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Document 32004R1831
Commission Regulation (EC) No 1831/2004 of 21 October 2004 amending Commission Regulation (EC) No 930/2000 establishing implementing rules as to the suitability of the denomination of varieties of agricultural plant species and vegetable species
Regolamento (CE) n. 1831/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
Regolamento (CE) n. 1831/2004 della Commissione, del 21 ottobre 2004, recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
GU L 321 del 22.10.2004, p. 29–31
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV) Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali
(BG, RO)
GU L 183M del 5.7.2006, p. 275–277
(MT)
No longer in force, Date of end of validity: 11/08/2009
22.10.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 321/29 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1831/2004 DELLA COMMISSIONE
del 21 ottobre 2004
recante modifica del regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione per quanto riguarda l’ammissibilità delle denominazioni varietali delle specie di piante agricole e delle specie di ortaggi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,
vista la direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi (2), in particolare l’articolo 9, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
Le direttive 2002/53/CE e 2002/55/CE stabiliscono norme generali relative all’ammissibilità delle denominazioni varietali, mediante un riferimento all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 del Consiglio, del 27 luglio 1994, concernente la privativa comunitaria per ritrovati vegetali (3). |
(2) |
Il regolamento (CE) n. 930/2000 della Commissione (4) ha stabilito le modalità dettagliate di applicazione di taluni criteri enunciati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94, in particolare per quanto concerne gli impedimenti alla designazione di una denominazione varietale. |
(3) |
In ragione degli sviluppi nell’ambito della protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (5), e delle modifiche del procedimento dinanzi all’Ufficio comunitario delle varietà vegetali di cui al regolamento (CE) n. 1239/95 della Commissione (6), occorre aggiornare di conseguenza le modalità stabilite dal regolamento (CE) n. 930/2000. |
(4) |
È pertanto necessario modificare il regolamento (CE) n. 930/2000. |
(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 930/2000 è modificato come segue:
1) |
All’articolo 2, sono inseriti i seguenti paragrafi: «2. Nel caso di una indicazione geografica o di una denominazione di origine di prodotti agricoli o alimentari che costituisce un diritto anteriore altrui, l’impiego di una denominazione varietale nel territorio della Comunità è vietato qualora la denominazione varietale violerebbe l’articolo 13 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (7) in riferimento all’indicazione geografica o alla denominazione di origine protetta in uno Stato membro o nella Comunità ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 5, dell’articolo 6 o dell’ex articolo 17 di tale regolamento per prodotti identici o comparabili alla varietà di pianta interessata. 3. L’inammissibilità di una denominazione dovuta all’esistenza di un diritto anteriore nel caso di cui al paragrafo 2 può essere eliminata ottenendo il consenso scritto del titolare del diritto anteriore a che la denominazione venga impiegata con riferimento alla varietà interessata, purché tale consenso non sia atto a indurre in errore il pubblico sulla vera origine del prodotto. |
2) |
All’articolo 2, il paragrafo 2 diventa paragrafo 4. |
3) |
L’articolo 3, paragrafo 1, è modificato come segue:
|
4) |
All’articolo 4, il testo della lettera a) è sostituito dal seguente:
|
5) |
All’articolo 5, la lettera b) è soppressa. |
6) |
L’articolo 6 è modificato come segue:
|
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha sottoposto all’approvazione dell’autorità competente prima dell’entrata in vigore del presente regolamento.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 21 ottobre 2004.
Per la Commissione
David BYRNE
Membro della Commissione
(1) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 268 del 18.10.2003, pag. 1).
(2) GU L 193 del 20.7.2002, pag. 33. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 1829/2003.
(3) GU L 227 dell’1.9.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1650/2003 del 18 giugno 2003 (GU L 245 del 29.9.2003, pag. 28).
(4) GU L 108 del 5.5.2000, pag. 3.
(5) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).
(6) GU L 121 dell’1.6.1995, pag. 37. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2181/2002 (GU L 331 del 7.12.2002, pag. 14).
(7) GU L 208 del 27.7.1992, pag. 1.».