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Document 32004R1362
Commission Regulation (EC) No 1362/2004 of 28 July 2004 on the issuing of system A3 export licences in the fruit and vegetables sector (table grapes and peaches)
Regolamento (CE) n. 1362/2004 della Commissione, del 28 luglio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola e pesche)
Regolamento (CE) n. 1362/2004 della Commissione, del 28 luglio 2004, relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola e pesche)
GU L 253 del 29.7.2004, pp. 11–12
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
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29.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 253/11 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1362/2004 DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 2004
relativo al rilascio dei titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola e pesche)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio, del 28 ottobre 1996, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), in particolare l'articolo 35, paragrafo 3, terzo comma,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 1205/2004 della Commissione (2) ha indetto una gara fissando i tassi indicativi di restituzione ed i quantitativi indicativi titoli d'esportazione del sistema A3 per cui possono essere rilasciati. |
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(2) |
In funzione delle offerte presentate, è necessario fissare i tassi massimi di restituzione e le percentuali di rilascio delle quantità sulla base delle offerte effettuate a titolo dei suddetti tassi massimi. |
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(3) |
Per le mele il tasso massimo necessario per la concessione di titoli a concorrenza del quantitativo indicativo, nel limite dei quantitativi offerti, è superiore ad una volta e mezza il tasso indicativo di restituzione. Il tasso deve quindi essere fissato conformemente all'articolo 4, paragrafo , del regolamento (CE) n. 1961/2001 della Commissione, dell'8 ottobre 2001, recante modalità di appicazione del regolamento (CE) n. 2200/96 del Consiglio per quanto riguarda le restituzioni all'esportazione nel settore degli ortofrutticoli (3). |
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(4) |
Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per gli ortofrutticoli freschi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Per le uve da tavola e pesche il tasso massimo di restituzione e la percentuale di rilascio relativi alla gara indetta dal regolamento (CE) n. 1205/2004 sono fissati nell'allegato.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 29 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 47/2003 della Commissione (GU L 7 dell'11.1.2003, pag. 64).
(2) GU L 230 del 30.6.2004, pag. 39.
(3) GU L 268 del 9.10.2001, pag. 8. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1176/2002 (GU L 170 del 29.6.2002, pag. 69).
ALLEGATO
Rilascio di titoli d'esportazione del sistema A3 nel settore degli ortofrutticoli (uve da tavola e pesche)
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Prodotto |
Tasso di restituzione massimo (EUR/t netto) |
Percentuale di rilascio delle quantità richieste al livello del tasso di restituzione massimo |
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Uve da tavola |
35 |
100 % |
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Pesche |
25 |
100 % |