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Document 32004R1728

Regolamento (CE) n. 1728/2004 della Commissione, del 1° ottobre 2004, recante trentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

GU L 306 del 2.10.2004, p. 13–14 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

Questo documento è stato pubblicato in edizioni speciali (BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1728/oj

2.10.2004   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 306/13


REGOLAMENTO (CE) N. 1728/2004 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2004

recante trentottesima modifica del regolamento (CE) n. 881/2002 che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al-Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate a Osama bin Laden, alla rete Al Qaeda e ai Talebani e abroga il regolamento (CE) n. 467/2001 che vieta l'esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, inasprisce il divieto dei voli e estende il congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie nei confronti dei Talebani dell'Afghanistan (1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, primo trattino,

considerando quanto segue:

(1)

Nell'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2002 figura l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si applica il congelamento dei fondi e delle risorse economiche a norma del regolamento.

(2)

Il 28 settembre 2004 il comitato per le sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha deciso di modificare l'elenco delle persone, dei gruppi e delle entità a cui si deve applicare il congelamento dei fondi e delle risorse economiche. Occorre quindi modificare di conseguenza l'allegato I.

(3)

Il presente regolamento deve entrare in vigore immediatamente per garantire l'efficacia delle misure ivi contemplate,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2004.

Per la Commissione

Christopher PATTEN

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1277/2004 (GU L 241 del 13.7.2004, pag. 12).


ALLEGATO

L'allegato I del regolamento (CE) n. 881/2001 è modificato come segue:

1.

Le voci seguenti sono aggiunte all’elenco «Persone giuridiche, gruppi ed entità»:

a)

Al-Haramain Foundation (Unione delle Comore). Indirizzo: B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros;

b)

Al-Haramain Foundation (Stati Uniti d’America). Indirizzo: a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520, USA; b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520, USA; c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803, USA.

2.

La voce seguente è aggiunta all’elenco «Persone fisiche»:

a)

Suliman Al-Buthe. Data di nascita: 8 dicembre 1961. Luogo di nascita: Egitto. Nazionalità: Arabia Saudita. Passaporto n. B049614.


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