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Document 32004R1329
Council Regulation (EC) No 1329/2004 of 19 July 2004 amending Regulation (EC) No 2505/96 opening and providing for the administration of autonomous Community tariff quotas for certain agricultural and industrial products
Regolamento (CE) n. 1329/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
Regolamento (CE) n. 1329/2004 del Consiglio, del 19 luglio 2004, che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
GU L 247 del 21.7.2004, pp. 1–2
(ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2009
|
21.7.2004 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 247/1 |
REGOLAMENTO (CE) N. 1329/2004 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 2004
che modifica il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari comunitari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 26,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Il 20 dicembre 1996 il Consiglio ha adottato il regolamento (CE) n. 2505/96 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali (1). È opportuno provvedere al fabbisogno di approvvigionamento della Comunità per i prodotti in questione alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire nuovi contingenti tariffari comunitari a dazio ridotto o nullo nei limiti di volumi adeguati, senza che ciò si ripercuota sui mercati di questi prodotti. |
|
(2) |
Il volume contingentale di taluni contingenti tariffari comunitari autonomi non è sufficiente a soddisfare le esigenze dell'industria comunitaria nell'attuale periodo di validità dei contingenti. Di conseguenza, occorrerebbe aumentare il volume contingentale. |
|
(3) |
Vista l'importanza economica del presente regolamento è opportuno invocare l'urgenza prevista al punto I.3 del protocollo allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. |
|
(4) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 2505/96, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96 sono aggiunti i contingenti di cui all’allegato, con effetto dal 1o luglio 2004.
Articolo 2
Per il periodo contingentale compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2004, nell’allegato I del regolamento (CE) n. 2505/96, il volume contingentale del contingente tariffario 09.2950 è fissato a 8 400 tonnellate.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 luglio 2004.
Per il Consiglio
Il presidente
C. VEERMAN
(1) GU L 345 del 31.12.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 226/2004 (GU L 39 dell'11.2.2004, pag. 1).
ALLEGATO
|
Numero d’ordine |
Codice NC |
Suddivisione TARIC |
Designazione delle merci |
Volume contingentale |
Dazio contingentale (in %) |
Periodo contingentale |
|
09.2020 |
ex 7011 20 00 |
35 |
Schermi di vetro di 702,8 (± 1,5) mm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 78,9 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 11,43 mm |
400 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2004 |
|
09.2021 |
ex 7011 20 00 |
45 |
Schermi di vetro di 72 (± 0,2) cm di diagonale, misurata tra i due angoli esterni, con una translucidità di 56,8 (± 3) % per uno spessore di vetro normalizzato di 10,16 mm |
70 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2004 |
|
09.2022 |
ex 8504 90 11 |
20 |
Nuclei di ferrite per la produzione di gioghi di deflessione (1) |
2 400 000 unità |
0 |
1.7.2004-30.6.2005 |
|
09.2023 |
ex 8540 91 00 |
34 |
Maschere piatte di 597,1 (± 0,2) mm di lunghezza e 356,2 (± 0,2) mm di altezza, munite all’estremità dell’asse verticale centrale, di fessure (slots) di 179,1 (± 9) micrometri di larghezza |
500 000 unità |
0 |
1.7.-31.12.2004 |
|
09.2976 |
ex 8407 90 10 |
10 |
Motori a benzina a quattro tempi, di cilindrata inferiore o uguale a 250 cm3, destinati alla fabbricazione di tosatrici da prato della sottovoce 8433 11 (1) o motofalciatrice della sottovoce 8433 2010 (1) |
750 000 unità |
0 |
1.7.2004-30.6.2005 |
(1) Il controllo dell’utilizzazione per questa destinazione particolare viene effettuato mediante applicazione delle disposizioni comunitarie emanate in materia.