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Document 32004R1920
Council Regulation (EC) No 1920/2004 of 25 October 2004 amending Regulation (EC) No 992/95 opening and providing for the administration of Community tariff quotas for certain agricultural and fishery products originating in Norway
Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
Regolamento (CE) n. 1920/2004 del Consiglio, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
GU L 331 del 5.11.2004, p. 1–4
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO, HR)
In force
5.11.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 331/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1920/2004 DEL CONSIGLIO
del 25 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 992/95 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti agricoli e della pesca originari della Norvegia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi del regolamento (CE) n. 992/95 (1), sono stati aperti contingenti tariffari comunitari per tali prodotti. |
(2) |
La partecipazione della Repubblica ceca, dell’Estonia, di Cipro, della Lettonia, della Lituania, dell’Ungheria, di Malta, della Polonia, della Slovacchia e della Slovenia (in seguito denominati: «gli Stati aderenti») allo Spazio economico europeo è stata convenuta attraverso l’accordo di allargamento del SEE, stipulato il 14 ottobre 2003 tra la Comunità e gli Stati membri, l’Islanda, il Liechtenstein e la Norvegia e gli Stati aderenti. |
(3) |
In attesa che siano espletate le procedure necessarie per l’adozione dell’accordo di allargamento del SEE, è stato raggiunto un accordo in forma di scambio di lettere, approvato con decisione 2004/368/CE del Consiglio (2), che prevede l’applicazione provvisoria dell’accordo di allargamento del SEE. |
(4) |
L’accordo di allargamento del SEE prevede un protocollo aggiuntivo dell'accordo di libero scambio CE-Norvegia del 1973 (in seguito denominato: «il protocollo»), che dispone l'apertura di nuovi contingenti tariffari comunitari per taluni prodotti della pesca. Occorrerebbe aprire questi nuovi contingenti tariffari. |
(5) |
Il protocollo prevede che i prelievi da due nuovi contingenti tariffari siano sospesi il 15 ottobre di ogni anno a partire dal 2005, in modo che gli eventuali saldi non utilizzati siano messi a disposizione solamente per le importazioni a fine anno. |
(6) |
Il regolamento (CE) n. 992/95 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza. |
(7) |
Poiché l’accordo di allargamento del SEE ha effetto dal 1o maggio 2004, il presente regolamento dovrebbe essere applicabile a partire dalla stessa data e dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
1) |
è aggiunto l'articolo seguente: «Articolo 2 bis A partire dal 2005, il 15 ottobre di ogni anno i prelievi dai sottocontingenti corrispondenti ai numeri d'ordine 09.0760 e 09.0763 sono sospesi. Il giorno lavorativo seguente, i saldi non utilizzati di tali contingenti sono messi a disposizione per le importazioni dichiarate a partire dal 1o ottobre di quell’anno nel quadro del sottocontingente recante il numero d'ordine 09.0778 per l’anno considerato. Dal 15 ottobre di ogni anno, gli eventuali prelievi successivamente restituiti per inutilizzo sono messi a disposizione solo per le importazioni dichiarate a partire dal 1o ottobre dell’anno in causa.»; |
2) |
gli allegati I e II sono modificati ai sensi dell’allegato. |
Articolo 2
1. Per l’anno 2004, i volumi annuali dei contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.0752, 09.0756 e 09.0758 sono ridotti proporzionalmente al periodo di contingentamento, in settimane intere, trascorso prima del 1o maggio 2004.
2. Per l’anno 2004, il contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.0754 è aperto, per il periodo compreso tra il 15 giugno e il 31 dicembre, per un volume di 24 800 tonnellate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o maggio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, addì 25 ottobre 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
R. VERDONK
(1) GU L 101 del 4.5.1995, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1329/2003 (GU L 187 del 26.7.2003, pag. 1).
(2) GU L 130 del 29.4.2004, pag. 1.
ALLEGATO
Il regolamento (CE) n. 992/95 è modificato come segue:
1) |
nell’allegato I sono inserite le seguenti voci:
|
2) |
nell’allegato II sono inserite le seguenti voci:
|
(1) L'inserimento in questa sottovoce è soggetto alle condizioni stabilite dalle corrispondenti disposizioni comunitarie [cfr. articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione (GU L 253 dell’11.10.1993, pag. 1)].
(2) Cfr. codici Taric di cui all’allegato II.
(3) Il beneficio del contingente tariffario non viene concesso alle merci dichiarate per l'immissione in libera pratica nel periodo 15 febbraio-15 giugno.
(4) Per i gamberetti sgusciati congelati (codice NC 1605 20 10), il contingente aggiuntivo è aperto dopo che sia stata risolta la questione della concessione del transito attraverso la Norvegia verso la Comunità per i pesci e i prodotti della pesca sbarcati in Norvegia da navi comunitarie.»