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Document 32005D0003

2005/3/CE: Decisione della Commissione, del 3 gennaio 2005, che accetta un impegno offerto nel quadro dell'inchiesta riguardante l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese con le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia

GU L 1 del 4.1.2005, p. 15–16 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
GU L 269M del 14.10.2005, p. 259–260 (MT)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/3(1)/oj

4.1.2005   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 1/15


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 gennaio 2005

che accetta un impegno offerto nel quadro dell'inchiesta riguardante l'elusione delle misure antidumping istituite dal regolamento (CE) n. 769/2002 del Consiglio relativo alle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese con le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che sia dichiarata o meno originaria dell'India o della Thailandia

(2005/3/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea (1) (qui di seguito denominato «il regolamento di base»), in particolare l'articolo 8,

sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A.   PROCEDURA

(1)

A seguito di un riesame in previsione della scadenza, con il regolamento (CE) n. 769/2002 (2) (qui di seguito denominato «il regolamento iniziale»), il Consiglio ha istituito un dazio antidumping definitivo di 3 479 EUR/t sulle importazioni di cumarina, classificabile al codice NC ex 2932 21 00, originaria della Repubblica popolare cinese (qui di seguito denominata «RPC»).

(2)

Il 24 febbraio 2004 la Commissione ha ricevuto, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento di base, una domanda per l'apertura di un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC (qui di seguito denominata «la domanda»). La domanda è stata presentata dal Consiglio europeo dell'industria chimica (CEFIC) (qui di seguito denominato «il richiedente») per conto dell'unico produttore comunitario e conteneva elementi di prova prima facie sufficienti a giustificare l'apertura di un'inchiesta.

(3)

Con il regolamento (CE) n. 661/2004 (3) (qui di seguito denominato «il regolamento di apertura»), la Commissione ha avviato un'inchiesta sulla presunta elusione delle misure antidumping istituite sulle importazioni di cumarina originarie della RPC con le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi.

(4)

Al termine dell'inchiesta, con il regolamento (CE) n. 2272/2004 (4), il Consiglio ha esteso il dazio antidumping istituito sulle importazioni di cumarina originarie della RPC alle importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che il prodotto sia dichiarato o meno originario di tali paesi.

B.   IMPEGNO

(5)

Atlas Fine Chemicals Pvt. Ltd., un produttore esportatore indiano che ha collaborato, ha offerto un impegno, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Il produttore esportatore si è impegnato a vendere nella Comunità cumarina effettivamente prodotta in India dalla sua società per un quantitativo massimo corrispondente a quello effettivamente prodotto in India e venduto sul mercato comunitario nel periodo compreso tra il 1o aprile 2003 e il 31 marzo 2004.

(6)

La società si è impegnata anche a fornire alla Commissione informazioni periodiche e dettagliate in merito alle sue esportazioni nella Comunità, in modo che essa possa controllare efficacemente il rispetto dell'impegno. Inoltre, la struttura delle vendite della società interessata è tale che la Commissione ritiene limitato il rischio di elusione dell'impegno.

(7)

L'impegno offerto garantisce che soltanto la cumarina effettivamente prodotta in India sarà esportata nella Comunità. Tenuto conto di quanto precede, si ritiene che tale impegno ostacoli le pratiche di elusione e sia, pertanto, accettabile.

(8)

Per consentire alla Commissione di controllare con efficacia il rispetto da parte della società degli impegni assunti, quando la domanda di immissione in libera pratica è presentata alle autorità doganali competenti, l'esenzione dal dazio antidumping è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale contenente almeno le informazioni elencate nell'allegato del regolamento (CE) n. 2272/2004. Queste informazioni permetteranno alle autorità doganali di verificare con sufficiente precisione anche la corrispondenza tra spedizioni e documenti commerciali. Nel caso in cui non venga presentata una fattura di questo tipo o se questa non corrisponde al prodotto presentato in dogana, sarà riscossa l'appropriata aliquota del dazio antidumping.

(9)

In caso di violazione o di revoca dell'impegno, può essere istituito un dazio antidumping conformemente all'articolo 8, paragrafi 9 e 10, del regolamento di base,

DECIDE:

Articolo 1

È accettato, nel quadro dell'inchiesta riguardante la presunta elusione delle misure antidumping sulle importazioni di cumarina originarie della Repubblica popolare cinese con le importazioni di cumarina spedita dall'India o dalla Thailandia, l'impegno offerto dal produttore qui di seguito indicato:

Paese

Società

Codice addizionale Taric

India

Atlas Fine Chemicals Pvt Ltd,

Debhanu Mansion,

Nasik-Pune Highway,

Nasik Road,

MS 422 101, India

A579

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il 3 gennaio 2005.

Per la Commissione

Peter MANDELSON

Membro della Commissione


(1)  GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 (GU L 77 del 13.3.2004, pag. 12).

(2)  GU L 123 del 9.5.2002, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1854/2003 (GU L 272 del 23.10.2003, pag. 1).

(3)  GU L 104 dell'8.4.2004, pag. 99.

(4)  GU L 396 del 31.12.2004, pag. 18.


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