punta di feltro o con altre punte porose; penne stilografiche ed altre penne; stili per duplicatori; portamine; portapenne, portamatite ed oggetti simili; parti (compresi i cappucci e i fermagli) di questi oggetti, esclusi quelli della voce 9609 |
Fabbricazione nella quale tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Possono essere tuttavia utilizzati pennini o punte di pennini classificati alla stessa voce |
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9612 |
Nastri inchiostratori per macchine da scrivere e nastri inchiostratori simili, inchiostrati o altrimenti preparati per lasciare impronte, anche montati su bobine o in cartucce; cuscinetti per timbri, anche impregnati, con o senza scatola |
Fabbricazione:
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ex 9613 |
Accenditori ed accendini piezoelettrici |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 9613 utilizzati non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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ex 9614 |
Pipe, comprese le teste |
Fabbricazione a partire da sbozzi |
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Capitolo 97 |
Oggetti d'arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali classificati in una voce diversa da quella del prodotto |
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(1) I trattamenti specifici sono esposti nelle note introduttive 7.1 e 7.3.
(2) I trattamenti specifici sono esposti nella nota introduttiva 7.2.
(3) La nota 3 del capitolo 32 precisa che si tratta di preparazioni del tipo utilizzato per colorare qualsiasi materiale, o di preparazioni utilizzate quali ingredienti nella fabbricazione di coloranti, purché non siano classificate in un'altra voce del capitolo 32.
(4) Per “gruppo” si intende una parte della descrizione della voce separata dal resto da un punto e virgola.
(5) Nel caso di prodotti composti da materiali classificati, da un lato, alle voci da 3901 a 3906 e, dall'altro, alle voci da 3907 a 3911, la presente restrizione si applica unicamente al gruppo di materiali predominante nel prodotto in termini di peso.
(6) Sono considerati altamente trasparenti i fogli il cui assorbimento ottico - misurato secondo l'ASTM-D 1003-16 dal trasmissometro di Gardner (fattore di opacità) - è inferiore al 2 %.
(7) Per le condizioni speciali relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 5.
(8) L'impiego di tale materiale è limitato alla produzione di tessuti del tipo utilizzato nei macchinari per la fabbricazione della carta.
(9) Cfr. la nota introduttiva 6.
(10) Per gli articoli a maglia, non elastici né gommati, ottenuti cucendo o assemblando pezze di tessuto a maglia (tagliate o lavorate a maglia direttamente nella forma voluta), cfr. la nota introduttiva 6.
(11) SEMII - Semiconductor Equipment and Materials Institute Incorporated.
(12) Questa regola è applicabile fino al 31 dicembre 2005.»
ALLEGATO XIII
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