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Document 32004R1802

Regolamento (CE) n. 1802/2004 della Commissione, del 15 ottobre 2004, relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

GU L 318 del 19.10.2004, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1802/oj

19.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 318/3


REGOLAMENTO (CE) N. 1802/2004 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2004

relativo alla sospensione della pesca della molva da parte delle navi battenti bandiera del Regno Unito

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca (1), in particolare l'articolo 21, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 2340/2002 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che fissa per il 2003 e il 2004 le opportunità di pesca degli stock di pesci di acque profonde (2), prevede dei contingenti di molva per il 2004.

(2)

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di uno stock soggetto a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture effettuate dalle navi battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente assegnato.

(3)

Secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di molva nelle acque della zona CIEM V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito hanno esaurito il contingente assegnato per il 2004. Il Regno Unito ha vietato la pesca di questo stock a decorrere dal 12 luglio 2004. Occorre pertanto fare riferimento a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture di molva nelle acque della zona CIEM V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito abbiano esaurito il contingente assegnato al Regno Unito per il 2004.

La pesca della molva nelle acque della zona CIEM V (acque comunitarie e acque non soggette alla sovranità o alla giurisdizione di paesi terzi) da parte di navi battenti bandiera del Regno Unito o immatricolate nel Regno Unito è vietata, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di catture di questo stock effettuate dalle navi suddette dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 12 luglio 2004.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 ottobre 2004.

Per la Commissione

Jörgen HOLMQUIST

Direttore generale della Pesca


(1)  GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1954/2003 (GU L 289 del 7.11.2003, pag. 1).

(2)  GU L 356 del 31.12.2002, pag. 1.


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