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Document 32004R1583
Commission Regulation (EC) No 1583/2004 of 9 September 2004 fixing, for the marketing year 2004/2005, the minimum price to be paid to producers for unprocessed dried figs and the amount of production aid for dried figs
Regolamento (CE) n. 1583/2004 della Commissione, del 9 settembre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
Regolamento (CE) n. 1583/2004 della Commissione, del 9 settembre 2004, che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
GU L 289 del 10.9.2004, p. 58–58
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2005
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10.9.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 289/58 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1583/2004 DELLA COMMISSIONE
del 9 settembre 2004
che fissa, per la campagna di commercializzazione 2004/2005, il prezzo minimo da pagare ai produttori per i fichi secchi non trasformati e l'importo dell'aiuto alla produzione per i fichi secchi
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 6 ter, paragrafo 3, e l'articolo 6 quater, paragrafo 7,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1535/2003 della Commissione, del 29 agosto 2003, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto riguarda il regime di aiuti alla produzione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli (2), ha fissato all'articolo 3, paragrafo 1, lettera c), le date delle campagne di commercializzazione dei fichi secchi. |
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(2) |
I criteri per la fissazione del prezzo minimo e dell'importo dell'aiuto alla produzione sono definiti rispettivamente all'articolo 6 ter e all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96. |
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(3) |
L'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1573/1999 della Commissione, del 19 luglio 1999, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2201/96 del Consiglio per quanto concerne le caratteristiche dei fichi secchi ammessi a beneficiare del regime di aiuto alla produzione (3), stabilisce i criteri cui devono rispondere i prodotti per poter beneficiare del prezzo minimo e del pagamento dell'aiuto. |
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(4) |
Occorre pertanto fissare il prezzo minimo e l'aiuto alla produzione per la campagna di commercializzazione 2004/2005. |
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(5) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per la campagna di commercializzazione 2004/2005:
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a) |
il prezzo minimo di cui all'articolo 6 ter del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 878,86 EUR per tonnellata netta, franco produttore, per i fichi secchi non trasformati; |
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b) |
l'aiuto alla produzione di cui all'articolo 6 quater del regolamento (CE) n. 2201/96 è pari a 139,77 EUR per tonnellata netta per i fichi secchi. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 settembre 2004.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 29. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 386/2004 della Commissione (GU L 64 del 2.3.2004, pag. 25).
(2) GU L 218 del 30.8.2003, pag. 14. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1132/2004 (GU L 219 del 19.6.2004, pag. 3).