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Document 32004R1920

Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

GU L 331 del 5.11.2004, p. 1–4 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1920/oj

5.11.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 331/1


REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2004 DEL CONSIGLIO

del 25 ottobre 2004

che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi del regolamento (CE) n. 992/95 (1), sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per tali prodotti.

(2)

La partecipazione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (in seguito denominati: «gli Stati aderenti») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e gli Stati aderenti.

(3)

In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE, è stato raggiunto un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione 2004/368/CE del Consiglio (2), che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE.

(4)

L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973 (in seguito denominato: «il protocollo»), che dispone l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca. Occorrerebbe aprire questi nuovi contingenti tariffari.

(5)

Il protocollo prevede che i prelievi da due nuovi contingenti tariffari siano sospesi il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 2005, in modo che gli eventuali saldi non utilizzati siano messi a disposizione solamente per le importazioni a fine anno.

(6)

Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(7)

Poiché l’accordo di allargamento del SEE ha effetto dal 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore immediatamente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1)

è aggiunto l'articolo seguente:

«Articolo 2 bis

A partire dal 2005, il 15 ottobre di ogni anno i prelievi dai sottocontingenti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0760 e 09.0763 sono sospesi.

Il giorno lavorativo seguente, i saldi non utilizzati di tali contingenti sono messi a disposizione per le importazioni dichiarate a partire dal 1o ottobre di quell’anno nel quadro del sottocontingente recante il numero d'ordine 09.0778 per l’anno considerato.

Dal 15 ottobre di ogni anno, gli eventuali prelievi successivamente restituiti per inutilizzo sono messi a disposizione solo per le importazioni dichiarate a partire dal 1o ottobre dell’anno in causa.»;

2)

gli allegati I e II sono modificati ai sensi dell’allegato.

Articolo 2

1.   Per l’anno 2004, i volumi annuali dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0752, 09.0756 e 09.0758 sono ridotti proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima del 1o maggio 2004.

2.   Per l’anno 2004, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0754 è aperto, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 dicembre, per un volume di 24 800 tonnellate.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.

Per il Consiglio

Il presidente

R. VERDONK


(1)  GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1).

(2)  GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1.


ALLEGATO

Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:

1)

nell’allegato I sono inserite le seguenti voci:

N. d'ordine

Codice NC (2)

Designazione delle merci

Volume conting. (in tonnellate, salvo altrimenti specificato)

Dazio conting.

(%)

«09.0752

ex 0303 50 00

Aringhe delle specie Clupea harengus e Clupea pallasii, congelate, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinate alla fabbricazione industriale (1)  (3)

44 000

0

09.0754

ex 0303 74 30

Sgombri delle specie Scomber scombrus e Scomber japonicus, congelati, esclusi i fegati, le uova e i lattimi, destinati alla fabbricazione industriale (1)  (3)

 

0

15.6.-31.12.2004

24 800

 

 

dal 2005 al 2009:

 

09.0760

ex 0303 74 30

1.1.-14.2.

7 500

09.0763

ex 0303 74 30

15.6.-30.9.

7 500

09.0778

ex 0303 74 30

1.10.-31.12.

15 500

09.0756

0304 20 75

Filetti di aringa (Clupea harengus, Clupea pallasii), congelati.

67 000

0

ex 0304 90 22

Lati di aringhe congelati destinati alla fabbricazione industriale (1)  (3)

09.0758

ex 1605 20 10

Gamberetti, congelati e sgusciati, in recipienti ermeticamente chiusi (4)

2 500

0

2)

nell’allegato II sono inserite le seguenti voci:

N. d'ordine

Codici NC

Codici TARIC

«09.0752

ex 0303 50 00

0303500020

09.0754

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091

09.0756

ex 0304 90 22

0304902220

09.0758

ex 1605 20 10

1605201020

1605201091

09.0760

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091

09.0763

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091

09.0778

ex 0303 74 30

0303743011

0303743091»


(1)  L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].

(2)  Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.

(3)  Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.

(4)  Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»


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