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Document 32004R2113
Commission Regulation (EC) No 2113/2004 of 10 December 2004 amending Regulation (EC) No 1943/2003 laying down rules for the application of Council Regulation (EC) No 2200/96 as regards aid to producer groups granted preliminary recognition
Regolamento (CE) n. 2113/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti
Regolamento (CE) n. 2113/2004 della Commissione, del 10 dicembre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti
GU L 366 del 11.12.2004, p. 10–10
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007; abrog. impl. da 32007R1580
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11.12.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 366/10 |
REGOLAMENTO (CE) N. 2113/2004 DELLA COMMISSIONE
del 10 dicembre 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti ai gruppi di produttori prericonosciuti
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all’organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 48,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1943/2003 della Commissione (2) prevede che gli aiuti agli investimenti connessi all’attuazione delle misure figuranti nei piani di riconoscimento, di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 2200/96, siano concessi unicamente sotto forma di prestiti specifici. Alla luce dell’esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni, in particolare delle difficoltà incontrate dagli Stati membri per mettere in atto tale modalità d'aiuto garantendo al contempo ai beneficiari il livello di finanziamento comunitario dei costi ammissibili degli investimenti previsto dall’articolo 8 dello stesso regolamento, è opportuno rendere possibile il versamento di un contributo diretto in conto capitale. |
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(2) |
È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1943/2003. |
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(3) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 1943/2003 è modificato come segue:
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1) |
L’articolo 4 è modificato come segue:
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2) |
All’articolo 8, paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal testo seguente: «La partecipazione comunitaria al finanziamento degli aiuti di cui all’articolo 4, espressa sotto forma di sovvenzione in conto capitale o equivalente sovvenzione in conto capitale, non può superare, rispetto ai costi ammissibili degli investimenti di cui all’articolo 4,
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Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 2004.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell’11.1.2003, pag. 64).