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Document 32004R1336
Commission Regulation (EC) No 1336/2004 of 20 July 2004 specifying the extent to which applications lodged in July 2004 for import certificates in respect of young male bovine animals for fattening may be accepted
Regolamento (CE) n. 1336/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
Regolamento (CE) n. 1336/2004 della Commissione, del 20 luglio 2004, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
GU L 247 del 21.7.2004, p. 15–15
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
|
21.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/15 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1336/2004 DELLA COMMISSIONE
del 20 luglio 2004
che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di luglio 2004 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 1254/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine (1),
visto il regolamento (CE) n. 1202/2004 della Commissione, del 29 giugno 2004, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per l'importazione di giovani bovini maschi destinati all'ingrasso (1o luglio 2004-30 giugno 2005) (2), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Ogni domanda di titoli di importazione presentata nel mese di luglio 2004 a norma dell'articolo 3, paragrafo 3, secondo comma, terzo trattino, del regolamento (CE) n. 1202/2004 è soddisfatta entro il limite del 9,1670 % del quantitativo richiesto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il 21 luglio 2004.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 2004.
Per la Commissione
J. M. SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura
(1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 21. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1782/2003 (GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1).