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Document 32004R1850
Commission Regulation (EC) No 1850/2004 of 25 October 2004 amending Regulation (EC) No 1117/2004 fixing the exchange rate applicable in 2004 to certain direct aids and measures of a structural or environmental nature in the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Regolamento (CE) n. 1850/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1117/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a misure strutturali o ambientali nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia
Regolamento (CE) n. 1850/2004 della Commissione, del 25 ottobre 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 1117/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a misure strutturali o ambientali nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia
GU L 323 del 26.10.2004, p. 5–5
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010
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26.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 323/5 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1850/2004 DELLA COMMISSIONE
del 25 ottobre 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 1117/2004 relativo alla fissazione del tasso di cambio applicabile per il 2004 a taluni aiuti diretti e a misure strutturali o ambientali nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, a Malta, in Polonia, in Slovenia e in Slovacchia
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione, del 22 aprile 2004, che stabilisce, per il 2004, determinati fatti generatori del tasso di cambio per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, a motivo della loro adesione all’Unione europea (1), in particolare l’articolo 1, secondo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il tasso di cambio che figura nell’allegato del regolamento (CE) n. 1117/2004 della Commissione (2) si applica ai regimi di aiuto per i quali il fatto generatore del tasso di cambio è stato fissato al 1o maggio 2004 a norma del regolamento (CE) n. 751/2004 della Commissione. |
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(2) |
In seguito alla modifica del regolamento (CE) n. 751/2004 ad opera del regolamento (CE) n. 1843/2004, il fatto generatore del tasso di cambio da applicare per il 2004 nella Repubblica ceca, in Estonia, a Cipro, in Lettonia, in Lituania, in Ungheria, in Polonia e in Slovacchia per la conversione in moneta nazionale del pagamento per superficie per la frutta a guscio, di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio (3), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell’ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e modifica alcuni regolamenti, è fissato alla data di entrata in vigore del trattato di adesione del 2003. |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 1117/2004 non fa riferimento al pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003. Tuttavia, è opportuno prevedere che i tassi fissati nel relativo allegato siano applicabili anche al pagamento per superficie per la frutta a guscio. |
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(4) |
Occorre modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1117/2004, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’articolo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 1117/2004, è aggiunta la lettera seguente:
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«e) |
il pagamento per superficie per la frutta a guscio di cui al titolo IV, capitolo 4 del regolamento (CE) n. 1782/2003.» |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 118 del 23.4.2004, pag. 19. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1843/2004 (GU L 322 del 23.10.2004, pag. 10).
(2) GU L 217 del 17.6.2004, pag. 8.
(3) GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48).